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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 924/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIULLI DAVIDE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA, presso il difensore avv. SCIULLI
DAVIDE
ATTORE APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRATTA Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato in Via Circonvallazione n. 28 10015 Ivrea presso lo studio dell'avv. STRATTA ALESSANDRO
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone appello avverso la sentenza n. 130 del 19 giugno 2023 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Aosta con la quale è stata respinta la richiesta di risarcimento dei danni patiti per il danneggiamento dell'autovettura di sua proprietà.
L'odierno appellante lamentava che detti danni erano derivati dall'impatto con un blocchetto di cemento o laterizio presente sulla sede stradale.
Il primo giudice ha rigettato la domanda per una serie di motivi censurati dall'appellante che lamenta la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione che ha condotto il Giudice di Pace a conclusioni errate.
Anzitutto, contesta la circostanza secondo cui “anche a volere dare per assodata la presenza sulla strada del “blocchetto di cemento e/o laterizio” (…) non vi è rassicurante evidenza che lo stesso si sia staccato dalla banchina (…) non senza considerare il suo posizionamento non già al centro della strada (…) bensì sul bordo destro della stessa (…) come tale apprezzabile e visibile con l'ordinaria diligenza da chi avesse condotto la vettura nel rispetto della prescritta prudenza”.
Al riguardo osserva che il suddetto manufatto era in una posizione tale che non poteva essere in alcun modo scorto dal sig. , tanto che ha effettivamente urtato il veicolo del medesimo ad una Pt_1 altezza compatibile con le dimensioni di detto manufatto di colore grigiastro.
In altre parole, il blocchetto di cemento ha costituito un'insidia proprio per il fatto che giaceva sul ciglio destro della carreggiata a ridosso della banchina e non al centro della stessa, non essendo pertanto facilmente avvistabile anche con la normale diligenza e prudenza.
Afferma che è sufficiente soffermarsi sulle fotografie in atti (riproducenti il danno alla carrozzeria nel punto di contatto tra il veicolo dell'attore ed il blocco di materiale compatto di tipo laterizio con conseguente danneggiamento del veicolo sul lato destro) per rilevare come la posizione del blocco di cemento di circa 40 cm rendesse palese l'imprevedibilità dell'insidia nonché l'impossibilità per il conducente di evitarla, non essendo la suddetta segnalata agli utenti della strada.
A ciò si aggiunga la minima larghezza della carreggiata percorribile nei due sensi di marcia nel rispetto della norma del C.d.S. di mantenere la destra.
Peraltro, non si comprende come il Giudice possa aver dichiarato che “non vi è rassicurante evidenza che lo stesso si sia staccato dalla banchina”, quando è invero di solare evidenza che tale manufatto appartenesse inizialmente al muretto posto a lato della carreggiata e delimitante la sede viaria e che oggi presenta numerose crepe e spaccature.
Se si pone poi attenzione al blocco di cemento in questione, come da fotografie in atti, si può scorgere come un'estremità sia costituita da una cavità circolare che fungeva verosimilmente da incastro per i pali in legno della staccionata, di cui la banchina era provvista sino a qualche tempo fa, prima che lo stato di incuria dilagasse nella zona limitrofa.
Il che renderebbe evidente che quella cavità circolare non poteva che essere il punto di ancoraggio della suddetta staccionata (che non è più presente in loco), circostanza che porta per forza di cose a pensare che lo smantellamento e/o il danneggiamento della stessa abbia provocato, nel tempo, crepe e sconnessioni nella suddetta banchina, che hanno portato inevitabilmente al distacco del blocco di cemento.
Ne consegue, quindi, che non è fondata l'impostazione resa dal Giudice di Pace di Aosta, ove afferma che “se ne deve inserire che tra il concretizzarsi dell'insidia e l'evento di cui è causa sia trascorso un lasso di tempo talmente ristretto da impedire il fattivo intervento del , in quanto è evidente CP_1 che il muretto fosse già da tempo malfermo e bisognoso di adeguata ristrutturazione, in un contesto di pagina 2 di 4 dissesto del manto stradale e di incuria generale, tanto da determinare il distacco di una parte di esso.
A ciò si aggiungano l'assenza di banchina di delimitazione e/o recinzione (tra sede viaria e la campagna limitrofa) nonché l'evidente invasione della vegetazione sui bordi della sede viaria (già presente nell'anno 2019 come si rileva da Google Maps) che denotano il mancato intervento di manutenzione.
Peraltro, non rileverebbe minimamente il fatto che non vi siano state altre segnalazioni della predetta insidia, e ciò per due ordini di ragioni.
Anzitutto, non vi è alcuna prova che non vi siano state altre segnalazioni da parte di altri utenti.
In secondo luogo, trattandosi di strada di campagna, il transito di veicoli a motore a quattro ruote è quanto mai limitato, essendo per lo più percorsa da motocicli e biciclette.
In tale ottica, non è assolutamente condivisibile l'impostazione resa dal Giudice di prime cure, ove afferma che “appare singolare che è esclusivamente l'attore sia incorso nella pretesa insidia in quanto, se la stessa fosse stata presente da tempo, altri utenti avrebbero avuto modo di incappare nel
“blocchetto”, ovvero di eliminarlo nella sede viaria con un semplice gesto di educazione civica, se del caso avvertendo il ”. Controparte_1
Sul punto, i reperti fotografici scattati al momento del sinistro nonché le immagini Google Maps, sono quanto mai eloquenti, in quanto dagli stessi emerge chiaramente che:
1. il blocchetto di laterizio giaceva sul ciglio destro della sede stradale;
2. il blocchetto di laterizio apparteneva verosimilmente alla banchina laterale;
3. il blocchetto presentava una cavità circolare che verosimilmente fungeva da incastro per i pali in legno della staccionata;
4. la banchina era provvista sino a qualche tempo fa di una staccionata in legno con pali innestati alla banchina;
5. la sede viaria si presenta sconnessa, con avvallamenti e crepe;
6. vi è l'assenza di banchina di delimitazione e/o recinzione tra sede viaria e campagna limitrofa;
7. l'invasione della vegetazione sui bordi della sede viaria.
Lamenta infine che il Giudice, dopo aver formulato una proposta conciliativa, abbia rigettato le istanze istruttorie e deciso nel merito.
Si è costituito in giudizio il chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed Controparte_1 evidenziando come non sia ravvisabile alcuna responsabilità dell'Ente ai sensi degli articoli 2051 e
2043 cc.
Ciò posto, l'appello deve essere respinto non avendo l'attore assolto l'onere probatorio su di lui gravante.
Si evidenzia che il sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha contestato integralmente CP_1 le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea, che nell'atto introduttivo non si fa riferimento ad altre persone presenti al momento del sinistro, che non è stato richiesto l'intervento della Polizia Locale e che i capi di prova sono palesemente inammissibili su tutti i capitoli della narrativa, che non possono dirsi formulati in modo separato e specifico.
In tale contesto, non può dirsi provata la presenza – né tantomeno la posizione – del manufatto in pagina 3 di 4 cemento o laterizio né la sua provenienza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi per lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.701 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Aosta, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 924/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIULLI DAVIDE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA, presso il difensore avv. SCIULLI
DAVIDE
ATTORE APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRATTA Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato in Via Circonvallazione n. 28 10015 Ivrea presso lo studio dell'avv. STRATTA ALESSANDRO
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
propone appello avverso la sentenza n. 130 del 19 giugno 2023 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Aosta con la quale è stata respinta la richiesta di risarcimento dei danni patiti per il danneggiamento dell'autovettura di sua proprietà.
L'odierno appellante lamentava che detti danni erano derivati dall'impatto con un blocchetto di cemento o laterizio presente sulla sede stradale.
Il primo giudice ha rigettato la domanda per una serie di motivi censurati dall'appellante che lamenta la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione che ha condotto il Giudice di Pace a conclusioni errate.
Anzitutto, contesta la circostanza secondo cui “anche a volere dare per assodata la presenza sulla strada del “blocchetto di cemento e/o laterizio” (…) non vi è rassicurante evidenza che lo stesso si sia staccato dalla banchina (…) non senza considerare il suo posizionamento non già al centro della strada (…) bensì sul bordo destro della stessa (…) come tale apprezzabile e visibile con l'ordinaria diligenza da chi avesse condotto la vettura nel rispetto della prescritta prudenza”.
Al riguardo osserva che il suddetto manufatto era in una posizione tale che non poteva essere in alcun modo scorto dal sig. , tanto che ha effettivamente urtato il veicolo del medesimo ad una Pt_1 altezza compatibile con le dimensioni di detto manufatto di colore grigiastro.
In altre parole, il blocchetto di cemento ha costituito un'insidia proprio per il fatto che giaceva sul ciglio destro della carreggiata a ridosso della banchina e non al centro della stessa, non essendo pertanto facilmente avvistabile anche con la normale diligenza e prudenza.
Afferma che è sufficiente soffermarsi sulle fotografie in atti (riproducenti il danno alla carrozzeria nel punto di contatto tra il veicolo dell'attore ed il blocco di materiale compatto di tipo laterizio con conseguente danneggiamento del veicolo sul lato destro) per rilevare come la posizione del blocco di cemento di circa 40 cm rendesse palese l'imprevedibilità dell'insidia nonché l'impossibilità per il conducente di evitarla, non essendo la suddetta segnalata agli utenti della strada.
A ciò si aggiunga la minima larghezza della carreggiata percorribile nei due sensi di marcia nel rispetto della norma del C.d.S. di mantenere la destra.
Peraltro, non si comprende come il Giudice possa aver dichiarato che “non vi è rassicurante evidenza che lo stesso si sia staccato dalla banchina”, quando è invero di solare evidenza che tale manufatto appartenesse inizialmente al muretto posto a lato della carreggiata e delimitante la sede viaria e che oggi presenta numerose crepe e spaccature.
Se si pone poi attenzione al blocco di cemento in questione, come da fotografie in atti, si può scorgere come un'estremità sia costituita da una cavità circolare che fungeva verosimilmente da incastro per i pali in legno della staccionata, di cui la banchina era provvista sino a qualche tempo fa, prima che lo stato di incuria dilagasse nella zona limitrofa.
Il che renderebbe evidente che quella cavità circolare non poteva che essere il punto di ancoraggio della suddetta staccionata (che non è più presente in loco), circostanza che porta per forza di cose a pensare che lo smantellamento e/o il danneggiamento della stessa abbia provocato, nel tempo, crepe e sconnessioni nella suddetta banchina, che hanno portato inevitabilmente al distacco del blocco di cemento.
Ne consegue, quindi, che non è fondata l'impostazione resa dal Giudice di Pace di Aosta, ove afferma che “se ne deve inserire che tra il concretizzarsi dell'insidia e l'evento di cui è causa sia trascorso un lasso di tempo talmente ristretto da impedire il fattivo intervento del , in quanto è evidente CP_1 che il muretto fosse già da tempo malfermo e bisognoso di adeguata ristrutturazione, in un contesto di pagina 2 di 4 dissesto del manto stradale e di incuria generale, tanto da determinare il distacco di una parte di esso.
A ciò si aggiungano l'assenza di banchina di delimitazione e/o recinzione (tra sede viaria e la campagna limitrofa) nonché l'evidente invasione della vegetazione sui bordi della sede viaria (già presente nell'anno 2019 come si rileva da Google Maps) che denotano il mancato intervento di manutenzione.
Peraltro, non rileverebbe minimamente il fatto che non vi siano state altre segnalazioni della predetta insidia, e ciò per due ordini di ragioni.
Anzitutto, non vi è alcuna prova che non vi siano state altre segnalazioni da parte di altri utenti.
In secondo luogo, trattandosi di strada di campagna, il transito di veicoli a motore a quattro ruote è quanto mai limitato, essendo per lo più percorsa da motocicli e biciclette.
In tale ottica, non è assolutamente condivisibile l'impostazione resa dal Giudice di prime cure, ove afferma che “appare singolare che è esclusivamente l'attore sia incorso nella pretesa insidia in quanto, se la stessa fosse stata presente da tempo, altri utenti avrebbero avuto modo di incappare nel
“blocchetto”, ovvero di eliminarlo nella sede viaria con un semplice gesto di educazione civica, se del caso avvertendo il ”. Controparte_1
Sul punto, i reperti fotografici scattati al momento del sinistro nonché le immagini Google Maps, sono quanto mai eloquenti, in quanto dagli stessi emerge chiaramente che:
1. il blocchetto di laterizio giaceva sul ciglio destro della sede stradale;
2. il blocchetto di laterizio apparteneva verosimilmente alla banchina laterale;
3. il blocchetto presentava una cavità circolare che verosimilmente fungeva da incastro per i pali in legno della staccionata;
4. la banchina era provvista sino a qualche tempo fa di una staccionata in legno con pali innestati alla banchina;
5. la sede viaria si presenta sconnessa, con avvallamenti e crepe;
6. vi è l'assenza di banchina di delimitazione e/o recinzione tra sede viaria e campagna limitrofa;
7. l'invasione della vegetazione sui bordi della sede viaria.
Lamenta infine che il Giudice, dopo aver formulato una proposta conciliativa, abbia rigettato le istanze istruttorie e deciso nel merito.
Si è costituito in giudizio il chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed Controparte_1 evidenziando come non sia ravvisabile alcuna responsabilità dell'Ente ai sensi degli articoli 2051 e
2043 cc.
Ciò posto, l'appello deve essere respinto non avendo l'attore assolto l'onere probatorio su di lui gravante.
Si evidenzia che il sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha contestato integralmente CP_1 le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea, che nell'atto introduttivo non si fa riferimento ad altre persone presenti al momento del sinistro, che non è stato richiesto l'intervento della Polizia Locale e che i capi di prova sono palesemente inammissibili su tutti i capitoli della narrativa, che non possono dirsi formulati in modo separato e specifico.
In tale contesto, non può dirsi provata la presenza – né tantomeno la posizione – del manufatto in pagina 3 di 4 cemento o laterizio né la sua provenienza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi per lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in
€ 1.701 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Aosta, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Colazingari
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