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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1476/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 947/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3903 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno in composizione monocratica la società “Resistente_1” a.r.l., rappresentata e difesa come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso dal comune di Salerno per IMU 2018, notificato a mezzo PEC in data 10.11.2023.
In particolare eccepiva la mancanza di contraddittorio preventivo e il difetto di motivazione;
nel merito contestava il valore catastale attribuito per la determinazione dell'imposta ai tre terreni edificabili di cui è proprietaria, pari, per quello di Indirizzo_1 ad euro 185,92 per mq e per i due di Indirizzo_2 ad euro 189,85 per mq, ritenuto sproporzionato in ragione della loro ubicazione in area extraurbana del Comune di Salerno e della collocazione tra l'autostrada Salerno-Avellino e la strada statale 88, in zona ad alto inquinamento, a tal fine producendo una “relazione di stima” che attribuiva agli immobili un valore catastale di 60,30 €/mq.
Il Comune replicava rinviando ad una relazione dell'Ufficio IMU in cui si legge che “le summenzionate aree edificabili, oggetto di accertamento, fanno parte del Comparto Edificatorio di tipo perequativo CR 2, previsto dal Piano Urbanistico Comunale di Salerno adottato con Delibera di C.C. n.56 del 16/11/2006 ed approvato con Delibera di G.C. n. 240 del 23/02/2007 che ha stabilito il valore delle stesse così come accertato dal competente ufficio”.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo le argomentazioni della consulenza di parte esaustive e la relazione dell'Ente territoriale inidonea ad assolvere all'onere di fornire prova contraria.
Ha interposto appello il Comune deducendo la nullità della sentenza in quanto basata sulla consulenza di parte ed in assenza di ogni valutazione critica riguardo al suo contenuto e, nel merito, rappresentando che “ai fini dell'imposizione fiscale assume rilevanza la mera potenzialità e non l'effettiva e concreta capacità edificatoria dei terreni trasformati in aree edificabili in sede di adozione del PUC”.
Si è costituita la contribuente contestando le avverse eccezioni ed instando, quindi, per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato non può trovare accoglimento. In ordine al primo motivo si osserva che “.. il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, qualora non siano state mosse alla consulenza precise censure” (da ultimo C.
Cass. ord. 33308/2025); nel caso di specie, si rimarca, il Comune lungi dall'esporre eventuali ragioni per le quali non ritenere accoglibili le conclusioni peritali si è limitato a produrre la detta delibera ed a richiamare il principio sopra riportato.
Rispetto alla quantificazione del valore degli immobili quale base imponibile ai fini IMU va evidenziata la necessità di tener conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie (Cassazione sez.
V sent. 27/7/2021 n. 21351) e, rispetto al caso di specie, si ribadisce, la mancanza di argomentazioni in grado di contrastare le ragioni poste a fondamento delle determinazioni cui è giunto il perito di parte.
La peculiarità delle questioni affrontate e risolte anche in questa fase del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
US RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 947/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3903 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno in composizione monocratica la società “Resistente_1” a.r.l., rappresentata e difesa come in atti, si opponeva all'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso dal comune di Salerno per IMU 2018, notificato a mezzo PEC in data 10.11.2023.
In particolare eccepiva la mancanza di contraddittorio preventivo e il difetto di motivazione;
nel merito contestava il valore catastale attribuito per la determinazione dell'imposta ai tre terreni edificabili di cui è proprietaria, pari, per quello di Indirizzo_1 ad euro 185,92 per mq e per i due di Indirizzo_2 ad euro 189,85 per mq, ritenuto sproporzionato in ragione della loro ubicazione in area extraurbana del Comune di Salerno e della collocazione tra l'autostrada Salerno-Avellino e la strada statale 88, in zona ad alto inquinamento, a tal fine producendo una “relazione di stima” che attribuiva agli immobili un valore catastale di 60,30 €/mq.
Il Comune replicava rinviando ad una relazione dell'Ufficio IMU in cui si legge che “le summenzionate aree edificabili, oggetto di accertamento, fanno parte del Comparto Edificatorio di tipo perequativo CR 2, previsto dal Piano Urbanistico Comunale di Salerno adottato con Delibera di C.C. n.56 del 16/11/2006 ed approvato con Delibera di G.C. n. 240 del 23/02/2007 che ha stabilito il valore delle stesse così come accertato dal competente ufficio”.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo le argomentazioni della consulenza di parte esaustive e la relazione dell'Ente territoriale inidonea ad assolvere all'onere di fornire prova contraria.
Ha interposto appello il Comune deducendo la nullità della sentenza in quanto basata sulla consulenza di parte ed in assenza di ogni valutazione critica riguardo al suo contenuto e, nel merito, rappresentando che “ai fini dell'imposizione fiscale assume rilevanza la mera potenzialità e non l'effettiva e concreta capacità edificatoria dei terreni trasformati in aree edificabili in sede di adozione del PUC”.
Si è costituita la contribuente contestando le avverse eccezioni ed instando, quindi, per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato non può trovare accoglimento. In ordine al primo motivo si osserva che “.. il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, qualora non siano state mosse alla consulenza precise censure” (da ultimo C.
Cass. ord. 33308/2025); nel caso di specie, si rimarca, il Comune lungi dall'esporre eventuali ragioni per le quali non ritenere accoglibili le conclusioni peritali si è limitato a produrre la detta delibera ed a richiamare il principio sopra riportato.
Rispetto alla quantificazione del valore degli immobili quale base imponibile ai fini IMU va evidenziata la necessità di tener conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie (Cassazione sez.
V sent. 27/7/2021 n. 21351) e, rispetto al caso di specie, si ribadisce, la mancanza di argomentazioni in grado di contrastare le ragioni poste a fondamento delle determinazioni cui è giunto il perito di parte.
La peculiarità delle questioni affrontate e risolte anche in questa fase del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese