Art. 1.
L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1947, n. 28, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.
L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1947, n. 28, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.