Articolo 4 della Legge 8 gennaio 1931, n. 234
Articolo 3Articolo 5
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8 aprile 1931
Art. 4.

Agli effetti della presente legge e' considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.

Entrata in vigore il 8 aprile 1931
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