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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 3212/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Pessi e Giammaria)
PARTE APPELLANTE
E
, , . , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , , CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e CP_10 Controparte_11
(avv.ti P.G. Panici e C. Panici)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5486 del 10/6/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento delle domande proposte da ed altri 10 CP_1 Cont litisconsorti nei confronti della - d'ora in poi, breviter, solo “ , “ o Parte_1 Pt_1
“ ” - disattese le eccezioni sollevate da quest'ultima concernenti la decadenza e la prescrizione, si CP_13 dichiarava che, tra i ricorrenti e la resistente, si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario full time, con inquadramento nella 3^ area, 4° livello retributivo, del C.C.N.L. per il settore del Credito, dalle date ivi indicate, e si condannava la al pagamento delle differenze retributive esistenti tra quanto Pt_1 dai suddetti lavoratori percepito anno per anno e la retribuzione loro spettante (retribuzione pari all'importo di
€ 2.804,89 al lordo per 13 mensilità), oltre al pagamento dei contributi previdenziali, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso (17/12/2020) e le spese processuali.
La Società interponeva gravame, cui resistevano i lavoratori.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
In via preliminare, va rilevato che, nelle more del presente grado di giudizio, la Società ha depositato gli atti di conciliazione giudiziale riguardo ai n. 9 lavoratori appellati, e segnatamente , CP_1
, , , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_7 CP_14
e (v. note inviate telematicamente in data 27/6/2023, 17/7/2023 e CP_10 Controparte_11
3/11/2023).
Pertanto, deve essere dichiarata, in parte, cessata la materia del contendere, avendo i suddetti lavoratori definito in via transattiva la presente controversia con la così di fatto rinunciando gli odierni Pt_1 appellati - ad eccezione di e - agli effetti giuridici della sentenza di Controparte_5 Controparte_8 primo grado impugnata e l'appellante all'atto di gravame (v., in particolare, punti 7 e 8 delle suddette conciliazioni).
In proposito, giova rammentare che, a differenza della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia all'azione, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, e tale è, infatti, la situazione di fatto che si rinviene in modo inequivocabile nella specie in base alla volontà espressa dalle parti nei suddetti verbali di conciliazione.
Le spese di giudizio possono dichiararsi interamente compensate tra le medesime parti, coerentemente con le dichiarazioni rese nei verbali di conciliazione di cui sopra (v., in particolare, punto 10), mentre la natura della pronuncia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 -
relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione - prevista unicamente per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta “integralmente” (oppure dichiarata inammissibile o improcedibile).
Passando ad esaminare i motivi di gravame in relazione alle restanti posizioni - i lavoratori e CP_5
- il presente appello, articolato in quattro motivi di gravame (di cui l'ultimo in subordine) si rivela, nel CP_8 suo complesso infondato. Con il primo motivo, l'appellante - denunciando la violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010 - reitera l'eccezione di decadenza dall'azione, rigettata dal primo giudice, evidenziando che gli originari ricorrenti avevano impugnato il carattere fittizio dei contratti di appalto in essere tra la e le Pt_1
Società presso cui risultavano formalmente assunti solo con il ricorso del 17/2/2020, ossia quando erano trascorsi i termini, rispettivamente, di 60 e 180 previsti dall'art. 6 della legge n. 604/1966 per l'impugnazione stragiudiziale e per quella successiva giudiziale, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro con le rispettive Società datrici di lavoro.
Tale assunto non coglie nel segno.
Invero, il Tribunale capitolino ha correttamente ritenuto che il dies a quo della decorrenza del termine di decadenza in esame debba essere individuato nel momento finale del rapporto in essere con il datore di lavoro sostanziale, ossia nel momento in cui cessa definitivamente la prestazione lavorativa resa in favore di quest'ultimo - e, quindi, evento certamente non verificatosi, riguardo alla posizione dei residui appellati che non hanno transatto la lite - con estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo cui pretende di imputare il rapporto, dovendo la domanda tesa all'accertamento e costituzione con effetti ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore essere assoggettata ad un unico termine di decadenza.
Può richiamarsi, in proposito, l'insegnamento nomofilattico che, in fattispecie analoga di pseudo- appalto, ha ritenuto che solo il recesso del datore di lavoro effettivo, atto negoziale recettizio avente forma scritta, sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute (v., tra le altre, Cass., sez. lav., n.
523/2019, cui adde Cass., sez. lav., n. 40652/2021, Cass., sez. lav., n. 24437/2022, Cass., sez. lav., n.
6266/2024 e Cass., sez. lav., n. 11901/2024).
Si è avuto modo, altresì, di chiarire che il doppio termine di decadenza dall'impugnazione
(stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della legge n.
604/1966 e 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore, ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore, intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza “dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore” - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è
suscettibile di estensione analogica (v., soprattutto, Cass., sez. lav., n. 30490/2021).
Nel caso di specie, la non ha provato di aver comunicato ai lavoratori un atto con cui denegava Pt_1 la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa, sicché non è insorto, a carico degli odierni appellati,
l'onere di attivarsi negli stretti termini di legge per chiedere l'accertamento giudiziale della configurazione dei suoi rapporti negoziali con la Società appellante secondo l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Si segnala che, nell'àmbito del suddetto primo motivo di gravame - v., in particolare, pag. 18 del presente libello impugnatorio - la Società espressamente ha dichiarato che “la parte della sentenza con cui è stata dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non viene fatta oggetto di gravame”, sicché è precluso ogni esame in questa sede sul punto, poco importa che tale condotta abdicativa sia motivata “non per acquiescenza alle argomentazioni di diritto in essa addotte, ma semplicemente perché inconferente rispetto alle difese spese dalla Banca nella vertenza in esame”. Con il secondo motivo di gravame, attinente al merito della causa, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 27-29 del d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., alla luce degli artt. 1362, 1365, 2967,
2968 c.c. e 115 e 116 c.p.c. - rileva che il Tribunale capitolino avrebbe errato sul profilo relativo alla validità formale degli accordi di appalto intercorsi tra la Banca e le Società appaltatrici succedutesi nel tempo.
Tale doglianza si rivela infondata.
Va premesso, sul punto, che, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dai ricorrenti sulla genuinità degli appalti di servizi via via conclusi, costituiva specifico onere, a carico della resistente, di allegare e provare, fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa degli stessi ricorrenti presso la il Pt_1 contenuto dei contratti di appalto conclusi, ed evidenziare i fatti da cui desumere l'effettiva gestione di servizio autonomo, l'effettivo esercizio dei poteri direttivi sui ricorrenti da parte delle Società appaltatrici, le capacità imprenditoriali di queste ultime nonchè l'effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile, tra l'altro, dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo, in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell'appalto.
In quest'ordine di concetti, il primo giudice ha correttamente evidenziato, con efficacia dirimente, che tale onere non è stato assolto dalla Società, atteso che, per tutti gli originari ricorrenti - qui interessano soltanto le posizioni lavorative del e del - i contratti di appalto, recano come fornitori della CP_5 CP_8
Banca soggetti, diversi da quelli di cui risultano dipendenti.
In proposito, si rileva che il primo contratto di appalto prodotto dalla è stato sottoscritto in data Pt_1
23/7/2014, con efficacia retroattiva - peraltro, in modo irregolare perché il contratto non può che spiegare effetti per il momento successivo a quello della conclusione - e con la società che non risulta, CP_15 formale datore di lavoro, oppure con altre Società che non coprono il periodo per cui è causa (nello specifico, il è assunto prima dalla Business Engineering Srl e poi dalla Best Engage Srl, e il CP_8
a reso la propria prestazione in qualità di somministrato alle dipendenze dalla Best Engage Srl). CP_5
Pertanto, ha trovato conferma l'assunto del ricorso introduttivo, in cui si contestava l'esistenza, a monte, del contratto commerciale tra la resistente e le Società formalmente datrici di lavoro per l'intero periodo lavorativo svolto, atteso che i contratti prodotti dalla resistente o erano stati stipulati con Società
appaltatrici delle quali gli stessi lavoratori non risultavano essere stati, neppure formalmente, dipendenti, oppure non coprivano l'intero periodo della prestazione lavorativa resa da ciascun lavoratore all'interno degli uffici della Pt_1
In buona sostanza, la mancanza di allegazioni e di riscontri probatori in ordine all'esistenza di un contratto di appalto non consentiva di accertare che risultava questo il titolo in base al quale i suddetti lavoratori, formalmente dipendenti da soggetto diverso, avessero reso la propria opera all'interno della e nell'interesse di quest'ultima: titolo che era indispensabile al fine di verificare la genuinità e liceità Pt_1 della scissione tra datore di lavoro formale e utilizzatore delle prestazioni lavorative.
Conseguentemente, secondo i principi già più volte affermati dalla Corte di Cassazione, la riscontrata assenza di accordi tra le Società, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le Società, intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'“imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione (v., tra le altre, Cass. n. 29889/2019). Ad ogni buon conto - pur a non voler considerare assorbente il rilievo di cui sopra - con riferimento al terzo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta il mancato accertamento in concreto dell'interposizione di manodopera, ossia la circostanza che gli originari ricorrenti avessero prestato la propria attività nei confronti dalla Banca alla stregua di lavoratori subordinati, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, si evince: a) che il e il avevano ricevuto CP_5 CP_8 disposizioni impartite, singolarmente o ai gruppi di lavoro ove erano stati inseriti, insieme ai dipendenti della
( , e;
b) che, in particolare, trattavasi di direttive sulle modalità di Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 gestione degli interventi da svolgere da parte dei lavoratori, sulle priorità da assegnare agli interventi stessi, sulle diverse evenienze che potevano verificarsi nella soluzione del problema informatico con le diverse lavorazioni richieste a seconda delle evenienze stesse verificatasi, sulla necessità di fare riferimento in caso di problemi non agevolmente risolvibili - non al preposto dal datore di lavoro dei ricorrenti indicato da parte
BNL, ma - ai dipendenti stessi della dotati di maggiore esperienza;
c) che le attività degli stessi
Pt_1 lavoratori erano state oggetto di controllo, con indicazione del rispetto del crono programma di riferimento, delle modalità di gestione dei pacchetti informatici in uso presso la e della necessità di fare
Pt_1 riferimento a dipendenti di quest'ultima in caso di anomali riscontrate;
d) che il e il erano CP_5 CP_8 stati inizialmente affiancati ai dipendenti della per la specialità dell'attività da svolgere perché
Pt_1 intercorse nell'arco di più anni;
d) che, nel prolungato inserimento aziendale di cui sopra, i lavoratori avevano utilizzato, per lo svolgimento delle medesime mansioni informatiche dei dipendenti della gli strumenti
Pt_1 messi a disposizione da quest'ultima (come personal computer, indirizzo mail, numero di telefono, ecc.).
Dal canto suo - come acutamente sottolineato dal primo giudice - la Società non ha prodotto le comunicazioni intervenute tra i soggetti indicati come Client Manager e preposti all'“efficientamento del servizio” ed interlocutori della stessa essendosi limitata, nella richiesta istruttoria di prova orale Pt_1
(articolata ai punti 54 e 55 della memoria di costituzione) a dedurre o circostanze non dirimenti, quali la loro responsabilità nel pagamento del corrispettivo, oppure circostanze eccessivamente generiche, quali la pianificazione delle assenze o la risoluzione di inconvenienti, senza specificazioni in proposito (per tali motivi, non si dà ingresso alla prova testimoniale reiterata anche in questa sede).
Infine, anche sotto il profilo della determinazione del corrispettivo dei contratti di appalto conclusi, la stessa non ha provato l'effettiva assunzione di rischio imprenditoriale perché ancorata CP_13 esclusivamente ai costi orari del personale impiegato presso la dalle Società appaltatrici. Pt_1
In conclusione - come è stato già posto in evidenza in altri analoghi precedenti dinanzi questa Corte
territoriale - si osserva che i contratti di appalto depositati dalla non riguardavano la Società di cui Pt_1 lavoratori erano formalmente dipendenti, non indicavano le sedi cui si riferivano, non interessavano le mansioni espletate da costoro, non coprivano l'intero periodo lavorativo;
d'altronde, la continuativa resa delle prestazioni lavorative pacificamente estranee ai contratti di appalto prodotti dalla stessa rendeva Pt_1 difficile ipotizzare che quest'ultima avesse consentito nei suoi locali l'espletamento di prestazioni lavorative da parte di un soggetto non individuato quale dipendente di una Società appaltatrice;
ad ogni buon conto, sono state verificate tutte le modalità di esecuzione dell'attività svolta in concreto dai lavoratori che qui interessano (v., tra le più recenti, App. Roma n. 642/2024, n. 640/2023, n. 1231/2022, n. 711/2022, n.
885/2021, n. 947/2020, cui adde App. Roma n. 3807/2017, confermata da Cass. 29899/2019, cit.). Riguardo al quarto motivo di gravame - spiegato in subordine - la Società contesta la correttezza del profilo contrattuale accertato, e cioè il 4° livello retributivo, 3^ area, del CCNL di settore (non viene coinvolto, nell'odierno thema decidendum, il profilo relativo al quantum debeatur).
Tuttavia, è agevole osservare che i lavoratori della Banca, i quali svolgevano le medesime mansioni del e del (addetti ai servizi informatici), erano inquadrati nell'area e nel livello rivendicato CP_5 CP_8 dai ricorrenti, come emerge dalle buste paga del dipendente - circostanza non contestata ex Parte_2 adverso - non apparendo congruo l'inquadramento nell'asserito 3° livello, 2^ area, che i riferisce a lavoratori che svolgono compiti semplici ed elementari (come portieri oppure addetti all'archiviazione documentale o al trasporto di cassette di sicurezza).
Per quanto fin qui esposto, l'appello, nei confronti dei rimanenti appellati - ossia di quelli che non hanno conciliato - non merita accoglimento.
Le spese del grado (da distrarre) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra la Società e , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , , , e
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_7 CP_14 CP_10 [...]
, con compensazione delle spese inter partes; CP_11
b - respinge, per il resto, l'appello;
c - condanna la alla refusione delle spese del grado, sostenute dai restanti appellati, che si Pt_1 liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché
Cpa e IV come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER EL)