Art. 2.
Il Ministero dei trasporti e' altresi' autorizzato ad anticipare la predetta somma di lire 28 milioni, salvo recupero, entro l'esercizio finanziario 1949-50, nei confronti degli interessati al rimpatrio.
Il Ministero dei trasporti e' altresi' autorizzato ad anticipare la predetta somma di lire 28 milioni, salvo recupero, entro l'esercizio finanziario 1949-50, nei confronti degli interessati al rimpatrio.