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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/09/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2564/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2564/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
5, C.F. rappresentata e difesa dagli Avvocati Cinzia C.F._1
Calvanese e Doriana Succhiarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Amelia, via Olof Palme nr. 1
ATTRICE
contro
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
GIA c/o AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA che lo rappresenta e difende CONVENUTO
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza del 20.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
Oggetto : risarcimento danni da sangue infetto e emoderivati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nata il [...], ha citato in giudizio il chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali - quantificati nella somma complessiva di euro 50.000,00 - per aver contratto il virus dell'epatite C a seguito di trasfusioni ematiche eseguite presso l'Ospedale “ Regina Elena “ di Milano risalenti all'anno 1970.
Ha esposto a fondamento della domanda che : tra il 26 dicembre 1970 ed il 5 gennaio 1971 è stata ricoverata presso l'istituto di Ostetricia e Ginecologia e Pediatria dell'Opera Pia Asilo
“Regina Elena” di Milano, per partorire;
a seguito di emorragia post partum sono state eseguite n. 5 trasfusioni di sangue precisamente in data 19.12.1970, in data 22.12.1970, in data 29.12.1970, in data 31. 12.1970 e dal 02.01.1971 al 05.01.1971; nel 2009 a seguito dell'esecuzione di esami clinici ha scoperto di essere affetta dal virus dell'epatite C;
) nel 2017 a seguito di una visita specialistica ed ulteriori esami clinici, il medico curante ha accertato pagina 1 di 4 che era affetta dal virus HCV e e dall'anamnesi ha ritenuto che la patologia fosse da ascriversi alle trasfusioni ricevute a Milano;
in data 17.04.2018 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/93 ) e in data 29.09.2020 la CMO ha comunicato provvedimento con il quale, con argomenti non condivisibili, non ha ritenuto la sussistenza di nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la contrazione del virus ed ha respinto la domanda.
Ha quindi deciso di formulare domanda di risarcimento dei danni nei confronti del
[...]
e previo esperimento della mediazione obbligatoria ( marzo 2022) ha azionato, CP_1 successivamente, con atto di citazione la sua pretesa in giudizio.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la prescrizione della domanda di
Ha dedotto in particolare che : all'attrice era già noto di aver contratto il virus da epatite C al più tardi dal 2009 ed apparendo altresì provata, dalla medesima data, la conoscibilità della possibile riconducibilità causale del contagio alle trasfusioni subite nel 1970;
è la stessa parte attrice ad aver riferito di essere venuta a conoscenza da esami ematici di laboratorio della positività HCV sin dal 2009; la presenza di pregressa epatite C risulta già segnalata ed evidenziata in sede di verbale dell'8.9.2009 di esame di domanda di aggravamento per invalidità civile;
non appare rilevante – ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione – che persistendo nel 2017 alterazione dei valori della funzionalità epatica, l'attrice abbia effettuato una visita specialistica (non potendo peraltro escludersi che visite specialistiche siano state effettuate anche in precedenza) e che, nel 2018, abbia presentato domanda di indennizzo ex L.210/92, rigettata , oltreché per carenza del nesso causale, anche in quanto tardiva , rigetto confermato all'esito di ricorso amministrativo ex art.5 L.210/92 con decreto del 26 settembre 2022.
Ha, inoltre, contestato la responsabilità del sostenendo che ogni Controparte_1 eventuale responsabilità per il contagio sarebbe, in ipotesi, da attribuire alla struttura sanitaria dove sono state eseguite le trasfusioni e nel merito la mancanza di prova del nesso causale tra le trasfusioni risalenti agli anni 1970 – 71 e il contagio da epatite C, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso e di ulteriori ricoveri successivi nel corso dei quali l'attrice è stata sottoposta all'esecuzione di l'intervento chirurgico per l'asportazione di un adenoma ipofisario.
Ha contestato la quantificazione del danno all'integrità psico – fisica indicata nell'atto di citazione ed ha concluso perché in via preliminare sia dichiarata la prescrizione della domanda ovvero il difetto di legittimazione passiva del e per il rigetto Controparte_1 della domanda nel merito.
La causa – rigettate le prove orali articolate da parte attrice in quanto aventi ad oggetto valutazioni non demandabili a testi – è stata istruita in via documentale e all'esito è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2. L'attrice ha formulato ha proposto domanda per ottenere il risarcimento dei danni C contratto a seguito di trasfusioni di sangue Parte_2
Elena di Milano, in occasione di ricovero risalente al periodo 26/12/1970 – 5.1.1971 .
pagina 2 di 4 Ha imputato la responsabilità dei danni patiti al , che non avrebbe Controparte_1 adeguatamente provveduto ai suoi compiti istituzio tiva e vigilanza in materia di sangue umano.
In via preliminare va valutata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
Va precisato che l'azione proposta nei confronti del nel presente giudizio per danni CP_1 che si assumono derivati da contagio da sangue e/o emoderivati infetti va ricondotta nell'ambito della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c. - non sussistendo alcun rapporto di natura contrattuale o da contatto sociale tra le parti - con applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Il dies a quo di decorrenza della prescrizione – come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - va individuato nel momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita dal soggetto che invoca il risarcimento quale danno derivante dalla violazione di obblighi da parte di terzi, secondo criteri di ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche ( cfr. sul punto già Cass. SS.UU. 576/2008 e 581/2008). Il Giudice deve procedere in concreto a valutare la conoscenza o conoscibilità da parte di chi invoca la tutela risarcitoria, sulla base di un criterio di diligenza media e delle conoscenze scientifiche che in un dato momento consentono di formulare un giudizio di riconoscibilità causale tra il danno patito e la responsabilità del soggetto verso il quale è formulata la richiesta risarcitoria.
Tanto premesso si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto sia CP_1 fondata. Dalla documentazione depositata in giudizio emerge infatti che l'attrice, già riconosciuta invalida civile al 75% con diagnosi di “ Adenoma ipofisario operato. Poliartrosi con discreto impegno funzionale” ha presentato di domanda di aggravamento e in sede di accertamenti svolti presso l' di Perugia, in data 8.9.2009, è stato indicato nell'amnesi “ Parte_3
Esiti intervent enoma ipofisario. Pregressa epatite C” ( cfr. verbale Pt_3
2 8.9.2009 all. 2 comparsa di costituzione del;
cfr. decreto di rigetto del ricorso
[...] CP_1 proposto avverso provvedimento della CMO di mancato riconoscimento indennizzo ex art. 5 legge 210/92 , all. 5) comparsa di costituzione del convenuto). CP_1
L'attrice era, per sua espressa ammissione, consapevole di aver contratto il virus dell'epatite C, quanto meno dal mese di settembre del 2009, stante l'espresso riscontro in sede di accertamenti relativi alla sua domanda di aggravamento di invalidità civile. Il possibile collegamento tra le trasfusioni ematiche – peraltro assai risalenti nel tempo – e la riferita “ pregressa epatite C” era ben noto all'epoca della diagnosi o poteva essere noto secondo un criterio di media diligenza, applicabile nei confronti di soggetto, come l'attrice, che, anche in ragione della riconosciuta invalidità civile al 75%, era verosimilmente seguita e monitorata in sede medica e, quanto meno, dal suo medico curante.
Non è dirimente, sul punto, la circostanza che la domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/92 sia stata presentata ( peraltro tardivamente come ritenuto in via amministrativa : cfr. all. 3 e 5 comparsa di costituzione del ) solo in data 17.4.2018 dovendo Controparte_1 ritenersi provato, sulla base delle allegazioni documentali acquisite in giudizio, che era stata formulata diagnosi clinica di “ pregressa epatite C” quanto meno dalla data degli accertamenti svolti presso l' , in data 8.9.2009 ( cfr. relativo verbale di invalidità già citato) a Parte_3 pagina 3 di 4 seguito di domanda di “ aggravamento” di invalidità civile presentata dall'attrice e che pertanto, la stessa, tenuto conto anche delle conoscenze scientifiche dell'epoca, fosse già consapevole ( o, comunque, poteva esserlo secondo un criterio di media diligenza ) della possibile correlazione causale tra il contagio e le trasfusioni alle quali era stata sottoposta negli anni 1970 – 71.
La ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale esime il Giudice da ogni valutazione circa la fondatezza o meno della relativa domanda ed anche con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal per essere asseritamente unica legittimata passiva la Controparte_1 struttura ospedaliera dove furono eseguite le trasfusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei criteri di cui al DM 147/2022 - con osservanza dei minimi tariffari in ragione della natura della decisione - limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria ed esclusione della fase istruttoria propriamente detta, essendo stata decisa la causa sulla base della documentazione acquisita in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra causa o eccezione disattesa, così provvede : 1) Dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti del e per l'effetto rigetta la domanda. Controparte_1
2) Dichiara l'attrice tenuta alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida nella somma complessiva di euro 2096,00, oltre IVA, Controparte_1
CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 13.9.2025 Il Giudice
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2564/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
5, C.F. rappresentata e difesa dagli Avvocati Cinzia C.F._1
Calvanese e Doriana Succhiarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Amelia, via Olof Palme nr. 1
ATTRICE
contro
, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
GIA c/o AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA che lo rappresenta e difende CONVENUTO
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza del 20.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem”
Oggetto : risarcimento danni da sangue infetto e emoderivati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nata il [...], ha citato in giudizio il chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali - quantificati nella somma complessiva di euro 50.000,00 - per aver contratto il virus dell'epatite C a seguito di trasfusioni ematiche eseguite presso l'Ospedale “ Regina Elena “ di Milano risalenti all'anno 1970.
Ha esposto a fondamento della domanda che : tra il 26 dicembre 1970 ed il 5 gennaio 1971 è stata ricoverata presso l'istituto di Ostetricia e Ginecologia e Pediatria dell'Opera Pia Asilo
“Regina Elena” di Milano, per partorire;
a seguito di emorragia post partum sono state eseguite n. 5 trasfusioni di sangue precisamente in data 19.12.1970, in data 22.12.1970, in data 29.12.1970, in data 31. 12.1970 e dal 02.01.1971 al 05.01.1971; nel 2009 a seguito dell'esecuzione di esami clinici ha scoperto di essere affetta dal virus dell'epatite C;
) nel 2017 a seguito di una visita specialistica ed ulteriori esami clinici, il medico curante ha accertato pagina 1 di 4 che era affetta dal virus HCV e e dall'anamnesi ha ritenuto che la patologia fosse da ascriversi alle trasfusioni ricevute a Milano;
in data 17.04.2018 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/93 ) e in data 29.09.2020 la CMO ha comunicato provvedimento con il quale, con argomenti non condivisibili, non ha ritenuto la sussistenza di nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la contrazione del virus ed ha respinto la domanda.
Ha quindi deciso di formulare domanda di risarcimento dei danni nei confronti del
[...]
e previo esperimento della mediazione obbligatoria ( marzo 2022) ha azionato, CP_1 successivamente, con atto di citazione la sua pretesa in giudizio.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il che, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la prescrizione della domanda di
Ha dedotto in particolare che : all'attrice era già noto di aver contratto il virus da epatite C al più tardi dal 2009 ed apparendo altresì provata, dalla medesima data, la conoscibilità della possibile riconducibilità causale del contagio alle trasfusioni subite nel 1970;
è la stessa parte attrice ad aver riferito di essere venuta a conoscenza da esami ematici di laboratorio della positività HCV sin dal 2009; la presenza di pregressa epatite C risulta già segnalata ed evidenziata in sede di verbale dell'8.9.2009 di esame di domanda di aggravamento per invalidità civile;
non appare rilevante – ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione – che persistendo nel 2017 alterazione dei valori della funzionalità epatica, l'attrice abbia effettuato una visita specialistica (non potendo peraltro escludersi che visite specialistiche siano state effettuate anche in precedenza) e che, nel 2018, abbia presentato domanda di indennizzo ex L.210/92, rigettata , oltreché per carenza del nesso causale, anche in quanto tardiva , rigetto confermato all'esito di ricorso amministrativo ex art.5 L.210/92 con decreto del 26 settembre 2022.
Ha, inoltre, contestato la responsabilità del sostenendo che ogni Controparte_1 eventuale responsabilità per il contagio sarebbe, in ipotesi, da attribuire alla struttura sanitaria dove sono state eseguite le trasfusioni e nel merito la mancanza di prova del nesso causale tra le trasfusioni risalenti agli anni 1970 – 71 e il contagio da epatite C, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso e di ulteriori ricoveri successivi nel corso dei quali l'attrice è stata sottoposta all'esecuzione di l'intervento chirurgico per l'asportazione di un adenoma ipofisario.
Ha contestato la quantificazione del danno all'integrità psico – fisica indicata nell'atto di citazione ed ha concluso perché in via preliminare sia dichiarata la prescrizione della domanda ovvero il difetto di legittimazione passiva del e per il rigetto Controparte_1 della domanda nel merito.
La causa – rigettate le prove orali articolate da parte attrice in quanto aventi ad oggetto valutazioni non demandabili a testi – è stata istruita in via documentale e all'esito è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2. L'attrice ha formulato ha proposto domanda per ottenere il risarcimento dei danni C contratto a seguito di trasfusioni di sangue Parte_2
Elena di Milano, in occasione di ricovero risalente al periodo 26/12/1970 – 5.1.1971 .
pagina 2 di 4 Ha imputato la responsabilità dei danni patiti al , che non avrebbe Controparte_1 adeguatamente provveduto ai suoi compiti istituzio tiva e vigilanza in materia di sangue umano.
In via preliminare va valutata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
Va precisato che l'azione proposta nei confronti del nel presente giudizio per danni CP_1 che si assumono derivati da contagio da sangue e/o emoderivati infetti va ricondotta nell'ambito della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c. - non sussistendo alcun rapporto di natura contrattuale o da contatto sociale tra le parti - con applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Il dies a quo di decorrenza della prescrizione – come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - va individuato nel momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita dal soggetto che invoca il risarcimento quale danno derivante dalla violazione di obblighi da parte di terzi, secondo criteri di ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche ( cfr. sul punto già Cass. SS.UU. 576/2008 e 581/2008). Il Giudice deve procedere in concreto a valutare la conoscenza o conoscibilità da parte di chi invoca la tutela risarcitoria, sulla base di un criterio di diligenza media e delle conoscenze scientifiche che in un dato momento consentono di formulare un giudizio di riconoscibilità causale tra il danno patito e la responsabilità del soggetto verso il quale è formulata la richiesta risarcitoria.
Tanto premesso si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto sia CP_1 fondata. Dalla documentazione depositata in giudizio emerge infatti che l'attrice, già riconosciuta invalida civile al 75% con diagnosi di “ Adenoma ipofisario operato. Poliartrosi con discreto impegno funzionale” ha presentato di domanda di aggravamento e in sede di accertamenti svolti presso l' di Perugia, in data 8.9.2009, è stato indicato nell'amnesi “ Parte_3
Esiti intervent enoma ipofisario. Pregressa epatite C” ( cfr. verbale Pt_3
2 8.9.2009 all. 2 comparsa di costituzione del;
cfr. decreto di rigetto del ricorso
[...] CP_1 proposto avverso provvedimento della CMO di mancato riconoscimento indennizzo ex art. 5 legge 210/92 , all. 5) comparsa di costituzione del convenuto). CP_1
L'attrice era, per sua espressa ammissione, consapevole di aver contratto il virus dell'epatite C, quanto meno dal mese di settembre del 2009, stante l'espresso riscontro in sede di accertamenti relativi alla sua domanda di aggravamento di invalidità civile. Il possibile collegamento tra le trasfusioni ematiche – peraltro assai risalenti nel tempo – e la riferita “ pregressa epatite C” era ben noto all'epoca della diagnosi o poteva essere noto secondo un criterio di media diligenza, applicabile nei confronti di soggetto, come l'attrice, che, anche in ragione della riconosciuta invalidità civile al 75%, era verosimilmente seguita e monitorata in sede medica e, quanto meno, dal suo medico curante.
Non è dirimente, sul punto, la circostanza che la domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/92 sia stata presentata ( peraltro tardivamente come ritenuto in via amministrativa : cfr. all. 3 e 5 comparsa di costituzione del ) solo in data 17.4.2018 dovendo Controparte_1 ritenersi provato, sulla base delle allegazioni documentali acquisite in giudizio, che era stata formulata diagnosi clinica di “ pregressa epatite C” quanto meno dalla data degli accertamenti svolti presso l' , in data 8.9.2009 ( cfr. relativo verbale di invalidità già citato) a Parte_3 pagina 3 di 4 seguito di domanda di “ aggravamento” di invalidità civile presentata dall'attrice e che pertanto, la stessa, tenuto conto anche delle conoscenze scientifiche dell'epoca, fosse già consapevole ( o, comunque, poteva esserlo secondo un criterio di media diligenza ) della possibile correlazione causale tra il contagio e le trasfusioni alle quali era stata sottoposta negli anni 1970 – 71.
La ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale esime il Giudice da ogni valutazione circa la fondatezza o meno della relativa domanda ed anche con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal per essere asseritamente unica legittimata passiva la Controparte_1 struttura ospedaliera dove furono eseguite le trasfusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei criteri di cui al DM 147/2022 - con osservanza dei minimi tariffari in ragione della natura della decisione - limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria ed esclusione della fase istruttoria propriamente detta, essendo stata decisa la causa sulla base della documentazione acquisita in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra causa o eccezione disattesa, così provvede : 1) Dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti del e per l'effetto rigetta la domanda. Controparte_1
2) Dichiara l'attrice tenuta alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida nella somma complessiva di euro 2096,00, oltre IVA, Controparte_1
CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 13.9.2025 Il Giudice
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