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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/08/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 729/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Enrica De Sessa appellante contro
(C.F.: Controparte_1
), con sede in Genova, via S.Alberto 55/r, rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Alessandro Massa appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, previo richiamo e riproposizione ex art. 346 cpc di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado di giudizio da intendersi qui espressamente trascritte:
1 1)In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza e/o perché eccezioni nuove ed infondate, le eccezioni non rilevabili d'ufficio formulate dall'appellato e l'eccezione formulata dall'appellato di pretesa mancata ricezione della mail dell'08.09.2017, di diffida ad adempiere inviata dall'Ing. a Pt_1
ditta individuale . CP_1
2)Nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Savona, del Giudice Dott.
Stefano Poggio, n. 392/2023 Rep. 559/2023 dell'01.06.2023, pubblicata in pari data, accertata e dichiarata la risoluzione di diritto del contratto stipulato dall'Ing. con Pt_1 la ditta , per inosservanza del termine da parte dell'appellata ex Controparte_1 diffida ad adempiere dell'08.09.2017, respingere le domande tutte di ditta
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto ex sentenza Controparte_2
Cass. 18.01.2017 n. 1214 e/o norma meglio vista, ed accogliere in toto l'appello proposto e per l'effetto dichiarare la sentenza impugnata illegittima e/o infondata e/o errata e/o come meglio visto e ritenuto, e conseguentemente riformare in toto la sentenza n. 392/2023 del Tribunale di Savona per i motivi esposti in appello e/o per quelli meglio visti, e comunque perché da ritenersi non dovute le richieste dell'appellata ex risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine della diffida ad adempiere, e/o perché già soddisfatte con i pagamenti effettuati dall'ing. nella misura pari ad € 6.741,00 oltre IVA, da considerarsi pagamento a Parte_1
saldo, tenuto conto delle opere mal eseguite e non ultimate ex risultanze della CTU, quindi dell'inadempimento dell'appellata.
3)Nel merito ed in subordine, nel caso di mancato accoglimento della precedente domanda di riforma totale della sentenza, ed in parziale riforma della sentenza del primo grado, ridurre per i motivi esposti in appello, la somma dovuta dall'appellante nella misura non inferiore ad € 6.332,00 (€ 13.073,00 - € 6.741,00-iva su detta somma)
e comunque respingere la domanda di pagamento dell'indennizzo, perché infondata in fatto ed in diritto, ex mancata osservanza del termine di cui alla diffida ad adempiere ed ex sentenza Cass. 18.01.2017 n. 1214 e/o norma meglio vista, in assenza dei presupposti di legge, per intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex mancato rispetto del termine della diffida ad adempiere, e/o per i motivi meglio visti, non avendo
l'appellata realizzato nei termini di cui alla diffida ad adempiere e/o comunque nei
pag. 2/11 termini “congrui” come indicato dal CTU, il risultato prefissato e richiesto dall'appellante di corretta esecuzione degli impianti nei tempi indicati dall'appellante.
4)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi la risoluzione di diritto del contratto, si chiede di non riconoscere ad il CP_1 mancato guadagno così come ritenuto dal CTU a pag. 18 dell'elaborato peritale, secondo cui il “mancato utile non imputabile evidentemente al convenuto”.
5) in ulteriore subordine al punto precedente, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi la risoluzione di diritto del contratto, si chiede di riconoscere ad
, se dovuto per mancato guadagno € 720,00, quale differenza tra l'importo CP_1 di € 1.310,00 dichiarato da per i lavori ancora da eseguire nella revisione CP_1 prezzi del 25.10.2018 in calce alla pag. 8 della prod. 4 e l'importo di € 590,00 per
l'installazione dei faretti alle pagg. 4 e 5 della prod. 4, in quanto installazione mai richiesta.
5)In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi la risoluzione di diritto del contratto, si chiede di riconoscere ad , se dovuto, CP_1 per preteso mancato guadagno l'importo di € 1.310,00 per i lavori indicati come ancora da eseguire nella revisione dei prezzi del 25.10.2018 a pag. 8 della prod. 4
6)In via istruttoria, a prova dell'infondatezza dell'eccezione avversaria, si insiste per
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, preceduti da “vero che” indicando a testi i
Sigg. e collaboratori di studio dell'appellante, Testimone_1 Tes_2
residenti a [...]:
- “in data 08.09.2017 l'Ing. aveva redatto ed inviato via mail Parte_1 all'indirizzo mail della convenuta, a mezzo computer dello studio, la lettera di diffida ad adempiere recante data di redazione il 08.09.2017, che mi si rammostra?”;
- “inviata via mail la diffida di cui al punto precedente, l'Ing. riceveva riscontro Pt_1 di inoltro e ricezione della mail?”.
Si chiede altresì in via istruttoria, per i motivi esposti nelle note scritte di udienza del
10.01.2024, da intendersi qui trascritti, di disporre supplemento e/o nuova nomina di
CTU, volta a valutare e stimare con criteri oggettivi (e non condizionati dalle affermazioni dell'appellata), ed alla luce dei documenti prodotti dall'appellante, le
pag. 3/11 inesatte ed incomplete lavorazioni di , ex mancato rispetto del termine della CP_1
diffida ad adempiere.
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori, da distrarsi a favore dell'Avv. De Sessa, che si dichiara antistataria.
In subordine, si richiede la compensazione delle spese di lite, ricorrendone i presupposti di legge o la riduzione in proporzione all'esito del giudizio”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanze ed eccezione, rigettate anche tutte le istanze istruttorie proposte e/o reiterate dall'appellante, così provvedere:
1) in via principale: rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Savona, Giudice Dott. Stefano Poggio,
n. 392/2023 - Rep. 559/2023 del 01/06/2023, pubblicata in pari data, in esito al procedimento n. 342/2021 r.g.;
2) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del
Tribunale di Savona, Giudice Dott. Stefano Poggio, n. 392/2023 - Rep. 559/2023 del
01/06/2023, pubblicata in pari data, in esito al procedimento n. 342/2021 r.g.:
a) accertare e dichiarare il diritto dell'appellata
[...] al pagamento, da parte dell'appellante Ing. Controparte_3
del corrispettivo di euro 6.332,00 quale residuo dovuto a fronte Parte_1 dell'esecuzione delle opere individuate in atti, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge e rivalutazione dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannare
l'appellante al relativo pagamento in favore dell'appellata;
b) oltre a quanto indicato al punto a) che precede, accertare e dichiarare il diritto dell'appellata al Controparte_3 pagamento, da parte del convenuto Ing. dell'indennizzo per il mancato Parte_1 guadagno dovuto al recesso unilaterale del committente dal contratto d'opera, nella misura meglio vista e ritenuta, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge
pag. 4/11 dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannare l'appellante al relativo pagamento in favore dell'appellata.
Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 392/2023 il Tribunale di Savona condannava l'odierno appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 13.073,00, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge e rivalutazione dalla domanda al saldo, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per l'esecuzione di opere di impiantistica domestica, nonché al pagamento della somma di € 4.182,50, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo per mancato guadagno conseguente al recesso unilaterale del committente. Il Tribunale di Savona dichiarava inoltre inammissibili le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio svolte dall'odierno appellante con la costituzione nel giudizio di primo grado in data 6 maggio 2021, ritenuta tardiva. Condannava infine l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite e rigettava le ulteriori domande svolte in causa. Con la sentenza appellata il Tribunale, all'esito di attività istruttoria mediante CTU ed esame di testi, riteneva intercorso tra le parti un iniziale contratto verbale, nel corso dell'esecuzione del quale intervenivano varie modificazioni di cui alle comunicazioni scritte intervenute tra le stesse. Riteneva il Tribunale che, all'esito della CTU svolta in causa le opere eseguite fossero quantificabili in € 13.073,00, incluse le spese. Riteneva altresì configurabile un inadempimento dell'odierno appellato, per la mancata e non corretta esecuzione delle opere, e dovuto un indennizzo al prestatore d'opera per il mancato guadagno derivante dalla mancata ultimazione delle opere in conseguenza del recesso del committente.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato considerato il mancato assolvimento, da parte del prestatore d'opera, dell'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di risultato assunta, con conseguente pag. 5/11 assenza del diritto al percepimento di alcun ulteriore corrispettivo oltre alla somma, già corrisposta, di € 6.741,00 esclusa IVA;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla stima delle opere eseguite, ove la quantificazione delle opere da parte del CTU in € 13.073,00 non considerava gli acconti già corrisposti per € 6.741,00 esclusa IVA, mentre in sentenza l'importo indicato dal CTU veniva già ritenuto al netto degli acconti corrisposti. Acconti il cui pagamento era stato riconosciuto dal prestatore d'opera, dovendo conseguentemente essere detratti gli importi già corrisposti dalla somma calcolata dal CTU, residuando così la somma di € 6.332,00;
iii. erroneità della sentenza di primo grado, in ogni caso, in quanto non aveva detratto dal valore di stima del CTU gli acconti già corrisposti dall'appellante e riconosciuti dall'appellato; iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto circa l'esecuzione del contratto e lo scioglimento dello stesso, ove le modifiche descritte in sentenza come “ripensamenti” non erano fornite di alcuna prova a sostegno, e le comunicazioni erano costituite esclusivamente dalle contestazioni mosse dal committente al prestatore d'opera; erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l'intervenuto recesso del committente, anziché l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc, a seguito di diffida ad adempiere in data 8 settembre
2017, ovvero per inadempimento del prestatore d'opera;
v. erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione delle prove documentali offerte dell'appellante, tali da provare i ritardi e l'errata esecuzione a regola d'arte dei lavori, come anche accertato dal CTU, con conseguente diritto del committente di agire per la risoluzione ai sensi degli artt. 1662 cc e 1453 e 1454 cc, anche per effetto della diffida di cui alla mail 6 settembre 2017, nonché della successiva mail 8 settembre 2017 con la quale veniva fissato il termine per adempiere alla data del 6 ottobre 2017. Ha dedotto che erroneamente il
Tribunale aveva considerato la mail 19 dicembre 2018 quale manifestazione della volontà del committente di revocare l'incarico al prestatore d'opera, ove il contratto si era già risolto di diritto da un anno, e la mail costituiva esclusivamente contestazione dell'inesatta esecuzione dei lavori eseguiti;
pag. 6/11 vi. erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione delle risultanze della
CTU, non avendo considerato l'ingiustificata durata dei lavori nella stima delle lavorazioni, e non avendo escluso qualsiasi valore all'impianto a gas ritenuto dal
CTU non conforme e privo pertanto di valore;
unitamente al motivo d'appello è stata svolta istanza di integrazione della CTU sul punto;
vii. erroneità della sentenza di primo grado nel riconoscimento al prestatore d'opera di un indennizzo per mancato guadagno, ove anche l'esito della CTU ha escluso che il mancato utile fosse imputabile all'odierno appellante. Ha dedotto l'appellante che, solo nel caso in cui fossero ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo, l'importo dovrebbe essere quantificato in €
1.310,00 pari alla differenza tra l'importo indicato a consuntivo in € 18.668,00 e l'importo di € 17.358,00 indicato dal prestatore d'opera come importo delle opere realizzate. Ha aggiunto l'appellante che “il mancato guadagno è quindi pari ad € 720,00, derivante dalla differenza suddetta di € 1.310,00 ed € 590,00 per il montaggio dei faretti”, opera quest'ultima che viene contestato essere mai stata richiesta;
viii. erroneità della sentenza di primo grado in punto spese, essendosi verificata una soccombenza reciproca, con possibile conseguente compensazione, anche parziale, delle spese di lite ai sensi dell'art.92 cpc;
ix. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta in primo grado, in quanto le domande riconvenzionali erano state abbandonate e non più riproposte sin dalla prima memoria ex art. 183 co.6 cpc.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che infondati sono i motivi d'appello. Ha dedotto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2227 cc, essendo corretta la dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ha osservato come non sia stato provato dall'appellante che il documento costituente diffida ad adempiere sia pervenuto all'appellato, e ha dedotto che, in ogni caso,
l'appellante è decaduto dall'eccezione di risoluzione del contratto per decorso del pag. 7/11 termine assegnato, stante la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado. Ha dedotto che sono altresì infondati i motivi di impugnazione 2, 3, 6, essendo corretta la valutazione delle risultanze della CTU eseguita dal Tribunale, in ordine alle opere eseguite dall'appellato, relative agli impianti idrico e di scarico, del gas, elettrico, di riscaldamento, di allarme e di condizionamento. Ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello 8 essendo stata fatta dal Tribunale corretta applicazione del principio della soccombenza.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, la decisione veniva riservata al collegio, ai sensi dell'art.352 co.2 cpc, con ordinanza del consigliere istruttore 26 maggio 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc.
5 – Ritiene questa Corte che l'appello possa trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1 – Infondato è il primo motivo d'appello. All'esito di quanto accertato nel primo grado di giudizio, il contratto intercorso tra l'appellante e l'appellato concerneva prestazioni relative ai diversi impianti dell'abitazione sita in Savona, via Paleocapa, e non un'unica opera. L'adempimento o meno delle obbligazioni assunte non può che essere valutato separatamente per ciascuna delle diverse prestazioni oggetto degli accordi intercorsi tra le parti. La mancata realizzazione di alcune di esse esclude solo il diritto al percepimento del compenso per le opere non realizzate, ma non il diritto al percepimento del compenso per quelle realizzate. Lo stesso appellante deduce di aver già corrisposto l'importo di € 6.741,00, esclusa IVA, che indica quale importo da riconoscersi pagato a saldo delle opere effettivamente realizzate. Al riguardo appare sin d'ora opportuno ricordare al riguardo che “l'avvenuto pagamento (nella specie, di fatture relative a lavori di ristrutturazione di un immobile) non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso” (Cass.Sez.2, 14 luglio 2017 n.17598). Ogni deduzione di parte appellata in pag. 8/11 ordine ad intervenuta decadenza dallo svolgimento di tale eccezione è pertanto infondata.
5.2 – Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo d'appello in quanto entrambi concernenti il mancato riconoscimento in sentenza dell'avvenuto pagamento della somma di € 6.741,00 esclusa IVA. I motivi d'appello sono fondati.
L'avvenuto pagamento non è contestato in causa dal prestatore d'opera. L'importo dovrà pertanto essere detratto da quanto riconosciuto dovuto per le opere realizzate, con parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto.
5.3 – Il quarto e quinto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente. In ordine alla cessazione dei rapporti tra le parti ritiene questa Corte condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale in ordine all'intervenuto recesso del committente. Tutte le domande riconvenzionali svolte dal convenuto, odierno appellante, così come le corrispondenti eccezioni riconvenzionali, sono state correttamente ritenute inammissibili stante la tardività della costituzione in giudizio (ove il rinvio d'ufficio della prima udienza è avvenuto ai sensi dell'art. 168 bis co.4 cpc, e non ai sensi del quinto comma). Nessuna pronuncia di intervenuta risoluzione del contratto è pronunciabile nel giudizio per l'assenza di valide e tempestive domande sul punto, né può essere esaminata l'eccezione riconvenzionale di intervenuta risoluzione per inadempimento. L'unica circostanza risultata accertabile, e accertata, è il recesso del committente, stante il contenuto delle comunicazioni intervenute tra le parti, come prodotte in atti, dalle quali si desume che il rapporto si è interrotto per volontà del committente, insoddisfatto per l'esecuzione delle opere. Sul punto la sentenza di primo grado deve trovare conferma, essendo infondati i relativi motivi d'appello.
5.4 – Infondato è il sesto motivo d'appello. La CTU svolta nel primo grado di giudizio ha esaminato compiutamente tutte le opere realizzate, operando la quantificazione delle stesse avendo considerazione anche dei difetti riscontrati che ne diminuivano il valore.
Non ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per un'ulteriore attività di CTU integrativa di quella svolta nel primo grado, dovendosi ritenere esaustive le risultanze di pag. 9/11 quest'ultima come già ritenute con la sentenza impugnata. In particolare, l'unico difetto riscontrato dal CTU nella realizzazione dell'impianto di adduzione di gas metano è la realizzazione di un'inadeguata protezione dai raggi solari della tubazione di gas in polietilene. Si tratta di un difetto cui è possibile porre rimedio, che è stato considerato nella valutazione eseguita dal CTU. Ogni deduzione di parte appellante in ordine all'assenza di alcun valore dell'impianto di adduzione di gas metano è infondata.
Generiche sono le deduzioni dell'appellante in ordine ai tempi eccessivi di realizzazione delle opere, non essendo stato specificamente allegato quale incidenza avrebbero i tempi sulla quantificazione delle opere realizzate.
5.5 – Infondato è il settimo motivo d'appello. Con la sentenza di primo grado è stata fatta corretta applicazione del disposto dell'art. 2227 cc., essendo concordi le parti nel ritenere applicabile al rapporto contrattuale la disciplina della prestazione d'opera. La quantificazione dell'indennizzo è stata eseguita dal giudice di primo grado considerando il mancato guadagno, al netto della importi non dovuti per la difettosa esecuzione di alcune opere. I diversi conteggi prospettati dall'appellante in ordine al possibile indennizzo appaiono non chiari nel loro sviluppo e non riscontrabili sulla base delle quantificazioni delle opere eseguite all'esito della CTU.
5.6 – Deve ritenersi fondato l'ottavo motivo d'appello. L'esito del giudizio comporta una soccombenza reciproca delle parti, tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc.
5.7 – L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali. L'affermazione dell'appellante di aver abbandonato tutte le domande riconvenzionali non trova riscontro in atti, considerato che, anche nel presente grado di giudizio, viene ripresentata la domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del prestatore d'opera. Il nono motivo d'appello è infondato.
pag. 10/11 6 – Per i motivi sopra esposti, l'appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato della minor somma di € 6.632,00 quale differenza tra il corrispettivo di € 13.073,00 (dovuto nella misura quantificata all'esito della CTU per le opere realizzate) e l'acconto di € 6.741,00, esclusa IVA, già corrisposto dal committente, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
7 – Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato ditta Parte_1 individuale , della somma di € 6.632,00, oltre Controparte_3
interessi di mora dal dovuto al saldo, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per l'attività di prestazione d'opera oggetto di causa;
2. conferma nel resto la sentenza appellata;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 729/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Enrica De Sessa appellante contro
(C.F.: Controparte_1
), con sede in Genova, via S.Alberto 55/r, rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Alessandro Massa appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, previo richiamo e riproposizione ex art. 346 cpc di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado di giudizio da intendersi qui espressamente trascritte:
1 1)In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza e/o perché eccezioni nuove ed infondate, le eccezioni non rilevabili d'ufficio formulate dall'appellato e l'eccezione formulata dall'appellato di pretesa mancata ricezione della mail dell'08.09.2017, di diffida ad adempiere inviata dall'Ing. a Pt_1
ditta individuale . CP_1
2)Nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Savona, del Giudice Dott.
Stefano Poggio, n. 392/2023 Rep. 559/2023 dell'01.06.2023, pubblicata in pari data, accertata e dichiarata la risoluzione di diritto del contratto stipulato dall'Ing. con Pt_1 la ditta , per inosservanza del termine da parte dell'appellata ex Controparte_1 diffida ad adempiere dell'08.09.2017, respingere le domande tutte di ditta
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto ex sentenza Controparte_2
Cass. 18.01.2017 n. 1214 e/o norma meglio vista, ed accogliere in toto l'appello proposto e per l'effetto dichiarare la sentenza impugnata illegittima e/o infondata e/o errata e/o come meglio visto e ritenuto, e conseguentemente riformare in toto la sentenza n. 392/2023 del Tribunale di Savona per i motivi esposti in appello e/o per quelli meglio visti, e comunque perché da ritenersi non dovute le richieste dell'appellata ex risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine della diffida ad adempiere, e/o perché già soddisfatte con i pagamenti effettuati dall'ing. nella misura pari ad € 6.741,00 oltre IVA, da considerarsi pagamento a Parte_1
saldo, tenuto conto delle opere mal eseguite e non ultimate ex risultanze della CTU, quindi dell'inadempimento dell'appellata.
3)Nel merito ed in subordine, nel caso di mancato accoglimento della precedente domanda di riforma totale della sentenza, ed in parziale riforma della sentenza del primo grado, ridurre per i motivi esposti in appello, la somma dovuta dall'appellante nella misura non inferiore ad € 6.332,00 (€ 13.073,00 - € 6.741,00-iva su detta somma)
e comunque respingere la domanda di pagamento dell'indennizzo, perché infondata in fatto ed in diritto, ex mancata osservanza del termine di cui alla diffida ad adempiere ed ex sentenza Cass. 18.01.2017 n. 1214 e/o norma meglio vista, in assenza dei presupposti di legge, per intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex mancato rispetto del termine della diffida ad adempiere, e/o per i motivi meglio visti, non avendo
l'appellata realizzato nei termini di cui alla diffida ad adempiere e/o comunque nei
pag. 2/11 termini “congrui” come indicato dal CTU, il risultato prefissato e richiesto dall'appellante di corretta esecuzione degli impianti nei tempi indicati dall'appellante.
4)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi la risoluzione di diritto del contratto, si chiede di non riconoscere ad il CP_1 mancato guadagno così come ritenuto dal CTU a pag. 18 dell'elaborato peritale, secondo cui il “mancato utile non imputabile evidentemente al convenuto”.
5) in ulteriore subordine al punto precedente, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi la risoluzione di diritto del contratto, si chiede di riconoscere ad
, se dovuto per mancato guadagno € 720,00, quale differenza tra l'importo CP_1 di € 1.310,00 dichiarato da per i lavori ancora da eseguire nella revisione CP_1 prezzi del 25.10.2018 in calce alla pag. 8 della prod. 4 e l'importo di € 590,00 per
l'installazione dei faretti alle pagg. 4 e 5 della prod. 4, in quanto installazione mai richiesta.
5)In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi la risoluzione di diritto del contratto, si chiede di riconoscere ad , se dovuto, CP_1 per preteso mancato guadagno l'importo di € 1.310,00 per i lavori indicati come ancora da eseguire nella revisione dei prezzi del 25.10.2018 a pag. 8 della prod. 4
6)In via istruttoria, a prova dell'infondatezza dell'eccezione avversaria, si insiste per
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, preceduti da “vero che” indicando a testi i
Sigg. e collaboratori di studio dell'appellante, Testimone_1 Tes_2
residenti a [...]:
- “in data 08.09.2017 l'Ing. aveva redatto ed inviato via mail Parte_1 all'indirizzo mail della convenuta, a mezzo computer dello studio, la lettera di diffida ad adempiere recante data di redazione il 08.09.2017, che mi si rammostra?”;
- “inviata via mail la diffida di cui al punto precedente, l'Ing. riceveva riscontro Pt_1 di inoltro e ricezione della mail?”.
Si chiede altresì in via istruttoria, per i motivi esposti nelle note scritte di udienza del
10.01.2024, da intendersi qui trascritti, di disporre supplemento e/o nuova nomina di
CTU, volta a valutare e stimare con criteri oggettivi (e non condizionati dalle affermazioni dell'appellata), ed alla luce dei documenti prodotti dall'appellante, le
pag. 3/11 inesatte ed incomplete lavorazioni di , ex mancato rispetto del termine della CP_1
diffida ad adempiere.
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori, da distrarsi a favore dell'Avv. De Sessa, che si dichiara antistataria.
In subordine, si richiede la compensazione delle spese di lite, ricorrendone i presupposti di legge o la riduzione in proporzione all'esito del giudizio”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanze ed eccezione, rigettate anche tutte le istanze istruttorie proposte e/o reiterate dall'appellante, così provvedere:
1) in via principale: rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Savona, Giudice Dott. Stefano Poggio,
n. 392/2023 - Rep. 559/2023 del 01/06/2023, pubblicata in pari data, in esito al procedimento n. 342/2021 r.g.;
2) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del
Tribunale di Savona, Giudice Dott. Stefano Poggio, n. 392/2023 - Rep. 559/2023 del
01/06/2023, pubblicata in pari data, in esito al procedimento n. 342/2021 r.g.:
a) accertare e dichiarare il diritto dell'appellata
[...] al pagamento, da parte dell'appellante Ing. Controparte_3
del corrispettivo di euro 6.332,00 quale residuo dovuto a fronte Parte_1 dell'esecuzione delle opere individuate in atti, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge e rivalutazione dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannare
l'appellante al relativo pagamento in favore dell'appellata;
b) oltre a quanto indicato al punto a) che precede, accertare e dichiarare il diritto dell'appellata al Controparte_3 pagamento, da parte del convenuto Ing. dell'indennizzo per il mancato Parte_1 guadagno dovuto al recesso unilaterale del committente dal contratto d'opera, nella misura meglio vista e ritenuta, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge
pag. 4/11 dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condannare l'appellante al relativo pagamento in favore dell'appellata.
Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 392/2023 il Tribunale di Savona condannava l'odierno appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 13.073,00, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge e rivalutazione dalla domanda al saldo, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per l'esecuzione di opere di impiantistica domestica, nonché al pagamento della somma di € 4.182,50, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo per mancato guadagno conseguente al recesso unilaterale del committente. Il Tribunale di Savona dichiarava inoltre inammissibili le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio svolte dall'odierno appellante con la costituzione nel giudizio di primo grado in data 6 maggio 2021, ritenuta tardiva. Condannava infine l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite e rigettava le ulteriori domande svolte in causa. Con la sentenza appellata il Tribunale, all'esito di attività istruttoria mediante CTU ed esame di testi, riteneva intercorso tra le parti un iniziale contratto verbale, nel corso dell'esecuzione del quale intervenivano varie modificazioni di cui alle comunicazioni scritte intervenute tra le stesse. Riteneva il Tribunale che, all'esito della CTU svolta in causa le opere eseguite fossero quantificabili in € 13.073,00, incluse le spese. Riteneva altresì configurabile un inadempimento dell'odierno appellato, per la mancata e non corretta esecuzione delle opere, e dovuto un indennizzo al prestatore d'opera per il mancato guadagno derivante dalla mancata ultimazione delle opere in conseguenza del recesso del committente.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stato considerato il mancato assolvimento, da parte del prestatore d'opera, dell'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di risultato assunta, con conseguente pag. 5/11 assenza del diritto al percepimento di alcun ulteriore corrispettivo oltre alla somma, già corrisposta, di € 6.741,00 esclusa IVA;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla stima delle opere eseguite, ove la quantificazione delle opere da parte del CTU in € 13.073,00 non considerava gli acconti già corrisposti per € 6.741,00 esclusa IVA, mentre in sentenza l'importo indicato dal CTU veniva già ritenuto al netto degli acconti corrisposti. Acconti il cui pagamento era stato riconosciuto dal prestatore d'opera, dovendo conseguentemente essere detratti gli importi già corrisposti dalla somma calcolata dal CTU, residuando così la somma di € 6.332,00;
iii. erroneità della sentenza di primo grado, in ogni caso, in quanto non aveva detratto dal valore di stima del CTU gli acconti già corrisposti dall'appellante e riconosciuti dall'appellato; iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto circa l'esecuzione del contratto e lo scioglimento dello stesso, ove le modifiche descritte in sentenza come “ripensamenti” non erano fornite di alcuna prova a sostegno, e le comunicazioni erano costituite esclusivamente dalle contestazioni mosse dal committente al prestatore d'opera; erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l'intervenuto recesso del committente, anziché l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc, a seguito di diffida ad adempiere in data 8 settembre
2017, ovvero per inadempimento del prestatore d'opera;
v. erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione delle prove documentali offerte dell'appellante, tali da provare i ritardi e l'errata esecuzione a regola d'arte dei lavori, come anche accertato dal CTU, con conseguente diritto del committente di agire per la risoluzione ai sensi degli artt. 1662 cc e 1453 e 1454 cc, anche per effetto della diffida di cui alla mail 6 settembre 2017, nonché della successiva mail 8 settembre 2017 con la quale veniva fissato il termine per adempiere alla data del 6 ottobre 2017. Ha dedotto che erroneamente il
Tribunale aveva considerato la mail 19 dicembre 2018 quale manifestazione della volontà del committente di revocare l'incarico al prestatore d'opera, ove il contratto si era già risolto di diritto da un anno, e la mail costituiva esclusivamente contestazione dell'inesatta esecuzione dei lavori eseguiti;
pag. 6/11 vi. erroneità della sentenza di primo grado nella valutazione delle risultanze della
CTU, non avendo considerato l'ingiustificata durata dei lavori nella stima delle lavorazioni, e non avendo escluso qualsiasi valore all'impianto a gas ritenuto dal
CTU non conforme e privo pertanto di valore;
unitamente al motivo d'appello è stata svolta istanza di integrazione della CTU sul punto;
vii. erroneità della sentenza di primo grado nel riconoscimento al prestatore d'opera di un indennizzo per mancato guadagno, ove anche l'esito della CTU ha escluso che il mancato utile fosse imputabile all'odierno appellante. Ha dedotto l'appellante che, solo nel caso in cui fossero ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo, l'importo dovrebbe essere quantificato in €
1.310,00 pari alla differenza tra l'importo indicato a consuntivo in € 18.668,00 e l'importo di € 17.358,00 indicato dal prestatore d'opera come importo delle opere realizzate. Ha aggiunto l'appellante che “il mancato guadagno è quindi pari ad € 720,00, derivante dalla differenza suddetta di € 1.310,00 ed € 590,00 per il montaggio dei faretti”, opera quest'ultima che viene contestato essere mai stata richiesta;
viii. erroneità della sentenza di primo grado in punto spese, essendosi verificata una soccombenza reciproca, con possibile conseguente compensazione, anche parziale, delle spese di lite ai sensi dell'art.92 cpc;
ix. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta in primo grado, in quanto le domande riconvenzionali erano state abbandonate e non più riproposte sin dalla prima memoria ex art. 183 co.6 cpc.
3- L'appellato si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dedotto che infondati sono i motivi d'appello. Ha dedotto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2227 cc, essendo corretta la dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ha osservato come non sia stato provato dall'appellante che il documento costituente diffida ad adempiere sia pervenuto all'appellato, e ha dedotto che, in ogni caso,
l'appellante è decaduto dall'eccezione di risoluzione del contratto per decorso del pag. 7/11 termine assegnato, stante la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado. Ha dedotto che sono altresì infondati i motivi di impugnazione 2, 3, 6, essendo corretta la valutazione delle risultanze della CTU eseguita dal Tribunale, in ordine alle opere eseguite dall'appellato, relative agli impianti idrico e di scarico, del gas, elettrico, di riscaldamento, di allarme e di condizionamento. Ha dedotto l'infondatezza del motivo d'appello 8 essendo stata fatta dal Tribunale corretta applicazione del principio della soccombenza.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, la decisione veniva riservata al collegio, ai sensi dell'art.352 co.2 cpc, con ordinanza del consigliere istruttore 26 maggio 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc.
5 – Ritiene questa Corte che l'appello possa trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1 – Infondato è il primo motivo d'appello. All'esito di quanto accertato nel primo grado di giudizio, il contratto intercorso tra l'appellante e l'appellato concerneva prestazioni relative ai diversi impianti dell'abitazione sita in Savona, via Paleocapa, e non un'unica opera. L'adempimento o meno delle obbligazioni assunte non può che essere valutato separatamente per ciascuna delle diverse prestazioni oggetto degli accordi intercorsi tra le parti. La mancata realizzazione di alcune di esse esclude solo il diritto al percepimento del compenso per le opere non realizzate, ma non il diritto al percepimento del compenso per quelle realizzate. Lo stesso appellante deduce di aver già corrisposto l'importo di € 6.741,00, esclusa IVA, che indica quale importo da riconoscersi pagato a saldo delle opere effettivamente realizzate. Al riguardo appare sin d'ora opportuno ricordare al riguardo che “l'avvenuto pagamento (nella specie, di fatture relative a lavori di ristrutturazione di un immobile) non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso” (Cass.Sez.2, 14 luglio 2017 n.17598). Ogni deduzione di parte appellata in pag. 8/11 ordine ad intervenuta decadenza dallo svolgimento di tale eccezione è pertanto infondata.
5.2 – Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo d'appello in quanto entrambi concernenti il mancato riconoscimento in sentenza dell'avvenuto pagamento della somma di € 6.741,00 esclusa IVA. I motivi d'appello sono fondati.
L'avvenuto pagamento non è contestato in causa dal prestatore d'opera. L'importo dovrà pertanto essere detratto da quanto riconosciuto dovuto per le opere realizzate, con parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto.
5.3 – Il quarto e quinto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente. In ordine alla cessazione dei rapporti tra le parti ritiene questa Corte condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale in ordine all'intervenuto recesso del committente. Tutte le domande riconvenzionali svolte dal convenuto, odierno appellante, così come le corrispondenti eccezioni riconvenzionali, sono state correttamente ritenute inammissibili stante la tardività della costituzione in giudizio (ove il rinvio d'ufficio della prima udienza è avvenuto ai sensi dell'art. 168 bis co.4 cpc, e non ai sensi del quinto comma). Nessuna pronuncia di intervenuta risoluzione del contratto è pronunciabile nel giudizio per l'assenza di valide e tempestive domande sul punto, né può essere esaminata l'eccezione riconvenzionale di intervenuta risoluzione per inadempimento. L'unica circostanza risultata accertabile, e accertata, è il recesso del committente, stante il contenuto delle comunicazioni intervenute tra le parti, come prodotte in atti, dalle quali si desume che il rapporto si è interrotto per volontà del committente, insoddisfatto per l'esecuzione delle opere. Sul punto la sentenza di primo grado deve trovare conferma, essendo infondati i relativi motivi d'appello.
5.4 – Infondato è il sesto motivo d'appello. La CTU svolta nel primo grado di giudizio ha esaminato compiutamente tutte le opere realizzate, operando la quantificazione delle stesse avendo considerazione anche dei difetti riscontrati che ne diminuivano il valore.
Non ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per un'ulteriore attività di CTU integrativa di quella svolta nel primo grado, dovendosi ritenere esaustive le risultanze di pag. 9/11 quest'ultima come già ritenute con la sentenza impugnata. In particolare, l'unico difetto riscontrato dal CTU nella realizzazione dell'impianto di adduzione di gas metano è la realizzazione di un'inadeguata protezione dai raggi solari della tubazione di gas in polietilene. Si tratta di un difetto cui è possibile porre rimedio, che è stato considerato nella valutazione eseguita dal CTU. Ogni deduzione di parte appellante in ordine all'assenza di alcun valore dell'impianto di adduzione di gas metano è infondata.
Generiche sono le deduzioni dell'appellante in ordine ai tempi eccessivi di realizzazione delle opere, non essendo stato specificamente allegato quale incidenza avrebbero i tempi sulla quantificazione delle opere realizzate.
5.5 – Infondato è il settimo motivo d'appello. Con la sentenza di primo grado è stata fatta corretta applicazione del disposto dell'art. 2227 cc., essendo concordi le parti nel ritenere applicabile al rapporto contrattuale la disciplina della prestazione d'opera. La quantificazione dell'indennizzo è stata eseguita dal giudice di primo grado considerando il mancato guadagno, al netto della importi non dovuti per la difettosa esecuzione di alcune opere. I diversi conteggi prospettati dall'appellante in ordine al possibile indennizzo appaiono non chiari nel loro sviluppo e non riscontrabili sulla base delle quantificazioni delle opere eseguite all'esito della CTU.
5.6 – Deve ritenersi fondato l'ottavo motivo d'appello. L'esito del giudizio comporta una soccombenza reciproca delle parti, tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc.
5.7 – L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità delle domande riconvenzionali. L'affermazione dell'appellante di aver abbandonato tutte le domande riconvenzionali non trova riscontro in atti, considerato che, anche nel presente grado di giudizio, viene ripresentata la domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del prestatore d'opera. Il nono motivo d'appello è infondato.
pag. 10/11 6 – Per i motivi sopra esposti, l'appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellato della minor somma di € 6.632,00 quale differenza tra il corrispettivo di € 13.073,00 (dovuto nella misura quantificata all'esito della CTU per le opere realizzate) e l'acconto di € 6.741,00, esclusa IVA, già corrisposto dal committente, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
7 – Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato ditta Parte_1 individuale , della somma di € 6.632,00, oltre Controparte_3
interessi di mora dal dovuto al saldo, a titolo di residuo corrispettivo dovuto per l'attività di prestazione d'opera oggetto di causa;
2. conferma nel resto la sentenza appellata;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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