Decreto cautelare 4 marzo 2026
Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16001 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da MR Bitlisli, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Provvedimento Prot. n. 20250031622 del 10/12/2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per Studio;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT RE il 3\3\2026 :
1) del Provvedimento n. Prot. n. 0161-P del 22.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul confermativo del diniego del visto di cui è causa;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe, adottato dalla competente Autorità consolare per la ritenuta mancanza dei criteri economici stabiliti dalla normativa vigente;
- con decreto cautelare n. 7442/2025 è stato ordinato al resistente Ministero “ l’immediato riesame del diniego impugnato, previo colloquio con l’istante, alla luce delle puntuali deduzioni in fatto e in diritto contenute nel ricorso e della giurisprudenza di questo Tribunale in materia di requisito economico del visto per studio ”,
- il Ministero ha adempiuto all’incombente, confermando il diniego di visto per motivi economici, con relazione versata in atti in data 23.01.2026, impugnata con ricorso per motivi aggiunti;
- avverso la determinazione di conferma parte ricorrente ha lamentato “ violazione degli artt. 4, 39 e 39 bis del t.u. del 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 40, 44 bis, 46 e 47 del dpr 394/1999,dell’art. 6 bis dpr 18 ottobre 2004 n. 334 nonché dell’art. 4 d.i. n. 850/2011; eccesso di potere per vizio e/o carenza e/o insufficienza, e/o contraddittorietà di motivazione; travisamento dei fatti; eccesso di potere per omissione e/o insufficienza e/o difetto di istruttoria; sviamento per mancato rilascio del visto nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge ”;
CONSIDERATO che il ricorso è palesemente fondato e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle Parti presenti all’odierna camera di consiglio;
RITENUTO, infatti, che – nonostante le più diffuse argomentazioni della Relazione confermativa da ultimo depositata dal resistente Ministero – la determinazione impugnata è comunque carente sotto il profilo motivazionale, nonché contraddittoria;
RILEVATO, invero, che lo stesso Consolato, già nel provvedimento impugnato, ha dato atto della disponibilità, sia in capo ai genitori che al richiedente il visto, di considerevoli somme (ben più alte di quelle previste dalla pertinente normativa e diverse dalle entrate periodiche stipendiali: circa euro 17.640,00 il ricorrente, euro 15.000,00 il padre, euro 12.000 la madre) finalizzate a garantire il percorso di studio e, purtuttavia, ha ritenuto che esse non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti economici richiesti, in sostanza perché parte delle somme è stata depositata in prossimità della richiesta di visto;
RITENUTO, sul punto, che – come correttamente rilevato – non appare ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza di tali disponibilità, come assunto dal Consolato, per il solo fatto che il deposito sia avvenuto in prossimità della presentazione della domanda, potendo essere comprensibile, anche in ragione della giovane età dell’aspirante, che l’accredito sia stato disposto allorché è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto;
RITENUTO, peraltro, che, nella fattispecie, la denunciata contraddittorietà di tali valutazioni emerge con maggiore chiarezza laddove lo stesso Consolato ha espressamente specificato che “ non è stato in alcun modo contestato un rischio migratorio, né sono stati sollevati dubbi in merito al percorso formativo del richiedente ” (confermando, quindi, la serietà delle intenzioni dell’aspirante), per poi tuttavia contestarne l’impegno per ottenere (anche) una borsa di studio, poiché tale circostanza suggerirebbe, persino, “ il riconoscimento da parte del richiedente stesso di una situazione economica familiare non autosufficiente, essendo la borsa di studio per definizione un istituto di sostegno, destinato a soggetti con disponibilità economiche limitate ”;
RICORDATO, inoltre, ancora con riguardo alla ritenuta inadeguatezza delle garanzie economiche ad evidenziare un quadro idoneo al sostentamento continuato nel tempo (al punto che nel diniego è stato specificato che l’adozione di un criterio valutativo limitato al primo anno avrebbe potuto esporre l’aspirante “ al rischio di interrompere un percorso di studi già avviato, con potenziali ricadute negative sulla sua carriera accademica e professionale ”), che il visto per motivi di studio (Visto “D”) è in realtà rilasciato per un orizzonte temporale annuale, spettando poi alla Questura, negli anni successivi al primo, il compito di provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del titolo che legittima la permanenza in Italia per motivi di studio (permesso di soggiorno per motivi di studio);
RITENUTO, pertanto, di accogliere il ricorso e, per l’effetto:
- di annullare il provvedimento impugnato;
- di ordinare all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di parte ricorrente, tenendo anche conto della documentazione versata agli atti del presente giudizio e nel rispetto del vincolo conformativo nascente da questo dictum , entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica;
RITENUTO, infine, che le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
CE AR, Primo Referendario, Estensore
AM GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AR | NA PA |
IL SEGRETARIO