Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data:
a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120 ;
b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120 ;
b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;
c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;
d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).