Art. 6. 1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 19 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 19 (Assemblea per l'elezione del Consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti). - La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la meta' degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono esser meno di dieci.
Il voto e' personale, diretto e segreto".
"La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 19 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 19 (Assemblea per l'elezione del Consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti). - La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la meta' degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono esser meno di dieci.
Il voto e' personale, diretto e segreto".