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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13925/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13925/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, lette le note di trattazione depositate dai difensori con riguardo all'udienza cartolare dell'15.10.2025; preso atto delle conclusioni rassegnate, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
18.11.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13925/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
), con elezione di domicilio in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA, presso il C.F._2 difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 MA SS, elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO MA SS
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Azione nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in sostituzione alla partecipazione all'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale dell'15.10.2025
RAGIONI DI FATTI e DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2023 il ricorrente ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità dei contratti di Controparte_1 finanziamento tramite carta di credito revolving stipulati in data 11.11.2002 e 15.11.2003 al momento dell'acquisto di un bene di consumo ed il conseguente diritto di restituire soltanto pagina 2 di 11 le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c.. A fondamento dell'azione parte attrice ha dedotto che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving è stato collocato tramite un rivenditore appartenente alla grande distribuzione e che ciò si pone in violazione dell'art. 3 d.gs 374/1999 e dell'art. 2 DM 485/2001 che impone gli intermediari finanziari di avvalersi degli agenti in attività finanziaria per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti, nell'ipotesi di credito non finalizzato. Quale ulteriore motivo di nullità, ha dedotto la violazione degli artt. 117 TUB e 1355 c.c. in quanto il rilascio della carta di credito revolving sarebbe rimessa ad una scelta dell'intermediario finanziario (condizione sospensiva meramente potestativa) senza uno specifico contratto in forma scritta. La resistente si è costituita in giudizio ed ha eccepito:
-l'irregolarità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente al difensore;
- l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs 28/2010;
- la carenza di interesse ad agire, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate;
- l'illegittimo frazionamento delle domande;
- la violazione del principio di buona fede durante lo svolgimento del rapporto contrattuale:
- l'intervenuta rinuncia all'azione di nullità per facta concludentia, poiché il ricorrente ha continuato ad operare con le carte revolving anche dopo l'iscrizione a ruolo del giudizio e, in ogni caso per slealtà/mala fede, nonchè per violazione del divieto di venire contra factum proprium;
- nel merito, che l'attività svolta dal venditore non costituisce intermediazione finanziaria atteso che lo stesso si è limitato a identificare il cliente ed a trasmettere la proposta dell'acquirente a che ha effettuato la propria valutazione di merito creditizio ed CP_1 ha concluso direttamente il contratto;
che, in ogni caso, l'attività ricadrebbe nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 DM 485/2001;
- che non sono applicabili i principi affermati da Bankitalia nel comunicato del 20.4.2010 non potendo avere valore normativo e comunque retroattivo;
che si tratta di mera raccomandazione solo successivamente recepita con modifica legislativa (art. 12 d.lgs 141/2010 che ha ampliato la riserva di legge in favore degli agenti in attività finanziaria, norma entrata in vigore il 19.9.2010);
- che, in ogni caso, trattandosi di elemento estrinseco al contratto e non finalizzato alla tutela del consumatore, avendo esclusivamente una finalità di antiriciclaggio, la violazione non darebbe luogo alla nullità del contratto ex art. 1418 c.c..
La resistente ha inoltre chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs 374/1999 per eccesso di delega essendo stata la definizione dell'attività riservata rimessa dal legislatore delegato ad una fonte secondaria;
nonché in relazione agli artt. 41 e 3 Cost. in quanto la norma avrebbe introdotto una limitazione non giustificata da esigenze imperative o pagina 3 di 11 di utilità sociale al collocamento di carte revolving che, per il modesto valore non porrebbero alcun rischio sotto tale profilo. Esperita per ben due volte la mediazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
°°° Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento Le questioni agitate nel presente giudizio sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Trib. Fi 2717/2024; Trib. Fi 1562/2024; Trib. Fi ordinanza 15.11.2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze. Detta pronuncia, alla quale questo decidente intende uniformarsi, ha puntualmente disatteso le eccezioni, sovrapponibili a quelle sollevate da nel presente giudizio. CP_1
Il giudizio è procedibile Venendo al caso concreto, va rilevato che, benchè non vi sia chi propende per l'esclusione del credito al consumo da novero delle materie per le quali la domanda giudiziale è subordinata a pena di improcedibilità, va rilevato che la mediazione è stata esperita per ben due volte e pertanto il giudizio è da ritenersi sicuramente procedibile.
La procura alle liti rilasciata al difensore del ricorrente è regolare Nella comparsa di costituzione la banca resistente ha domandato l'ordine di esibizione della procura in originale, dubitando sulla firma ivi apposta dal ricorrente. Sul punto basti richiamare quanto già affermato da questo Tribunale, secondo cui “La richiesta di ordine di esibizione della procura alle liti sottoscritta in originale risulta inammissibile dal momento che l'autentica da parte del difensore fa fede fino a querela di falso, che non risulta formulata” (Trib. Firenze sent.
2.7.24 Dott. Castagnini).
L'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, indebito frazionamento dei giudizi ed intervenuta rinuncia all'azione è infondata. Giova ricordare che il dies a quo in relazione ai contratti di mutuo, coincide con il termine previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass. 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine.
Allo stesso modo, in relazione ai rapporti di conto corrente, di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma -in presenza di una apertura di credito- in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca, conseguentemente il termine di prescrizione non può farsi decorrere dalla stipula contrattuale, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla CP_1
Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese per cui i pagamenti effettuati hanno natura ripristinatoria e non solutoria. pagina 4 di 11 Posto quindi che non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati, essendo il contratto in essere, sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti e, in particolare, della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali. A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far vale la nullità del contratto è imprescrittibile e, per costante giurisprudenza, l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca. Si è detto infatti che con riferimento alla domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Cass. 1897/2023; Cass. 4066/2021) L'azione di accertamento è quindi sorretta da un valido interesse ad agire. La scelta di non chiedere altresì una esatta quantificazione degli interessi indebitamente versati e la conseguente condanna di alla restituzione non può determinare CP_1
l'inammissibilità dell'azione di accertamento proposta in quanto il ricorrente ha dedotto che l'istituto di credito ha la possibilità di conteggiare autonomamente le somme effettivamente incassate, profilo su cui non sorgono contestazioni rispetto all'estratto conto storico prodotto. La scelta processuale non può quindi ritenersi di per sé arbitraria ed in mala fede laddove giustificata dalla possibilità di ottenere, tramite un procedimento semplificato, una pronuncia di accertamento in tempi più rapidi stante la natura documentale della lite confidando nella successiva spontanea sistemazione del rapporto. La Corte di Appello di Firenze ha, del resto, affermato, in una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, che “L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione, non configura un abuso dello strumento processuale. Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103)” (Corte di Appello di Firenze, n. 1963/2025).
Quanto alla consapevolezza della invalidità del contratto ed alla conseguente violazione dei canoni di correttezza e buona fede gravava invero su in qualità di operatore CP_1 professionale, e non sul consumatore l'obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui operava. La stessa pagina 5 di 11 quindi si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati. Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, ovvero precontrattuale, è pertanto, in termini giuridici, ascrivibile alla parte ricorrente. Né è invocabile la convalida poiché tale rimedio non è applicabile quando il contratto è nullo per violazione di norme imperative ex art. 1423 (nel caso di specie, di natura pubblicistica, a tutela del mercato del credito) (Cass. 4527/2022). Per di più, anche per l'ipotesi di utilizzo della carta dopo la proposizione del giudizio e quindi dopo che il consumatore avrebbe preso contezza della invalidità del contratto e della non debenza degli interessi ultralegali va rilevato che l'accordo prevede la facoltà di di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al CP_1 cliente in caso di giustificati motivi;
pertanto, qualora la resistente, dovesse ritenere la prosecuzione del rapporto non più conveniente e dannosa per la evidentemente CP_1 sull'assunto della fondatezza delle pretese vantate dall'attore, ben potrebbe avvalersi di tale clausola per sciogliersi dal vincolo contrattuale ed eventualmente stipulare un nuovo contratto conformemente alla disciplina vigente. Nessuna responsabilità può pertanto essere addebitata al consumatore.
Nel merito Passando al merito, la questione sottoposta, come detto già esaminata in numerosi giudizi da questo Tribunale e dall'Arbitro Bancario e Finanziario, verte sulla richiesta di accertamento della nullità del contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente avente ad oggetto il rilascio di una carta di credito cd. revolving con importo massimo autorizzato superiore al prezzo del bene di consumo acquistato. Il contratto vede il consumatore nella veste di “proponente” e nella veste di CP_1
“accettante”. Sul contratto è apposto il timbro del venditore del bene che figura quale soggetto che ha provveduto alla identificazione del cliente. Ciò premesso, va osservato che l'art. 3 del d.lgs 374/1999, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva che “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in Cont un elenco istituito presso l' .
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Il DM 13 dicembre 2001 n. 485 è intervenuto per circoscrivere il contenuto delle attività riservate. L'art. 2 prevede che “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria chi viene stabilmente incaricato pagina 6 di 11 da uno o piu' intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attivita' finanziaria:
a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari” Nel caso di specie, non risulta applicabile la deroga prevista dal comma 2, riferita al cd. credito finalizzato, atteso che il credito rotativo si caratterizza per la messa a disposizione di una linea di fido che può essere utilizzata totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi o per l'acquisizione di disponibilità monetaria con possibilità da parte del cliente di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate. La finalità del credito revolving eccede pertanto quella del finanziamento dell'acquisto di un singolo bene o servizio. Ricondotta la fattispecie al comma 1, ritiene il Tribunale che -contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente- siano attività riservate sia la promozione che la conclusione dei contratti. L'espressione “promuovere e concludere” va intesa nel senso che l'una e l'altra attività sono riservate agli agenti in attività finanziaria ma ciò non significa che la mera attività d promozione, distinta dalla conclusione del contratto, possa essere affidata a soggetti non qualificati. L'utilizzo della congiunzione “e”, avuto riguardo alla funzione che svolge all'interno della frase e alla ratio legis, ha quindi valenza inclusiva nel senso che entrambe le attività (promozione e conclusione) sono attività riservate. La promozione si distingue infatti dalla mera attività pubblicitaria in quanto non è destinata ad incertam personam ma ad una clientela individuata per la conclusione di uno specifico contratto e si caratterizza per essere una attività prodromica e strettamente connessa alla conclusione del contratto. Ciò posto, il fatto che formalmente il consumatore figuri come “proponente” e come “accettante” non muta la sostanza del rapporto in quanto appare evidente CP_1 che la proposta contrattuale è redatta sulla base delle condizioni predisposte unilateralmente dall'intermediario. E' quindi il venditore che ha evidentemente promosso la richiesta di una apertura di credito rotativa sulla base delle condizioni predisposte da CP_1
La qualifica del consumatore come “proponente” non può quindi essere utilizzata per eludere norme imperative sulle attività riservate. La stessa previsione nel contratto di due tipologie di offerte indicate con le lettere A e B presuppone che via sia a monte una informativa al fine di garantire al cliente la pagina 7 di 11 soluzione migliore e più idonea rispetto alle proprie esigenze, attività che non può essere svolta da soggetti non qualificati. Né appare credibile che il rivenditore abbia svolto il mero ruolo di “passacarte” tra il consumatore, che ha formulato la proposta, e in quanto la conclusione del CP_1 contratto presuppone comunque attività prodromiche di promozione di quella particolare forma di finanziamento, attività svolta nel caso di specie dal rivenditore, soggetto ritenuto dal legislatore non idoneo. Obietta parte resistente che il contratto in questione è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs 13 agosto 2010 n. 141 entrato in vigore il 19 settembre 2010, che avrebbe, per la prima volta, qualificato come esercizio di attività finanziaria il rilascio di carte di credito. La Banca d'Italia nella propria comunicazione del 20 aprile 2010 , nel rilevare che era stata all'epoca riscontrata la prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusioni di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving, ebbe a rammentare, con intervento quindi meramente ricognitivo delle norme applicabili all'epoca vigenti, che “gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs 374/1999 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusioni, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”. nel corso del giudizio ha richiamato l'orientamento di una parte della CP_1 giurisprudenza di merito secondo cui la violazione di tali norme non darebbe luogo a nullità. Secondo tale tesi si dovrebbe escludere la nullità del contratto in quanto il D.Lgs. 374/1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, non introducendo una specifica tutela in favore del cliente, salvaguardato dal rischio di stipulare contratti di natura finanziaria con personale non preparato e qualificato. Ciò risulterebbe ulteriormente confermato dal fatto che l'art. 3, c. 3 del D.Lgs. 374/1999, Cont nell'indicare i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività finanziaria, non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione, limitandosi a contemplare il solo requisito della “onorabilità”. Mentre “solo a partire dal 2010, con l'introduzione del Titolo VI-bis del
TUB, intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, gli articoli 128-quater e pagina 8 di 11 128-quinquies TUB avrebbero subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria alla ricorrenza non solo del requisito di onorabilità, ma anche di professionalità, da accertarsi mediante il superamento di uno specifico esame. Nel caso di specie, quindi, poiché il contratto ricade sotto la disciplina previgente, anche qualora si ritenesse violata la prescrizione di cui all'art. 3 del D.l.vo 374/1999 non potrebbe comunque affermarsi la nullità del contratto di finanziamento. Il Tribunale non ritiene tuttavia di poter aderire a tale impostazione intendendo invece dare continuità all'orientamento assunto in casi analoghi, confermato dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte di Appello di Firenze ex art. 363-bis c.p.c. in relazione ad una vicenda analoga (Cass. 12838/2025). La Suprema Corte nella predetta pronuncia, alla cui ampia motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c. Le argomentazioni del ricorrente non sono idonea a portare una rivalutazione di tale orientamento, confermato anche recentemente dalla Corte di Appello di Firenze (ex multis sent. 1963/2025).
L'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 3 D.lgs 374/1999 Va, infine, disattesa la questione di costituzionalità della norma attributiva della riserva in attività finanziaria in quanto manifestamente infondata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga “è palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 15, comma 1 lett. c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art. , comma 1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n) essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso pagina 9 di 11 articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate. Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3. Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente” In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, e che essendo volta a regolamentare il settore del credito persegue un interesse che trascende il singolo cliente. Da tale declaratoria deriva la conseguenza che non è applicabile il predetto tasso debitore contrattuale, ma il rimborso del capitale utilizzato deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., quale corrispettivo minimo per aver comunque goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito (non essendo peraltro tale obbligazione accessoria contestata da parte attrice). La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art. 117 Tub e 1355 c.c.
Le spese di lite vengono regolate secondo il disposto di cui all'art. 92, co. II, cpc Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolare a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cass 3977/2020 e 11861/2022)
Le spese vengono dunque liquidato secondo i parametri minimi dello scaglione
“indeterminabile – complessità bassa” DM 147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.
La soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio, quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita pagina 10 di 11 così provvede: 1) dichiara nulli i contratti di finanziamenti revolving stipulati fra il ricorrente e;
Controparte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. Controparte_1
850,00 per compensi, €. 72,75 per spese esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a seguito di udienza di discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritte ed allegazione al verbale.
Si comunichi
Firenze, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13925/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini, lette le note di trattazione depositate dai difensori con riguardo all'udienza cartolare dell'15.10.2025; preso atto delle conclusioni rassegnate, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
18.11.2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13925/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
), con elezione di domicilio in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA, presso il C.F._2 difensore avv. RUOCCO ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 MA SS, elettivamente domiciliato in VIA PERGOLESI 2 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. D'ARGENIO MA SS
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Azione nullità finanziamento revolving
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in sostituzione alla partecipazione all'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale dell'15.10.2025
RAGIONI DI FATTI e DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2023 il ricorrente ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità dei contratti di Controparte_1 finanziamento tramite carta di credito revolving stipulati in data 11.11.2002 e 15.11.2003 al momento dell'acquisto di un bene di consumo ed il conseguente diritto di restituire soltanto pagina 2 di 11 le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c.. A fondamento dell'azione parte attrice ha dedotto che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving è stato collocato tramite un rivenditore appartenente alla grande distribuzione e che ciò si pone in violazione dell'art. 3 d.gs 374/1999 e dell'art. 2 DM 485/2001 che impone gli intermediari finanziari di avvalersi degli agenti in attività finanziaria per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti, nell'ipotesi di credito non finalizzato. Quale ulteriore motivo di nullità, ha dedotto la violazione degli artt. 117 TUB e 1355 c.c. in quanto il rilascio della carta di credito revolving sarebbe rimessa ad una scelta dell'intermediario finanziario (condizione sospensiva meramente potestativa) senza uno specifico contratto in forma scritta. La resistente si è costituita in giudizio ed ha eccepito:
-l'irregolarità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente al difensore;
- l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs 28/2010;
- la carenza di interesse ad agire, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate;
- l'illegittimo frazionamento delle domande;
- la violazione del principio di buona fede durante lo svolgimento del rapporto contrattuale:
- l'intervenuta rinuncia all'azione di nullità per facta concludentia, poiché il ricorrente ha continuato ad operare con le carte revolving anche dopo l'iscrizione a ruolo del giudizio e, in ogni caso per slealtà/mala fede, nonchè per violazione del divieto di venire contra factum proprium;
- nel merito, che l'attività svolta dal venditore non costituisce intermediazione finanziaria atteso che lo stesso si è limitato a identificare il cliente ed a trasmettere la proposta dell'acquirente a che ha effettuato la propria valutazione di merito creditizio ed CP_1 ha concluso direttamente il contratto;
che, in ogni caso, l'attività ricadrebbe nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 DM 485/2001;
- che non sono applicabili i principi affermati da Bankitalia nel comunicato del 20.4.2010 non potendo avere valore normativo e comunque retroattivo;
che si tratta di mera raccomandazione solo successivamente recepita con modifica legislativa (art. 12 d.lgs 141/2010 che ha ampliato la riserva di legge in favore degli agenti in attività finanziaria, norma entrata in vigore il 19.9.2010);
- che, in ogni caso, trattandosi di elemento estrinseco al contratto e non finalizzato alla tutela del consumatore, avendo esclusivamente una finalità di antiriciclaggio, la violazione non darebbe luogo alla nullità del contratto ex art. 1418 c.c..
La resistente ha inoltre chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs 374/1999 per eccesso di delega essendo stata la definizione dell'attività riservata rimessa dal legislatore delegato ad una fonte secondaria;
nonché in relazione agli artt. 41 e 3 Cost. in quanto la norma avrebbe introdotto una limitazione non giustificata da esigenze imperative o pagina 3 di 11 di utilità sociale al collocamento di carte revolving che, per il modesto valore non porrebbero alcun rischio sotto tale profilo. Esperita per ben due volte la mediazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
°°° Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento Le questioni agitate nel presente giudizio sono state oggetto di svariate decisioni favorevoli al ricorrente di questo Tribunale (ex multis: Trib. Fi 2717/2024; Trib. Fi 1562/2024; Trib. Fi ordinanza 15.11.2023), che hanno ricevuto ampio conforto, nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12838/2025, emessa su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc della Corte di Appello di Firenze. Detta pronuncia, alla quale questo decidente intende uniformarsi, ha puntualmente disatteso le eccezioni, sovrapponibili a quelle sollevate da nel presente giudizio. CP_1
Il giudizio è procedibile Venendo al caso concreto, va rilevato che, benchè non vi sia chi propende per l'esclusione del credito al consumo da novero delle materie per le quali la domanda giudiziale è subordinata a pena di improcedibilità, va rilevato che la mediazione è stata esperita per ben due volte e pertanto il giudizio è da ritenersi sicuramente procedibile.
La procura alle liti rilasciata al difensore del ricorrente è regolare Nella comparsa di costituzione la banca resistente ha domandato l'ordine di esibizione della procura in originale, dubitando sulla firma ivi apposta dal ricorrente. Sul punto basti richiamare quanto già affermato da questo Tribunale, secondo cui “La richiesta di ordine di esibizione della procura alle liti sottoscritta in originale risulta inammissibile dal momento che l'autentica da parte del difensore fa fede fino a querela di falso, che non risulta formulata” (Trib. Firenze sent.
2.7.24 Dott. Castagnini).
L'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, indebito frazionamento dei giudizi ed intervenuta rinuncia all'azione è infondata. Giova ricordare che il dies a quo in relazione ai contratti di mutuo, coincide con il termine previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass. 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine.
Allo stesso modo, in relazione ai rapporti di conto corrente, di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma -in presenza di una apertura di credito- in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca, conseguentemente il termine di prescrizione non può farsi decorrere dalla stipula contrattuale, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla CP_1
Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese per cui i pagamenti effettuati hanno natura ripristinatoria e non solutoria. pagina 4 di 11 Posto quindi che non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati, essendo il contratto in essere, sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti e, in particolare, della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali. A mente di quanto disposto dall'art. 1422 c.c., l'azione volta a far vale la nullità del contratto è imprescrittibile e, per costante giurisprudenza, l'inammissibilità della domanda di ripetizione preclude la sola restituzione delle somme illegittimamente annotate sul conto, ma non preclude la domanda di nullità volta ad accertare l'illegittimità delle clausole e la conseguente quantificazione dell'importo dovuto dal correntista alla banca. Si è detto infatti che con riferimento alla domanda di nullità, l'interesse ad agire da parte dei contraenti è in re ipsa, dato l'attitudine del contratto ad incidere nella loro sfera giuridica (Cass. 1897/2023; Cass. 4066/2021) L'azione di accertamento è quindi sorretta da un valido interesse ad agire. La scelta di non chiedere altresì una esatta quantificazione degli interessi indebitamente versati e la conseguente condanna di alla restituzione non può determinare CP_1
l'inammissibilità dell'azione di accertamento proposta in quanto il ricorrente ha dedotto che l'istituto di credito ha la possibilità di conteggiare autonomamente le somme effettivamente incassate, profilo su cui non sorgono contestazioni rispetto all'estratto conto storico prodotto. La scelta processuale non può quindi ritenersi di per sé arbitraria ed in mala fede laddove giustificata dalla possibilità di ottenere, tramite un procedimento semplificato, una pronuncia di accertamento in tempi più rapidi stante la natura documentale della lite confidando nella successiva spontanea sistemazione del rapporto. La Corte di Appello di Firenze ha, del resto, affermato, in una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, che “L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione, non configura un abuso dello strumento processuale. Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103)” (Corte di Appello di Firenze, n. 1963/2025).
Quanto alla consapevolezza della invalidità del contratto ed alla conseguente violazione dei canoni di correttezza e buona fede gravava invero su in qualità di operatore CP_1 professionale, e non sul consumatore l'obbligo di conoscere, ovvero di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui operava. La stessa pagina 5 di 11 quindi si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati. Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, ovvero precontrattuale, è pertanto, in termini giuridici, ascrivibile alla parte ricorrente. Né è invocabile la convalida poiché tale rimedio non è applicabile quando il contratto è nullo per violazione di norme imperative ex art. 1423 (nel caso di specie, di natura pubblicistica, a tutela del mercato del credito) (Cass. 4527/2022). Per di più, anche per l'ipotesi di utilizzo della carta dopo la proposizione del giudizio e quindi dopo che il consumatore avrebbe preso contezza della invalidità del contratto e della non debenza degli interessi ultralegali va rilevato che l'accordo prevede la facoltà di di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni dandone comunicazione al CP_1 cliente in caso di giustificati motivi;
pertanto, qualora la resistente, dovesse ritenere la prosecuzione del rapporto non più conveniente e dannosa per la evidentemente CP_1 sull'assunto della fondatezza delle pretese vantate dall'attore, ben potrebbe avvalersi di tale clausola per sciogliersi dal vincolo contrattuale ed eventualmente stipulare un nuovo contratto conformemente alla disciplina vigente. Nessuna responsabilità può pertanto essere addebitata al consumatore.
Nel merito Passando al merito, la questione sottoposta, come detto già esaminata in numerosi giudizi da questo Tribunale e dall'Arbitro Bancario e Finanziario, verte sulla richiesta di accertamento della nullità del contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente avente ad oggetto il rilascio di una carta di credito cd. revolving con importo massimo autorizzato superiore al prezzo del bene di consumo acquistato. Il contratto vede il consumatore nella veste di “proponente” e nella veste di CP_1
“accettante”. Sul contratto è apposto il timbro del venditore del bene che figura quale soggetto che ha provveduto alla identificazione del cliente. Ciò premesso, va osservato che l'art. 3 del d.lgs 374/1999, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva che “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in Cont un elenco istituito presso l' .
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Il DM 13 dicembre 2001 n. 485 è intervenuto per circoscrivere il contenuto delle attività riservate. L'art. 2 prevede che “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria chi viene stabilmente incaricato pagina 6 di 11 da uno o piu' intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attivita' finanziaria:
a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari” Nel caso di specie, non risulta applicabile la deroga prevista dal comma 2, riferita al cd. credito finalizzato, atteso che il credito rotativo si caratterizza per la messa a disposizione di una linea di fido che può essere utilizzata totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi o per l'acquisizione di disponibilità monetaria con possibilità da parte del cliente di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate. La finalità del credito revolving eccede pertanto quella del finanziamento dell'acquisto di un singolo bene o servizio. Ricondotta la fattispecie al comma 1, ritiene il Tribunale che -contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente- siano attività riservate sia la promozione che la conclusione dei contratti. L'espressione “promuovere e concludere” va intesa nel senso che l'una e l'altra attività sono riservate agli agenti in attività finanziaria ma ciò non significa che la mera attività d promozione, distinta dalla conclusione del contratto, possa essere affidata a soggetti non qualificati. L'utilizzo della congiunzione “e”, avuto riguardo alla funzione che svolge all'interno della frase e alla ratio legis, ha quindi valenza inclusiva nel senso che entrambe le attività (promozione e conclusione) sono attività riservate. La promozione si distingue infatti dalla mera attività pubblicitaria in quanto non è destinata ad incertam personam ma ad una clientela individuata per la conclusione di uno specifico contratto e si caratterizza per essere una attività prodromica e strettamente connessa alla conclusione del contratto. Ciò posto, il fatto che formalmente il consumatore figuri come “proponente” e come “accettante” non muta la sostanza del rapporto in quanto appare evidente CP_1 che la proposta contrattuale è redatta sulla base delle condizioni predisposte unilateralmente dall'intermediario. E' quindi il venditore che ha evidentemente promosso la richiesta di una apertura di credito rotativa sulla base delle condizioni predisposte da CP_1
La qualifica del consumatore come “proponente” non può quindi essere utilizzata per eludere norme imperative sulle attività riservate. La stessa previsione nel contratto di due tipologie di offerte indicate con le lettere A e B presuppone che via sia a monte una informativa al fine di garantire al cliente la pagina 7 di 11 soluzione migliore e più idonea rispetto alle proprie esigenze, attività che non può essere svolta da soggetti non qualificati. Né appare credibile che il rivenditore abbia svolto il mero ruolo di “passacarte” tra il consumatore, che ha formulato la proposta, e in quanto la conclusione del CP_1 contratto presuppone comunque attività prodromiche di promozione di quella particolare forma di finanziamento, attività svolta nel caso di specie dal rivenditore, soggetto ritenuto dal legislatore non idoneo. Obietta parte resistente che il contratto in questione è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lgs 13 agosto 2010 n. 141 entrato in vigore il 19 settembre 2010, che avrebbe, per la prima volta, qualificato come esercizio di attività finanziaria il rilascio di carte di credito. La Banca d'Italia nella propria comunicazione del 20 aprile 2010 , nel rilevare che era stata all'epoca riscontrata la prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusioni di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving, ebbe a rammentare, con intervento quindi meramente ricognitivo delle norme applicabili all'epoca vigenti, che “gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs 374/1999 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusioni, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”. nel corso del giudizio ha richiamato l'orientamento di una parte della CP_1 giurisprudenza di merito secondo cui la violazione di tali norme non darebbe luogo a nullità. Secondo tale tesi si dovrebbe escludere la nullità del contratto in quanto il D.Lgs. 374/1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, non introducendo una specifica tutela in favore del cliente, salvaguardato dal rischio di stipulare contratti di natura finanziaria con personale non preparato e qualificato. Ciò risulterebbe ulteriormente confermato dal fatto che l'art. 3, c. 3 del D.Lgs. 374/1999, Cont nell'indicare i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività finanziaria, non prevedeva alcuna verifica delle competenze e della professionalità dei soggetti richiedenti l'iscrizione, limitandosi a contemplare il solo requisito della “onorabilità”. Mentre “solo a partire dal 2010, con l'introduzione del Titolo VI-bis del
TUB, intitolato “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”, gli articoli 128-quater e pagina 8 di 11 128-quinquies TUB avrebbero subordinato l'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria alla ricorrenza non solo del requisito di onorabilità, ma anche di professionalità, da accertarsi mediante il superamento di uno specifico esame. Nel caso di specie, quindi, poiché il contratto ricade sotto la disciplina previgente, anche qualora si ritenesse violata la prescrizione di cui all'art. 3 del D.l.vo 374/1999 non potrebbe comunque affermarsi la nullità del contratto di finanziamento. Il Tribunale non ritiene tuttavia di poter aderire a tale impostazione intendendo invece dare continuità all'orientamento assunto in casi analoghi, confermato dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione a seguito di rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte di Appello di Firenze ex art. 363-bis c.p.c. in relazione ad una vicenda analoga (Cass. 12838/2025). La Suprema Corte nella predetta pronuncia, alla cui ampia motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' CP_2
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c. Le argomentazioni del ricorrente non sono idonea a portare una rivalutazione di tale orientamento, confermato anche recentemente dalla Corte di Appello di Firenze (ex multis sent. 1963/2025).
L'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 3 D.lgs 374/1999 Va, infine, disattesa la questione di costituzionalità della norma attributiva della riserva in attività finanziaria in quanto manifestamente infondata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga “è palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 15, comma 1 lett. c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art. , comma 1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n) essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso pagina 9 di 11 articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate. Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3. Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente” In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa, e che essendo volta a regolamentare il settore del credito persegue un interesse che trascende il singolo cliente. Da tale declaratoria deriva la conseguenza che non è applicabile il predetto tasso debitore contrattuale, ma il rimborso del capitale utilizzato deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., quale corrispettivo minimo per aver comunque goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito (non essendo peraltro tale obbligazione accessoria contestata da parte attrice). La nullità per contrasto con norme imperative rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di nullità, pure sollevati dal ricorrente, del contrasto del contratto in esame con le disposizioni di cui all'art. 117 Tub e 1355 c.c.
Le spese di lite vengono regolate secondo il disposto di cui all'art. 92, co. II, cpc Nonostante la totale soccombenza della parte resistente, le spese vengono regolare a mente di quanto disposto dall'art. 92, co. II cpc, dato che le questioni oggetto di lite sono state caratterizzate, fino al recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, da un contrasto giurisprudenziale di non agevole soluzione, che giustifica la compensazione parziale delle stesse nella misura del 50% (cfr. C.Cost. 77/2018; Cass 3977/2020 e 11861/2022)
Le spese vengono dunque liquidato secondo i parametri minimi dello scaglione
“indeterminabile – complessità bassa” DM 147/2022, tenuto di conto della natura seriale del giudizio e dell'assenza della fase istruttoria.
La soccombente va dunque condannata a rifondere alla ricorrente la metà delle spese del presente giudizio, quantificate per intero nella misura di €. 1.700,00.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita pagina 10 di 11 così provvede: 1) dichiara nulli i contratti di finanziamenti revolving stipulati fra il ricorrente e;
Controparte_1
2) dichiara l'obbligo di parte ricorrente di restituire esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
3) compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio e per l'effetto condanna a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, quantificata in €. Controparte_1
850,00 per compensi, €. 72,75 per spese esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura a seguito di udienza di discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritte ed allegazione al verbale.
Si comunichi
Firenze, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Sabrina Luperini
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