Art. 1.
L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , e' duplicato.
Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall' articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 .
I sovracanoni previsti all' articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , modificato dall' articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426 , e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377 , non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.
Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 .
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.
L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , e' duplicato.
Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall' articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 .
I sovracanoni previsti all' articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , modificato dall' articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426 , e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377 , non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.
Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 .
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.