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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17555 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU UN, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g 24725/2023 e promosso da:
C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fontanella, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
Parte attrice in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
Parte convenuta in riassunzione-contumace
NONCHÉ
(C.F. ), nella persona del Sindaco pro-tempore, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Battistella e presso lo stesso domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. in materia di opposizione a cartella di pagamento;
codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.12.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione in appello regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale,
[...] Controparte_1
e chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Roma,
[...] CP_2
n. 772/2019 emessa in data 15.11.2018 e depositata in data 11.1.2019, tenuto conto della sentenza n. 9818/2023 (RG 13430/2019), depositata in data 13.4.2023, con cui la Corte di
Cassazione ha cassato con rinvio la suddetta sentenza resa in appello dal Tribunale di
Roma.
1 Nel riassumere la vicenda giudiziaria articolatasi sino al giudizio di Cassazione, la ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma avverso talune Parte_1 cartelle di pagamento relative alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada dell'importo complessivo di € 3.553,25, eccependo la prescrizione, la mancata notifica degli atti impugnati e l'illegittima applicazione della maggiorazione per il ritardato pagamento.
Si è costituita in giudizio solo instando per il rigetto dell'opposizione, CP_2 mentre è rimasta contumace. Controparte_1
Il Giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto discarico delle somme portate dalle cartelle, compensando le spese processuali.
La ha impugnato la sentenza, assumendo che non era stato prodotto alcun Parte_1 provvedimento di sgravio e che la causa doveva esser decisa nel merito con l'accoglimento delle difese della opponente, data l'illegittimità dell'atto di riscossione, instando per la condanna della controparte al pagamento delle spese.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ha riformato la decisione, rilevando che le cartelle non risultavano annullate in autotutela, ha quindi accolto l'opposizione e ha liquidato le spese processuali in € 350,00 per compenso ed € 125,00 per esborsi di primo grado, nonché in € 450,00 per compenso ed € 147,00 per l'appello, ponendone l'onere a carico delle convenute in solido tra loro.
Avverso la suddetta sentenza la ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, Parte_1 quale unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 4, D.M. 55/2014, delle tabelle
1 e 3 ad esso allegate, degli artt. 91, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., ritenendo che, essendo il valore della lite pari ad euro 3.553,25, la sentenza abbia liquidato per entrambi i gradi di giudizio – importi inferiori ai minimi tabellari e senza procedere, per ciascun grado di causa, ad una quantificazione per fasi.
Con sentenza n. 9818/2023 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso affermando il principio di diritto secondo cui “In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al
DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”, rinviando la causa al Tribunale di Roma anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
La ha riassunto quindi la causa avanti al Tribunale di Roma, chiedendo la Parte_1 condanna di e dell' al pagamento delle CP_2 Controparte_1 spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio in applicazione del citato principio da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Fontanella dichiaratosi antistatario, unitamente alle spese del grado di legittimità e del presente grado di rinvio sempre con il beneficio della distrazione.
2 2. Si è costituita in giudizio rappresentando di non essere in alcun modo CP_2 responsabile né dell'attività successiva alla formazione del ruolo, attività che è di competenza di , né di eventuali errori di liquidazione in Controparte_1 cui sia incorso il Giudice di Prime Cure. Pertanto, l'Ente ha chiesto di essere tenuta indenne dall'eventuale condanna alle spese di giudizio sia in relazione ad attività che sono proprie dell' sia per errori di liquidazione che dovessero Controparte_1 essere accertati da parte del Giudice di Prime Cure o in grado di appello.
3. , ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
4. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
5. Preliminarmente si impone la declaratoria di contumacia di Controparte_1
che, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
6. Passando al merito, giova premettere che:
- nella liquidazione delle spese deve tenersi conto del valore entro cui è accolta la domanda (cfr. art. 5 co.1 DM 55/2014);
- trattandosi di giudizio di rinvio si applicano le tariffe vigenti al momento in cui si è celebrato il giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI - 04/07/2018, n. 17577);
- va esclusa la liquidazione della fase della trattazione avendo il presente giudizio unicamente ad oggetto la determinazione delle spese (cfr. Cassazione civile sez. VI -
16/11/2021, n. 34575);
- la liquidazione delle spese va effettuata con valutazione complessiva della soccombenza in relazione all'intero procedimento (cfr. Cassazione civile sez. I - 07/03/2024, n. 6151).
Ciò posto, tenuto conto dell'esito vittorio dell'appello promosso dalla in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nonché del sovra richiamato principio espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9818/2023, debbono liquidarsi le spese del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio nel modo che segue:
- per il giudizio innanzi al Giudice di Pace, sulla base dei criteri minimi (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), di cui al
DM 37/2018 (scaglione di riferimento sino a euro 5.200,00, fase studio euro 113,00, fase introduttiva/trattazione euro 120,00 e fase decisoria euro 203,00 ed esclusa fase istruttoria perché non tenuta) e così per complessivi euro 436,00;
- per il giudizio innanzi al Tribunale, sulla base dei criteri minimi (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), di cui al DM
37/2018 (scaglione di riferimento sino a euro 5.200,00, fase studio euro 203,00, fase introduttiva/trattazione euro 203,00 e fase decisoria euro 405,00 ed esclusa fase istruttoria perché non tenuta) per un ammontare complessivo pari ad euro 811,00;
3 - per il giudizio in Cassazione, sulla base dei criteri minimi (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa in caso di impugnazione del solo capo sulle spese di lite, dato dal differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante, che costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado cfr. Cass. civ. 27274/2017; Cass. civ. 6345/2020). Pertanto, le spese del giudizio di legittimità vanno definite avuto riguardo all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 1247,00) e quella già riconosciuta in primo grado
(euro 800,00) ossia euro 447,00 e conseguente applicazione del primo scaglione del dm
147/2023 tabella 12 sino ad euro 1.100,00 (fase studio euro 126,00, fase introduttiva euro
142,00 e fase decisionale euro 71,00) e così per complessivi euro 339,00;
- per il presente giudizio di rinvio, sulla base dei criteri minimi (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore come calcolato al punto precedente. Pertanto, come detto sopra, si applica lo scaglione di riferimento sino ad euro 1.100,00 (fase studio euro 66,00, fase introduttiva euro 66,00 e fase decisionale euro 100,00 e senza considerare la fase istruttoria in quanto non tenuta) e così per complessivi euro 232,00.
Le spese di lite sono poste a carico di e Controparte_1 CP_2 in solido tra loro. Invero, la soccombenza deve valutarsi non in relazione ai singoli capi della sentenza, bensì alla domanda di annullamento della cartella esattoriale impugnata precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da nei confronti di e , ogni altra Parte_1 CP_2 Controparte_1 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto, condanna entrambe le parti appellate in solido,
[...]
e al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_1 CP_2 in favore dell'appellante per compenso professionale per il Parte_1 primo grado in € 436,00 ed euro 125,00 per esborsi, per il secondo grado in € 811,00 4 ed euro 147,00 per esborsi oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
- condanna entrambe le parti appellate in solido, Controparte_1
e al pagamento delle spese di lite per il giudizio di Cassazione che CP_2 liquida in favore dell'appellante in € 339,00 e per il presente Parte_1 giudizio di rinvio in € 232,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge e spese vive (c.u. e marca da bollo), il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Fontanella dichiaratisi procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 15.12.2025
Il Giudice
LU UN
5