Art. 16.
Per l'ammissione ai concorsi, anche se gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al grado 9° di gruppo B, al grado 11° di gruppo C dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa.
Il programma delle prove di concorso sara' stabilito con decreto Ministeriale.
((Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni))
Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sara' effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianita' di grado.
Per l'ammissione ai concorsi, anche se gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al grado 9° di gruppo B, al grado 11° di gruppo C dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa.
Il programma delle prove di concorso sara' stabilito con decreto Ministeriale.
((Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni))
Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sara' effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianita' di grado.