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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
PASQUINI GIULIO, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220210012711358502 GIOCHI-LOTTERIE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220210012711358502 GIOCHI-LOTTERIE 2014 contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17130004390U GIOCHI-LOTTERIE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17140004486U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2025 depositato il
25/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento, notificatagli da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 07.05.2024, il sig. Ricorrente_1, residente a S. OR CO (TA), quale socio illimitatamente responsabile della Società_1, corrente in Verona, veniva notiziato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva iscritto a ruolo, a carico della predetta società, la somma complessiva di € 12.585,32= con riferimento a due avvisi di accertamento riferiti agli anni 2013 e 2014.
Avverso tale cartella di pagamento il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, notificandolo in data 17.06.2024 sia a Riscossione che all'Ufficio dei Monopoli di Roma e chiedendo l'annullamento della cartella, previa sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in giudizio con deduzioni depositate in data 11.09.2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando copia dei provvedimenti di sgravio e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 18.11.2024, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la Corte disponeva il non luogo a procedere stante la cessazione della materia del contendere.
Veniva quindi fissata per la trattazione del merito l'udienza del 22.09.2025 e, nelle more, il ricorrente depositava memoria in data 10.09.2025.
Alla suddetta udienza del 22.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di controversia conseguente al recupero, a mezzo iscrizione a ruolo e cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, di somme recuperate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
Ufficio di Monopoli di Roma, Direzione Interregionale di Lazio e Abruzzo, con avvisi di accertamento riferiti agli anni 2013 e 2014.
Il ricorrente ha proposto ricorso sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica di tali avvisi di accertamento e che comunque gli stessi non erano riferibili alla Società_1. Successivamente, nel corso del giudizio, l'Ufficio dei Monopoli di Roma operava lo sgravio relativo alle somme recuperato e Riscossione, costituendosi, ne produceva copia e chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata in data 07.11.2024 il ricorrente, considerate le deduzioni di costituzione di
Riscossione, chiedeva la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
Con la successiva memoria depositata in data 10.09.2025 il ricorrente ribadiva tale richiesta.
Sussistono quindi, ad avviso del Collegio, alla luce delle suesposte circostanze, tutti i presupposti perché il giudizio venga dichiarato estinto, per essere cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs.vo n. 546/92.
Ritiene altresì il Collegio che sussistano anche i presupposti per la compensazione delle spese, stanti la complessità della situazione fattuale e la tempistica degli sgravi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
PASQUINI GIULIO, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220210012711358502 GIOCHI-LOTTERIE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220210012711358502 GIOCHI-LOTTERIE 2014 contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17130004390U GIOCHI-LOTTERIE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17140004486U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 252/2025 depositato il
25/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento, notificatagli da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 07.05.2024, il sig. Ricorrente_1, residente a S. OR CO (TA), quale socio illimitatamente responsabile della Società_1, corrente in Verona, veniva notiziato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva iscritto a ruolo, a carico della predetta società, la somma complessiva di € 12.585,32= con riferimento a due avvisi di accertamento riferiti agli anni 2013 e 2014.
Avverso tale cartella di pagamento il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, notificandolo in data 17.06.2024 sia a Riscossione che all'Ufficio dei Monopoli di Roma e chiedendo l'annullamento della cartella, previa sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva in giudizio con deduzioni depositate in data 11.09.2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando copia dei provvedimenti di sgravio e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 18.11.2024, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la Corte disponeva il non luogo a procedere stante la cessazione della materia del contendere.
Veniva quindi fissata per la trattazione del merito l'udienza del 22.09.2025 e, nelle more, il ricorrente depositava memoria in data 10.09.2025.
Alla suddetta udienza del 22.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di controversia conseguente al recupero, a mezzo iscrizione a ruolo e cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, di somme recuperate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
Ufficio di Monopoli di Roma, Direzione Interregionale di Lazio e Abruzzo, con avvisi di accertamento riferiti agli anni 2013 e 2014.
Il ricorrente ha proposto ricorso sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica di tali avvisi di accertamento e che comunque gli stessi non erano riferibili alla Società_1. Successivamente, nel corso del giudizio, l'Ufficio dei Monopoli di Roma operava lo sgravio relativo alle somme recuperato e Riscossione, costituendosi, ne produceva copia e chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata in data 07.11.2024 il ricorrente, considerate le deduzioni di costituzione di
Riscossione, chiedeva la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
Con la successiva memoria depositata in data 10.09.2025 il ricorrente ribadiva tale richiesta.
Sussistono quindi, ad avviso del Collegio, alla luce delle suesposte circostanze, tutti i presupposti perché il giudizio venga dichiarato estinto, per essere cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs.vo n. 546/92.
Ritiene altresì il Collegio che sussistano anche i presupposti per la compensazione delle spese, stanti la complessità della situazione fattuale e la tempistica degli sgravi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate