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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 903/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. LOMBARDO ROSAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere che Parte_2 siano modificate le condizioni di divorzio contenute nella sentenza del 10/02/2014 che aveva stabilito l'affido esclusivo del figlio Per_1
(05/08/2004) alla madre e fissato a carico del padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con la somma di € 400, nonché di versare alla moglie la somma di € 100 a titolo di assegno divorzile. A tal fine ha allegato:
▶che le sue condizioni economiche sono peggiorate in seguito a una condanna penale che ha limitato la sua attività di autotrasportatore;
▶di essere onerato da nuove spese in quanto ha una nuova compagna e due figli piccoli;
▶che la resistente si è risposata e percepisce la pensione di reversibilità del secondo marito. Ha, pertanto, chiesto, la revoca dell'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno divorzile e di versare direttamente al figlio la somma di € 100 per il suo mantenimento. i è costituita, non si è opposta alla revoca Controparte_1 dell'assegno divorzile, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente allegando:
▶che tra le parti è in corso una causa per il recupero degli arretrati non versati dal padre per il mantenimento del figlio;
▶che ha terminato con ottimi risultati le scuole superiori e Per_1 intende proseguire gli studi all'Università;
▶che i redditi dichiarati dal ricorrente non sono veritieri perché troppo sproporzionati rispetto alle spese allegate. Ha, pertanto, proposto che il contribuito per il mantenimento del figlio sia ridotto a € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che il padre le versi, a tacitazione delle pendenze economiche tra le parti, la somma di € 10.000. In subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assegno divorzile Parte resistente ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 5, co. 10, della l. 898/1970, secondo cui «l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze». Tale domanda va quindi accolta.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Per giurisprudenza consolidata, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne (Cass. ord. n. 32529/2018). È necessario, quindi, provvedere a regolamentare il suo mantenimento procedendo a una disamina delle condizioni reddituali delle parti. A. Quanto al ricorrente (che ha chiesto di ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio a € 100), questi lavora come autotrasportatore. Ha percepito redditi netti annuali di circa € 17.200 (doc. 10), fino a settembre 2020, quando è stato arrestato e condannato a scontare una pena detentiva di cinque anni e tre mesi (doc. 3). Nel maggio del 2022, la pena detentiva è stata mutata in affidamento in prova ai Servizi Sociali e, a gennaio 2023, egli ha potuto riprendere la sua attività di autotrasportatore, con il divieto di uscire dai confini regionali. Il ricorrente ha dichiarato che in seguito a tali vicende i suoi introiti sono inferiori rispetto al passato e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021 e 2022 che attestano, rispettivamente, redditi netti per € 2.854 e
€ 11.136. Egli ha, inoltre, allegato di essere onerato da nuove spese, in quanto ha avuto due figli (nati il 14/06/2019 e il 30/09/2020), da una nuova compagna, e corrisponde un canone di locazione di € 300 (doc. 11) e una rata mensile di € 500 per l'acquisto di un autocarro (doc. 13). Nelle note di trattazione scritta del 16/10/2024 e del 7/11/2024, il ricorrente ha poi documentato di avere un debito con l'Agenzia delle Entrate di € 159.377,03, da saldarsi con rate mensili di € 1.312,08 fino al 05 settembre 2034 (doc. 15), e un ulteriore debito di oltre un milione di euro (doc. 16). B. Quanto alla resistente, la stessa non ha documentato nulla rispetto ai suoi redditi, limitandosi ad allegare di aver sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio. All'udienza del 14/1/2025, la resistente ha dichiarato di essere OSS, benché al momento disoccupata, e ha ammesso di percepire una pensione di reversibilità a seguito della morte del secondo marito. Ella ha, inoltre, allegato che il padre non ha mai adempiuto alle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, e che ha pertanto accumulato arretrati per circa € 92.800. Il Collegio ritiene superflua la produzione delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto della resistente, dal momento che oggetto del giudizio è esclusivamente la quantificazione dell'importo di mantenimento a carico dell' in una misura – come si vedrà – ridotta. Pt_1
Ciò posto, bisogna considerare che:
1) la condanna penale patita dall' e le relative conseguenze sul piano Pt_1 lavorativo costituiscono circostan ate a condotte volontarie del ricorrente che non possono, di per sé, giustificare una riduzione del contributo al mantenimento;
peraltro, il ricorrente non ha dedotto o dimostrato una definitiva compromissione della sua capacità lavorativa, sicché deve ritenersi che l'attuale calo di reddito sia solo temporaneo;
2) analogo discorso può farsi con riguardo al debito contratto dall'Allai con l'Agenzia delle Entrate, presumibilmente legato a pregressi inadempimenti a lui imputabili;
3) in generale, le dichiarazioni dei redditi dell' appaiono Pt_1 inattendibili, considerato che – come rilevato dalla resistente – le spese mensili appaiono incompatibili con il reddito dichiarato;
l'incongruenza appare ancora maggiore se si considera l'importo mensile concordato per la rateizzazione del debito con l'Agenzia delle Entrate (€ 1.312);
4) possono, invece, ritenersi rilevanti le spese per l'acquisto di un autocarro, che deve presumersi necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa per l' per il canone di locazione e – seppur solo in parte (non Pt_1 essendo nota l izione economica della nuova compagna dell – Pt_1 le spese per il mantenimento dei due nuovi figli. Il Collegio, pertanto, ritiene opportuno ridurre a € 300 il contributo per il mantenimento di e suddividere paritariamente le spese Per_1 straordinarie. L'assegno, inoltre, dovrà essere corrisposto dall' alla resistente, Pt_1 atteso che la domanda di versare la somma direttamente al figlio è inammissibile. Va, infatti, applicato il principio secondo cui “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. n. 34100/2021).
3. Spese Visto l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate per un terzo. I restanti due terzi vanno posti a carico del ricorrente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-revoca l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il ricorrente a pagare 2/3 delle spese di lite, che si liquidano già ridotte, in € 2.200 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensando le spese rimanenti.
Reggio Emilia, 16/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 903/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. LOMBARDO ROSAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E con l'avv. BONINI ALESSANDRA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...] ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere che Parte_2 siano modificate le condizioni di divorzio contenute nella sentenza del 10/02/2014 che aveva stabilito l'affido esclusivo del figlio Per_1
(05/08/2004) alla madre e fissato a carico del padre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con la somma di € 400, nonché di versare alla moglie la somma di € 100 a titolo di assegno divorzile. A tal fine ha allegato:
▶che le sue condizioni economiche sono peggiorate in seguito a una condanna penale che ha limitato la sua attività di autotrasportatore;
▶di essere onerato da nuove spese in quanto ha una nuova compagna e due figli piccoli;
▶che la resistente si è risposata e percepisce la pensione di reversibilità del secondo marito. Ha, pertanto, chiesto, la revoca dell'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno divorzile e di versare direttamente al figlio la somma di € 100 per il suo mantenimento. i è costituita, non si è opposta alla revoca Controparte_1 dell'assegno divorzile, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente allegando:
▶che tra le parti è in corso una causa per il recupero degli arretrati non versati dal padre per il mantenimento del figlio;
▶che ha terminato con ottimi risultati le scuole superiori e Per_1 intende proseguire gli studi all'Università;
▶che i redditi dichiarati dal ricorrente non sono veritieri perché troppo sproporzionati rispetto alle spese allegate. Ha, pertanto, proposto che il contribuito per il mantenimento del figlio sia ridotto a € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che il padre le versi, a tacitazione delle pendenze economiche tra le parti, la somma di € 10.000. In subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assegno divorzile Parte resistente ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 5, co. 10, della l. 898/1970, secondo cui «l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze». Tale domanda va quindi accolta.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Per giurisprudenza consolidata, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne (Cass. ord. n. 32529/2018). È necessario, quindi, provvedere a regolamentare il suo mantenimento procedendo a una disamina delle condizioni reddituali delle parti. A. Quanto al ricorrente (che ha chiesto di ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio a € 100), questi lavora come autotrasportatore. Ha percepito redditi netti annuali di circa € 17.200 (doc. 10), fino a settembre 2020, quando è stato arrestato e condannato a scontare una pena detentiva di cinque anni e tre mesi (doc. 3). Nel maggio del 2022, la pena detentiva è stata mutata in affidamento in prova ai Servizi Sociali e, a gennaio 2023, egli ha potuto riprendere la sua attività di autotrasportatore, con il divieto di uscire dai confini regionali. Il ricorrente ha dichiarato che in seguito a tali vicende i suoi introiti sono inferiori rispetto al passato e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021 e 2022 che attestano, rispettivamente, redditi netti per € 2.854 e
€ 11.136. Egli ha, inoltre, allegato di essere onerato da nuove spese, in quanto ha avuto due figli (nati il 14/06/2019 e il 30/09/2020), da una nuova compagna, e corrisponde un canone di locazione di € 300 (doc. 11) e una rata mensile di € 500 per l'acquisto di un autocarro (doc. 13). Nelle note di trattazione scritta del 16/10/2024 e del 7/11/2024, il ricorrente ha poi documentato di avere un debito con l'Agenzia delle Entrate di € 159.377,03, da saldarsi con rate mensili di € 1.312,08 fino al 05 settembre 2034 (doc. 15), e un ulteriore debito di oltre un milione di euro (doc. 16). B. Quanto alla resistente, la stessa non ha documentato nulla rispetto ai suoi redditi, limitandosi ad allegare di aver sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio. All'udienza del 14/1/2025, la resistente ha dichiarato di essere OSS, benché al momento disoccupata, e ha ammesso di percepire una pensione di reversibilità a seguito della morte del secondo marito. Ella ha, inoltre, allegato che il padre non ha mai adempiuto alle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, e che ha pertanto accumulato arretrati per circa € 92.800. Il Collegio ritiene superflua la produzione delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto della resistente, dal momento che oggetto del giudizio è esclusivamente la quantificazione dell'importo di mantenimento a carico dell' in una misura – come si vedrà – ridotta. Pt_1
Ciò posto, bisogna considerare che:
1) la condanna penale patita dall' e le relative conseguenze sul piano Pt_1 lavorativo costituiscono circostan ate a condotte volontarie del ricorrente che non possono, di per sé, giustificare una riduzione del contributo al mantenimento;
peraltro, il ricorrente non ha dedotto o dimostrato una definitiva compromissione della sua capacità lavorativa, sicché deve ritenersi che l'attuale calo di reddito sia solo temporaneo;
2) analogo discorso può farsi con riguardo al debito contratto dall'Allai con l'Agenzia delle Entrate, presumibilmente legato a pregressi inadempimenti a lui imputabili;
3) in generale, le dichiarazioni dei redditi dell' appaiono Pt_1 inattendibili, considerato che – come rilevato dalla resistente – le spese mensili appaiono incompatibili con il reddito dichiarato;
l'incongruenza appare ancora maggiore se si considera l'importo mensile concordato per la rateizzazione del debito con l'Agenzia delle Entrate (€ 1.312);
4) possono, invece, ritenersi rilevanti le spese per l'acquisto di un autocarro, che deve presumersi necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa per l' per il canone di locazione e – seppur solo in parte (non Pt_1 essendo nota l izione economica della nuova compagna dell – Pt_1 le spese per il mantenimento dei due nuovi figli. Il Collegio, pertanto, ritiene opportuno ridurre a € 300 il contributo per il mantenimento di e suddividere paritariamente le spese Per_1 straordinarie. L'assegno, inoltre, dovrà essere corrisposto dall' alla resistente, Pt_1 atteso che la domanda di versare la somma direttamente al figlio è inammissibile. Va, infatti, applicato il principio secondo cui “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass. n. 34100/2021).
3. Spese Visto l'esito del giudizio, le spese possono essere compensate per un terzo. I restanti due terzi vanno posti a carico del ricorrente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-revoca l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il ricorrente a pagare 2/3 delle spese di lite, che si liquidano già ridotte, in € 2.200 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, compensando le spese rimanenti.
Reggio Emilia, 16/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli