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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 27 novembre 2025 dinanzi al G.I. dott. LE OD sono comparsi l'avv. Valentina Matricardi per parte per e Parte_1 Pt_2
l'avv. Daniela Panzeca in sostituzione dell'avv. A l
[...] parte e l'avv. Antonio Arcadi in sostituzione dell'avv. Raffaele Zurlo e CP_1 dell'a a Ornati per Controparte_2
L'Avv. Matricardi, per le parti e precisa le conclusioni Parte_1 Parte_2 riportandosi a quelle artic te depositate in data 16.11.2025. L'Avv. Panzeca, per la parte precisa le conclusioni riportandosi a CP_1
quelle della propria compar e successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Arcadi, per la parte precisa le conclusioni riportandosi a Controparte_2
quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. LE OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 ll'avv. to in Civitavecchia via delle more n. 5/4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E ATTRICE
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2
v. Va in Civitavecchia via delle more n. 4/5, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. VA , elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_1 affaele Andrea Ornati, sito in La Spezia via Fontevivo n. 21/N, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(Codice fiscale e numero Controparte_3 zzo – CP_3 P.IVA_2 Contr Gruppo VA – partita IVA ), elettivamente domiciliata P.IVA_3 presso lo stu ll'avv. Daniela Civitavecchia via Isonzo n. 3/F, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Quintarelli;
CONVENUTO
; CP_4
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57 l Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 14.993,58 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di CP_2
a titolo residuo del finanziamento stipulato con la
[...] Controparte_5
recante n. 3155707/PA, incorporata in la
[...] CP_1
o a Controparte_2
Contest lare: -che in data 27.02.2009 si era recata presso la concessionaria di Civitavecchia sita in Via G. Baccelli n° 76, ove CP_4 aveva sottoscritto contratto di acquisto di un'autovettura per l'importo complessivo di euro 23.000,00; -che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di acquisto della vettura, aveva stipulato, sempre presso la concessionaria di Civitavecchia, un contratto di finanziamento CP_4 con la recante n. 3155707/PA, per un totale Controparte_5 finanziato di euro 15.250,00 ed aveva corrisposto un anticipo in contanti di euro 8.000,00; che in ragione del finanziamento si era impegnata a corrispondere l'importo finanziato di euro 15.250,00 mediante piano di ammortamento ripartito in 72 rate mensili dell'importo di euro 298,15 cadauna con addebito diretto sul proprio c/c; -che aveva provveduto al versamento di n. 38 rate dell'importo di euro 298,15 cadauna alla CP_5
(per un totale di euro 11.329,70); che, tuttavia, la auto a distanza di era mai stata consegnata dalla venditrice CP_4
In conclusione, ritenuti i due contratti nziamento e vendita), chiedeva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la risoluzione della compravendita intercorsa tra e la Parte_1 concessionaria con condanna di quest'ultima alla CP_4 restituzione/risarcimento della somma di euro 8.000,00 (corrisposte dall'attrice a titolo di anticipo) oltre interessi e risarcimento dei danni;
nonché dichiararsi altresì la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra e e condannare quest'ultima alla Parte_1 CP_6 restituzione/risarcimento della somma di euro 11.329,70 (n. 38 rate di euro 298,15), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che l'opposizione era Controparte_2 infondata in fatto ed in di il rigetto.
3.Con distinto atto di citazione, proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 578/201 Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta, quale garante di , al pagamento della somma Parte_1 di euro 14.993,58 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di a titolo residuo del finanziamento stipulato con la Controparte_2 [...] nte n. 3155707/PA, incorporata in la qu CP_5 CP_1
Controparte_2
Le ragio izione e le conclusioni erano le medesime dell'opposizione promossa da . Parte_1
Il giudizio di opposizione int veniva iscritto con Rg n. Parte_2
3137/2019.
4.Si costituiva anche in tale distinto giudizio di opposizione Controparte_2 deducendo che l'opposizione era infondata in fatto ed in di il rigetto.
5.Con separato giudizio (iscritto con Rg n. 403/2021) Parte_1 conveniva, infine, Controparte_3 CP_4 fine di sentire acc t to negoziale tra la vendita della vettura da parte della soc. e il Controparte_4 finanziamento contratto dall'attrice con la are CP_5
l'adempimento dell'attrice del pagamento di n° 38 rate (per un importo complessivo di € 11.329,70) e la mancata consegna dell'autovettura da parte della - accertare i fatti in premessa e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_4 risol pravendita intercorsa tra l'attrice e la concessionaria
[...] con condanna di quest'ultima, in p.l.r.p.t., alla CP_4 risarcimento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1
8.000,00 (corrisposte dall'attrice a titolo ltre interessi e risarcimento dei danni;
- dichiarare altresì la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra l'attrice e la e condannare Controparte_6 quest'ultima, in p.l.r.p.t., alla restituzione/ris ore dell'attrice della somma di € 11.329,70 (n° 38 rate di € 298,15), oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
6.Nessuno si costituiva in giudizio per . CP_4
7.Ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva, veniva riunito il giudizio avente Rg n. 403/2021 e il giudizio avente Rg n. 3137/2019 a quello avente Rg n. 3121/2019. Il giudice, tuttavia, con provvedimento del 31.10.2024 rilevava “che la notifica della originaria citazione in favore di è stata effettuata ai sensi CP_4 dell'art. 143 c.p.c. senza la prova dell' ivo, richiesto dall'art. 145 c.p.c., della notifica presso la sede legale della società” quindi assegnava
“termine di 10 giorni alla parte per produrre la prova del Parte_1 tentativo di notifica presso la sede legale di oppure presso la sua pec CP_4 ove presente e attiva”. Con provvedimento del 21.11.2024 il giudice disponeva che “vista la produzione documentale, rilevato che risulta indirizzo pec della società CP_4
[... dalla visura camerale e dal registro Inipec;
PQM
DISPONE la rinnovazione la notifica della citazione nei confronti di nel rispetto del CP_4 termine di legge (secondo rito ante cartabia) p pec della società medesima risultante dalla visura camerale e dal registro Inipec, RINVIANDO all'udienza del 29.05.2025 ore 9,50 per il prosieguo e per la discussione orale in caso di mancata costituzione di . CP_4
La rinnovazione della notifica zionata in favore di in CP_4 quanto effettuata presso un indirizzo pec inesistente (div lo risultante nella visura camerale) e che il procedimento notificatorio non è stato tempestivamente riattivato entro il termine perentorio e non è stata comunque richiesta (se non all'udienza) una rimessione in termini successivamente alla conoscenza dell'avviso di mancata consegna della pec. Una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (Cass. Civ. n. 9541 del 2023; Cass. Civ. n. 28298 del 2021; Cass. n. 6982 del 2016; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 15/09/2023) 05/10/2023, n. 28080); Nella specie la nullità della seconda rinnovazione della citazione -non sanata per via della mancata costituzione della convenuta non risulta CP_4 essere connessa a cause non imputabili alla parte at Il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancante ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ha natura perentoria con l'effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma risulta circostanza idonea a determinare l'estinzione del processo per tale posizione.
8.Deve, ancora, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento - contenente il titolo di garanzia a carico anche di e non vi è Parte_2 contestazione dell'avvenuta erogazione della somma. Parte opponente, invece, non ha dimostrato, come era suo onere di avere adempiuto mediante la restituzione della somma.
9.Quanto all'azione o all'eccezione, invece, promossa o sollevata nei confronti del finanziatore (o del suo cessionario) della mancata consegna dell'auto va evidenziato che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che in tema di credito al consumo, il consumatore che, a seguito dell'inadempimento del fornitore, intenda ottenere la restituzione dell'importo corrisposto, esercitando l'azione diretta nei confronti del finanziatore, ai sensi dell'art. 125- Cont quinquies del per la caducazione del contratto di credito, non deve necessariamen tenere una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di beni o servizi ad esso collegato, essendo sufficiente l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica, integrata da quella consumeristica più favorevole, con la conseguenza che, quale unica condizione dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, occorre la messa in mora del fornitore, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/03/2025, n. 6639). Il collegamento negoziale consente al finanziato di far valere nei confronti del finanziatore una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., fondata non sul rapporto di credito, ma sul contratto collegato di compravendita del cui inadempimento, quale questione pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente. Il finanziato fa, pertanto, valere un fatto impeditivo del contratto di finanziamento che non deriva dal contratto inter partes, bensì dal contratto collegato. Il fatto impeditivo discendente dall'inadempimento del terzo venditore al contratto collegato viene dedotto dal finanziato nei confronti del finanziatore a fondamento del mancato pagamento del contratto di finanziamento inter partes. L'eccezione di inadempimento si nutre, pertanto, dell'accertamento di una questione pregiudiziale, ossia l'inadempimento negoziale al contratto di compravendita da parte del venditore in relazione al contratto collegato. Il collegamento negoziale induce, peraltro, unicamente la traslazione dell'eccezione di inadempimento dai fatti impeditivi relativi al contratto inter partes sul contratto ad esso collegato, non snaturando la natura del fatto stesso, che –in quanto impeditivo della pretesa creditoria– va provato dal debitore (Cass., n. 29474/2024; Cass., n. 29303/2023; Cass., n. 3545/2023). Non si tratta, quindi, di fare applicazione del principio di vicinanza della prova ma della distribuzione dell'onere della prova dei fatti impeditivi della pretesa creditoria. Né, propriamente, viene dedotto un inadempimento altrui, trattandosi di inadempimento del terzo, bensì viene dedotto un fatto (la consegna dell'autovettura) che impinge nel contratto collegato e che, in quanto tale, entra nel sinallagma contrattale e nei fatti impeditivi della pretesa creditoria del finanziatore. La regola di riparto dell'onere probatorio è relativa alle vicende del presupposto di fatto rappresentato dal nesso di collegamento fra i due rapporti obbligatori. In conclusione, in tema di credito al consumo, ove il soggetto finanziato eccepisca l'inadempimento del contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui esso accede, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con tale eccezione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/12/2024, n. 33933, riferita all'art. 125, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 ma applicabile anche al caso di specie in quanto la disposizione è stata trasfusa nell'art. 42 del d.lgs. n. 206 del 2005). Nel caso di specie, la mancata consegna non è stata provata in giudizio da parte della persona finanziata ( ), anzi risulta che la stessa ha Parte_1 corrisposto numerosissime mento prima di rendersi morosa, circostanza questa del tutto incomprensibile a fronte della mancata disponibilità del bene cui il prestito era finalizzato. Inoltre, si aggiunga la mancata produzione di un qualche principio di prova oggettivo e documentale oppure a mezzo di una prova testimoniale che non sia limitata ad un soggetto ( che risulta di scarsa attendibilità in quanto Tes_1 marito di e eposizione, isolatamente considerata, non Parte_1 può riten a prova del fatto impeditivo costituito dalla mancata consegna del vettore.
10.E' anche infondato il motivo di doglianza laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva né la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione in sé, né l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti, ma l'assenza della notificazione o comunicazione della cessione che, però, si è detto non costituisce presupposto di perfezionamento della cessione stessa. Tra l'altro dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ricorre la prova della cessione del credito oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione tra CP_2
[... e sono riportati nell'avviso oggetto di pubblicazione nell CP_1 Ufficiale;
2) il credito deriva da rapporto di finanziamento menzionato nell'avviso pubblicato e temporalmente riconducibile alla cornice temporale indicata nel medesimo avviso pubblicato;
3) risulta la conferma della cessione del credito dalla stessa costituita in giudizio, nonché dalla CP_1 disponibilità dei documenti li in mano alla cessionaria Controparte_2
4) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione.
11.Le contestazioni relativa alla vessatorietà delle clausole sono prive di una qualsiasi specificità anche in ordine alla incidenza sulla non debenza del credito ingiunto Alcuna contestazione di usura è stata in relazione al finanziamento.
12.In relazione alla operatività della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., questa costituisce eccezione in senso stretto e quindi andava sollevata sin dall'opposizione.
13.In ordine alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine va osservato che ai sensi dell'art. 1186 c.c., "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse". Secondo la Suprema Corte l'art. 1186 c.c. "consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994); dall'altro, che, agli effetti della medesima norma, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989)" (Cass. Civ. n. 20042/2020, Cass. Civ. n. 24330/2011; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/10/2021) 08-04-2022, n. 11437).
14.In conclusione, le opposizioni riunite vanno respinte e il decreto ingiuntivo confermato. Parimenti, anche la domanda nei confronti di va respinta. CP_1
Infine, va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente a CP_4
15.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RESPINGE l'opposizione di e l'opposizione di Parte_1 Parte_2
CONFERMANDO il decreto ingiuntivo n. 578/2019 emesso in favore di dal Tribunale di Civitavecchia;
Controparte_2
-RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
-DICHIARA estinto il giudizio intentato nei confronti di;
CP_4
-CONDANNA e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 di arsi nella somma di euro Controparte_2 nsi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite da liquidarsi nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
LE OD
All'udienza del giorno 27 novembre 2025 dinanzi al G.I. dott. LE OD sono comparsi l'avv. Valentina Matricardi per parte per e Parte_1 Pt_2
l'avv. Daniela Panzeca in sostituzione dell'avv. A l
[...] parte e l'avv. Antonio Arcadi in sostituzione dell'avv. Raffaele Zurlo e CP_1 dell'a a Ornati per Controparte_2
L'Avv. Matricardi, per le parti e precisa le conclusioni Parte_1 Parte_2 riportandosi a quelle artic te depositate in data 16.11.2025. L'Avv. Panzeca, per la parte precisa le conclusioni riportandosi a CP_1
quelle della propria compar e successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Arcadi, per la parte precisa le conclusioni riportandosi a Controparte_2
quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. LE OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 ll'avv. to in Civitavecchia via delle more n. 5/4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E ATTRICE
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2
v. Va in Civitavecchia via delle more n. 4/5, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. VA , elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_1 affaele Andrea Ornati, sito in La Spezia via Fontevivo n. 21/N, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(Codice fiscale e numero Controparte_3 zzo – CP_3 P.IVA_2 Contr Gruppo VA – partita IVA ), elettivamente domiciliata P.IVA_3 presso lo stu ll'avv. Daniela Civitavecchia via Isonzo n. 3/F, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Quintarelli;
CONVENUTO
; CP_4
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57 l Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 14.993,58 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di CP_2
a titolo residuo del finanziamento stipulato con la
[...] Controparte_5
recante n. 3155707/PA, incorporata in la
[...] CP_1
o a Controparte_2
Contest lare: -che in data 27.02.2009 si era recata presso la concessionaria di Civitavecchia sita in Via G. Baccelli n° 76, ove CP_4 aveva sottoscritto contratto di acquisto di un'autovettura per l'importo complessivo di euro 23.000,00; -che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di acquisto della vettura, aveva stipulato, sempre presso la concessionaria di Civitavecchia, un contratto di finanziamento CP_4 con la recante n. 3155707/PA, per un totale Controparte_5 finanziato di euro 15.250,00 ed aveva corrisposto un anticipo in contanti di euro 8.000,00; che in ragione del finanziamento si era impegnata a corrispondere l'importo finanziato di euro 15.250,00 mediante piano di ammortamento ripartito in 72 rate mensili dell'importo di euro 298,15 cadauna con addebito diretto sul proprio c/c; -che aveva provveduto al versamento di n. 38 rate dell'importo di euro 298,15 cadauna alla CP_5
(per un totale di euro 11.329,70); che, tuttavia, la auto a distanza di era mai stata consegnata dalla venditrice CP_4
In conclusione, ritenuti i due contratti nziamento e vendita), chiedeva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la risoluzione della compravendita intercorsa tra e la Parte_1 concessionaria con condanna di quest'ultima alla CP_4 restituzione/risarcimento della somma di euro 8.000,00 (corrisposte dall'attrice a titolo di anticipo) oltre interessi e risarcimento dei danni;
nonché dichiararsi altresì la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra e e condannare quest'ultima alla Parte_1 CP_6 restituzione/risarcimento della somma di euro 11.329,70 (n. 38 rate di euro 298,15), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che l'opposizione era Controparte_2 infondata in fatto ed in di il rigetto.
3.Con distinto atto di citazione, proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 578/201 Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta, quale garante di , al pagamento della somma Parte_1 di euro 14.993,58 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di a titolo residuo del finanziamento stipulato con la Controparte_2 [...] nte n. 3155707/PA, incorporata in la qu CP_5 CP_1
Controparte_2
Le ragio izione e le conclusioni erano le medesime dell'opposizione promossa da . Parte_1
Il giudizio di opposizione int veniva iscritto con Rg n. Parte_2
3137/2019.
4.Si costituiva anche in tale distinto giudizio di opposizione Controparte_2 deducendo che l'opposizione era infondata in fatto ed in di il rigetto.
5.Con separato giudizio (iscritto con Rg n. 403/2021) Parte_1 conveniva, infine, Controparte_3 CP_4 fine di sentire acc t to negoziale tra la vendita della vettura da parte della soc. e il Controparte_4 finanziamento contratto dall'attrice con la are CP_5
l'adempimento dell'attrice del pagamento di n° 38 rate (per un importo complessivo di € 11.329,70) e la mancata consegna dell'autovettura da parte della - accertare i fatti in premessa e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_4 risol pravendita intercorsa tra l'attrice e la concessionaria
[...] con condanna di quest'ultima, in p.l.r.p.t., alla CP_4 risarcimento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1
8.000,00 (corrisposte dall'attrice a titolo ltre interessi e risarcimento dei danni;
- dichiarare altresì la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso tra l'attrice e la e condannare Controparte_6 quest'ultima, in p.l.r.p.t., alla restituzione/ris ore dell'attrice della somma di € 11.329,70 (n° 38 rate di € 298,15), oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
6.Nessuno si costituiva in giudizio per . CP_4
7.Ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva, veniva riunito il giudizio avente Rg n. 403/2021 e il giudizio avente Rg n. 3137/2019 a quello avente Rg n. 3121/2019. Il giudice, tuttavia, con provvedimento del 31.10.2024 rilevava “che la notifica della originaria citazione in favore di è stata effettuata ai sensi CP_4 dell'art. 143 c.p.c. senza la prova dell' ivo, richiesto dall'art. 145 c.p.c., della notifica presso la sede legale della società” quindi assegnava
“termine di 10 giorni alla parte per produrre la prova del Parte_1 tentativo di notifica presso la sede legale di oppure presso la sua pec CP_4 ove presente e attiva”. Con provvedimento del 21.11.2024 il giudice disponeva che “vista la produzione documentale, rilevato che risulta indirizzo pec della società CP_4
[... dalla visura camerale e dal registro Inipec;
PQM
DISPONE la rinnovazione la notifica della citazione nei confronti di nel rispetto del CP_4 termine di legge (secondo rito ante cartabia) p pec della società medesima risultante dalla visura camerale e dal registro Inipec, RINVIANDO all'udienza del 29.05.2025 ore 9,50 per il prosieguo e per la discussione orale in caso di mancata costituzione di . CP_4
La rinnovazione della notifica zionata in favore di in CP_4 quanto effettuata presso un indirizzo pec inesistente (div lo risultante nella visura camerale) e che il procedimento notificatorio non è stato tempestivamente riattivato entro il termine perentorio e non è stata comunque richiesta (se non all'udienza) una rimessione in termini successivamente alla conoscenza dell'avviso di mancata consegna della pec. Una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (Cass. Civ. n. 9541 del 2023; Cass. Civ. n. 28298 del 2021; Cass. n. 6982 del 2016; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 15/09/2023) 05/10/2023, n. 28080); Nella specie la nullità della seconda rinnovazione della citazione -non sanata per via della mancata costituzione della convenuta non risulta CP_4 essere connessa a cause non imputabili alla parte at Il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancante ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ha natura perentoria con l'effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma risulta circostanza idonea a determinare l'estinzione del processo per tale posizione.
8.Deve, ancora, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento - contenente il titolo di garanzia a carico anche di e non vi è Parte_2 contestazione dell'avvenuta erogazione della somma. Parte opponente, invece, non ha dimostrato, come era suo onere di avere adempiuto mediante la restituzione della somma.
9.Quanto all'azione o all'eccezione, invece, promossa o sollevata nei confronti del finanziatore (o del suo cessionario) della mancata consegna dell'auto va evidenziato che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che in tema di credito al consumo, il consumatore che, a seguito dell'inadempimento del fornitore, intenda ottenere la restituzione dell'importo corrisposto, esercitando l'azione diretta nei confronti del finanziatore, ai sensi dell'art. 125- Cont quinquies del per la caducazione del contratto di credito, non deve necessariamen tenere una preventiva declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura di beni o servizi ad esso collegato, essendo sufficiente l'accertamento incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica, integrata da quella consumeristica più favorevole, con la conseguenza che, quale unica condizione dell'azione diretta nei confronti del finanziatore, occorre la messa in mora del fornitore, nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/03/2025, n. 6639). Il collegamento negoziale consente al finanziato di far valere nei confronti del finanziatore una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., fondata non sul rapporto di credito, ma sul contratto collegato di compravendita del cui inadempimento, quale questione pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente. Il finanziato fa, pertanto, valere un fatto impeditivo del contratto di finanziamento che non deriva dal contratto inter partes, bensì dal contratto collegato. Il fatto impeditivo discendente dall'inadempimento del terzo venditore al contratto collegato viene dedotto dal finanziato nei confronti del finanziatore a fondamento del mancato pagamento del contratto di finanziamento inter partes. L'eccezione di inadempimento si nutre, pertanto, dell'accertamento di una questione pregiudiziale, ossia l'inadempimento negoziale al contratto di compravendita da parte del venditore in relazione al contratto collegato. Il collegamento negoziale induce, peraltro, unicamente la traslazione dell'eccezione di inadempimento dai fatti impeditivi relativi al contratto inter partes sul contratto ad esso collegato, non snaturando la natura del fatto stesso, che –in quanto impeditivo della pretesa creditoria– va provato dal debitore (Cass., n. 29474/2024; Cass., n. 29303/2023; Cass., n. 3545/2023). Non si tratta, quindi, di fare applicazione del principio di vicinanza della prova ma della distribuzione dell'onere della prova dei fatti impeditivi della pretesa creditoria. Né, propriamente, viene dedotto un inadempimento altrui, trattandosi di inadempimento del terzo, bensì viene dedotto un fatto (la consegna dell'autovettura) che impinge nel contratto collegato e che, in quanto tale, entra nel sinallagma contrattale e nei fatti impeditivi della pretesa creditoria del finanziatore. La regola di riparto dell'onere probatorio è relativa alle vicende del presupposto di fatto rappresentato dal nesso di collegamento fra i due rapporti obbligatori. In conclusione, in tema di credito al consumo, ove il soggetto finanziato eccepisca l'inadempimento del contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui esso accede, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con tale eccezione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/12/2024, n. 33933, riferita all'art. 125, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 ma applicabile anche al caso di specie in quanto la disposizione è stata trasfusa nell'art. 42 del d.lgs. n. 206 del 2005). Nel caso di specie, la mancata consegna non è stata provata in giudizio da parte della persona finanziata ( ), anzi risulta che la stessa ha Parte_1 corrisposto numerosissime mento prima di rendersi morosa, circostanza questa del tutto incomprensibile a fronte della mancata disponibilità del bene cui il prestito era finalizzato. Inoltre, si aggiunga la mancata produzione di un qualche principio di prova oggettivo e documentale oppure a mezzo di una prova testimoniale che non sia limitata ad un soggetto ( che risulta di scarsa attendibilità in quanto Tes_1 marito di e eposizione, isolatamente considerata, non Parte_1 può riten a prova del fatto impeditivo costituito dalla mancata consegna del vettore.
10.E' anche infondato il motivo di doglianza laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva né la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione in sé, né l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti, ma l'assenza della notificazione o comunicazione della cessione che, però, si è detto non costituisce presupposto di perfezionamento della cessione stessa. Tra l'altro dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ricorre la prova della cessione del credito oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione tra CP_2
[... e sono riportati nell'avviso oggetto di pubblicazione nell CP_1 Ufficiale;
2) il credito deriva da rapporto di finanziamento menzionato nell'avviso pubblicato e temporalmente riconducibile alla cornice temporale indicata nel medesimo avviso pubblicato;
3) risulta la conferma della cessione del credito dalla stessa costituita in giudizio, nonché dalla CP_1 disponibilità dei documenti li in mano alla cessionaria Controparte_2
4) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione.
11.Le contestazioni relativa alla vessatorietà delle clausole sono prive di una qualsiasi specificità anche in ordine alla incidenza sulla non debenza del credito ingiunto Alcuna contestazione di usura è stata in relazione al finanziamento.
12.In relazione alla operatività della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., questa costituisce eccezione in senso stretto e quindi andava sollevata sin dall'opposizione.
13.In ordine alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine va osservato che ai sensi dell'art. 1186 c.c., "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse". Secondo la Suprema Corte l'art. 1186 c.c. "consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994); dall'altro, che, agli effetti della medesima norma, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989)" (Cass. Civ. n. 20042/2020, Cass. Civ. n. 24330/2011; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/10/2021) 08-04-2022, n. 11437).
14.In conclusione, le opposizioni riunite vanno respinte e il decreto ingiuntivo confermato. Parimenti, anche la domanda nei confronti di va respinta. CP_1
Infine, va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente a CP_4
15.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RESPINGE l'opposizione di e l'opposizione di Parte_1 Parte_2
CONFERMANDO il decreto ingiuntivo n. 578/2019 emesso in favore di dal Tribunale di Civitavecchia;
Controparte_2
-RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
-DICHIARA estinto il giudizio intentato nei confronti di;
CP_4
-CONDANNA e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 di arsi nella somma di euro Controparte_2 nsi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite da liquidarsi nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
LE OD