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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2975/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1216/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2979/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “preliminarmente dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o revoca dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo, ivi compresa la sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguenza ad esso inerente. In via del tutto subordinata annullare le richieste riferite alle annualità 2018 e 2019 e ridurne la pretesa per intervenuta prescrizione. Vinte le spese”.
Resistente Comune di Napoli: “estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva”.
Resistente Municipia S.p.A.: “Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre
IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 2 gennaio 2025 dell'avviso di accertamento Protocollo n. 175357/206 con il quale si faceva richiesta di pagamento al ricorrente di un importo complessivo di sanzioni ed interessi di €. 3.988,00 per TARI anni 2018-2022, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo al Comune di Napoli, alla Napoli Obiettivo Valore ed alla Municipia S.p.A. in data
15 gennaio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità ed illegittimità del sollecito di pagamento in quanto privo della firma del responsabile;
con il secondo motivo ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione dell'atto evidenziando che per l'anno 2024 il Comune aveva proceduto allo sgravio;
con il terzo motivo, il Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica degli prodromici alla “intimazione di pagamento” che determina la nullità dell'atto impugnato;
con il quarto motivo è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione dalla riscossione dei tributi atteso che, a norma dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006,
“gli avvisi di accertamento in rettifica d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo e con il sesto la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
con il settimo motivo il Ricorrente_1 si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'imposta ed al criterio di calcolo adottato;
con l'ottavo motivo il ricorrente eccepisce la mancata indicazione degli aggi e del calcolo degli interessi.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 17 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Il 9 aprile 2025 si è costituita la Municipia S.p.A. chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Il 27 maggio 2025 si è costituito il Comune di Napoli chiedendo di essere estromesso poiché, “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare, qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (cfr. Cass. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (cfr. Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010 e n. 25305/2017). Quindi, a rigor di norma, l'accertamento e la riscossione della Tari, per gli anni dal 2018 al 2022 spetta, per il Comune di Napoli, alla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l.”.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorso è, comunque, ammissibile perché notificato alla Municipia S.p.A. che ha emesso l'atto impugnato nel rispetto del termine di 60 gg. dalla notifica di quest'ultimo come prescrive l'art. 21 d.lgs 546/1992.
Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito la nullità ed illegittimità del sollecito di pagamento in quanto privo della firma del responsabile, è infondato perché l'atto risulta sottoscritto da Nominativo_1, procuratore speciale della Municipia S.p.A., come da procura in atti;
si tratta di una firma apposta con indicazione a stampa, ai sensj degli artt. 3 D.lgs.39/93 e/o I, comma 87. 1.549/1995. Come si legge nell'atto
“l'indicazione a stampa del nominatavo del soggetto responsabile è prevista dall'art.1 comma 87 della Legge
n. 549/95 e indicata nella Disposizione Direttoriale 2024/MUN/0019 del 06/09/2024”.
Il secondo motivo, con il quale il Ricorrente_1 ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione dell'atto evidenziando che per l'anno 2024 il Comune aveva proceduto allo sgravio, è inammissibile perché contiene una serie di generiche doglianze mai calate nell'atto impugnato il quale si presenta, peraltro, dalla pag. 3 a seguire con un'ampia motivazione, che segue il riscontro dell'omessa dichiarazione, comprensiva di tabelle e di riferimenti all'immobile tassato con indicazione dei dati catastali dell'immobile, del periodo di occupazione, della superficie accertata e della determina della parte fissa e di quella variabile nonché della quota provinciale del 5%; è inoltre indicato sia il calcolo della sanzione per il mancato pagamento della TARI sia degli interessi su Tari e Tefa;
Il terzo motivo, con il quale il Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica degli prodromici alla “intimazione di pagamento”, è chiaramente frutto di un refuso per l'atto impugnato è un avviso di accertamento dotato di motivazione come appena esposto e che non deve essere preceduta da alcun atto.
Con il quarto motivo è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione dalla riscossione dei tributi atteso che, a norma dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, “gli avvisi di accertamento in rettifica d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Sullo specifico motivo Municipia S.p.A. si è difesa esponendo che “In relazione all'anno di imposta 2018, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione TARI entro il 30 giugno 2019. In mancanza di tale dichiarazione, ai sensi del comma 161 citato, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Pertanto, il termine decadenziale quinquennale deve essere calcolato a partire dall'anno
2020. Avendo notificato l'avviso di accertamento con raccomandata spedita in data 24/12/2024, il concessionario per il Comune di Napoli ha rispettato i termini previsti dalla suddetta norma, potendo, invero, notificare l'atto entro il 31.12.2024, e non dovendo, prima di tale data, notificare alcun atto prodromico, così come ingiustificatamente eccepito da parte ricorrente”.
La difesa della resistente merita di essere condivisa atteso che è conforme a quanto previsto dall'art. 26 del regolamento comunale di Napoli.
Con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo, tuttavia, la prescrizione può decorrere solo dal momento in cui l'ente ha esercitato il suo potere di accertamento nel termine di decadenza;
pertanto, la prescrizione nello specifico ha iniziato a decorrere solo dalla notifica dell'atto impugnato.
Lo stesso a dirsi per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Con il settimo motivo il Ricorrente_1 si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'imposta ed al criterio di calcolo adottato. Si tratta di un motivo inammissibile atteso che, a fronte di una motivazione dettagliata del calcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi il ricorrente muove una contestazione del tutto generica senza mai criticare singoli conteggi o parametri adottati dalla Municipia S.
p.A..
Con l'ottavo motivo il ricorrente eccepisce la mancata indicazione degli aggi e del calcolo degli interessi.
Non risultano, tuttavia, voci addebitate a titolo di aggi e per gli interessi vale quanto appena esposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del Comune e della Municipia S.
p.A.. Nulla nei confronti della NOV s.r.l. che non si è costituita. Invero, in caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sulla stessa gravano le spese di lite. Infatti, “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (Cass.
25653/2020).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Municipia S.p.A. delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, ed in favore del Comune di Napoli in euro 850,00 per compensi oltre accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1216/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357206 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2979/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “preliminarmente dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o revoca dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo, ivi compresa la sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguenza ad esso inerente. In via del tutto subordinata annullare le richieste riferite alle annualità 2018 e 2019 e ridurne la pretesa per intervenuta prescrizione. Vinte le spese”.
Resistente Comune di Napoli: “estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva”.
Resistente Municipia S.p.A.: “Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre
IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 2 gennaio 2025 dell'avviso di accertamento Protocollo n. 175357/206 con il quale si faceva richiesta di pagamento al ricorrente di un importo complessivo di sanzioni ed interessi di €. 3.988,00 per TARI anni 2018-2022, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo al Comune di Napoli, alla Napoli Obiettivo Valore ed alla Municipia S.p.A. in data
15 gennaio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità ed illegittimità del sollecito di pagamento in quanto privo della firma del responsabile;
con il secondo motivo ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione dell'atto evidenziando che per l'anno 2024 il Comune aveva proceduto allo sgravio;
con il terzo motivo, il Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica degli prodromici alla “intimazione di pagamento” che determina la nullità dell'atto impugnato;
con il quarto motivo è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione dalla riscossione dei tributi atteso che, a norma dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006,
“gli avvisi di accertamento in rettifica d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo e con il sesto la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
con il settimo motivo il Ricorrente_1 si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'imposta ed al criterio di calcolo adottato;
con l'ottavo motivo il ricorrente eccepisce la mancata indicazione degli aggi e del calcolo degli interessi.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 17 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Il 9 aprile 2025 si è costituita la Municipia S.p.A. chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Il 27 maggio 2025 si è costituito il Comune di Napoli chiedendo di essere estromesso poiché, “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare, qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (cfr. Cass. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (cfr. Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010 e n. 25305/2017). Quindi, a rigor di norma, l'accertamento e la riscossione della Tari, per gli anni dal 2018 al 2022 spetta, per il Comune di Napoli, alla società Napoli Obiettivo Valore s.r.l.”.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorso è, comunque, ammissibile perché notificato alla Municipia S.p.A. che ha emesso l'atto impugnato nel rispetto del termine di 60 gg. dalla notifica di quest'ultimo come prescrive l'art. 21 d.lgs 546/1992.
Il primo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito la nullità ed illegittimità del sollecito di pagamento in quanto privo della firma del responsabile, è infondato perché l'atto risulta sottoscritto da Nominativo_1, procuratore speciale della Municipia S.p.A., come da procura in atti;
si tratta di una firma apposta con indicazione a stampa, ai sensj degli artt. 3 D.lgs.39/93 e/o I, comma 87. 1.549/1995. Come si legge nell'atto
“l'indicazione a stampa del nominatavo del soggetto responsabile è prevista dall'art.1 comma 87 della Legge
n. 549/95 e indicata nella Disposizione Direttoriale 2024/MUN/0019 del 06/09/2024”.
Il secondo motivo, con il quale il Ricorrente_1 ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione dell'atto evidenziando che per l'anno 2024 il Comune aveva proceduto allo sgravio, è inammissibile perché contiene una serie di generiche doglianze mai calate nell'atto impugnato il quale si presenta, peraltro, dalla pag. 3 a seguire con un'ampia motivazione, che segue il riscontro dell'omessa dichiarazione, comprensiva di tabelle e di riferimenti all'immobile tassato con indicazione dei dati catastali dell'immobile, del periodo di occupazione, della superficie accertata e della determina della parte fissa e di quella variabile nonché della quota provinciale del 5%; è inoltre indicato sia il calcolo della sanzione per il mancato pagamento della TARI sia degli interessi su Tari e Tefa;
Il terzo motivo, con il quale il Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica degli prodromici alla “intimazione di pagamento”, è chiaramente frutto di un refuso per l'atto impugnato è un avviso di accertamento dotato di motivazione come appena esposto e che non deve essere preceduta da alcun atto.
Con il quarto motivo è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione dalla riscossione dei tributi atteso che, a norma dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, “gli avvisi di accertamento in rettifica d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Sullo specifico motivo Municipia S.p.A. si è difesa esponendo che “In relazione all'anno di imposta 2018, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione TARI entro il 30 giugno 2019. In mancanza di tale dichiarazione, ai sensi del comma 161 citato, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Pertanto, il termine decadenziale quinquennale deve essere calcolato a partire dall'anno
2020. Avendo notificato l'avviso di accertamento con raccomandata spedita in data 24/12/2024, il concessionario per il Comune di Napoli ha rispettato i termini previsti dalla suddetta norma, potendo, invero, notificare l'atto entro il 31.12.2024, e non dovendo, prima di tale data, notificare alcun atto prodromico, così come ingiustificatamente eccepito da parte ricorrente”.
La difesa della resistente merita di essere condivisa atteso che è conforme a quanto previsto dall'art. 26 del regolamento comunale di Napoli.
Con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo, tuttavia, la prescrizione può decorrere solo dal momento in cui l'ente ha esercitato il suo potere di accertamento nel termine di decadenza;
pertanto, la prescrizione nello specifico ha iniziato a decorrere solo dalla notifica dell'atto impugnato.
Lo stesso a dirsi per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Con il settimo motivo il Ricorrente_1 si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'imposta ed al criterio di calcolo adottato. Si tratta di un motivo inammissibile atteso che, a fronte di una motivazione dettagliata del calcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi il ricorrente muove una contestazione del tutto generica senza mai criticare singoli conteggi o parametri adottati dalla Municipia S.
p.A..
Con l'ottavo motivo il ricorrente eccepisce la mancata indicazione degli aggi e del calcolo degli interessi.
Non risultano, tuttavia, voci addebitate a titolo di aggi e per gli interessi vale quanto appena esposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del Comune e della Municipia S.
p.A.. Nulla nei confronti della NOV s.r.l. che non si è costituita. Invero, in caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sulla stessa gravano le spese di lite. Infatti, “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (Cass.
25653/2020).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Municipia S.p.A. delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, ed in favore del Comune di Napoli in euro 850,00 per compensi oltre accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)