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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2025 promossa da:
(cod. fisc. ) e , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
proc. dom. avv. PAGGI SERENELLA, Indirizzo Telematico
parte opponente contro
GIÀ ELLA QUALITÀ DI MANDATARIA DI CP_1 CP_2 CP_3
A SUA VOLTA DI (cod. fisc.
[...] CP_4 Controparte_5
), con il proc. dom. avv. FILESI MARCO, VIA DEL SEMINARIO 116 00186 ROMA P.IVA_1
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
I - In via principale
a- Revocare il decreto ingiuntivo n. 3401/2024 (R.G. 11504/2024) emesso dal Tribunale di Brescia
in data 27/9/2024 in quanto illegittimo (nullo e/o annullabile) ed in ogni caso lesivo dei diritti degli
odierni opponenti per i motivi tutti di cui supra con particolare riferimento a quanto dedotto sub. 4:
nullità parziale della fideiussione
b- Dichiarare conseguentemente l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. dei sigg.ri Pt_1
e dalla qualità di fideiussori della EC SRL
[...] Parte_2
In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub. I a-b,
c- Dichiarare inoltre l'intervenuta prescrizione del credito ex adverso azionato nei confronti dei
sigg.ri e con il decreto ingiuntivo n. 3401/2024 (R.G. Parte_1 Parte_2
11504/2024) emesso dal Tribunale di Brescia in data 27/9/2024
- Dichiarare per l'effetto ed in ogni caso che nulla è dovuto a e/o a CP_1 Controparte_3
e/o a dai sigg.ri e per le premesse Controparte_5 Parte_1 Parte_2
di cui al presente atto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudiz
Per parte opposta:
1)previa concessione, incidenter tantum della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
giacchè insussistente alcuna prova scritta a sostegno della opposizione, rigettare la opposizione,
giacchè inammissibili ed infondate le domande fatte valere;
con la condanna della parte opponente
al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio quale mandataria di , proponendo opposizione avverso il decreto CP_1 CP_3
ingiuntivo n. 3401/2024 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia. Gli opponenti, in particolare, esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 86.508,50, si riferiva a un credito ceduto da
[...]
a in attuazione di un contratto di cessione dei crediti tra le stesse CP_5 CP_3
stipulato, il cui recupero era stato delegato dalla cessionaria all'odierna opposta, CP_1
in qualità di mandataria di munita di procura speciale;
[...] CP_3
- che uno di tali crediti discendeva dal contratto di locazione finanziaria n. CS 1586490 stipulato tra – oggi incorporata in – e GE RL – Controparte_6 Controparte_5
oggi in fallimento, avente ad oggetto un appezzamento di terreno edificabile sito nel comune di Narni, a fronte di un corrispettivo di complessivi € 1.151.518,67, oltre IVA, da pagarsi in
216 canoni;
- che la GE si era resa inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni e, conseguentemente, il contratto veniva risolto;
- che – in qualità di mandataria di , cessionaria del credito suddetto CP_1 CP_3
– aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni opponenti,
e , in forza della fideiussione da questi ultimi prestata Parte_1 Parte_2
in favore della GE;
- che la pretesa monitoria risultava infondata per una serie di ragioni di seguito compendiate;
- che, in primis, non sussisteva la legittimazione attiva né dell'asserita cessionaria CP_3
– non essendo stato prodotto il contratto di cessione – né della mandataria – per non CP_1
aver la stessa dato prova del rapporto di mandato con;
CP_3
- che il creditore, in ogni caso, era decaduto dalla facoltà di azionare la fideiussione nei confronti degli odierni opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo omesso di promuovere istanza giudiziale di recupero del credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- che, inoltre, il credito relativo al pagamento dei canoni del contratto di leasing doveva ritenersi prescritto, essendo decorsi dieci anni dal verificarsi del primo inadempimento, risalente al 22.10.2012;
- che, infine, la fideiussione era affetta da nullità parziale in relazione alle clausole b) e f), in quanto riproduttive delle clausole 2 e 6 dello schema ABI.
Si costituiva in giudizio , quale mandataria di , chiedendo il rigetto CP_1 CP_3
dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed eccependo, in particolare, la sussistenza della propria legittimazione attiva, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza per non essere gli opponenti qualificabili come consumatori e, infine, la validità delle clausole b) ed f) della fideiussione prestata dagli opponenti, non trattandosi di fideiussione del tipo
omnibus.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, con ordinanza fuori udienza del 17.07.2025
il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 10.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito,
sorto nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria originariamente concluso tra CP_6
– oggi – e GE RL – oggi fallita, successivamente ceduto da a Controparte_5 CP_5 CP_3
(cfr. doc. 13, fasc. monitorio) nell'ambito di un'operazione di c.d. cartolarizzazione.
[...]
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che seguono.
Nulla quaestio sulla sussistenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta CP_1
avendo la stessa prodotto la procura notarile conferitale da (cfr. doc. 12 fasc. Controparte_3
monitorio), ciò che è sufficiente a ritenere provato il rapporto di rappresentanza allegato in atti.
Dovendosi, in primis, risolvere eventuali questioni preliminari di merito, viene in rilievo l'eccezione di prescrizione del credito azionato formulata dagli odierni opponenti. Tale eccezione risulta fondata, quantunque formulata tenendo conto di un dies a quo inesatto. Sul
punto, giova preliminarmente precisare che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio per cui “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia
allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del
termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto
sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. civ. n. 15631/2016).
Nel caso di specie, vertendosi in materia di contratto di leasing, il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato, stante l'unitarietà dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, sebbene frazionata in ratei, non già nel giorno del primo inadempimento del debitore – come erroneamente sostenuto da parte opponente – bensì dalla scadenza dell'ultima rata o, se antecedente, dalla risoluzione del contratto.
Ebbene, posto che il contratto risulta risolto con comunicazione inoltrata con raccomandata nel maggio del 2014 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio) e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato nel dicembre del 2024, risulta decorso il termine decennale di prescrizione, pur considerando gli 85
giorni di proroga della legislazione di emergenza.
Quanto all'asserito intervento di atti interruttivi della prescrizione, la relativa eccezione formulata da parte opposta non può essere accolta per mancanza di prova, essendosi limitata ad allegare, CP_1
in via del tutto astratta, che la domanda di insinuazione al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale determinasse, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti, fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, omettendo tuttavia tanto di allegare, quanto di documentare la data di eventuale insinuazione al passivo.
Tanto premesso, l'opposizione dev'essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
3401/2024 emesso dal Tribunale di Brescia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta opposta. Tali spese si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (applicati i minimi in ragione della natura strettamente documentale della presente controversia), in complessivi € 8.516,30, di cui
€ 7.052,00 per compensi, oltre IVA e cpa, € 406,50 per esborsi ed € 1057,08 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di revoca il decreto ingiuntivo n. 3401/2024 emesso dal Tribunale CP_1
di Brescia;
- condanna l'opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi €
8.516,30, di cui € 7.052,00 per compensi, oltre IVA e cpa, € 406,50 per rimborso spese ed €
1057,08 per spese generali.
Così deciso in Milano, l'11 novembre 2025
Il giudice
SC RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2025 promossa da:
(cod. fisc. ) e , con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
proc. dom. avv. PAGGI SERENELLA, Indirizzo Telematico
parte opponente contro
GIÀ ELLA QUALITÀ DI MANDATARIA DI CP_1 CP_2 CP_3
A SUA VOLTA DI (cod. fisc.
[...] CP_4 Controparte_5
), con il proc. dom. avv. FILESI MARCO, VIA DEL SEMINARIO 116 00186 ROMA P.IVA_1
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
I - In via principale
a- Revocare il decreto ingiuntivo n. 3401/2024 (R.G. 11504/2024) emesso dal Tribunale di Brescia
in data 27/9/2024 in quanto illegittimo (nullo e/o annullabile) ed in ogni caso lesivo dei diritti degli
odierni opponenti per i motivi tutti di cui supra con particolare riferimento a quanto dedotto sub. 4:
nullità parziale della fideiussione
b- Dichiarare conseguentemente l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. dei sigg.ri Pt_1
e dalla qualità di fideiussori della EC SRL
[...] Parte_2
In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub. I a-b,
c- Dichiarare inoltre l'intervenuta prescrizione del credito ex adverso azionato nei confronti dei
sigg.ri e con il decreto ingiuntivo n. 3401/2024 (R.G. Parte_1 Parte_2
11504/2024) emesso dal Tribunale di Brescia in data 27/9/2024
- Dichiarare per l'effetto ed in ogni caso che nulla è dovuto a e/o a CP_1 Controparte_3
e/o a dai sigg.ri e per le premesse Controparte_5 Parte_1 Parte_2
di cui al presente atto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudiz
Per parte opposta:
1)previa concessione, incidenter tantum della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
giacchè insussistente alcuna prova scritta a sostegno della opposizione, rigettare la opposizione,
giacchè inammissibili ed infondate le domande fatte valere;
con la condanna della parte opponente
al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio quale mandataria di , proponendo opposizione avverso il decreto CP_1 CP_3
ingiuntivo n. 3401/2024 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia. Gli opponenti, in particolare, esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 86.508,50, si riferiva a un credito ceduto da
[...]
a in attuazione di un contratto di cessione dei crediti tra le stesse CP_5 CP_3
stipulato, il cui recupero era stato delegato dalla cessionaria all'odierna opposta, CP_1
in qualità di mandataria di munita di procura speciale;
[...] CP_3
- che uno di tali crediti discendeva dal contratto di locazione finanziaria n. CS 1586490 stipulato tra – oggi incorporata in – e GE RL – Controparte_6 Controparte_5
oggi in fallimento, avente ad oggetto un appezzamento di terreno edificabile sito nel comune di Narni, a fronte di un corrispettivo di complessivi € 1.151.518,67, oltre IVA, da pagarsi in
216 canoni;
- che la GE si era resa inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni e, conseguentemente, il contratto veniva risolto;
- che – in qualità di mandataria di , cessionaria del credito suddetto CP_1 CP_3
– aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni opponenti,
e , in forza della fideiussione da questi ultimi prestata Parte_1 Parte_2
in favore della GE;
- che la pretesa monitoria risultava infondata per una serie di ragioni di seguito compendiate;
- che, in primis, non sussisteva la legittimazione attiva né dell'asserita cessionaria CP_3
– non essendo stato prodotto il contratto di cessione – né della mandataria – per non CP_1
aver la stessa dato prova del rapporto di mandato con;
CP_3
- che il creditore, in ogni caso, era decaduto dalla facoltà di azionare la fideiussione nei confronti degli odierni opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo omesso di promuovere istanza giudiziale di recupero del credito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione;
- che, inoltre, il credito relativo al pagamento dei canoni del contratto di leasing doveva ritenersi prescritto, essendo decorsi dieci anni dal verificarsi del primo inadempimento, risalente al 22.10.2012;
- che, infine, la fideiussione era affetta da nullità parziale in relazione alle clausole b) e f), in quanto riproduttive delle clausole 2 e 6 dello schema ABI.
Si costituiva in giudizio , quale mandataria di , chiedendo il rigetto CP_1 CP_3
dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed eccependo, in particolare, la sussistenza della propria legittimazione attiva, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza per non essere gli opponenti qualificabili come consumatori e, infine, la validità delle clausole b) ed f) della fideiussione prestata dagli opponenti, non trattandosi di fideiussione del tipo
omnibus.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, con ordinanza fuori udienza del 17.07.2025
il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 10.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito,
sorto nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria originariamente concluso tra CP_6
– oggi – e GE RL – oggi fallita, successivamente ceduto da a Controparte_5 CP_5 CP_3
(cfr. doc. 13, fasc. monitorio) nell'ambito di un'operazione di c.d. cartolarizzazione.
[...]
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che seguono.
Nulla quaestio sulla sussistenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta CP_1
avendo la stessa prodotto la procura notarile conferitale da (cfr. doc. 12 fasc. Controparte_3
monitorio), ciò che è sufficiente a ritenere provato il rapporto di rappresentanza allegato in atti.
Dovendosi, in primis, risolvere eventuali questioni preliminari di merito, viene in rilievo l'eccezione di prescrizione del credito azionato formulata dagli odierni opponenti. Tale eccezione risulta fondata, quantunque formulata tenendo conto di un dies a quo inesatto. Sul
punto, giova preliminarmente precisare che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio per cui “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia
allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del
termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto
sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. civ. n. 15631/2016).
Nel caso di specie, vertendosi in materia di contratto di leasing, il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato, stante l'unitarietà dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, sebbene frazionata in ratei, non già nel giorno del primo inadempimento del debitore – come erroneamente sostenuto da parte opponente – bensì dalla scadenza dell'ultima rata o, se antecedente, dalla risoluzione del contratto.
Ebbene, posto che il contratto risulta risolto con comunicazione inoltrata con raccomandata nel maggio del 2014 (cfr. doc. 6, fasc. monitorio) e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato nel dicembre del 2024, risulta decorso il termine decennale di prescrizione, pur considerando gli 85
giorni di proroga della legislazione di emergenza.
Quanto all'asserito intervento di atti interruttivi della prescrizione, la relativa eccezione formulata da parte opposta non può essere accolta per mancanza di prova, essendosi limitata ad allegare, CP_1
in via del tutto astratta, che la domanda di insinuazione al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale determinasse, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti, fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, omettendo tuttavia tanto di allegare, quanto di documentare la data di eventuale insinuazione al passivo.
Tanto premesso, l'opposizione dev'essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
3401/2024 emesso dal Tribunale di Brescia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta opposta. Tali spese si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (applicati i minimi in ragione della natura strettamente documentale della presente controversia), in complessivi € 8.516,30, di cui
€ 7.052,00 per compensi, oltre IVA e cpa, € 406,50 per esborsi ed € 1057,08 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di revoca il decreto ingiuntivo n. 3401/2024 emesso dal Tribunale CP_1
di Brescia;
- condanna l'opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi €
8.516,30, di cui € 7.052,00 per compensi, oltre IVA e cpa, € 406,50 per rimborso spese ed €
1057,08 per spese generali.
Così deciso in Milano, l'11 novembre 2025
Il giudice
SC RI