Art. 4.
Agli effetti della presente legge e' considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.
Agli effetti della presente legge e' considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.