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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3218/2025 del ruolo generale, vertente
TRA
C.F. nato a PORTO TOLLE (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
16/07/1961, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAZZUCCO MARIA
CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti
E
, C.F. , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOGONI PAOLA, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Eliminarsi gli obblighi di mantenimento assunti dai coniugi nei confronti dei figli, avendo gli stessi raggiunto da tempo l'autosufficienza economica. 2) il signor Parte_1 si impegna a corrispondere in favore della signora l'assegno divorzile di € 100,00 Controparte_1 mensili, senza rivalutazione monetaria, da versarsi entro il 5 di ogni mese, così ridotto a decorrere dal mese di ottobre 2025. 3) Le parti dichiarano che per il pregresso nulla è dovuto dal signor
a titolo di assegno divorzile o aumenti ISTAT avendolo egli fino ad oggi sempre Pt_1
1 puntualmente versato e rinunciando la signora alla rivalutazione ISTAT per gli Controparte_1 anni pregressi. 4) Spese e compensi del procedimento compensate tra le parti”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.10.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 417/2014 del Tribunale di Rovigo.
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che il dall'1.8.2024 è titolare di pensione, Pt_1 mentre la continua a svolgere l'attività di OSS;
hanno, poi, precisato che i figli sono diventati CP_1 economicamente autosufficienti.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va accolta.
In assenza di figli minori, tenuto conto dei fatti sopravvenuti rispetto al momento del divorzio, il
Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo delle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DISPONE in conformità agli accordi delle parti, come riportati in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritti;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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