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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6699/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(BG), rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Enrico Bianchini del foro di Bergamo.
-attore- contro
(C.F. ), residente a [...]CP_1 C.F._2
(BG), rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Marco Nossa del foro di Bergamo;
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
20.02.2025.
Per il convenuto: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.03.2025. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2023 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. al fine CP_1
di sentirlo condannare, previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto, al risarcimento dei danni subiti in seguito all'aggressione occorsa in data 10.12.2022.
L'attore esponeva che in tale data alle ore 2.30 circa, allorquando si trovava all'esterno del bar denominato “Circulì” sito in località Caravaggio, tra i presenti era scaturita una discussione in esito alla quale lo stesso era stato attinto da una scheggia di vetro ricavata da una bottiglia lanciata dal convenuto e successivamente da quest'ultimo colpito al volto con dei pugni, riportando una profonda lesione lacero contusa al collo.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre all'esborso relativo alle spese mediche sostenute, così per complessivi euro 70.143,11.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree contestando la ricostruzione dei fatti effettuata da controparte e affermando la responsabilità concorrente del sig. nella causazione del Pt_1
danno, avendo lo stesso in prima battuta provocato, minacciato e aggredito il convenuto. Eccepiva, infine, la natura abnorme del quantum risarcitorio dedotto da parte attrice.
La causa veniva istruita dapprima con c.t.u. medico legale e poi con prova testimoniale, giungendo ora in decisione in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
La domanda deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
La dinamica dell'evento lesivo può ritenersi accertata come di seguito. Non vi è dubbio, infatti, che in data 10.12.2022 alle ore 2.30 circa il veniva Pt_1
ferito al collo dal vetro di una bottiglia lanciata in aria dall' a seguito di CP_1
un alterco originatosi tra i due e le rispettive compagnie di amici nei pressi del bar dove stavano trascorrendo la serata.
In particolare, il lancio della bottiglia ad opera del convenuto è circostanza confermata da tutti i testi escussi (teste : “ho visto il convenuto con Tes_1
in mano una bottiglia vuota di vetro e subito dopo ho visto la bottiglia in volo”
-cfr doc.7 parte attrice;
teste “…ho visto che il convenuto si allontanava Tes_2
e prendeva da terra una bottiglia e la tirava contro il e altri suoi amici”; Pt_1
teste “…ho visto l' he prendeva da terra una bottiglia, la rompeva Tes_3 Tes_4
e la lanciava verso di noi…”- cfr doc.8 parte attrice;
teste Tes_5
“…l' i è allontanato e ha preso una bottiglia da terra e l'ha tirata…”). Tes_4
A riguardo, neutro risulta essere il dato, non compiutamente accertato in corso di istruttoria, relativo alla rottura della bottiglia pregressa ovvero volontaria da parte del convenuto, non essendo tale circostanza idonea di per sé a privare di illiceità la condotta tenuta dall' la cui componente dolosamente lesiva CP_1
si ritiene sussistere sia che lo stesso abbia appositamente rotto la bottiglia prima di rivolgerla al Biba, sia che la bottiglia fosse invece a terra già rotta e poi meramente raccolta e lanciata dal convenuto.
Quanto al nesso di causalità, lo stesso è comprovato da quanto emerso nell'istruttoria ed, in particolare, da quanto riferito dal teste di parte convenuta
(“… Ho visto la bottiglia che colpiva il ) nonchè dalla Tes_5 Pt_1
diagnosi di ferita da taglio di cui al rapporto del PS dell'Ospedale di Treviglio, ove l'attore si recava nell'immediatezza dei fatti.
Non corroborata sul piano probatorio è invece la circostanza relativa ai pugni asseritamente sferrati dal convenuto all'attore negli attimi successivi al lancio della bottiglia, attese le versioni contrastanti riportate dalle parti e quelle generiche rilasciate dai testi escussi sul punto, nonché in assenza di qualsivoglia riferimento ad eventuali lesioni subite in esito a tale scontro fisico nel rapporto di Pronto Soccorso o nella perizia medico legale prodotti da parte attrice.
Parte convenuta eccepisce un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attore, avendo il asseritamente, innescato la colluttazione con insulti e minacce Pt_1
al gruppo antagonista, nonché avendo lo stesso in primis tentato di sferrare un pugno all' finendo solamente per sfiorare il cappellino indossato dal CP_1
medesimo e riuscendo invece nell'intento di colpire uno degli amici del convenuto (circostanza riferita dai testi e . Tes_2 Tes_5
L'assunto concorso nella causazione del danno deve essere tuttavia disatteso alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte che ritiene di escluderne la configurabilità di cui all'art. 1227 1° c. c.c., in quanto "la provocazione, accertata o meno in sede di giudizio penale per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p., non può essere valutata al fine di diminuire la misura del risarcimento del danno a norma e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., non potendo essere considerata una causa mediata del danno stesso, che il provocato abbia volontariamente inferto al provocatore reagendo in stato d'ira al fatto ingiusto di questo" (si veda da ultimo Cass.
32937/2024).
La determinazione dell'autore dell'illecito, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va infatti considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione dell'illecito al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale, quanto piuttosto sia frutto di libera scelta dell'autore (Cass.23024/24,5679/07). Ne consegue l'inesistenza di qualsivoglia nesso causale tra la condotta del danneggiato provocato ed il danno inferto.
Né, nella specie, è stato provato che il convenuto abbia invece reagito, per legittima difesa ed eventualmente con eccesso colposo, ad un'effettiva aggressione del Infatti, anche se quest'ultima si potesse configurare alla Pt_1
luce delle deposizioni rese dai testi e dalle medesime deposizioni Tes_2 Tes_5
si evince altresì che il convenuto allorché ha afferrato la bottiglia di vetro si era ormai allontanato dal e non vi sono in atti elementi di prova di effettivo Pt_1
pericolo di ulteriore immediata aggressione dalla quale doversi eventualmente difendere ('i due si trovavano a distanza di quattro cinque metri l'uno dall'altro'
-teste . Tes_5
Ed allora deve ritenersi provata la sola responsabilità del convenuto ai CP_1
sensi dell'art. 2043 c.c. nella causazione del danno subito dal Pt_1
In considerazione della ricostruzione dei fatti come sopra svolta, parte convenuta deve risarcire l'intero danno subito dall'attore.
Quanto al danno alla persona, deve rilevarsi che per effetto dell'aggressione il ha riportato una “ferita lacero-contusa sottomandibolare”, come da Pt_1
rapporto di Pronto Soccorso in atti (doc. 2 atto di citazione).
Sul punto è stata esperita c.t.u medico legale in forza della quale il perito nominato, dott.ssa ha accertato che dal sinistro è derivata un'invalidità Per_1
temporanea biologica parziale di giorni 12 al 50% e di ulteriori giorni 10 al 25%.
Il danno biologico permanente è stato invece valutato nella misura del 6-7%, con postumi permanenti non incidenti sulla capacità lavorativa dell'attore.
Le conclusioni del nominato c.t.u., adeguatamente motivate e fondate sugli esami medici specialistici in atti, sulla personale valutazione del paziente nonché sulle competenze tecniche specifiche del consulente, non sono state contestate dai consulenti di parte e possono pertanto essere condivise dal giudice.
Ed allora alla luce dei predetti accertamenti, si osserva che quanto al danno per invalidità permanente occorre riferirsi alle tabelle in uso presso questo
Tribunale, corrispondenti a quelle in uso presso il Tribunale di Milano che esplicitano un criterio equitativo uniforme (Cass.17018/2018), per la liquidazione del danno biologico inerenti il valore attribuito a ciascuna percentuale di invalidità accertata, tenuto conto dell'età (29 anni), delle condizioni familiari, personali e sociali dell'attore, dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica e dell'incidenza anche sulle relazioni interpersonali presenti e future del danneggiato.
Deve altresì ritenersi che possa computarsi anche la componente relativa al danno da sofferenza soggettiva alla luce dell'entità del danno riportato, delle circostanze dolose in cui lo stesso si è verificato e dell'indubbio patimento subito nel periodo immediatamente successivo all'aggressione.
Non può invece essere riconosciuta ulteriore maggiorazione degli importi a titolo di personalizzazione della liquidazione del danno biologico. Infatti,
secondo l'arresto della Suprema Corte (Cass.28988/2019) “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”. Nella specie, tuttavia, le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non sono state neppure allegate dall'attore.
Pertanto, il danno non patrimoniale liquidato ad oggi è pari a: - itp 50 % gg. 12: euro 690 (euro 57,50 al giorno)
- itp 25% gg. 10: euro 287,50 (euro 28,75 al giorno)
- invalidità permanente 6,5%: euro 14.042.
Nessuna altra voce di danno è stata richiesta.
Il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale liquidato ad oggi è dunque pari ad euro 15.020. Su tale somma sono poi dovuti ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, nulla può essere riconosciuto a titolo di spese mediche attesa l'assoluta carenza di allegazione sul punto da parte dell'attore.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro
5.077, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre ad euro 759,00 per contributo unificato, , devono essere rifuse dal convenuto all'attore con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Devono essere altresì rimborsate all'attore euro 305,00 per spese di c.t.p. di cui alla fattura in atti (doc. 4).
Altresì in ragione della soccombenza, le spese di C.T.U. medico-legale, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, devono essere sostenute dal convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_1
danno riportato da in data 10.12.2022, condanna il convenuto Parte_1
a risarcire all'attore i danni subiti e liquidati ad oggi in euro 15.020, oltre interessi legali sulle predette somme dalla data della presente sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali liquidate in euro 5077,00 per compensi, euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario ed euro 305,00 per spese di c.t.p ;
3) condanna il convenuto a pagare le spese di c.t.u. medico legale liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, 19.6.2025
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6699/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(BG), rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Enrico Bianchini del foro di Bergamo.
-attore- contro
(C.F. ), residente a [...]CP_1 C.F._2
(BG), rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Marco Nossa del foro di Bergamo;
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
20.02.2025.
Per il convenuto: come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.03.2025. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2023 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. al fine CP_1
di sentirlo condannare, previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto, al risarcimento dei danni subiti in seguito all'aggressione occorsa in data 10.12.2022.
L'attore esponeva che in tale data alle ore 2.30 circa, allorquando si trovava all'esterno del bar denominato “Circulì” sito in località Caravaggio, tra i presenti era scaturita una discussione in esito alla quale lo stesso era stato attinto da una scheggia di vetro ricavata da una bottiglia lanciata dal convenuto e successivamente da quest'ultimo colpito al volto con dei pugni, riportando una profonda lesione lacero contusa al collo.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre all'esborso relativo alle spese mediche sostenute, così per complessivi euro 70.143,11.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree contestando la ricostruzione dei fatti effettuata da controparte e affermando la responsabilità concorrente del sig. nella causazione del Pt_1
danno, avendo lo stesso in prima battuta provocato, minacciato e aggredito il convenuto. Eccepiva, infine, la natura abnorme del quantum risarcitorio dedotto da parte attrice.
La causa veniva istruita dapprima con c.t.u. medico legale e poi con prova testimoniale, giungendo ora in decisione in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
La domanda deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
La dinamica dell'evento lesivo può ritenersi accertata come di seguito. Non vi è dubbio, infatti, che in data 10.12.2022 alle ore 2.30 circa il veniva Pt_1
ferito al collo dal vetro di una bottiglia lanciata in aria dall' a seguito di CP_1
un alterco originatosi tra i due e le rispettive compagnie di amici nei pressi del bar dove stavano trascorrendo la serata.
In particolare, il lancio della bottiglia ad opera del convenuto è circostanza confermata da tutti i testi escussi (teste : “ho visto il convenuto con Tes_1
in mano una bottiglia vuota di vetro e subito dopo ho visto la bottiglia in volo”
-cfr doc.7 parte attrice;
teste “…ho visto che il convenuto si allontanava Tes_2
e prendeva da terra una bottiglia e la tirava contro il e altri suoi amici”; Pt_1
teste “…ho visto l' he prendeva da terra una bottiglia, la rompeva Tes_3 Tes_4
e la lanciava verso di noi…”- cfr doc.8 parte attrice;
teste Tes_5
“…l' i è allontanato e ha preso una bottiglia da terra e l'ha tirata…”). Tes_4
A riguardo, neutro risulta essere il dato, non compiutamente accertato in corso di istruttoria, relativo alla rottura della bottiglia pregressa ovvero volontaria da parte del convenuto, non essendo tale circostanza idonea di per sé a privare di illiceità la condotta tenuta dall' la cui componente dolosamente lesiva CP_1
si ritiene sussistere sia che lo stesso abbia appositamente rotto la bottiglia prima di rivolgerla al Biba, sia che la bottiglia fosse invece a terra già rotta e poi meramente raccolta e lanciata dal convenuto.
Quanto al nesso di causalità, lo stesso è comprovato da quanto emerso nell'istruttoria ed, in particolare, da quanto riferito dal teste di parte convenuta
(“… Ho visto la bottiglia che colpiva il ) nonchè dalla Tes_5 Pt_1
diagnosi di ferita da taglio di cui al rapporto del PS dell'Ospedale di Treviglio, ove l'attore si recava nell'immediatezza dei fatti.
Non corroborata sul piano probatorio è invece la circostanza relativa ai pugni asseritamente sferrati dal convenuto all'attore negli attimi successivi al lancio della bottiglia, attese le versioni contrastanti riportate dalle parti e quelle generiche rilasciate dai testi escussi sul punto, nonché in assenza di qualsivoglia riferimento ad eventuali lesioni subite in esito a tale scontro fisico nel rapporto di Pronto Soccorso o nella perizia medico legale prodotti da parte attrice.
Parte convenuta eccepisce un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attore, avendo il asseritamente, innescato la colluttazione con insulti e minacce Pt_1
al gruppo antagonista, nonché avendo lo stesso in primis tentato di sferrare un pugno all' finendo solamente per sfiorare il cappellino indossato dal CP_1
medesimo e riuscendo invece nell'intento di colpire uno degli amici del convenuto (circostanza riferita dai testi e . Tes_2 Tes_5
L'assunto concorso nella causazione del danno deve essere tuttavia disatteso alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte che ritiene di escluderne la configurabilità di cui all'art. 1227 1° c. c.c., in quanto "la provocazione, accertata o meno in sede di giudizio penale per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p., non può essere valutata al fine di diminuire la misura del risarcimento del danno a norma e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., non potendo essere considerata una causa mediata del danno stesso, che il provocato abbia volontariamente inferto al provocatore reagendo in stato d'ira al fatto ingiusto di questo" (si veda da ultimo Cass.
32937/2024).
La determinazione dell'autore dell'illecito, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va infatti considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione dell'illecito al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale, quanto piuttosto sia frutto di libera scelta dell'autore (Cass.23024/24,5679/07). Ne consegue l'inesistenza di qualsivoglia nesso causale tra la condotta del danneggiato provocato ed il danno inferto.
Né, nella specie, è stato provato che il convenuto abbia invece reagito, per legittima difesa ed eventualmente con eccesso colposo, ad un'effettiva aggressione del Infatti, anche se quest'ultima si potesse configurare alla Pt_1
luce delle deposizioni rese dai testi e dalle medesime deposizioni Tes_2 Tes_5
si evince altresì che il convenuto allorché ha afferrato la bottiglia di vetro si era ormai allontanato dal e non vi sono in atti elementi di prova di effettivo Pt_1
pericolo di ulteriore immediata aggressione dalla quale doversi eventualmente difendere ('i due si trovavano a distanza di quattro cinque metri l'uno dall'altro'
-teste . Tes_5
Ed allora deve ritenersi provata la sola responsabilità del convenuto ai CP_1
sensi dell'art. 2043 c.c. nella causazione del danno subito dal Pt_1
In considerazione della ricostruzione dei fatti come sopra svolta, parte convenuta deve risarcire l'intero danno subito dall'attore.
Quanto al danno alla persona, deve rilevarsi che per effetto dell'aggressione il ha riportato una “ferita lacero-contusa sottomandibolare”, come da Pt_1
rapporto di Pronto Soccorso in atti (doc. 2 atto di citazione).
Sul punto è stata esperita c.t.u medico legale in forza della quale il perito nominato, dott.ssa ha accertato che dal sinistro è derivata un'invalidità Per_1
temporanea biologica parziale di giorni 12 al 50% e di ulteriori giorni 10 al 25%.
Il danno biologico permanente è stato invece valutato nella misura del 6-7%, con postumi permanenti non incidenti sulla capacità lavorativa dell'attore.
Le conclusioni del nominato c.t.u., adeguatamente motivate e fondate sugli esami medici specialistici in atti, sulla personale valutazione del paziente nonché sulle competenze tecniche specifiche del consulente, non sono state contestate dai consulenti di parte e possono pertanto essere condivise dal giudice.
Ed allora alla luce dei predetti accertamenti, si osserva che quanto al danno per invalidità permanente occorre riferirsi alle tabelle in uso presso questo
Tribunale, corrispondenti a quelle in uso presso il Tribunale di Milano che esplicitano un criterio equitativo uniforme (Cass.17018/2018), per la liquidazione del danno biologico inerenti il valore attribuito a ciascuna percentuale di invalidità accertata, tenuto conto dell'età (29 anni), delle condizioni familiari, personali e sociali dell'attore, dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica e dell'incidenza anche sulle relazioni interpersonali presenti e future del danneggiato.
Deve altresì ritenersi che possa computarsi anche la componente relativa al danno da sofferenza soggettiva alla luce dell'entità del danno riportato, delle circostanze dolose in cui lo stesso si è verificato e dell'indubbio patimento subito nel periodo immediatamente successivo all'aggressione.
Non può invece essere riconosciuta ulteriore maggiorazione degli importi a titolo di personalizzazione della liquidazione del danno biologico. Infatti,
secondo l'arresto della Suprema Corte (Cass.28988/2019) “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”. Nella specie, tuttavia, le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non sono state neppure allegate dall'attore.
Pertanto, il danno non patrimoniale liquidato ad oggi è pari a: - itp 50 % gg. 12: euro 690 (euro 57,50 al giorno)
- itp 25% gg. 10: euro 287,50 (euro 28,75 al giorno)
- invalidità permanente 6,5%: euro 14.042.
Nessuna altra voce di danno è stata richiesta.
Il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale liquidato ad oggi è dunque pari ad euro 15.020. Su tale somma sono poi dovuti ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, nulla può essere riconosciuto a titolo di spese mediche attesa l'assoluta carenza di allegazione sul punto da parte dell'attore.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro
5.077, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre ad euro 759,00 per contributo unificato, , devono essere rifuse dal convenuto all'attore con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Devono essere altresì rimborsate all'attore euro 305,00 per spese di c.t.p. di cui alla fattura in atti (doc. 4).
Altresì in ragione della soccombenza, le spese di C.T.U. medico-legale, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, devono essere sostenute dal convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_1
danno riportato da in data 10.12.2022, condanna il convenuto Parte_1
a risarcire all'attore i danni subiti e liquidati ad oggi in euro 15.020, oltre interessi legali sulle predette somme dalla data della presente sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali liquidate in euro 5077,00 per compensi, euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario ed euro 305,00 per spese di c.t.p ;
3) condanna il convenuto a pagare le spese di c.t.u. medico legale liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, 19.6.2025
Il Giudice