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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.442 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Taranto alla Via Pitagora n 142, presso lo studio dell'Avv.
EL RO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio in Roma rep. N. 80974 del Persona_1
21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Taranto (TA) in Via Golfo di
Taranto, 7/D;
- APPELLATO -
All'udienza del 12 .11.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.442/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
volta all'accertamento negativo di indebito, ammontante a € 17.035,73 giusta comunicazione del 5.01.2018, a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10085332
in godimento dall' 01.08.2009, a rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili anni dal 2009 al 2018.
Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese lite.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
concludendo per la riforma della sentenza impugnata.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'erroneità della decisione appellata per non avere il primo
Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo
CP_ dell'interessato e sebbene l' avesse avuto contezza dei suoi dati reddituali per gli anni
2004/2005/2006, sin dal 2012, come da verbale di accertamento n. 000254114/DDL del
2.5.2012,richiamato nella richiesta di indebito, attivandosi per il recupero molti anni dopo e cioè solo in data 05.01.20218, in violazione dell'art 13, comma 2, legge 412/1991, che impone all' di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare CP_1
eventuali indebiti erogati nell'anno successivo.
L'appello è infondato.
2 Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili era stata operata con comunicazione del datore di lavoro
(Compagnia Portuale “Neptunia”) a seguito di verifiche ispettive iniziate nel 2012; che l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni da parte del datore di lavoro;
che era
CP_ onere del ricorrente, e non dell' verificare l'esattezza della posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale, essendo a diretta conoscenza delle periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite;
che non vi era idonea contestazione da parte del ricorrente
CP_ delle specifiche circostanze esposte dall' che è inapplicabile, dunque, l'art. 13 co. 2
legge 412/1991, che riguarda i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce da questa stessa Corte (sentenza n. 139/2022 rel.
Morea, sentenze n. 586/2022 e 404/2023 rel. ed altre in fattispecie analoghe) Per_2
“non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).
Inconferente è il richiamo alla norma di cui all'art. 13 co. 2 medesima legge (“L' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle
3 verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati,
con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell' di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_1
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (ed incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
CP_ Non si è verificato, quindi, un mutamento sopravvenuto del reddito che l' avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario,
melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro, annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione reddituale dell'appellante ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
4
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 11.12.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.442 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Taranto alla Via Pitagora n 142, presso lo studio dell'Avv.
EL RO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Notaio in Roma rep. N. 80974 del Persona_1
21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Taranto (TA) in Via Golfo di
Taranto, 7/D;
- APPELLATO -
All'udienza del 12 .11.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.442/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
volta all'accertamento negativo di indebito, ammontante a € 17.035,73 giusta comunicazione del 5.01.2018, a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10085332
in godimento dall' 01.08.2009, a rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili anni dal 2009 al 2018.
Condannava parte ricorrente al pagamento delle spese lite.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
concludendo per la riforma della sentenza impugnata.
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'erroneità della decisione appellata per non avere il primo
Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo
CP_ dell'interessato e sebbene l' avesse avuto contezza dei suoi dati reddituali per gli anni
2004/2005/2006, sin dal 2012, come da verbale di accertamento n. 000254114/DDL del
2.5.2012,richiamato nella richiesta di indebito, attivandosi per il recupero molti anni dopo e cioè solo in data 05.01.20218, in violazione dell'art 13, comma 2, legge 412/1991, che impone all' di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare CP_1
eventuali indebiti erogati nell'anno successivo.
L'appello è infondato.
2 Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili era stata operata con comunicazione del datore di lavoro
(Compagnia Portuale “Neptunia”) a seguito di verifiche ispettive iniziate nel 2012; che l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni da parte del datore di lavoro;
che era
CP_ onere del ricorrente, e non dell' verificare l'esattezza della posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale, essendo a diretta conoscenza delle periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite;
che non vi era idonea contestazione da parte del ricorrente
CP_ delle specifiche circostanze esposte dall' che è inapplicabile, dunque, l'art. 13 co. 2
legge 412/1991, che riguarda i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce da questa stessa Corte (sentenza n. 139/2022 rel.
Morea, sentenze n. 586/2022 e 404/2023 rel. ed altre in fattispecie analoghe) Per_2
“non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).
Inconferente è il richiamo alla norma di cui all'art. 13 co. 2 medesima legge (“L' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle
3 verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati,
con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell' di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_1
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (ed incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
CP_ Non si è verificato, quindi, un mutamento sopravvenuto del reddito che l' avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario,
melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro, annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione reddituale dell'appellante ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
4
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 11.12.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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