Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.28353/2021 RG Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 29/11/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.28353/2021 RG.Cont.
tra
, nata a [...] l'[...], CF: , residente in [...]C.F._1
alla via Livio Andronico n. 28, isol. 24, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale Ottaviano, C.F.: e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Paolo Francesco Ambroselli, C.F.: , e con gli stessi elett.te dom.ta CodiceFiscale_3
presso il loro studio in Napoli, al C.so Garibaldi n. 62, ATTRICE
e
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t. , dom. to per la carica a ed elett. Controparte_1
dom.to in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Aniello Musto, con studio legale sito in Napoli,
alla Traversa Antonino Pio, n. 64, Cap. 80126, e che lo rapp. ta, e lo difende in virtu' di procura in atti CONVENUTO
in persona del l.r.p.t., C.F. - P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
con sede in Torino - Via Corte D'Appello, 11 ed _ elett.te dom.ta in Napoli alla Via S. Domenico n°
18 presso lo studio del suo procuratore Avv. Federico Antignani, C.F. – P. CodiceFiscale_4
__IVA , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti P.IVA_4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi , verbali di causa e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , residente in [...], isolato 24, presso Parte_1
il condominio omonimo, ha adito il giudice nei confronti del suddetto condominio deducendo che in data 22/10/2020, alle ore 12:00 circa, mentre stava uscendo dal portone di ingresso del fabbricato condominiale, è scivolata cadendo rovinosamente al suolo per la presenza di liquido trasparente fortemente scivoloso sull'ornia posta sull'uscio del fabbricato isol. 24, non visibile nè
altrimenti segnalata, nonché per l'assenza di qualsiasi presidio antinfortunio e/o antiscivolo ed in questa sede chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni e lesioni CP_1
subite; costituendosi, il ha contestato la domanda avversa chiedendone il rigetto ed CP_1
ha chiamato in garanZI la propria società assicuratrice, la , anch'essa Controparte_2
ritualmente costituita quindi, espletata l'istruttoria, la causa è stata assegnata a sentenza.
La domanda attorea è infondata e va rigettata .
Premesso che la domanda è stata compiutamente individuata in ordine al petitum e alla causa petendi, in base alla prospettazione attorea nel caso de quo si verte nella ipotesi regolata dall'art. 2051
c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi
( proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile,
se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051
cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenZIlmente lesiva, posseduta dalla cosa,
mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n. . 8005/2010) .
In altre parole ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Non solo, ma la norma di cui all'art. 2051 c.c. che, si ribadisce, è fondata sul principio della responsabilità oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, è esclusa dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso .
Inoltre, sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della S.C. in tema:
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n. 6326/2019).
Ciò premesso, nel caso de quo, l'istante deduce di aver subito lesioni a causa di una caduta correlata alla presenza di una sostanza scivolosa sull'ornia posta all'ingresso del palazzo e l'assenza di presidi antiscivolo ma, stante la ferma contestazione dei fatti nonchè l'allegazione di un fatto imprevedibile e sopravvenuto, occorre ricostruire la dinamica del sinistro .
Invero, se si esaminano i rilievi fotografici a colori dell'ingresso del palazzo condominiale , nonché
le dichiarazioni dei testi qui riportate: “ Vivo in una casa di proprietà dei mei nonni che sono deceduti e i loro eredi sono solo i fratelli di mia madre Riconosco nelle foto prodotte dalla società
assicuratrice i luoghi e cioè il cancello grigio di ingresso all'interno dello stabile Conosco
[...]
che vive lì da oltre 40 anni atteso che da quando vivo lì, 48 anni, lei già c'era Il giorno della Pt_1
caduta della il 22 ottobre 2020 sono uscita di casa per fare la spesa verso le ore 11.30 e Pt_1
sono tornata circa 20 minuti dopo e sia all'andata che al ritorno a terra vicino all'ingresso grigio del palazzo non vi erano sostanze ed era tutto pulito e sono sicura La zona è ben illuminata dalla luce solare ed era una bella giornata. Non vi era molto movimento di persone e so che vi è una ditta esterna di pulizie ma non so quando siano effettuate le pulizie del palazzo credo una volta a settimana ma non so il giorno né l'ora Non ho incontrato la né ho parlato con lei dopo il Pt_1
sinistro Fuori la pavimentazione è grigia , mattonelle porose e dentro vi è marmo e fuori all'ingresso un tappetino. Quel giorno non sono più scesa . Mi sono affacciata quando mi hanno citofonata , non so l'ora, e ho visto che la veniva portata all'interno di peso, e sono scesi Pt_1
giù con una sedia e . Quando mi sono affacciata ho visto che la Parte_2 Controparte_3
era stata soccorsa dai ragazzi che lavoravano di fronte , al supermercato e dal Pt_1
fruttivendolo ma non vi erano condomini che invece sono sopraggiunti dopo..”(teste Tes_1
[...] ); Sono nipote di e sono figlio della sorella , , che vive nel
[...] Parte_1 Tes_2
condominio Ho vissuto lì fino al 2019 e periodicamente vado a trovare mia madre a Napoli . Vivo a
Monterotondo da un anno circa e prima ho vissuto a Napoli via Filippo Bottazzi 63 pochi minuti di distanza a piedi dal condominio convenuto Nel 2020 mi stavo laureando in scienze politiche e relazioni internazionali. Nell'ottobre 2020 vivevo a via Bottazzi e il giorno 22 ottobre ero andato a posare delle bottiglie di acqua nella cantinola che affaccia proprio sull'androne interno del palazzo che si vede nelle foto telematiche che mi vengono esibite Periodicamente approvvigiono i miei genitori di acqua . Verso le 12 sono uscito dalla cantina, ho chiuso la porta, mi sono girato e ho visto mia ZI che andava verso il portone grigio per uscire e mi ha salutato;
tale portone è sempre aperto;
mia ZI , che era sola, è caduta davanti a me, ad un metro e mezzo di distanza circa da me,
e l'ho vista scivolare in avanti ed è caduta di fianco lato destro e lamentava dolori al braccio destro e alla testa L'ho soccorsa e dopo ho visto che a terra , dove era caduta, vi era una scia di liquido acquoso ,trasparente ; l'ho toccato e sembrava liquido scivoloso ma non so cosa fosse . Prima non ho visto nessuno entrare o uscire dal condominio . Le pulizie del palazzo si fanno una volta a settimana , non un giorno fisso, e di solito di mattina Si sono succedute varie ditte di puliZI negli anni in quanto i condomini si lamentavano che il lavoro di puliZI veniva fatto male. I luoghi sono ancora come emergono dalle foto e il portone grigio è sempre aperto. Volevo chiamare l'ambulanza ma sono sopraggiunti i condomini e uno ha portato una sedia. Mia ZI ha aspettato il marito per andare al Fatebenefratelli, Non ho chiamato né avvisato l'amministratore ma solo mio zio . Mia ZI è scivolata quando si trovava ad un metro di distanza dal portone grigio, all'interno dell'androne. Non vi sono strisce antiscivolo. Non so se qualcuno poi ha pulito a terra . La macchia di liquido a terra era circolare di circa cm 30 di diametro mai è allargata con lo scivolo di mia ZI
Non ricordo se fosse o meno una bella giornata ma non pioveva. Al momento della caduta vi ero solo io nell'androne ma di fronte al palazzo vi è un negozio di bibite e il sig che era Persona_1 lì, ha visto tutto da una distanza di circa mt 5 e mi ha aiutato a soccorrere mia ZI ..” ( teste
[...]
), “Vivo in via Andronico 33 dal 2022 e prima vivevo in via Luigi Santamaria Conosco la Tes_3
signora da molti anni poiché sono nato e vissuto in via Andronico nel palazzo di Parte_1
fronte a quello in cui vive la Vi è un negozio di bibite proprio di fronte all'entrata del Pt_1
palazzo dove vive la e quando non lavoro mi trattengo lì con gli amici A fine ottobre del Pt_1
2020 verso le 12 ero di fronte al cancello del palazzo dove vive la e ho visto che il cancello Pt_1
esterno era socchiuso e quello interno era aperto e ho visto la che si trovava nel palazzo, Pt_1
ad un metro di distanza dal cancello interno e ho visto che mentre si dirigeva verso l'esterno del palazzo, cadeva in avanti come se stesse facendo un tuffo . Sono accorso per aiutare la signora e la volevo alzare ma era pesante ed era svenuta quasi Mi ha aiutato il nipote e che era presente e la signora lamentava dolori al braccio destro. E' arrivata altra gente, due condomini , la signora e un signore robusto con la barba e abbiamo fatto sedere la signora sulla sedia portata dal CP_3
condomino con la barba e poi l'ho accompagnata all'ascensore e dopo sono tornato sul punto della caduta e ho visto come una macchia d'olio trasparente larga cica 30 cm sull'androne e l'ho toccata solo con il piede. Ho visto che la macchia era molto scivolosa ed era come strisciata. Ero al negozio di bibite da circa mezz'ora prima del fatto ma non notato le persone che sono uscite o entrate dal palazzo della L'androne è ben illuminato Non pioveva quel giorno. Il negozio di bibite dista Pt_1
circa mt 5 dal cancello interno anzi preciso che io ero a mt 5 dal cancello interno in quanto ero vicino al cancello esterno del palazzo della Dopo la caduta il nipote ha chiamato il marito Pt_1
di . Preciso che al momento della caduta ero vicino al cancello eterno del palazzo. Il cancello Pt_1
esterno è di ferro a sbarre. Non è stata chiamata l'ambulanza e la è condomina e vive nel Pt_1
isolato 24 . Il negozio di bibite dista circa mt 3 dal cancello eterno del palazzo della e vi è Pt_1
strada che li dive di circa mt 3. Nel 2020 ero cuoco stagionale e lavoravo da maggio ad ottobre e da metà ottobre lavoravo a chiamata e ancora ora è così. Preciso che la quando è caduta Pt_1 stava da sola e subito è sopraggiunto il nipote .Il punto dove è caduta la è tipo Tes_3 Pt_1
marmo” ( teste , emerge che: non vi è la prova certa del nesso causale tra la Persona_1
caduta e lo stato dell'ornia dell'ingresso del portone che dà accesso al cortile del e al CP_1
cancello esterno, in quanto l'attrice allega di essere caduta sull'ornia di marmo, mentre i testi e assumono che la stessa è caduta nell'androne prima di uscire dallo stesso;
di Tes_3 Per_1
poi il palazzo, l'androne, l'ornia in marmo sono in buono stato di manutenzione e, come dedotto dai testi, il luogo era ben illuminato alle ore 12 del 22 ottobre 2020; infine non è esigibile la messa in opera di materiale antiscivolo su tutto il pavimento, si ribadisce, in buono stato, dell'androne di un palazzo e soprattutto la caduta è ricollegabile ad una sostanza liquida che non era presente pochi minuti prima del passaggio della ( cfr teste ) di tal che , se si considera che il Pt_1 Tes_1
provvede alla periodica puliZI delle parti comuni e quindi anche dell'androne( cfr CP_1
testi e ) ne deriva che, con la regolare puliZI dei luoghi e l'assenza di liquido Tes_1 Tes_3
pericoloso poco prima della caduta dell'istante, il ha provato di aver adempiuto al suo CP_1
onere di una corretta manutenzione e custodia dei beni comuni, e soprattutto il fattore di pericolo va qualificato come fortuito avendo esplicato la sua potenZIlità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode: infatti non è esigibile una puliZI 24 ore su 24 delle zone condominiali ed il non può essere ritenuto obbligato a CP_1
risarcire i danni e le lesioni causate da un comportamento colposo di terzi verificatosi 10 o anche 5
minuti prima del sinistro .
In definitiva, in primis non è comprovato l'esatto luogo della caduta rispetto alle allegazioni attoree e soprattutto lee lesioni sono eziologicamente collegate al comportamento non corretto di terzi che tra le ore 11.30 e le 12,00 hanno fatto cadere un liquido scivoloso nell'androne, o all'ingresso del palazzo, senza provvedere alla rimozione dello stesso;
né il condomino poteva in alcun modo intervenire in modo tempestivo per eliminare una fonte di pericolo cui di cui non poteva in alcun modo essere a conoscenza, stante l'esiguo periodo di tempo trascorso.
Stante il rigetto delle domande risarcitorie, la domanda di garanZI resta assorbita.
Le spese di lite della parte convenuta e della società assicuratrice la cui chiamata in causa è dipesa dalla infondata domanda attorea, liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad €52.000,00
(reale valore della controversia), valore medio ridotto stante la semplicità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza , con attribuzione in favore dell'avv. Aniello Musto, ma stante la controvertibilità della lite, vanno compensate per la metà.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunZIndo nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta la domanda.
Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna a pagare le spese di lite in Parte_1
favore del convenuto che liquida in €1.900,00 oltre IVA e CPA se documentate CP_1
rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to
Aniello Musto .
Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna a pagare le spese di lite in Parte_1
favore della che liquida in €1.900,00 oltre IVA e CPA se documentate Controparte_2
rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 28/2/2025 Il G.U.