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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/11/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RG 9558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9558 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore
(NA) n. 1566 del 23.06.2022 e resa pubblica il 26.07.2022, promossa da: quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione Parte_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Maione, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella qualità di eredi della sig.ra , elettivamente Controparte_4 Persona_1 domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla via Matteotti n. 38, presso lo studio dell'avvocato Silvio
Ferro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellati
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 1566/2022 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Frattamaggiore (NA), a definizione del giudizio avente n. R.G. 4903/2019, introdotto dalla
Pag. 1 di 6 sig.ra per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro da Persona_1 circolazione stradale avvenuto in data 19.2.2018.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, procedendo alla liquidazione del danno in favore degli eredi dell'attrice, intervenuti nel giudizio a seguito del prematuro decesso di quest'ultima in corso di causa.
L'appellante contesta la sentenza ritenendola erronea, chiedendone la parziale riforma.
In particolare, l'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta che il danno biologico sarebbe stato liquidato pur in assenza di evidenza clinica obiettiva strumentale della lesione;
con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, in sede di liquidazione del danno, del decesso dell'attrice, parametrando pertanto la liquidazione sull'aspettativa di vita anziché sulla durata effettiva della vita di quest'ultima; con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, determinata sulla base di uno scaglione di riferimento non applicabile.
Pertanto, l'appellante ha reso le seguenti conclusioni di merito: “- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'interposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza recante n.
1566 del 23.06.22 e resa pubblica il 26.07.2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Luigi D'Aniello; - accertare l'errata liquidazione del danno iure successionis in favore degli eredi della sig.ra resa in violazione dell'art. 1226 c.c letto in uno alle Persona_1 previsioni di cui alla Legge 05/03/2001 n.57 e L. 24/03/2012 n.27; - Liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto agli eredi della sig.ra per la Per_1 lesione patita dalla stessa, deceduta per cause non imputabili al sinistro, la somma di €
1.015,80 o quella diversa somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere di giustizia. - in via gradata riformare parzialmente la sentenza recante n. 1566 del 23.06.22 e resa pubblica il
26.07.2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Luigi D'Aniello, per i motivi sopra esposti e le conclusioni già rassegnate nel giudizio di I grado ed, in particolare, accertare
l'errata liquidazione del danno iure successionis in favore degli eredi della sig.ra
[...]
previsto dalla Legge 05/03/2001 n.57 per il risarcimento del danno non Per_1 patrimoniale dovuto agli eredi e patito dalla dante causa deceduta per cause non imputabili al sinistro, indicato nel valore di € 1345,77 o nella diversa somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere di giustizia, tenuto conto della valutazione del 4% di danno biologico emersa dalla
CTU adeguata alla effettiva vita vissuta dalla defunta signora . - adeguare gli Persona_1 onorari di cui alla condanna, in base allo scaglione di riferimento (€ 1100,00 a € 5200,00) del
D.M. 55/14 vigente e la ripetizione della differenza in eccesso sborsata in forza della provvisoria esecutività del titolo. Si chiede infine la ripetizione della differenza delle somme
Pag. 2 di 6 già versate in forza dell'esecuzione della sentenza n.1566 del 23.06.22 Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi di appello, per poi chiedere nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, “il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore, che si dichiara anticipatario.".
La causa ha subito diversi rinvii per riassegnazione e per l'acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria, richiesta reiterata più volte fino all'effettiva acquisizione annotata in data 3.11.2023. Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi essere trattenuta una prima volta in decisione ed essere rimessa sul ruolo dal precedente giudicante.
All'udienza del giorno 1.7.2025, la prima tenuta dallo scrivente, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Va disattesa l'eccezione in rito sollevata dagli appellati, atteso che i motivi di appello risultano sufficientemente specifici e relativi a profili di merito vagliabili in sede di appello, rispetto ai quali gli appellati hanno avuto modo di sviluppare un'articolata difesa, come desumibile dall'atto di costituzione in giudizio.
3. Nel merito, l'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.1. Il primo motivo di impugnazione deve essere disatteso, in quanto la giurisprudenza di legittimità è giunta da tempo a chiarire che, in materia di lesioni micro-permanenti,
“l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro- permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.” (così in motivazione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022).
Pag. 3 di 6 Pertanto, sotto tale profilo, la sentenza impugnata non merita censura, siccome fondata sull'accertamento medico-legale svolto dal Ctu dott. presente in atti, idoneo in Persona_2 quanto tale a fondare il pronunciamento del giudicante, anche relativamente alla determinazione dell'inabilità temporanea.
3.2. Risulta invece fondato il secondo motivo di gravame.
È sufficiente al riguardo richiamare il pronunciamento reso da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
41933 del 29/12/2021, secondo cui: « Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).».
La sentenza in questione, nel confermare i precedenti registrati in materia (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno
2020, n. 12913), opera una ricostruzione del tema della liquidazione del danno alla persona in caso di decesso del danneggiato nel corso del giudizio, giungendo a censurare i presupposti della tabella milanese di liquidazione del danno da c.d. premorienza, per poi offrire il criterio di calcolo applicabile al caso in esame, così compendiabile: determinazione del danno alla persona con un'ordinaria aspettativa di vita, diviso per il numero di anni costituente l'aspettativa stessa secondo i dati ISTAT, moltiplicato per il numero di anni di vita effettiva.
Applicando tale criterio al caso qui in esame, il Giudice di prime cure sarebbe dovuto addivenire al seguente calcolo: euro 3.464,72 (pari alla liquidazione spettante ad una persona con ordinaria aspettativa di vita per un danno biologico del 4%), diviso per il numero di anni costituente l'aspettativa di vita secondo i dati ISTAT (28 anni, tenuto conto che per una donna, all'epoca della liquidazione del danno nel 2022, l'aspettativa di vita era di 85 anni: quindi 85 anni – 57 anni alla data del decesso della sig.ra ), il che dà un valore annuo di euro Persona_1
123,74, da moltiplicare per gli anni di vita effettiva pari a 4 anni (il sinistro per cui è causa si è
Pag. 4 di 6 verificato in data 19.2.2018 mentre la sig.ra è deceduta il 22.5.2022). Il totale Persona_1 del danno liquidabile a titolo di danno permanente risulta pertanto essere pari a euro 494,96.
A tale somma devono aggiungersi euro 1.384,03 liquidati in sentenza a titolo di invalidità temporanea, oltre al danno morale nella misura di 1/5 del danno biologico (non ha formato oggetto di specifico motivo di impugnazione il riconoscimento del danno morale), da rideterminare in euro 98,99 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2215 del 28/03/1986).
Il danno complessivamente liquidabile è quindi pari a euro 1.977,98.
3.3. Ne consegue che risulta fondato anche il terzo motivo di gravame, atteso che la liquidazione delle spese del giudizio deve essere effettuata tenendo conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a 5.200,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 1.100,01 a 5.200,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, ridotti del
50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
5. Alla riforma della sentenza consegue il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1566/2022 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA),
a definizione del giudizio avente n. R.G. 4903/2019, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA) n. 1566/2022, condanna Parte_1 al pagamento in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di eredi della sig.ra , della somma di € Controparte_4 Persona_1
1.977,98;
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA) n. 1566/2022, condanna Parte_1 al pagamento in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di eredi della sig.ra , delle spese del Controparte_4 Persona_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 1.205,00 per compensi professionali, oltre €
300,00 per spese;
Pag. 5 di 6 3) condanna , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nella qualità di eredi della sig.ra al pagamento, in favore di
[...] Persona_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Parte_1
1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 29.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9558 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore
(NA) n. 1566 del 23.06.2022 e resa pubblica il 26.07.2022, promossa da: quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione Parte_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Maione, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella qualità di eredi della sig.ra , elettivamente Controparte_4 Persona_1 domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla via Matteotti n. 38, presso lo studio dell'avvocato Silvio
Ferro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellati
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 1566/2022 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Frattamaggiore (NA), a definizione del giudizio avente n. R.G. 4903/2019, introdotto dalla
Pag. 1 di 6 sig.ra per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro da Persona_1 circolazione stradale avvenuto in data 19.2.2018.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, procedendo alla liquidazione del danno in favore degli eredi dell'attrice, intervenuti nel giudizio a seguito del prematuro decesso di quest'ultima in corso di causa.
L'appellante contesta la sentenza ritenendola erronea, chiedendone la parziale riforma.
In particolare, l'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta che il danno biologico sarebbe stato liquidato pur in assenza di evidenza clinica obiettiva strumentale della lesione;
con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, in sede di liquidazione del danno, del decesso dell'attrice, parametrando pertanto la liquidazione sull'aspettativa di vita anziché sulla durata effettiva della vita di quest'ultima; con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, determinata sulla base di uno scaglione di riferimento non applicabile.
Pertanto, l'appellante ha reso le seguenti conclusioni di merito: “- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'interposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza recante n.
1566 del 23.06.22 e resa pubblica il 26.07.2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Luigi D'Aniello; - accertare l'errata liquidazione del danno iure successionis in favore degli eredi della sig.ra resa in violazione dell'art. 1226 c.c letto in uno alle Persona_1 previsioni di cui alla Legge 05/03/2001 n.57 e L. 24/03/2012 n.27; - Liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto agli eredi della sig.ra per la Per_1 lesione patita dalla stessa, deceduta per cause non imputabili al sinistro, la somma di €
1.015,80 o quella diversa somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere di giustizia. - in via gradata riformare parzialmente la sentenza recante n. 1566 del 23.06.22 e resa pubblica il
26.07.2022 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Luigi D'Aniello, per i motivi sopra esposti e le conclusioni già rassegnate nel giudizio di I grado ed, in particolare, accertare
l'errata liquidazione del danno iure successionis in favore degli eredi della sig.ra
[...]
previsto dalla Legge 05/03/2001 n.57 per il risarcimento del danno non Per_1 patrimoniale dovuto agli eredi e patito dalla dante causa deceduta per cause non imputabili al sinistro, indicato nel valore di € 1345,77 o nella diversa somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere di giustizia, tenuto conto della valutazione del 4% di danno biologico emersa dalla
CTU adeguata alla effettiva vita vissuta dalla defunta signora . - adeguare gli Persona_1 onorari di cui alla condanna, in base allo scaglione di riferimento (€ 1100,00 a € 5200,00) del
D.M. 55/14 vigente e la ripetizione della differenza in eccesso sborsata in forza della provvisoria esecutività del titolo. Si chiede infine la ripetizione della differenza delle somme
Pag. 2 di 6 già versate in forza dell'esecuzione della sentenza n.1566 del 23.06.22 Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi di appello, per poi chiedere nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, “il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore, che si dichiara anticipatario.".
La causa ha subito diversi rinvii per riassegnazione e per l'acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria, richiesta reiterata più volte fino all'effettiva acquisizione annotata in data 3.11.2023. Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi essere trattenuta una prima volta in decisione ed essere rimessa sul ruolo dal precedente giudicante.
All'udienza del giorno 1.7.2025, la prima tenuta dallo scrivente, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Va disattesa l'eccezione in rito sollevata dagli appellati, atteso che i motivi di appello risultano sufficientemente specifici e relativi a profili di merito vagliabili in sede di appello, rispetto ai quali gli appellati hanno avuto modo di sviluppare un'articolata difesa, come desumibile dall'atto di costituzione in giudizio.
3. Nel merito, l'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3.1. Il primo motivo di impugnazione deve essere disatteso, in quanto la giurisprudenza di legittimità è giunta da tempo a chiarire che, in materia di lesioni micro-permanenti,
“l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro- permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.” (così in motivazione Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022).
Pag. 3 di 6 Pertanto, sotto tale profilo, la sentenza impugnata non merita censura, siccome fondata sull'accertamento medico-legale svolto dal Ctu dott. presente in atti, idoneo in Persona_2 quanto tale a fondare il pronunciamento del giudicante, anche relativamente alla determinazione dell'inabilità temporanea.
3.2. Risulta invece fondato il secondo motivo di gravame.
È sufficiente al riguardo richiamare il pronunciamento reso da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
41933 del 29/12/2021, secondo cui: « Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).».
La sentenza in questione, nel confermare i precedenti registrati in materia (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno
2020, n. 12913), opera una ricostruzione del tema della liquidazione del danno alla persona in caso di decesso del danneggiato nel corso del giudizio, giungendo a censurare i presupposti della tabella milanese di liquidazione del danno da c.d. premorienza, per poi offrire il criterio di calcolo applicabile al caso in esame, così compendiabile: determinazione del danno alla persona con un'ordinaria aspettativa di vita, diviso per il numero di anni costituente l'aspettativa stessa secondo i dati ISTAT, moltiplicato per il numero di anni di vita effettiva.
Applicando tale criterio al caso qui in esame, il Giudice di prime cure sarebbe dovuto addivenire al seguente calcolo: euro 3.464,72 (pari alla liquidazione spettante ad una persona con ordinaria aspettativa di vita per un danno biologico del 4%), diviso per il numero di anni costituente l'aspettativa di vita secondo i dati ISTAT (28 anni, tenuto conto che per una donna, all'epoca della liquidazione del danno nel 2022, l'aspettativa di vita era di 85 anni: quindi 85 anni – 57 anni alla data del decesso della sig.ra ), il che dà un valore annuo di euro Persona_1
123,74, da moltiplicare per gli anni di vita effettiva pari a 4 anni (il sinistro per cui è causa si è
Pag. 4 di 6 verificato in data 19.2.2018 mentre la sig.ra è deceduta il 22.5.2022). Il totale Persona_1 del danno liquidabile a titolo di danno permanente risulta pertanto essere pari a euro 494,96.
A tale somma devono aggiungersi euro 1.384,03 liquidati in sentenza a titolo di invalidità temporanea, oltre al danno morale nella misura di 1/5 del danno biologico (non ha formato oggetto di specifico motivo di impugnazione il riconoscimento del danno morale), da rideterminare in euro 98,99 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2215 del 28/03/1986).
Il danno complessivamente liquidabile è quindi pari a euro 1.977,98.
3.3. Ne consegue che risulta fondato anche il terzo motivo di gravame, atteso che la liquidazione delle spese del giudizio deve essere effettuata tenendo conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a 5.200,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 1.100,01 a 5.200,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, ridotti del
50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
5. Alla riforma della sentenza consegue il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1566/2022 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA),
a definizione del giudizio avente n. R.G. 4903/2019, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA) n. 1566/2022, condanna Parte_1 al pagamento in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di eredi della sig.ra , della somma di € Controparte_4 Persona_1
1.977,98;
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA) n. 1566/2022, condanna Parte_1 al pagamento in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di eredi della sig.ra , delle spese del Controparte_4 Persona_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in € 1.205,00 per compensi professionali, oltre €
300,00 per spese;
Pag. 5 di 6 3) condanna , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nella qualità di eredi della sig.ra al pagamento, in favore di
[...] Persona_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Parte_1
1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 29.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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