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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2716 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/06/2022 ed iscritto al n 2716 - 2022 RG , vertente tra
- , CF. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesca Accardo ( ) e Margherita C.F._2
Accardo ( ), elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3 studio in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II° tronco n. 18/i, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), EL IO ( , EL C.F._4 C.F._5
AG ( ), DA OR C.F._6
1 ( , nonché dall'avv. ETTORE TRIOLO C.F._7
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._8
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La domanda della ricorrente è volta ad ottenere la validazione di tutte le giornate agricole denunciate nell'anno 2017 pari a n. 151. Espone :
- che ha prestato la propria attività lavorativa quale lavoratore agricolo con contratto a tempo determinato, c.d. bracciante agricola, nell'anno 2017 da giugno a dicembre, alle dipendenze dell'azienda SU RG (CF.
e P. IVA ) con sede in S. Roberto Via C.F._9 P.IVA_3
Sant'Angelo s.n.c. Fraz. Melia;
-che è stata impiegata su terreni nella disponibilità del sig. SU ubicati nel
Comune di S. Roberto, estesi oltre 11 Ha e coltivati in massima parte a bosco ceduo di castagno con consociate fragoline di bosco, nonchè per una piccola parte ad orto irriguo;
-che è stata adibita alle operazioni colturali di volta in volta necessarie, quali impianto e concimazione delle piante di fragoline nonché raccolta dei frutti, pulizia del bosco con abbattimento polloni, sramatura e trasporto, impianto, coltivazione e raccolta degli ortaggi;
-che nei periodi di impiego ha lavorato per otto ore al giorno sotto le direttive del datore di lavoro, dietro retribuzione di circa € 40/giorno;
-che in relazione alla suddetta attività è stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di S. Roberto;
-che con missiva datata 18.1.22 e pervenute nel successivo mese di febbraio l' le ha comunicato la variazione Controparte_1 agli elenchi nominativi del Comune di S. Roberto per l'anno 2017, con disconoscimento di tutte le giornate di lavoro agricolo già annotate;
- che la cancellazione risulta illegittima per violazione della normativa dettata dalla L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, essendo stata effettuata oltre il termine certo di sei mesi previsto per l'emanazione del provvedimento definitivo e comunque senza comunicare all'interessata l'avvio del procedimento né consentirle la partecipazione allo stesso;
2 -che risulta altresì decorso per l'Istituto il termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, con conseguente impossibilità di ricorrere all'istituto dell'autotutela amministrativa;
-che comunque l'attività lavorativa sopra indicata è stata effettivamente prestata dalla ricorrente con le caratteristiche della subordinazione e pertanto anche nel merito il disconoscimento risulta illegittimo;
-che i ricorsi amministrativi non sono stati decisi.
§ 2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l' che resiste al ricorso CP_1
e ne chiede il rigetto. Preliminarmente eccepisce l'intervenuta decadenza dell'azione sanzionata dall'art. 22, comma primo, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83 in materia d'iscrizione / cancellazione CP_2
Nel merito si riporta all'accertamento effettuato dagli Ispettori che, e a seguito di verbale ispettivo n. 2021003154/DDL del 28.05.2021, effettuato nei confronti dell'azienda agricola SURLA GIORGEL con sede in S.
Roberto (RC), hanno annullato tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta, compreso quello dell'odierna ricorrente.
§ 3. E' infondata l'eccezione di decadenza dall'art. 22, comma primo, D.L.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in quanto il ricorso è stato tempestivamente depositato.
Infatti il provvedimento di disconoscimento è stato notificato il 21febbraio
2022, il ricorso amministrativo è stato tempestivamente presentato il
14.3.2022, il ricorso giudiziale è stato depositato il 14.6.2022.
§ 4. Il ricorso è risultato fondato e va accolto per le ragioni che seguono. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi sig. e sig. Testimone_1
. Dalle deposizioni, che appaiono attendibili, si evince che Testimone_2 la ricorrente ha lavorato presso l'azienda SU RG nei tempi e con le modalità allegate in ricorso.
Ulteriori elementi probatori sono stati offerti dalla ricorrente con la documentazione depositata nel fascicolo di parte (perizia giurata relativa alle condizioni colturali dei fondi e buste paga emesse dal datore di lavoro). Le deduzioni dell' che evidenzia le omissioni contributive dell'impresa CP_1 sono inconducenti in quanto si tratta di inadempimento del datore di lavoro dal quale non si può desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato (per il quale, per altro, veniva emessa Certificazione Unica dei redditi che la lavoratrice registrava sulla sua posizione presso l'Agenzia delle Entrate, per come dedotto proprio dall' ). Né validi elementi di prova CP_1 emergono dal verbale ispettivo che evidenzia un'insoluto contribuitivo totale e altre irregolarità amministrative/contabili/fiscali tutte riconducibili alla ditta che, però, aveva trasmesso la Certificazione Unica dei redditi da lavoro
3 dipendente per gli stessi operai. Inoltre analogo contenzioso per altri lavoratori (cfr. sentenze depositate dalla difesa della ricorrente) ha visto soccombente l'ente previdenziale. Per altro l'accertamento ispettivo, essendo condotto a distanza di anni (nel 2021) rispetto al rapporto di lavoro disconosciuto, si fonda su delle presunzioni riferite in maniera indistinta a tutta la manodopera dell'impresa. In conclusione il ricorso deve essere accolto.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (in misura compresa tra il minimo ed il medio tenuto conto della complessità bassa e della natura previdenziale della causa), distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi procuratori antistatari
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
( CF. ) ha diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli in C.F._1 virtù dell'accertato rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la ditta SU RG (CF. e P. IVA ) nell' C.F._9 P.IVA_3 anno 2017 per complessivi 151 gg. nel periodo giugno-dicembre 2017, e condanna l a provvedere al ripristino della posizione assicurativa e CP_1 previdenziale in favore dell'odierna ricorrente relativamente al predetto rapporto di lavoro;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avv.ti Francesca Accardo e Margherita
Accardo dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 5/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2716 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/06/2022 ed iscritto al n 2716 - 2022 RG , vertente tra
- , CF. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Francesca Accardo ( ) e Margherita C.F._2
Accardo ( ), elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3 studio in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II° tronco n. 18/i, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), EL IO ( , EL C.F._4 C.F._5
AG ( ), DA OR C.F._6
1 ( , nonché dall'avv. ETTORE TRIOLO C.F._7
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._8
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La domanda della ricorrente è volta ad ottenere la validazione di tutte le giornate agricole denunciate nell'anno 2017 pari a n. 151. Espone :
- che ha prestato la propria attività lavorativa quale lavoratore agricolo con contratto a tempo determinato, c.d. bracciante agricola, nell'anno 2017 da giugno a dicembre, alle dipendenze dell'azienda SU RG (CF.
e P. IVA ) con sede in S. Roberto Via C.F._9 P.IVA_3
Sant'Angelo s.n.c. Fraz. Melia;
-che è stata impiegata su terreni nella disponibilità del sig. SU ubicati nel
Comune di S. Roberto, estesi oltre 11 Ha e coltivati in massima parte a bosco ceduo di castagno con consociate fragoline di bosco, nonchè per una piccola parte ad orto irriguo;
-che è stata adibita alle operazioni colturali di volta in volta necessarie, quali impianto e concimazione delle piante di fragoline nonché raccolta dei frutti, pulizia del bosco con abbattimento polloni, sramatura e trasporto, impianto, coltivazione e raccolta degli ortaggi;
-che nei periodi di impiego ha lavorato per otto ore al giorno sotto le direttive del datore di lavoro, dietro retribuzione di circa € 40/giorno;
-che in relazione alla suddetta attività è stata regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di S. Roberto;
-che con missiva datata 18.1.22 e pervenute nel successivo mese di febbraio l' le ha comunicato la variazione Controparte_1 agli elenchi nominativi del Comune di S. Roberto per l'anno 2017, con disconoscimento di tutte le giornate di lavoro agricolo già annotate;
- che la cancellazione risulta illegittima per violazione della normativa dettata dalla L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, essendo stata effettuata oltre il termine certo di sei mesi previsto per l'emanazione del provvedimento definitivo e comunque senza comunicare all'interessata l'avvio del procedimento né consentirle la partecipazione allo stesso;
2 -che risulta altresì decorso per l'Istituto il termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970, con conseguente impossibilità di ricorrere all'istituto dell'autotutela amministrativa;
-che comunque l'attività lavorativa sopra indicata è stata effettivamente prestata dalla ricorrente con le caratteristiche della subordinazione e pertanto anche nel merito il disconoscimento risulta illegittimo;
-che i ricorsi amministrativi non sono stati decisi.
§ 2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l' che resiste al ricorso CP_1
e ne chiede il rigetto. Preliminarmente eccepisce l'intervenuta decadenza dell'azione sanzionata dall'art. 22, comma primo, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83 in materia d'iscrizione / cancellazione CP_2
Nel merito si riporta all'accertamento effettuato dagli Ispettori che, e a seguito di verbale ispettivo n. 2021003154/DDL del 28.05.2021, effettuato nei confronti dell'azienda agricola SURLA GIORGEL con sede in S.
Roberto (RC), hanno annullato tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta, compreso quello dell'odierna ricorrente.
§ 3. E' infondata l'eccezione di decadenza dall'art. 22, comma primo, D.L.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in quanto il ricorso è stato tempestivamente depositato.
Infatti il provvedimento di disconoscimento è stato notificato il 21febbraio
2022, il ricorso amministrativo è stato tempestivamente presentato il
14.3.2022, il ricorso giudiziale è stato depositato il 14.6.2022.
§ 4. Il ricorso è risultato fondato e va accolto per le ragioni che seguono. La causa è stata istruita con l'escussione dei testi sig. e sig. Testimone_1
. Dalle deposizioni, che appaiono attendibili, si evince che Testimone_2 la ricorrente ha lavorato presso l'azienda SU RG nei tempi e con le modalità allegate in ricorso.
Ulteriori elementi probatori sono stati offerti dalla ricorrente con la documentazione depositata nel fascicolo di parte (perizia giurata relativa alle condizioni colturali dei fondi e buste paga emesse dal datore di lavoro). Le deduzioni dell' che evidenzia le omissioni contributive dell'impresa CP_1 sono inconducenti in quanto si tratta di inadempimento del datore di lavoro dal quale non si può desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato (per il quale, per altro, veniva emessa Certificazione Unica dei redditi che la lavoratrice registrava sulla sua posizione presso l'Agenzia delle Entrate, per come dedotto proprio dall' ). Né validi elementi di prova CP_1 emergono dal verbale ispettivo che evidenzia un'insoluto contribuitivo totale e altre irregolarità amministrative/contabili/fiscali tutte riconducibili alla ditta che, però, aveva trasmesso la Certificazione Unica dei redditi da lavoro
3 dipendente per gli stessi operai. Inoltre analogo contenzioso per altri lavoratori (cfr. sentenze depositate dalla difesa della ricorrente) ha visto soccombente l'ente previdenziale. Per altro l'accertamento ispettivo, essendo condotto a distanza di anni (nel 2021) rispetto al rapporto di lavoro disconosciuto, si fonda su delle presunzioni riferite in maniera indistinta a tutta la manodopera dell'impresa. In conclusione il ricorso deve essere accolto.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (in misura compresa tra il minimo ed il medio tenuto conto della complessità bassa e della natura previdenziale della causa), distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi procuratori antistatari
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
( CF. ) ha diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli in C.F._1 virtù dell'accertato rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la ditta SU RG (CF. e P. IVA ) nell' C.F._9 P.IVA_3 anno 2017 per complessivi 151 gg. nel periodo giugno-dicembre 2017, e condanna l a provvedere al ripristino della posizione assicurativa e CP_1 previdenziale in favore dell'odierna ricorrente relativamente al predetto rapporto di lavoro;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avv.ti Francesca Accardo e Margherita
Accardo dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 5/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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