Art. 3.
Limitatamente ad una sola unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a) potra' essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1965, n. 1179 .
Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, il contributo di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito.
I titolari dei diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a), e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprieta', qualora il proprietario non vi abbia; per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale. A tal fine la regione stabilira' un breve termine suppletivo per la presentazione delle domande da parte dei titolari dei predetti diritti.
Potra' essere prevista la concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione anche in favore dei proprietari che abbiano iniziato o completato, senza autorizzazione, i lavori di ripristino prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' le opere eseguite siano conformi agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche vigenti.
Per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonche' per le unita' immobiliari destinate ad altro uso, la regione determinera' la misura del contributo da concedersi al proprietario.
La definitiva liquidazione del contributo deve essere subordinata alla stipulazione con il comune di un atto d'obbligo, redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per la determinazione del canone di locazione, del prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e della durata della convenzione. L'atto d'obbligo sara' trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.
Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al precedente comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo o abbia alienato l'immobile prima di cinque anni dalla data del collaudo, dovra' essere dichiarato decaduto dalle provvidenze emanate in dipendenza delle presenti norme e sara' soggetto al rimborso del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali.
Qualora la ricostruzione o la riparazione di una unita' immobiliare, ferma restando la destinazione residenziale, interessi la conservazione di valori ambientali e nessun titolare dell'immobile proceda al ripristino, se ne potra' prevedere l'occupazione temporanea.
Limitatamente ad una sola unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a) potra' essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1965, n. 1179 .
Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, il contributo di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito.
I titolari dei diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a), e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprieta', qualora il proprietario non vi abbia; per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale. A tal fine la regione stabilira' un breve termine suppletivo per la presentazione delle domande da parte dei titolari dei predetti diritti.
Potra' essere prevista la concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione anche in favore dei proprietari che abbiano iniziato o completato, senza autorizzazione, i lavori di ripristino prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' le opere eseguite siano conformi agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche vigenti.
Per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonche' per le unita' immobiliari destinate ad altro uso, la regione determinera' la misura del contributo da concedersi al proprietario.
La definitiva liquidazione del contributo deve essere subordinata alla stipulazione con il comune di un atto d'obbligo, redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per la determinazione del canone di locazione, del prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e della durata della convenzione. L'atto d'obbligo sara' trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.
Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al precedente comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo o abbia alienato l'immobile prima di cinque anni dalla data del collaudo, dovra' essere dichiarato decaduto dalle provvidenze emanate in dipendenza delle presenti norme e sara' soggetto al rimborso del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali.
Qualora la ricostruzione o la riparazione di una unita' immobiliare, ferma restando la destinazione residenziale, interessi la conservazione di valori ambientali e nessun titolare dell'immobile proceda al ripristino, se ne potra' prevedere l'occupazione temporanea.