CASS
Sentenza 3 marzo 2022
Sentenza 3 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2022, n. 7752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7752 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UV LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore Il difensore della parte civile, avvocato Paradiso, chiede che il ricorso presentato venga dichiarato inammissibile con conseguente conferma della sentenza impugnata;
deposita conclusioni e nota spesa. L'avvocato Fabio riportandosi ai motivi di ricorso chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7752 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 12/11/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 22.6.2018, aveva condannato UV LÒ alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivati da reato in favore della costituita parte civile "Vorwerk Management s.r.l.", in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, co. 2, 473, co. 1 e 3, c.p. (capo n. 1) e 517 ter, co. 1 e 2, c.p. (capo n. 2), in rubrica ascrittigli. Come rilevano i giudici di merito con le loro convergenti motivazioni, risulta dimostrata la creazione, da parte del UV, in virtù della capacità professionale maturata come ex agente di commercio per conto della "Vorwerk OL s.a.s.", di due siti di "shopping on line" con nomi e segni evocativi del marchio registrato della suddetta società, attraverso i quali egli commercializzava ricambi, pezzi generati da lui stesso, apparentemente riconducibili alla "Vorwerk" e prodotti assemblati, sempre riferibili, abusivamente, al marchio "Vorwerk". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, il UV, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alle doglianze prospettate in sede di appello dalla difesa dell'imputato, con riferimento alla valutazione del contenuto della perizia d'ufficio dell'ing MU e della consulenza tecnica dell'ing. Cali. Osserva al riguardo il ricorrente che dalla consulenza dell'ing. Cali si evince che, in relazione ai marchi "vorwerk" e "kobold", utilizzati dall'imputato per denominare i siti internet a lui riconducibili "www.vorwerkobold.com " e "www.vorwerkobold-shop.com ", alla data di commissione dei fatti per cui si procede (luglio 2011-giugno 2012), il marchio "kobold" non era stato registrato presso le competenti autorità amministrative (solo successivamente, vale a dire nel 2013 e nel 2017 sarebbero state depositate le domande per ottenerne la registrazione), mentre il termine "vorwerk" è stato sì registrato, ma insieme ad altri termini, quali "OL" o "Contempora", mai, quindi, da solo. Orbene, rileva l'imputato, la corte territoriale avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le conclusioni del consulente tecnico della difesa, privilegiando quelle del consulente tecnico della parte civile, trattandosi di un tema decisivo ai fini della affermazione della responsabilità del UV per i reati in contestazione, ovvero se, nel periodo oggetto del capo d'imputazione, i marchi in questione avessero o meno tutela esclusiva. Identica mancanza di motivazione viene dedotta con riferimento al reato di cui all'art. 517 ter, c.p., sul profilo, del pari evidenziato dal consulente dell'imputato, che la vendita on-line, realizzata attraverso il sito "www.vorwerkobold-shop.com ", deve ritenersi del tutto lecita, avendo ad oggetto non prodotti nuovi, ossia nella specie aspirapolveri nuove prodotte con il marchio del gruppo ufficiale, bensì prodotti concorrenziali, usati e rigenerati, che possono essere venduti, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 30 del 2005. Il ricorrente, sempre nel primo motivo di impugnazione, lamenta un ulteriore vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel fondare la sua decisione sul contenuto della relazione del perito d'ufficio dott. MU, ha omesso di considerare le conclusioni favorevoli all'imputato, cui è pervenuto il perito, in particolare nella parte in cui quest'ultimo ha sottolineato come il sito "www.vorwerkobold.conn", fosse un semplice blog, attraverso il quale non era stata generata alcuna contraffazione web, trattandosi di un sito diverso dai siti ufficiali dell'azienda "Vorwerk", sia graficamente, che nei contenuti. Osservava in particolare il perito che lo scopo del blog creato dal UV era quello di creare un interesse da parte degli utenti sugli argomenti trattati, una leva per portare utenti sulle pagine, come accade nella quasi totalità dei "blog" esistenti in rete. Il ricorrente, infine, denuncia l'appiattimento dei giudici di merito sulle conclusioni dei consulenti della parte civile, con particolare riferimento all'asserito fine commerciale del blog del UV, posto che l'assunto secondo cui l'acquisto di ogni prodotto avveniva attraverso un automatico processo di reindirizzo al dominio del blog nella cartella "www.vorwerkobold-shop.conn", risulta contraddetta dalla circostanza che "l'acquisto dimostrativo posto in essere dalla stessa società denunciante "DI.Ma." fosse avvenuto solo ed esclusivamente tramite il sito "e-commerce" "Giordano-shop" e non sul sito on-line dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine al danno subito dalla parte civile. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso l'imputato deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione di entrambi i reati. 2.4. Con requisitoria scritta del 16.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile, specificando che la requisitoria deve intendersi come memoria nel caso in cui, come effettivamente accaduto, una delle parti chieda la discussione in forma orale. Con memoria del 25.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Armando Paradiso, difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, come da nota spese, che allega. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, va evidenziato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette 3 congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che, in definitiva è quello dedotto dal ricorrente), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame. Secondo altro profilo, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di 4 reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Al riguardo si osserva come, con riferimento al reato cui al capo n. 1) dell'imputazione il ricorso dell'imputato non colga affatto nel segno e si caratterizzi per estrema genericità, posto che la contraffazione contestata ha per oggetto l'apposizione del marchio "Vorwerk, senza alcuna autorizzazione da parte della pacifica detentrice del relativo titolo di proprietà industriale, la "Vorwerk OL s.a.s.", su prodotti complessi ricondizionati attraverso componenti non originali, attraverso il sito di "e-commerce" non riconosciuto "www.Giordanoshop.conn", al quale rimandava il sito "www.vorwerkobold-shop.conn", Tale contraffazione, nella sua materialità, non viene specificamente contestata dal ricorrente, apparendo manifestamente infondato, al riguardo, il rilievo prospettato dal UV sulla mancata registrazione del marchio "Kobold", che non risulta componente essenziale del marchio contraffatto. Non si comprende, inoltre, a quale verifica presso la banca dati dei marchi italiani faccia riferimento il ricorrente, il quale, in ogni caso, non contesta nemmeno la titolarità del marchio "Vorwerk", in capo alla costituita parte civile. La contestazione di cui al capo n) 2 dell'imputazione, invece, attiene alla fabbricazione e alla messa in vendita, sempre via internet, di prodotti 5 nuovi e delle loro parti componenti o sostitutive, realizzati sempre in usurpazione del titolo di proprietà industriale della "Vorwerk OL s.a.s.". Orbene, come rilevato dai giudici di merito, con motivazione affatto lacunosa o manifestamente illogica, né contraddittoria, i siti "www.vorwerkobold.com " e "www.vorwekobold-shop.com ", riconducibili al UV, attraverso i quali si svolgeva la vendita dei prodotti di cui si discute, erano in stretta e reciproca connessione. In particolare il sito "www.vorwerkobold.com " rimandava al sito "www.vorwekobold-shop.conn" per informazioni sull'acquisto di un "OL", mentre, come accertato dal consulente tecnico delle parti civili costituite, ogni accesso al sito "www.vorwerkobold-shop.com ", subiva un reindirizzo automatico ad una cartella del "blog www.vorwerkobold.com ", dove avveniva l'acquisto. Sempre dal sito "www.vorwerkobold-shop.conn", poi, era possibile connettersi con il sito www.giordanoshop.com , che procedeva alla vendita di prodotti apparentemente usati o rigenerati. Anche questa vendita, tuttavia, richiedeva l'autorizzazione della casa madre, come riferito dal teste TA DO, legale rappresentante della società "DI.MA Centro Difesa Marchi Brevetti s.a.s.", incaricato dalle società facenti capo al gruppo "Vorwere‘ L'TA ha del pari evidenziato come anche nel sito www.vorwerkobold.com venissero posti in vendita senza alcuna autorizzazione prodotti "Vorwerk" indicati come nuovi, rilevando, inoltre, che la Vorwerk ha brevettato sia il "prodotto complesso - completo - sia i singoli componenti dello stesso", per cui "solo previa autorizzazione della Vorwerk è possibile legittimamente ricondizionare i suoi prodotti con componenti che non siano originali ovvero compatibili e vendere quelli originali, anche se usati". Osserva al riguardo il tribunale con motivazione del tutto esaustiva, che "ciò non era accaduto per i prodotti acquistati come campioni dal teste nel sito "www.giordanoshop.com ", che non erano risultati interamente originali e le cui parti estranee non erano state oggetto di autorizzazione 6 da parte della VO. Ma si è visto anche all'interno del sito "e- connmerce www.vorwerkobold.conn", sono stati individuati in vendita prodotti Vorwerk indicati come nuovi, senza che, come già detto, il UV ne fosse stato autorizzato alla vendita dall'Azienda"(cfr. p. 5 della sentenza di primo grado). 4.1. Manifestamente infondati appaiono i rilevi difensivi riguardanti la mancata condivisione delle conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio circa la natura del "blog" del UV. Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento - positivo o negativo - dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito, il quale, ove si discosti dalle conclusioni del perito, ha l'obbligo di motivare sulle ragioni del dissenso (cfr. Cass., Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Rv. 271924). Si è, altresì, chiarito, in una fattispecie solo parzialmente sovrapponibile a quella in esame, come la sentenza di condanna che si fondi sulla sola consulenza tecnica di parte civile deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti di detta consulenza vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell' "aldilà ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria (cfr. Cass., Sez. 4, n. 28102 del 21/03/2019, Rv. 277474). Orbene nel caso che ci occupa i giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi, in quanto, da un lato, il giudice di primo grado ha specificamente indicato le ragioni per cui si è discostato, sia pure solo parzialmente, dalle conclusioni del perito d'ufficio, privilegiando le conclusioni dei consulenti delle parti civili, in contraddittorio con quanto ritenuto dal consulente dell'imputato (cfr., in particolare, pp.
7-9 della sentenza del tribunale); dall'altro, la corte territoriale ha condiviso tale valutazione prendendo espressamente in considerazione i rilievi formulati dal consulente tecnico del UV (cfr. p. 2 e nota n. 1). 7 Risulta, pertanto, assolutamente adeguata anche su questo punto decisivo la motivazione dei giudici di merito, incentrata sui risultati della consulenza tecnica di parte, che hanno evidenziato come fossero confondibili i marchi rappresentati nel sito e nel "blog" del prevenuto con quelli autentici e la perfetta identità dei relativi segni distintivi (cfr. p. 9 della sentenza di primo grado). Sicché non può non condividersi la conclusione cui giunge la corte di appello, secondo cui il UV ha posto in vendita, pur sapendo di non essere autorizzato a farlo, anche in considerazione della sua pregressa esperienza lavorativa in qualità di ex agente di commercio per conto della "Vorwerk OL s.a.s.", prodotti che previamente acquistava, assemblava e rigenerava del tutto indebitamente instillando negli acquirenti la convinzione che si trattasse di prodotti originali" (cfr. p. 3 della sentenza di secondo grado). 4.2. Va, infine, sottolineato che l'affermazione di responsabilità del prevenuto appare conforme anche alla elaborazione cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione delle norme penali di riferimento. Si è, infatti, rilevato, come fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474, c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter, c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre, come nel casso che ci occupa, sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (cfr., Cass., Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, Rv. 269751) In questo contesto, costante appare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che ponga in vendita accessori e ricambi per aspirapolvere sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa 8 produttrice dei componenti originali;
né ha rilievo al riguardo l'art. 241 del d.lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta, comunque, vietata ex art. 473 e 474, c.p., la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali (cfr. Cass., Sez. 5, n. 37451 del 13/05/2014, Rv. 262202; Cass., Sez. 2, n. 16094 del 03/04/2019, Rv. 276438; Cass., Sez. 5, n. 29965 del 15/09/2020, Rv. 279907). Né a sostegno della tesi difensiva sulla insussistenza del reato di cui all'art. 517 ter, c.p., giova il richiamo operato dal ricorrente a un precedente di questa stessa sezione, in cui si è affermato il principio, secondo cui non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 47081 del 18/11/2011, Rv. 251208), trattandosi di decisione relativa alla funzione distintiva del marchio in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 473 e 474, c.p., che tutelano la fede pubblica, laddove, con riferimento all'art. 517 ter, c.p., viene in rilievo la tutela della proprietà intellettuale. E, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 517 ter, c.p., ha natura di reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto dal titolare della privativa (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 19/11/2015, Rv. 266220). Allo stesso tempo del tutto generico e manifestamente infondato appare il richiamo operato dal ricorrente al cosiddetto principio di esaurimento comunitario di cui all'art. 5, d.lgs. n. 30 del 2005. Come è stato osservato, il principio di esaurimento (comunitario) rappresenta quella regola generale dei diritti di proprietà industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario (e dello Spazio Economico Europeo,), il titolare di Q27 9 uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa. Ovviamente, affinché il principio possa operare, l'immissione del bene in commercio deve avvenire per mano diretta del titolare o con il suo consenso, quindi ad esempio per il tramite di un licenziatario. Il titolare, tuttavia, non perde in assoluto il proprio diritto di privativa, ma viceversa perde le facoltà esclusive solo con riferimento allo specifico bene immesso in commercio: solo in questo senso il diritto "si esaurisce". Si tratta di un principio non applicabile al caso in esame, in considerazione della particolare natura dei beni messi in vendita dal UV, che erano o prodotti complessi, ricondizionati attraverso componenti non originali, ovvero prodotti nuovi e loro parti, realizzati in usurpazione del menzionato titolo di proprietà industriale, non certo beni messi legittimamente in commercio nel territorio comunitario per volontà del detentore del suddetto titolo o con il suo consenso. 5. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, come quella pronunciata dal giudice di primo grado, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente, che nel caso in esame appare in re ipsa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Rv. 257551; Cass., Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Rv. 265637; Cass., Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625). 6. Del pari manifestamente infondato appare l'ultimo motivo di ricorso. Entrambi i reati risultano contestati come commessi sino al giugno del 2012, data da intendersi fissata, conformemente al principio del favor rei, all' 1.6.2012. 10 Risulta, al riguardo, manifestamente infondata la tesi difensiva, che individua per il solo reato di cui all'art. 517 ter, c.p., come momento finale di consumazione, un periodo antecedente di due mesi alla adozione ed esecuzione del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, per l'appunto in data 1.6.2012, aveva disposto il sequestro, tramite oscuramento, dei siti oggetto di contestazione, sul presupposto che il UV avrebbe venduto prodotti per circa 20.000,00 euro nel periodo che va dal settembre al marzo del 2012. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, per la consumazione del reato di cui all'art. 517 ter, si discute, non è necessario il conseguimento di un profitto, essendo sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, la semplice realizzazione di prodotti usurpando o violando un titolo di proprietà industriale ovvero il solo porre in vendita con offerta diretta ai consumatori beni di tale natura. Ciò posto, in considerazione dei rispettivi limiti massimi di pena per tali reati previsti, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161, c.p., nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi del relativo decorso intervenuti, è pari a sette anni e sei mesi, con scadenza, dunque, in data 1.12.2019. A tale periodo va, tuttavia, aggiunto il periodo complessivo derivante dalle sospensioni del suddetto decorso del termine di prescrizione, disposte nel corso del procedimento. Si tratta, in particolare, della sospensione disposta dal giudice di primo grado, come rilevato dallo stesso ricorrente, all'udienza del 3.4.2018, sino all'udienza del 22.6.2018, per un periodo di 79 giorni. Tale periodo, trattandosi di un rinvio chiesto dal difensore dell'imputato, per prepararsi alla discussione finale (come si evince dalla lettura del verbale di udienza del 3.4.2018, allegato dal UV, in conformità al principio della autosufficienza del ricorso), va conteggiato per intero, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, il provvedimento di rinvio del 11 processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione: cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469; Cass. Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017, Rv. 270539). Vanno, inoltre, considerati gli ulteriori periodi di sospensione della prescrizione e, in particolare, quello pari a 64 giorni, previsto dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in tema di emergenza pandemica da Covid-19, trattandosi nel caso in esame di udienza innanzi alla corte di appello originariamente fissata per il giorno 17.3.2020, dunque rientrante nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 in relazione al quale opera la sospensione ex lege del decorso del termine prescrizionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432). E, infine, quello dal 21.11.2017 al 6.2.2017, per complessivi 77 giorni, per adesione del difensore dell'imputato alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi dell'avvocatura, in relazione al quale il ricorrente nulla ha osservato. Se, dunque, si aggiunge il complessivo periodo di sospensione della prescrizione, pari a 220 giorni (79+64+77) al termine massimo di durata, fissato all'1.12.2019, la prescrizione si sarebbe consumata in data 8.7.2020, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado intervenuta il 6.7.2020, il cui passaggio in giudicato in tale data, per effetto dell'inammissibilità del ricorso dell'imputato, rende del tutto irrilevante il successivo consumarsi del termine di prescrizione. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di 12 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12.11.2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore Il difensore della parte civile, avvocato Paradiso, chiede che il ricorso presentato venga dichiarato inammissibile con conseguente conferma della sentenza impugnata;
deposita conclusioni e nota spesa. L'avvocato Fabio riportandosi ai motivi di ricorso chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7752 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 12/11/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 22.6.2018, aveva condannato UV LÒ alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivati da reato in favore della costituita parte civile "Vorwerk Management s.r.l.", in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, co. 2, 473, co. 1 e 3, c.p. (capo n. 1) e 517 ter, co. 1 e 2, c.p. (capo n. 2), in rubrica ascrittigli. Come rilevano i giudici di merito con le loro convergenti motivazioni, risulta dimostrata la creazione, da parte del UV, in virtù della capacità professionale maturata come ex agente di commercio per conto della "Vorwerk OL s.a.s.", di due siti di "shopping on line" con nomi e segni evocativi del marchio registrato della suddetta società, attraverso i quali egli commercializzava ricambi, pezzi generati da lui stesso, apparentemente riconducibili alla "Vorwerk" e prodotti assemblati, sempre riferibili, abusivamente, al marchio "Vorwerk". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, il UV, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alle doglianze prospettate in sede di appello dalla difesa dell'imputato, con riferimento alla valutazione del contenuto della perizia d'ufficio dell'ing MU e della consulenza tecnica dell'ing. Cali. Osserva al riguardo il ricorrente che dalla consulenza dell'ing. Cali si evince che, in relazione ai marchi "vorwerk" e "kobold", utilizzati dall'imputato per denominare i siti internet a lui riconducibili "www.vorwerkobold.com " e "www.vorwerkobold-shop.com ", alla data di commissione dei fatti per cui si procede (luglio 2011-giugno 2012), il marchio "kobold" non era stato registrato presso le competenti autorità amministrative (solo successivamente, vale a dire nel 2013 e nel 2017 sarebbero state depositate le domande per ottenerne la registrazione), mentre il termine "vorwerk" è stato sì registrato, ma insieme ad altri termini, quali "OL" o "Contempora", mai, quindi, da solo. Orbene, rileva l'imputato, la corte territoriale avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le conclusioni del consulente tecnico della difesa, privilegiando quelle del consulente tecnico della parte civile, trattandosi di un tema decisivo ai fini della affermazione della responsabilità del UV per i reati in contestazione, ovvero se, nel periodo oggetto del capo d'imputazione, i marchi in questione avessero o meno tutela esclusiva. Identica mancanza di motivazione viene dedotta con riferimento al reato di cui all'art. 517 ter, c.p., sul profilo, del pari evidenziato dal consulente dell'imputato, che la vendita on-line, realizzata attraverso il sito "www.vorwerkobold-shop.com ", deve ritenersi del tutto lecita, avendo ad oggetto non prodotti nuovi, ossia nella specie aspirapolveri nuove prodotte con il marchio del gruppo ufficiale, bensì prodotti concorrenziali, usati e rigenerati, che possono essere venduti, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 30 del 2005. Il ricorrente, sempre nel primo motivo di impugnazione, lamenta un ulteriore vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel fondare la sua decisione sul contenuto della relazione del perito d'ufficio dott. MU, ha omesso di considerare le conclusioni favorevoli all'imputato, cui è pervenuto il perito, in particolare nella parte in cui quest'ultimo ha sottolineato come il sito "www.vorwerkobold.conn", fosse un semplice blog, attraverso il quale non era stata generata alcuna contraffazione web, trattandosi di un sito diverso dai siti ufficiali dell'azienda "Vorwerk", sia graficamente, che nei contenuti. Osservava in particolare il perito che lo scopo del blog creato dal UV era quello di creare un interesse da parte degli utenti sugli argomenti trattati, una leva per portare utenti sulle pagine, come accade nella quasi totalità dei "blog" esistenti in rete. Il ricorrente, infine, denuncia l'appiattimento dei giudici di merito sulle conclusioni dei consulenti della parte civile, con particolare riferimento all'asserito fine commerciale del blog del UV, posto che l'assunto secondo cui l'acquisto di ogni prodotto avveniva attraverso un automatico processo di reindirizzo al dominio del blog nella cartella "www.vorwerkobold-shop.conn", risulta contraddetta dalla circostanza che "l'acquisto dimostrativo posto in essere dalla stessa società denunciante "DI.Ma." fosse avvenuto solo ed esclusivamente tramite il sito "e-commerce" "Giordano-shop" e non sul sito on-line dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine al danno subito dalla parte civile. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso l'imputato deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione di entrambi i reati. 2.4. Con requisitoria scritta del 16.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile, specificando che la requisitoria deve intendersi come memoria nel caso in cui, come effettivamente accaduto, una delle parti chieda la discussione in forma orale. Con memoria del 25.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Armando Paradiso, difensore di fiducia e procuratore speciale della costituita parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, come da nota spese, che allega. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, va evidenziato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette 3 congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che, in definitiva è quello dedotto dal ricorrente), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame. Secondo altro profilo, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di 4 reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Al riguardo si osserva come, con riferimento al reato cui al capo n. 1) dell'imputazione il ricorso dell'imputato non colga affatto nel segno e si caratterizzi per estrema genericità, posto che la contraffazione contestata ha per oggetto l'apposizione del marchio "Vorwerk, senza alcuna autorizzazione da parte della pacifica detentrice del relativo titolo di proprietà industriale, la "Vorwerk OL s.a.s.", su prodotti complessi ricondizionati attraverso componenti non originali, attraverso il sito di "e-commerce" non riconosciuto "www.Giordanoshop.conn", al quale rimandava il sito "www.vorwerkobold-shop.conn", Tale contraffazione, nella sua materialità, non viene specificamente contestata dal ricorrente, apparendo manifestamente infondato, al riguardo, il rilievo prospettato dal UV sulla mancata registrazione del marchio "Kobold", che non risulta componente essenziale del marchio contraffatto. Non si comprende, inoltre, a quale verifica presso la banca dati dei marchi italiani faccia riferimento il ricorrente, il quale, in ogni caso, non contesta nemmeno la titolarità del marchio "Vorwerk", in capo alla costituita parte civile. La contestazione di cui al capo n) 2 dell'imputazione, invece, attiene alla fabbricazione e alla messa in vendita, sempre via internet, di prodotti 5 nuovi e delle loro parti componenti o sostitutive, realizzati sempre in usurpazione del titolo di proprietà industriale della "Vorwerk OL s.a.s.". Orbene, come rilevato dai giudici di merito, con motivazione affatto lacunosa o manifestamente illogica, né contraddittoria, i siti "www.vorwerkobold.com " e "www.vorwekobold-shop.com ", riconducibili al UV, attraverso i quali si svolgeva la vendita dei prodotti di cui si discute, erano in stretta e reciproca connessione. In particolare il sito "www.vorwerkobold.com " rimandava al sito "www.vorwekobold-shop.conn" per informazioni sull'acquisto di un "OL", mentre, come accertato dal consulente tecnico delle parti civili costituite, ogni accesso al sito "www.vorwerkobold-shop.com ", subiva un reindirizzo automatico ad una cartella del "blog www.vorwerkobold.com ", dove avveniva l'acquisto. Sempre dal sito "www.vorwerkobold-shop.conn", poi, era possibile connettersi con il sito www.giordanoshop.com , che procedeva alla vendita di prodotti apparentemente usati o rigenerati. Anche questa vendita, tuttavia, richiedeva l'autorizzazione della casa madre, come riferito dal teste TA DO, legale rappresentante della società "DI.MA Centro Difesa Marchi Brevetti s.a.s.", incaricato dalle società facenti capo al gruppo "Vorwere‘ L'TA ha del pari evidenziato come anche nel sito www.vorwerkobold.com venissero posti in vendita senza alcuna autorizzazione prodotti "Vorwerk" indicati come nuovi, rilevando, inoltre, che la Vorwerk ha brevettato sia il "prodotto complesso - completo - sia i singoli componenti dello stesso", per cui "solo previa autorizzazione della Vorwerk è possibile legittimamente ricondizionare i suoi prodotti con componenti che non siano originali ovvero compatibili e vendere quelli originali, anche se usati". Osserva al riguardo il tribunale con motivazione del tutto esaustiva, che "ciò non era accaduto per i prodotti acquistati come campioni dal teste nel sito "www.giordanoshop.com ", che non erano risultati interamente originali e le cui parti estranee non erano state oggetto di autorizzazione 6 da parte della VO. Ma si è visto anche all'interno del sito "e- connmerce www.vorwerkobold.conn", sono stati individuati in vendita prodotti Vorwerk indicati come nuovi, senza che, come già detto, il UV ne fosse stato autorizzato alla vendita dall'Azienda"(cfr. p. 5 della sentenza di primo grado). 4.1. Manifestamente infondati appaiono i rilevi difensivi riguardanti la mancata condivisione delle conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio circa la natura del "blog" del UV. Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento - positivo o negativo - dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito, il quale, ove si discosti dalle conclusioni del perito, ha l'obbligo di motivare sulle ragioni del dissenso (cfr. Cass., Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Rv. 271924). Si è, altresì, chiarito, in una fattispecie solo parzialmente sovrapponibile a quella in esame, come la sentenza di condanna che si fondi sulla sola consulenza tecnica di parte civile deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti di detta consulenza vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili giacché la regola di giudizio dell' "aldilà ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria (cfr. Cass., Sez. 4, n. 28102 del 21/03/2019, Rv. 277474). Orbene nel caso che ci occupa i giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi, in quanto, da un lato, il giudice di primo grado ha specificamente indicato le ragioni per cui si è discostato, sia pure solo parzialmente, dalle conclusioni del perito d'ufficio, privilegiando le conclusioni dei consulenti delle parti civili, in contraddittorio con quanto ritenuto dal consulente dell'imputato (cfr., in particolare, pp.
7-9 della sentenza del tribunale); dall'altro, la corte territoriale ha condiviso tale valutazione prendendo espressamente in considerazione i rilievi formulati dal consulente tecnico del UV (cfr. p. 2 e nota n. 1). 7 Risulta, pertanto, assolutamente adeguata anche su questo punto decisivo la motivazione dei giudici di merito, incentrata sui risultati della consulenza tecnica di parte, che hanno evidenziato come fossero confondibili i marchi rappresentati nel sito e nel "blog" del prevenuto con quelli autentici e la perfetta identità dei relativi segni distintivi (cfr. p. 9 della sentenza di primo grado). Sicché non può non condividersi la conclusione cui giunge la corte di appello, secondo cui il UV ha posto in vendita, pur sapendo di non essere autorizzato a farlo, anche in considerazione della sua pregressa esperienza lavorativa in qualità di ex agente di commercio per conto della "Vorwerk OL s.a.s.", prodotti che previamente acquistava, assemblava e rigenerava del tutto indebitamente instillando negli acquirenti la convinzione che si trattasse di prodotti originali" (cfr. p. 3 della sentenza di secondo grado). 4.2. Va, infine, sottolineato che l'affermazione di responsabilità del prevenuto appare conforme anche alla elaborazione cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione delle norme penali di riferimento. Si è, infatti, rilevato, come fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474, c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter, c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre, come nel casso che ci occupa, sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (cfr., Cass., Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, Rv. 269751) In questo contesto, costante appare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che ponga in vendita accessori e ricambi per aspirapolvere sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa 8 produttrice dei componenti originali;
né ha rilievo al riguardo l'art. 241 del d.lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta, comunque, vietata ex art. 473 e 474, c.p., la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali (cfr. Cass., Sez. 5, n. 37451 del 13/05/2014, Rv. 262202; Cass., Sez. 2, n. 16094 del 03/04/2019, Rv. 276438; Cass., Sez. 5, n. 29965 del 15/09/2020, Rv. 279907). Né a sostegno della tesi difensiva sulla insussistenza del reato di cui all'art. 517 ter, c.p., giova il richiamo operato dal ricorrente a un precedente di questa stessa sezione, in cui si è affermato il principio, secondo cui non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 47081 del 18/11/2011, Rv. 251208), trattandosi di decisione relativa alla funzione distintiva del marchio in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 473 e 474, c.p., che tutelano la fede pubblica, laddove, con riferimento all'art. 517 ter, c.p., viene in rilievo la tutela della proprietà intellettuale. E, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 517 ter, c.p., ha natura di reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto dal titolare della privativa (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 19/11/2015, Rv. 266220). Allo stesso tempo del tutto generico e manifestamente infondato appare il richiamo operato dal ricorrente al cosiddetto principio di esaurimento comunitario di cui all'art. 5, d.lgs. n. 30 del 2005. Come è stato osservato, il principio di esaurimento (comunitario) rappresenta quella regola generale dei diritti di proprietà industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario (e dello Spazio Economico Europeo,), il titolare di Q27 9 uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa. Ovviamente, affinché il principio possa operare, l'immissione del bene in commercio deve avvenire per mano diretta del titolare o con il suo consenso, quindi ad esempio per il tramite di un licenziatario. Il titolare, tuttavia, non perde in assoluto il proprio diritto di privativa, ma viceversa perde le facoltà esclusive solo con riferimento allo specifico bene immesso in commercio: solo in questo senso il diritto "si esaurisce". Si tratta di un principio non applicabile al caso in esame, in considerazione della particolare natura dei beni messi in vendita dal UV, che erano o prodotti complessi, ricondizionati attraverso componenti non originali, ovvero prodotti nuovi e loro parti, realizzati in usurpazione del menzionato titolo di proprietà industriale, non certo beni messi legittimamente in commercio nel territorio comunitario per volontà del detentore del suddetto titolo o con il suo consenso. 5. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, come quella pronunciata dal giudice di primo grado, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente, che nel caso in esame appare in re ipsa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, Rv. 257551; Cass., Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Rv. 265637; Cass., Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625). 6. Del pari manifestamente infondato appare l'ultimo motivo di ricorso. Entrambi i reati risultano contestati come commessi sino al giugno del 2012, data da intendersi fissata, conformemente al principio del favor rei, all' 1.6.2012. 10 Risulta, al riguardo, manifestamente infondata la tesi difensiva, che individua per il solo reato di cui all'art. 517 ter, c.p., come momento finale di consumazione, un periodo antecedente di due mesi alla adozione ed esecuzione del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara, per l'appunto in data 1.6.2012, aveva disposto il sequestro, tramite oscuramento, dei siti oggetto di contestazione, sul presupposto che il UV avrebbe venduto prodotti per circa 20.000,00 euro nel periodo che va dal settembre al marzo del 2012. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, per la consumazione del reato di cui all'art. 517 ter, si discute, non è necessario il conseguimento di un profitto, essendo sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, la semplice realizzazione di prodotti usurpando o violando un titolo di proprietà industriale ovvero il solo porre in vendita con offerta diretta ai consumatori beni di tale natura. Ciò posto, in considerazione dei rispettivi limiti massimi di pena per tali reati previsti, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161, c.p., nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi del relativo decorso intervenuti, è pari a sette anni e sei mesi, con scadenza, dunque, in data 1.12.2019. A tale periodo va, tuttavia, aggiunto il periodo complessivo derivante dalle sospensioni del suddetto decorso del termine di prescrizione, disposte nel corso del procedimento. Si tratta, in particolare, della sospensione disposta dal giudice di primo grado, come rilevato dallo stesso ricorrente, all'udienza del 3.4.2018, sino all'udienza del 22.6.2018, per un periodo di 79 giorni. Tale periodo, trattandosi di un rinvio chiesto dal difensore dell'imputato, per prepararsi alla discussione finale (come si evince dalla lettura del verbale di udienza del 3.4.2018, allegato dal UV, in conformità al principio della autosufficienza del ricorso), va conteggiato per intero, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, il provvedimento di rinvio del 11 processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione: cfr, ex plurimis, Cass., Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469; Cass. Sez. 5, n. 26449 del 13/04/2017, Rv. 270539). Vanno, inoltre, considerati gli ulteriori periodi di sospensione della prescrizione e, in particolare, quello pari a 64 giorni, previsto dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in tema di emergenza pandemica da Covid-19, trattandosi nel caso in esame di udienza innanzi alla corte di appello originariamente fissata per il giorno 17.3.2020, dunque rientrante nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 in relazione al quale opera la sospensione ex lege del decorso del termine prescrizionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432). E, infine, quello dal 21.11.2017 al 6.2.2017, per complessivi 77 giorni, per adesione del difensore dell'imputato alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi dell'avvocatura, in relazione al quale il ricorrente nulla ha osservato. Se, dunque, si aggiunge il complessivo periodo di sospensione della prescrizione, pari a 220 giorni (79+64+77) al termine massimo di durata, fissato all'1.12.2019, la prescrizione si sarebbe consumata in data 8.7.2020, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado intervenuta il 6.7.2020, il cui passaggio in giudicato in tale data, per effetto dell'inammissibilità del ricorso dell'imputato, rende del tutto irrilevante il successivo consumarsi del termine di prescrizione. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di 12 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12.11.2021.