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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8476/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 295202430184 IMU 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6006/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - IO - per chiedere l'annullamento PIGNORAMENTO n. 295202430184 IMU 2007 per i seguenti motivi: illegittimità dell'atto per vizi propri e per vizi relativi agli atti presupposti, mancata prova della regolare notifica delle cartelle, violazione dell'art. 3 L. 241/1990, lesione del diritto di difesa, nonché intervenuta prescrizione del credito.La resistente si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito impositivo e contestando le censure proposte, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto.In assenza di prova regolare della notifica delle cartelle, difettano gli atti presupposti dell'intimazione e, conseguentemente, l'atto di pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio. Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento dell'atto impugnato.L'ADER ha prodotto estratti di ruolo privi di attestazione di conformità come rilevato nella memoria ricorrente.
Per la cartella 2018 ADER ha prodotto immagine fotografica della busta con “compiuta giacenza”
manca attestazione di conformità,non risulta dimostrato l'invio della raccomandata informativa non risulta dimostrato il perfezionamento ex art. 140 c.p.c.
Quindi la procedura notificatoria resta giuridicamente incompleta (report di notifica prodotto, riferibile alla racc. a.r. de qua, risulta privo dell'attestazione di conformità ed in quanto tale inutilizzabile).
L'Agente della riscossione, verosimilmente, non ha fornito prova regolare della notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, dell'atto di pignoramento presso terzi, con violazione dell'onere probatorio gravante sulla Pubblica Amministrazione.
Per ICI/IMU si applica la prescrizione quinquennale, perché si tratta di tributi locali periodici, assimilabili ai
“pagamenti periodici” ex art. 2948 n. 4 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata: la prescrizione quinquennale opera anche se la cartella non è stata impugnata, in quanto il mancato ricorso non trasforma il credito in titolo giudiziale.La prescrizione era già maturata prima della data di formazione delle cartelle.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate – IO unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8476/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 295202430184 IMU 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6006/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - IO - per chiedere l'annullamento PIGNORAMENTO n. 295202430184 IMU 2007 per i seguenti motivi: illegittimità dell'atto per vizi propri e per vizi relativi agli atti presupposti, mancata prova della regolare notifica delle cartelle, violazione dell'art. 3 L. 241/1990, lesione del diritto di difesa, nonché intervenuta prescrizione del credito.La resistente si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito impositivo e contestando le censure proposte, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto.In assenza di prova regolare della notifica delle cartelle, difettano gli atti presupposti dell'intimazione e, conseguentemente, l'atto di pignoramento presso terzi oggetto del presente giudizio. Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento dell'atto impugnato.L'ADER ha prodotto estratti di ruolo privi di attestazione di conformità come rilevato nella memoria ricorrente.
Per la cartella 2018 ADER ha prodotto immagine fotografica della busta con “compiuta giacenza”
manca attestazione di conformità,non risulta dimostrato l'invio della raccomandata informativa non risulta dimostrato il perfezionamento ex art. 140 c.p.c.
Quindi la procedura notificatoria resta giuridicamente incompleta (report di notifica prodotto, riferibile alla racc. a.r. de qua, risulta privo dell'attestazione di conformità ed in quanto tale inutilizzabile).
L'Agente della riscossione, verosimilmente, non ha fornito prova regolare della notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, dell'atto di pignoramento presso terzi, con violazione dell'onere probatorio gravante sulla Pubblica Amministrazione.
Per ICI/IMU si applica la prescrizione quinquennale, perché si tratta di tributi locali periodici, assimilabili ai
“pagamenti periodici” ex art. 2948 n. 4 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata: la prescrizione quinquennale opera anche se la cartella non è stata impugnata, in quanto il mancato ricorso non trasforma il credito in titolo giudiziale.La prescrizione era già maturata prima della data di formazione delle cartelle.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate – IO unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese