Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1633/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Eleonora Guido Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al 1633/2024 R.G. promossa
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. DEL Parte_1
VECCHIO MARCO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
(ATTI GIUDIZIARI), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 09/03/2024, ha chiesto, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il diniego emesso dal Questore della Provincia di Taranto il giorno 07/02/2024, notificato in data 27/07/2024, con il quale è stato decretato il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 12.04.2024, è stata fissata l'udienza del 01.10.2024 e disposta la notifica, a cura del ricorrente, nel termine di quaranta giorni precedenti l'udienza medesima, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. L'istanza di sospensione
Questura di Taranto e dei motivi del ricorso, idonei a comportare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, è stata accolta.
L'amministrazione convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza cartolare del 10.12.2024, previa discussione innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L.
n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria, l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti:
“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del già menzionato T.U. col seguente:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del
2 rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del già menzionato art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett. e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L.
n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati
(nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18,
18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani
3 fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana
(Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. n. 19393/2009 e Cass. SS.UU. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015).
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019,
n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel
Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che
“quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede
4 di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”.
(cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica
e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Per completezza va solo precisato che con l'entrata in vigore del cd “Decreto
Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
è stata, altresì, espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno.
5 Tuttavia, stante il momento di proposizione della domanda in sede amministrativa, il presente giudizio verrà esaminato sulla scorta della pertinente normativa ratione temporis.
Per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, si deve rilevare che il ricorrente ha intrapreso un proficuo percorso di inserimento sociale e lavorativo, sin dal 2021, essendo stato assunto come bracciante agricolo, con vari contratti a tempo determinato, l'ultimo avente scadenza il 31.10.2024 (vd. Unilav, buste paga, estratto contributivo in atti); egli è inoltre titolare, assieme ad altre persone, di un contratto di locazione, regolarmente registrato, con scadenza nel mese di dicembre 2025 (doc. in atti). Si rileva, altresì, che il ricorrente è presente sul territorio nazionale dal 2017, come attestato dal provvedimento impugnato e che egli ha compiuto un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro, sia pure a tempo determinato (Cass. n. 27475 del 27/09/2023).
Deve, inoltre, ricordarsi che la integrazione sociale va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Pertanto, in comparazione con la situazione personale antecedente al suo arrivo in Italia, si rileva quella “effettiva e incolmabile sproporzione tra in due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 cost.)” richiesta da Cass. n. 4455/2018.
Deve quindi ritenersi che egli stia seguendo un proficuo percorso di integrazione nella realtà locale.
Alla luce della situazione personale, quindi, può ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di vulnerabilità quantomeno temporanea, poiché in caso di rientro, è elevato il rischio che veda compromessi alcuni fondamentali diritti della persona, come quello alla dignità.
Siffatta condizione di vulnerabilità, nel caso specifico, si concretizza per avere dimostrato il richiedente di aver dato inizio a un valido progetto di integrazione nel territorio italiano, mediante lo svolgimento di attività lavorativa regolare e continuativa sin dal 2021; pertanto, si ritengono sussistenti, allo stato, motivi che impediscono il ritorno nel paese di origine, nel quale troverebbe serie difficoltà di ricollocamento sociale, al di sopra della soglia minima, dell'esplicazione dei diritti umani fondamentali.
Egli ha, pertanto, diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1. e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio ai sensi Cont dell'art. 19 comma 1.2. del er il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Sulle spese del giudizio
Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il
6 principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R
n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”(cfr. Cassaz., n.18583/2012; contra ord.
Cassaz., n.5819/2018).
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3- bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione
Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• dichiara la sussistenza dei motivi che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32 comma ter del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro di nato in [...] il [...], (c.f. Parte_1
, nel suo paese di origine e, per l'effetto, accerta e dichiara C.F._1 il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
• dispone la trasmissione del presente decreto al Questore ex art. 19 comma 1.2. del D.Lgs. n. 286/1998 per rilascio del permesso di cui innanzi;
• nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Guido Dott. Mario Cigna
(La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).
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