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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.877 \ 2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] quale erede di Parte_2 Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. MENDICINO RAFFAELLA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. BEVILACQUA ANTONELLO
DE SA UN
PARTE APPELLATA –
AVV. LACARIA GIOVANNI
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 19.11.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'appello principale e incidentale sono infondati e pertanto devono essere rigettati.
Nel merito si deve osservare che il giudice di prime cure ha condivisibilmente ravvisato la responsabilità di cui all'art 2054 c.c. dell'appellante e dell'appellato.
In particolare l'esistenza del sinistro è stata ritenuta provata dalle prove documentali prodotte nonché dalle dichiarazioni dei testi, le quali, sul punto, sono concordanti.
Da ciò il GDP giungeva alla conclusione che la condotta dell'appellante e dell'appellato rientrasse nel campo d'applicazione dell'art 2054 c.2 c.c. non avendo i medesimi superato la presunzione ivi prevista, sicché il quantum risarcitorio riconosciuto all'appellato veniva defalcato in misura del 50% in ossequio alla regola ivi sancita, posto che l'appellante era già stato ristorato del danno dall'assicurazione de qua.
Contrariamente da quanto esposto da parte appellante il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole di cui agli artt.2054-2697 cc.
È, si badi bene, sotto il profilo della liquidazione del danno- conseguenza che il GDP ravvisava l'operare dell'art 2054 c.2 con conseguente diminuzione del quantum risarcitorio nella misura indicata da detta disposizione, essendo la medesima espressione del principio generale di cui all'art 1227 c.c. in materia di concorso di colpa nella produzione del danno- evento.
Come detto, dall'avere riconosciuto un concorso colposo dell'appellante e dell'appellato nella produzione del danno evento il GDP traeva la logica conseguenza che i medesimi non avessero superato la presunzione di colpa di cui all'art 2054 c.2, conclusione che deve essere confermata anche in codesto grado di giudizio. E invero i testi escussi hanno reso dichiarazioni discordanti circa la dinamica del sinistro in oggetto, il che fa venir meno la loro attendibilità sul punto, con conseguente operare della regola di cui all'art 2054 c.2 c.c.
Con più precisione, cosi come correttamente ritenuto dal GDP: “(…) l'accadimento dell'incidente, secondo la discordante dinamica rappresentata dai testi, e secondo quanto emerge dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi e dei veicoli post urto, porta a ritenere che il sinistro sia avvenuto per effetto della concorrente, paritaria, condotta colposa di ogni conducente, il quale dovrà risponderne nella misura del 50% (…)”.
Pertanto anche la compensazione delle spese ai sensi dell'art 91 c.p.c., così come disposta dal GDP, è immune da errori, atteso il concorso di colpa dell'appellante e dell'appellato nella produzione del danno- evento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis ; rigetta il ricorso principale in appello proposto da Parte_3
, , ;
[...] Parte_2 Parte_1 rigetta il ricorso incidentale proposto da DE SA UN e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Lamezia n. Pt_4
40/2023; compensa le spese di lite tra le parti;
condanna , , Parte_3 Parte_2
, in via solidale, a Controparte_2 rimborsare le spese di lite a favore di , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 1701.00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
addì 19.11.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.877 \ 2023 promossa da:
Parte_1
[...]
[...] quale erede di Parte_2 Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. MENDICINO RAFFAELLA
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. BEVILACQUA ANTONELLO
DE SA UN
PARTE APPELLATA –
AVV. LACARIA GIOVANNI
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 19.11.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'appello principale e incidentale sono infondati e pertanto devono essere rigettati.
Nel merito si deve osservare che il giudice di prime cure ha condivisibilmente ravvisato la responsabilità di cui all'art 2054 c.c. dell'appellante e dell'appellato.
In particolare l'esistenza del sinistro è stata ritenuta provata dalle prove documentali prodotte nonché dalle dichiarazioni dei testi, le quali, sul punto, sono concordanti.
Da ciò il GDP giungeva alla conclusione che la condotta dell'appellante e dell'appellato rientrasse nel campo d'applicazione dell'art 2054 c.2 c.c. non avendo i medesimi superato la presunzione ivi prevista, sicché il quantum risarcitorio riconosciuto all'appellato veniva defalcato in misura del 50% in ossequio alla regola ivi sancita, posto che l'appellante era già stato ristorato del danno dall'assicurazione de qua.
Contrariamente da quanto esposto da parte appellante il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole di cui agli artt.2054-2697 cc.
È, si badi bene, sotto il profilo della liquidazione del danno- conseguenza che il GDP ravvisava l'operare dell'art 2054 c.2 con conseguente diminuzione del quantum risarcitorio nella misura indicata da detta disposizione, essendo la medesima espressione del principio generale di cui all'art 1227 c.c. in materia di concorso di colpa nella produzione del danno- evento.
Come detto, dall'avere riconosciuto un concorso colposo dell'appellante e dell'appellato nella produzione del danno evento il GDP traeva la logica conseguenza che i medesimi non avessero superato la presunzione di colpa di cui all'art 2054 c.2, conclusione che deve essere confermata anche in codesto grado di giudizio. E invero i testi escussi hanno reso dichiarazioni discordanti circa la dinamica del sinistro in oggetto, il che fa venir meno la loro attendibilità sul punto, con conseguente operare della regola di cui all'art 2054 c.2 c.c.
Con più precisione, cosi come correttamente ritenuto dal GDP: “(…) l'accadimento dell'incidente, secondo la discordante dinamica rappresentata dai testi, e secondo quanto emerge dalle riproduzioni fotografiche dei luoghi e dei veicoli post urto, porta a ritenere che il sinistro sia avvenuto per effetto della concorrente, paritaria, condotta colposa di ogni conducente, il quale dovrà risponderne nella misura del 50% (…)”.
Pertanto anche la compensazione delle spese ai sensi dell'art 91 c.p.c., così come disposta dal GDP, è immune da errori, atteso il concorso di colpa dell'appellante e dell'appellato nella produzione del danno- evento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis ; rigetta il ricorso principale in appello proposto da Parte_3
, , ;
[...] Parte_2 Parte_1 rigetta il ricorso incidentale proposto da DE SA UN e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Lamezia n. Pt_4
40/2023; compensa le spese di lite tra le parti;
condanna , , Parte_3 Parte_2
, in via solidale, a Controparte_2 rimborsare le spese di lite a favore di , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 1701.00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
addì 19.11.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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