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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1418/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1418/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero dell'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo e dell'avv.st. Calogero C.F._2
TO Arena
OPPONENTI contro
(p.i. ), a mezzo del procuratore (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il ministero degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati P.IVA_2
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 22.09.2020, e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo Parte_2 Controparte_1 del procuratore avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2020 del presente Tribunale, Controparte_2 emesso nel procedimento monitorio n. 794/2020 R.G., con cui è stato ingiunto ad e a Parte_1 [...] il pagamento in solido, in favore di della somma di euro 106.332,98 Parte_2 Controparte_1 oltre interessi come da domanda monitoria e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., previo contratto del 23.06.2016, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 108 del 10.09.2016, del credito derivante dal contratto di
1 prestito personale n. 3301979, stipulato da e n.q. di parte mutuataria, Parte_1 Parte_2 con Consum.it s.p.a., facente parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena, n.q. di parte mutuante.
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “Preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società nel merito, 1) dichiarare la carenza della Controparte_1 titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa società; 2) annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante che al momento della sua emanazione non sussistevano le condizioni per la sua concessione, in quanto: a) il contratto depositato nel giudizio monitorio risulta essere nullo e/o difforme rispetto all'originale per i motivi esposti in narrativa, b) e, comunque, stante l'incertezza circa l'entità del credito azionato in via monitoria;
3) Dichiarare che il contratto di finanziamento de quo non si è mai perfezionato per il mancato rispetto della forma scritta prevista, a causa di nullità, dall'art. 117 TUB, con la conseguente gratuità del rapporto intercorrente tra le parti;
4) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni concernenti la corresponsione di interessi passivi nella misura usuraria in riferimento al finanziamento in questione, siccome determinati in violazione della L. n. 108/96 e successive modifiche, ed in violazione dell'art. 1815 c.c. 5) dichiarare la nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa, ex art. 117 T.U.B, oltre che per il mancato rispetto della forma prevista, per mancata corretta indicazione dei tassi di interessi, anche per l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto;
per indeterminatezza del contenuto del contratto e per la mancanza del requisito della certezza del credito;
ovvero, in subordine, riequilibrare il contratto medesimo sulla base di quanto disposto dall'art. 117, comma 7, del T.U.B. 4) in subordine, rideterminare gli importi richiesti mediante l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
5) in ulteriore subordine, per mero tuziorismo difensivo rideterminare secondo giustizia e ragione
l'effettivo ammontare del credito o del debito relativo al contratto di finanziamento n.3301979. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge.”.
Con comparsa depositata il 23.12.2020, si è costituito l'opposto a mezzo del Controparte_1 procuratore chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare, nel merito, Controparte_2 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 218/2020, R.G. n. 794/2020, del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Gela, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 218/2020, R.G. n. 794/2020, del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Gela. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso la sig.ra e/o la sig.ra Parte_1 [...]
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_2 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
2 2.1. L'eccezione preliminare di improcedibilità per mancata mediazione sollevata dall'opponente
è infondata, in quanto la parte opposta, su cui gravava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 in vigore dal 30.06.2023 (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020, principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”), ha dato prova di avere espletato la mediazione in ottemperanza all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 23.2.2021, nelle forme all'uopo richieste (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 8473/2019, principi di diritto: “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale”, con la precisazione nel corpo della motivazione che “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”), mediante il verbale di mediazione dell'1.3.2022, previa convocazione per la mediazione a mezzo di raccomandata a/r consegnata ad il Parte_1
29.3.2021 e il 17.3.2021, oltre che a mezzo p.e.c. del 17.3.2021 al difensore presso Parte_2 cui avevano già eletto domicilio in seno all'atto di opposizione, come dedotto nel verbale di mediazione in atti, e previa procura per la mediazione conferita dalla parte opposta con firma digitale a
, come dedotto nel verbale di mediazione in atti. Parte_3
2.2. Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
3 luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, Controparte_1 comma 1, c.c., n.q. di attore sostanziale, contrariamente a quanto eccepito dalle opponenti ex art. 2697, comma 2, c.c., in quanto l'opposto ha prodotto il contratto di prestito personale n. 3301979, stipulato da e n.q. di parte mutuataria, con Consum.it s.p.a., facente parte del Parte_1 Parte_2 gruppo Monte dei Paschi di Siena, n.q. di parte mutuante, per la somma di euro 50.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 740,80 ciascuna, previa accettazione in data 5.8.2009 della richiesta di finanziamento del 5.8.2009 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, commi 1 e 3, T.U.B., cfr.
SS.UU. n. 898/2018), di cui, a mezzo di c.t.u. grafologica, è stata accertata l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute ex art. 214 c.p.c. dalle opponenti, previa produzione dell'originale del contratto, com'era onere dell'opposto ai fini della verificazione ex art. 216 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 27402/2021, testualmente: “Va dato seguito al principio secondo cui, "in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione".”), e in quanto l'opposto ha prodotto il contratto del 23.06.2016 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. in proprio favore del credito opposto, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 108 del 10.09.2016.
L'ulteriore eccezione di indeterminatezza degli interessi corrispettivi ex art. 117, commi 4 e 7,
T.U.B., sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. dalle opponenti, è infondata in quanto il contratto di prestito personale n. 3301979 prevede la somma di euro 50.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 740,80 ciascuna, con t.a.n. del 10,45% e con t.a.e.g. del 13,29%, fermo restando che il t.a.e.g. è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. civ., sez, I, n.
4 39169/2021, testualmente: “Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati Pa nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”).
L'ulteriore eccezione di nullità della clausola degli interessi corrispettivi, per superamento del tasso soglia dell'usura ex art. 1815, comma 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 2, l. n. 108/1996 nel testo vigente alla data del 5.8.2009 di stipula del contratto, sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. dalle opponenti, è infondata in quanto ai sensi dell'art. 644 c.p., “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, tra cui, contrariamente a quanto allegato dalle opponenti, va esclusa la commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di una penale dovuta in caso di recesso, e non di una spesa collegata all'erogazione del credito (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 7352/2022, testualmente: “Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a
"una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 106.332,98), e dell'attività difensiva svolta (4 fasi da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Le spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza.
P.Q.M.
5 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 218/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 794/2020 R.G.; condanna in solido le opponenti (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_2 C.F._2 dell'opposto p.i. ), a mezzo del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. ), liquidandole in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e P.IVA_3
c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, a carico in solido delle opponenti soccombenti (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
). C.F._2
Gela, 09.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1418/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero dell'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo e dell'avv.st. Calogero C.F._2
TO Arena
OPPONENTI contro
(p.i. ), a mezzo del procuratore (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il ministero degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati P.IVA_2
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 22.09.2020, e Parte_1 [...] hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo Parte_2 Controparte_1 del procuratore avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2020 del presente Tribunale, Controparte_2 emesso nel procedimento monitorio n. 794/2020 R.G., con cui è stato ingiunto ad e a Parte_1 [...] il pagamento in solido, in favore di della somma di euro 106.332,98 Parte_2 Controparte_1 oltre interessi come da domanda monitoria e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., previo contratto del 23.06.2016, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 108 del 10.09.2016, del credito derivante dal contratto di
1 prestito personale n. 3301979, stipulato da e n.q. di parte mutuataria, Parte_1 Parte_2 con Consum.it s.p.a., facente parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena, n.q. di parte mutuante.
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “Preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società nel merito, 1) dichiarare la carenza della Controparte_1 titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa società; 2) annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante che al momento della sua emanazione non sussistevano le condizioni per la sua concessione, in quanto: a) il contratto depositato nel giudizio monitorio risulta essere nullo e/o difforme rispetto all'originale per i motivi esposti in narrativa, b) e, comunque, stante l'incertezza circa l'entità del credito azionato in via monitoria;
3) Dichiarare che il contratto di finanziamento de quo non si è mai perfezionato per il mancato rispetto della forma scritta prevista, a causa di nullità, dall'art. 117 TUB, con la conseguente gratuità del rapporto intercorrente tra le parti;
4) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni concernenti la corresponsione di interessi passivi nella misura usuraria in riferimento al finanziamento in questione, siccome determinati in violazione della L. n. 108/96 e successive modifiche, ed in violazione dell'art. 1815 c.c. 5) dichiarare la nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa, ex art. 117 T.U.B, oltre che per il mancato rispetto della forma prevista, per mancata corretta indicazione dei tassi di interessi, anche per l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto;
per indeterminatezza del contenuto del contratto e per la mancanza del requisito della certezza del credito;
ovvero, in subordine, riequilibrare il contratto medesimo sulla base di quanto disposto dall'art. 117, comma 7, del T.U.B. 4) in subordine, rideterminare gli importi richiesti mediante l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
5) in ulteriore subordine, per mero tuziorismo difensivo rideterminare secondo giustizia e ragione
l'effettivo ammontare del credito o del debito relativo al contratto di finanziamento n.3301979. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge.”.
Con comparsa depositata il 23.12.2020, si è costituito l'opposto a mezzo del Controparte_1 procuratore chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare, nel merito, Controparte_2 concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 218/2020, R.G. n. 794/2020, del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Gela, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 218/2020, R.G. n. 794/2020, del 12.06.2020 emesso dal Tribunale di Gela. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso la sig.ra e/o la sig.ra Parte_1 [...]
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_2 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
2 2.1. L'eccezione preliminare di improcedibilità per mancata mediazione sollevata dall'opponente
è infondata, in quanto la parte opposta, su cui gravava l'onere della mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 in vigore dal 30.06.2023 (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020, principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”), ha dato prova di avere espletato la mediazione in ottemperanza all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 23.2.2021, nelle forme all'uopo richieste (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 8473/2019, principi di diritto: “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale”, con la precisazione nel corpo della motivazione che “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”), mediante il verbale di mediazione dell'1.3.2022, previa convocazione per la mediazione a mezzo di raccomandata a/r consegnata ad il Parte_1
29.3.2021 e il 17.3.2021, oltre che a mezzo p.e.c. del 17.3.2021 al difensore presso Parte_2 cui avevano già eletto domicilio in seno all'atto di opposizione, come dedotto nel verbale di mediazione in atti, e previa procura per la mediazione conferita dalla parte opposta con firma digitale a
, come dedotto nel verbale di mediazione in atti. Parte_3
2.2. Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà
3 luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, Controparte_1 comma 1, c.c., n.q. di attore sostanziale, contrariamente a quanto eccepito dalle opponenti ex art. 2697, comma 2, c.c., in quanto l'opposto ha prodotto il contratto di prestito personale n. 3301979, stipulato da e n.q. di parte mutuataria, con Consum.it s.p.a., facente parte del Parte_1 Parte_2 gruppo Monte dei Paschi di Siena, n.q. di parte mutuante, per la somma di euro 50.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 740,80 ciascuna, previa accettazione in data 5.8.2009 della richiesta di finanziamento del 5.8.2009 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, commi 1 e 3, T.U.B., cfr.
SS.UU. n. 898/2018), di cui, a mezzo di c.t.u. grafologica, è stata accertata l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute ex art. 214 c.p.c. dalle opponenti, previa produzione dell'originale del contratto, com'era onere dell'opposto ai fini della verificazione ex art. 216 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 27402/2021, testualmente: “Va dato seguito al principio secondo cui, "in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione".”), e in quanto l'opposto ha prodotto il contratto del 23.06.2016 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. in proprio favore del credito opposto, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 108 del 10.09.2016.
L'ulteriore eccezione di indeterminatezza degli interessi corrispettivi ex art. 117, commi 4 e 7,
T.U.B., sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. dalle opponenti, è infondata in quanto il contratto di prestito personale n. 3301979 prevede la somma di euro 50.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 740,80 ciascuna, con t.a.n. del 10,45% e con t.a.e.g. del 13,29%, fermo restando che il t.a.e.g. è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cass. civ., sez, I, n.
4 39169/2021, testualmente: “Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati Pa nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”).
L'ulteriore eccezione di nullità della clausola degli interessi corrispettivi, per superamento del tasso soglia dell'usura ex art. 1815, comma 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 2, l. n. 108/1996 nel testo vigente alla data del 5.8.2009 di stipula del contratto, sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. dalle opponenti, è infondata in quanto ai sensi dell'art. 644 c.p., “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, tra cui, contrariamente a quanto allegato dalle opponenti, va esclusa la commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di una penale dovuta in caso di recesso, e non di una spesa collegata all'erogazione del credito (cfr. Cass. civ. , sez. III, n. 7352/2022, testualmente: “Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a
"una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 106.332,98), e dell'attività difensiva svolta (4 fasi da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Le spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza.
P.Q.M.
5 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 218/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 794/2020 R.G.; condanna in solido le opponenti (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_2 C.F._2 dell'opposto p.i. ), a mezzo del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(p.i. ), liquidandole in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e P.IVA_3
c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. grafologica, liquidate con separato decreto, a carico in solido delle opponenti soccombenti (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
). C.F._2
Gela, 09.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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