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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 160/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZA CARRIERO (C.F. ); elettivamente domiciliato in C.F._2
PIZZA MAZZINI 15 MODENA presso lo studio del difensore avv. VINCENZA CARRIERO. APPELLANTE Contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. Controparte_2 C.F._4 entrambi con il patrocinio dell'avv. ENRICO MANGO (C.F. ); C.F._5 elettivamente domiciliati in VIA RAINUSSO 144 MODENA presso lo studio del difensore avv. ENRICO MANGO. APPELLATI
pagina 1 di 14
AD OGGETTO: Controparte_3
– 907 C.C. –
[...] Controparte_4
DANNO
[...]
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE << “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare che l'impianto fotovoltaico realizzato dai convenuti sul tetto del loro fabbricato sito a Modena in Via Reggio Emilia n.35, a ridosso del parapetto del balcone posto al secondo piano, lato Via Reggio Emilia, della porzione di fabbricato di proprietà del ricorrente, viola la norma contenuta nell'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, limitando il diritto di veduta, di aria e di luce, altera il decoro estetico ed architettonico dell'edificio condominiale e costituisce, costruito com'è a pochi centimetri di distanza dal balcone del ricorrente e creando riparo per volatili di ogni tipo e ricettacolo permanente di sporcizia con conseguenze dannose dal punto di vista igienico/sanitario;
- per l'effetto, condannare i convenuti a rimuovere il manufatto illegittimamente realizzato, ovvero ordinarne l'arretramento in misura tale da assicurare il rispetto delle norme sulle distanze;
- ordinare, altresì, ai convenuti di provvedere alla rimozione dei dissuasori di volatili collocati tra i pannelli solari e il parapetto del balcone;
- conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento dei danni anche morali subiti dal ricorrente, danni che si indicano in complessivi €.20.000,00 o in quella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia o che l'Ill.mo Tribunale riterrà giusta, da liquidarsi, in via equitativa, ex art.
1226 c.c..
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.” >>
APPELLATI e << “Voglia Controparte_1 Controparte_2
l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, pagina 2 di 14 respingere
l'atto d'impugnazione proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Modena nr. Parte_1
719/2020, pubblicata il 23.06.2020; confermare integralmente la sentenza appellata;
condannare
l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2021, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello.
1.1 Si costituivano gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello è infondato e va, dunque, rigettato.
Va premesso che con sentenza n. 719/2020, resa in data 21.06.2020 e pubblicata in data 23.06.2020, il Tribunale di Modena, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda volta all'accertamento della violazione della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all'art. 907 cc, alla condanna dei convenuti, odierni appellati, alla rimozione o arretramento dell'impianto fotovoltaico dagli stessi realizzato sul proprio tetto, alla rimozione dei dissuasori acustici di volatili e al risarcimento dei danni asseritamente cagionati dall'impianto fotovoltaico stesso, condannando altresì l'attore, odierno appellante, a rimborsare ai convenuti le spese processuali e le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 3 di 14 3. La sentenza va confermata nella decisione finale relativa al rigetto delle domande promosse dall'attore, odierno appellante, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie (e segnatamente delle prove documentali offerte dall'odierno appellante e dagli odierni appellati) e delle risultanze emerse dalla
C.T.U. Ne va invece integrata e in parte modificata la motivazione.
3.1 Va premesso che con ricorso ex art. 702 cpc del 4 luglio 2016, notificato in data 08.10.2016, quale comproprietario unitamente alla moglie Parte_1 [...]
di una porzione di un immobile posto in Comune di Modena, Via Reggio Pt_2
Emilia, n. 33 [identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio 201 con il mappale 261 sub 2 (abitazione) e 261 sub 6 (autorimessa)], conveniva in giudizio e quali comproprietari dell'immobile confinante, Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 907 cc e la condanna dei convenuti, odierni appellati, alla rimozione o all'arretramento dell'impianto fotovoltaico con pannelli da essi realizzato sul tetto, alla rimozione dei connessi dissuasori acustici di volatili, al risarcimento del danni cagionatigli dall'impianto fotovoltaico stesso e dai fenomeni derivatine. Nello specifico, l'attore asseriva di essere titolare di una servitù di veduta, costituita per destinazione del padre di famiglia dall'unico costruttore, che aveva, poi, venduto separatamente ciascuna unità immobiliare;
che nell'anno 2012 i convenuti installavano un impianto fotovoltaico sul tetto contiguo la porzione immobiliare dell'attore in violazione della distanza prescritta dall'art. 907 cc;
che i pannelli fotovoltaici de quibus, oltre a limitare il diritto di veduta laterale ed obliquo e di presa di aria e luce, alteravano il decoro estetico ed architettonico dell'intero edificio e cagionavano dannosi riverberi di luce, creando altresì problemi igienico-sanitari per la presenza di volatili;
che venivano installati dissuasori acustici per volatili molesti all'udito.
3.1.2 Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
contestando l'acquisto di servitù per destinazione del padre di famiglia, negando qualsiasi violazione dell'art. 907 cc (in quanto il D.lgs. 115/2008, contenente norme pagina 4 di 14 speciali di riqualificazione energetica, autorizzerebbe per l'installazione di impianti fotovoltaici il mancato rispetto delle distanze legali minime tra gli edifici) e l'alterazione del decoro architettonico (in ragione del simmetrico e identico impianto fotovoltaico installato dai vicini di casa abitanti sul lato opposto a quello del Pt_1
nonché i lamentati problemi igienico-sanitari, sostenendo altresì che, in ogni caso, nessun danno concreto sarebbe stato cagionato all'attore dall'impianto fotovoltaico de quo.
3.1.3 Alla prima udienza del 01.03.2017, il Giudice Dott. Roberto Masoni disponeva il mutamento del rito, da quello sommario a quello ordinario.
3.1.4 All'udienza del 18.01.2018 il Giudice di prime cure ammetteva una
Consulenza tecnico d'ufficio nominando l'Ing. Persona_1
3.1.5 Il CTU, mediante l'elaborato peritale, datato 15.05.2019, ha concluso che:
- non sussiste violazione delle distanze legali, perché trattasi di << impianto assolutamente imparagonabile ad una costruzione edilizia, non facendo volume ed essendo integrato nella copertura del fabbricato con uno inspessimento inferiore ai 30 cm consentiti per gli elementi di copertura >> (cfr. ibidem pag.
14), con il rilievo inoltre che << l'impianto in esame gode delle deroghe previste per gli interventi di riqualificazione energetica >> (cfr. ibidem pag. 10);
- << non si ritiene alterato il decoro del fabbricato in quanto i pannelli fotovoltaici si integrano perfettamente nella tipologia e nel colore della copertura >> (cfr. ibidem pag. 12), atteso inoltre che << La presenza dei pannelli fotovoltaici […] si può affermare che “bilanci” l'impatto visivo ed estetico dell'impianto fotovoltaico installato a sua volta sulla copertura adiacente la loro, indi per cui non si può in alcun modo parlare di alterazione del decoro né architettonico né estetico dell'immobile >> (cfr. ibidem pagg. 10-
11);
- << lo scopo per il quale vengono realizzati i pannelli sia quello di convertire la luce solare in energia elettrica e dunque per loro natura non riflettono quantità
pagina 5 di 14 rilevanti di luce solare, al contrario sono realizzati in “vetro ad alta trasmissione” per assorbirne il più possibile >> (cfr. ibidem pag. 11) e il fenomeno del riverbero della luce << ha una durata di circa 5 minuti al giorno e può verificarsi solamente nell'arco di un paio di mesi all'anno (ottobre e gennaio) >> (cfr. ibidem pag. 12);
- << Altrettanto complicato risulta parlare di un vero e proprio problema igienico- sanitario provocato dalla presenza di volatili che usufruiscono dei pannelli come riparo e ricettacolo di sporcizie poiché, fra gli spazi presenti tra i pannelli fotovoltaici sono stati posizionati dei tipici dissuasori metallici per animali volanti che limitano questo problema. In ogni caso il calore prodotto negli interstizi sotto il pannello impedisce di fatto un potenziale annodamento di volatili >> (cfr. ibidem pag. 12).
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalla C.T.U., la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale: < Nella causa introdotta da Parte_1
con ricorso notificato a e il giorno 8 Controparte_1 Controparte_2
ottobre 2016, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:
a) rigetta le domande proposte da
contro
Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2
b) condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
le spese processuali da loro sostenute e dovute, quelle di Controparte_2
consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a danno del primo;
c) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 6.200,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
d) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.>>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << NULLITA' DELLA GRAVATA
SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132,
COMMA 4, C.P.C. PER MOTIVAZIONE APPARENTE CIRCA L'ACRITICA
pagina 6 di 14 ADESIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE ALL'ELABORATO PERITALE
DEL C.T.U. >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, individuando quale fonte della propria decisione la relazione del C.T.U., ha ritenuto << superflua l'esposizione dei motivi del convincimento >> (cfr. sentenza impugnata pag. 2) e ha statuito che << Il consulente tecnico d'ufficio ha altrettanto esaustivamente valutato le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e risposto a esse, di modo che non possono essere considerate osservazioni ulteriori >> (cfr. ibidem pag. 2).
4.1.1 La censura non è corretta né fondata.
In estrema sintesi l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha pronunciato la sentenza impugnata con una << motivazione meramente apparente >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 10) avendo lo stesso << aderito supinamente e acriticamente alla relazione depositata dal C.T.U., senza il dovuto apporto di propri ulteriori elementi valutativi e logici, non esponendo le ragioni per le quali lui stesso ha ritenuto di disattendere alle specifiche e puntuali critiche dedotte dal C.T.P. del sig.
geom. >> (cfr. ibidem pag. 8) e alle repliche ed eccezioni Pt_1 Controparte_5
svolte dalla difesa del Pt_1
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre
l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità
pagina 7 di 14 -> (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881). Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì posto il principio per cui << Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n.
5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione >> (cfr. Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; nello stesso senso anche Cass. 6 giugno 2024, n. 15804).
Nel caso de quo, il Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del CTU ritenendo << le sue argomentazioni complete, non deviate da errori logici, non discordanti con le correnti nozioni della peculiare scienza pratica >> (cfr. sentenza impugnata pag. 2), avendo altresì lo stesso, ad avviso del Tribunale, <esaustivamente valutato le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e risposto a esse >> (cfr. ibidem pag. 2).
Il Giudice di prime cure, tuttavia, non ha motivato in ordine al rigetto delle critiche sollevate alla CTU da parte del CTP e dalla difesa dell'odierno appellante, riguardanti nello specifico l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11 del D.lgs.
115/2008 , essendosi limitato ad aderire alle conclusioni del CTU sul punto.
La motivazione del Tribunale in merito al rigetto della domanda dell'odierno appellante, tuttavia, non si esaurisce ad una semplice adesione acritica alle risultanze della CTU. Difatti, il Giudice di prime cure, sebbene non si esprima in merito all'applicabilità o meno al caso de quo dell'art. 11 del D.lgs. 115/2008, motiva la sua decisione statuendo altresì che, aldilà delle conclusioni del CTU, l'impianto pagina 8 di 14 fotovoltaico de quo non costituisce costruzione o fabbricato agli effetti dell'art. 907 cc e, pertanto, sulla base anche di tale statuizione, ha rigettato la domanda del Pt_1
Di ciò la difesa dell'appellante è perfettamente conscia tanto da aver dedicato all'argomento il terzo motivo di appello.
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << NULLITA' DELLA GRAVATA
SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11
DEL D.LGS. N.115/2008 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 907 C.C.
RELATIVAMENTE ALLA EVENTUALITÀ DI DEROGARE ALLA DISTANZE
DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
11), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del
C.T.U., ha dichiarato la legittimità del posizionamento dei pannelli fotovoltaici collocati dagli odierni appellati sul tetto della propria abitazione, fondandosi non sul disposto dell'art. 907 cc bensì << sul disposto di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.115/2008, richiamo che appare, ictu oculi, illegittimo ed errato, atteso che il richiamato articolo, per espressa previsione, si applica solo all'ambito amministrativo (in sede di rilascio dei titoli abilitativi) e non a quello civilistico (tra privati) >> (cfr. ibidem pag. 11).
4.3 Con il terzo motivo, rubricato << NULLITA' DELLA GRAVATA
SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11
DEL D.LGS. N.115/2008 E DELL'ART. 907 C.C. RELATIVAMENTE
ALL'INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI COSTRUZIONE >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, negando la qualificazione dell'impianto fotovoltaico de quo quale costruzione ma ritenendo lo stesso quale “volume tecnico”, ha statuito la non applicabilità dell'art. 907 cc al caso de quo.
4.4 Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente per l'esistenza di una ratio decidendi di portata dirimente.
4.4.1 Le censure sono infondate.
pagina 9 di 14 In sintesi, l'appellante, con l'ultimo motivo si duole del fatto che il Giudice di prime cure, qualificando l'impianto de quo come “volume tecnico” e non costruzione ovvero fabbricato, ha statuito la non riconducibilità dello stesso nella fattispecie disciplinata dall'art. 907 cc. L'appellante sostiene, difatti, che << è giuridicamente errato affermare che qualunque impianto, non costituendo una costruzione, possa essere collocato a ridosso di una veduta, senza che il titolare della veduta stessa possa pretendere il rispetto del suo diritto di distanziamento del manufatto e di veduta.
Se è pur vero che i pannelli fotovoltaici sono tecnicamente definibili come impianto, non è altrettanto vero che gli impianti non siano considerati “costruzioni” soggette alle distanze minime previste dall'art. 907 c.c.. Tale conclusione non solo è giuridicamente errata, ma anche in assoluto contrasto con i frequenti arresti giurisprudenziali che, non attribuendo al concetto di costruzione un contenuto restrittivo, definiscono costruzione qualunque manufatto, di qualunque tipo, natura e destinazione, che abbia la caratteristica della stabilità e che possa ostacolare o limitare il diritto di veduta esercitato dal confinante >> (cfr. ibidem pag. 17).
Sostiene che <la della tutela approntata dall'art. 907 c.c. consiste nel CP_6
tutelare il vicino da qualsiasi opera e/o manufatto di qualsiasi forma e/o materiale che possa ostacolare stabilmente il corretto esercizio del proprio diritto di veduta >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 22) e che, nel caso de quo, << i pannelli fotovoltaici de quibus sono stati collocati (come accertato nella C.T.U.) ad una distanza di soli
55-60 cm. dal balcone del sig. quindi, in assoluto spregio alla distanza Pt_1
minima imposta dal più volte citato art. 907 c.c. >> (cfr. ibidem pag. 23).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere
pagina 10 di 14 ubicati nella stessa >> (cfr. Cass. 26 novembre 2012, n. 20886; nello stesso senso anche Cass. 27 novembre 2018, n. 30708). Pertanto, come statuito dal Giudice di prime cure, << A maggior ragione, dunque, non sarebbe costruzione o fabbricato agli effetti dell'art. 907 cod. civ. un semplice impianto termico >> (cfr. sentenza impugnata pag.
2).
In ogni caso ed a tutto voler concedere alla difesa dell'appellante, la Suprema
Corte ha affermato il principio per cui << Ai fini dell'art. 907 cod. civ., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, il concetto di fabbricare non riguarda esclusivamente i fabbricati in calce o mattoni e cemento, cioè le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità ed una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa, sempre che l'opera diversa dal fabbricato in senso proprio e tecnico ostacoli l'esercizio della veduta del proprietario del fondo vicino. Pertanto la fissazione di una rete plastificata con collegamento precario alla parete sottostante la veduta non realizza un manufatto idoneo ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta, ove, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, con comporti un ostacolo alla fruizione di aria e luce nella zona di rispetto, ne' una modificazione sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare del diritto di venuta dall'art. 907 cit. >> (cfr. Cass. 9 febbraio 1993, n. 1598). La Suprema Corte ha altresì statuito che << Il divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalle vedute, sancito dall'art. 907 cod. civ., intende assicurare al titolare del diritto di veduta aria e luce sufficienti all'esercizio della "inspectio" e della "prospectio", sicché il giudice di merito, pur in presenza dell'accertata violazione della distanza, è tenuto a valutare specificamente se l'opera edificata (nella specie, un'inferriata di recinzione) ostacoli
l'esercizio della veduta >> (cfr. Cass. 22 agosto 2013, n. 19429; conforme Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5764 del 23/03/2004; nello stesso senso anche Cass. 30 gennaio 2008,
pagina 11 di 14 n. 2209 in tema d'istallazione di una parete vetrata di sottili dimensioni). Ancora si è ritenuta la necessità di un concreto e comprovato ostacolo all'esercizio di una servitù di veduta anche nel ben più grave caso, rispetto all'odierno, di trasformazione di un tetto in terrazza, per cui <La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sé idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello "ius in re aliena" non provi che l'innalzamento abbia, in concreto, modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta stessa. In tal caso, avuto riferimento al semplice possesso della veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare gli estremi della turbativa o della molestia, tutelabile con azione di manutenzione da parte del possessore. >> [Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1675 del
05/02/2003 (Rv. 560257 - 01)].
Nel caso de quo, come emerge dalle fotografie allegate dalle parti e dalle conclusioni del CTU, i pannelli de quibus non ostacolano il diritto di veduta dell'appellante in quanto sia l'impianto sia il tetto sul quale è infisso, sono collocati in massima parte (quelli situati su piano parallelo al balcone e molto più distanziati) anche ad una quota leggermente inferiore rispetto al balcone dell'appellante, mentre quelli
(tetto+impianto) maggiormente a ridosso del balcone (posti ad una distanza di cm
55/60 ed in parallelo alla naturale inclinazione del muretto divisorio del balcone stesso) sono in buona parte coperti alla vista proprio dalla naturale inclinazione del divisorio.
Comunque in ogni caso non ostacolano la veduta fruibile, anche da parte di una persona di media/bassa statura, dal balcone, dal quale la veduta è ampia e soprattutto pressoché quasi del tutto sovrapponibile a quella goduta in precedenza, anche perché
l'ispessimento del tetto dovuto all'impianto fotovoltaico comunque fa contenere lo spessore complessivo nei limiti legali. Le foto dimostrano che il leggero ispessimento
(inferiore a cm 30) del tetto non preclude l'esercizio del diritto di veduta dell'appellante e certamente è assolutamente escluso ogni perdita di aria e di luce.
Come ha, infatti, correttamente evidenziato anche il CTU “...le immagini riportate
pagina 12 di 14 nelle pagine seguenti e scattate ad altezza d'uomo non sembrano ledere alcuna visuale” (Cfr. pag. 14 della relazione), situazione questa che corrisponde a quanto anche in parte evidenziato dalle fotografie prodotte dalle parti e rilevate dal CTU, da cui emerge chiaramente anche una parziale diversità di quote e piani, per cui non può materialmente e soprattutto seriamente pregiudicare, tenuto conto che l'installazione di un impianto fotovoltaico non misura più di 10 centimetri d'altezza, la servitù di veduta e di presa d'aria di cui gode il fondo dominante.
Pertanto, dato che l'impianto fotovoltaico installato dagli odierni appellati non
è idoneo, per sua struttura, ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta dell'odierno appellante, in quanto non vi è compromissione della inspectio e della prospectio, nonché dell'ingresso di aria e luce, la domanda del relativa alla Pt_1
pretesa violazione dell'art. 907 cc, deve essere rigettata.
In ogni caso, quindi, l'appellante ha solamente allegato, senza tuttavia dimostrarlo, una limitazione del proprio diritto e lo stesso deve dirsi anche con riferimento ai lamentati “riverberi di luce”, agli asseriti problemi igienico-sanitari causati dalla presenza di volatili e ai rumori “molesti all'audito” causati dai dissuasori acustici per volativi.
Peraltro, la statuizione del Giudice di prime cure concernente anche il rigetto delle domande del relative al risarcimento dei soprarichiamati danni, non essendo Pt_1
stata oggetto di specifica censura in questa sede di gravame, si intende passata in giudicato.
5. S'impone, quindi, il rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata sia pure alla luce delle suddette ulteriori motivazioni nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza e secondo il corrispondente scaglione di valore indeterminabile basso e tenuto conto della nota spese depositata.
pagina 13 di 14 6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege,
[...]
oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 07.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 14 di 14
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 160/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZA CARRIERO (C.F. ); elettivamente domiciliato in C.F._2
PIZZA MAZZINI 15 MODENA presso lo studio del difensore avv. VINCENZA CARRIERO. APPELLANTE Contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. Controparte_2 C.F._4 entrambi con il patrocinio dell'avv. ENRICO MANGO (C.F. ); C.F._5 elettivamente domiciliati in VIA RAINUSSO 144 MODENA presso lo studio del difensore avv. ENRICO MANGO. APPELLATI
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AD OGGETTO: Controparte_3
– 907 C.C. –
[...] Controparte_4
DANNO
[...]
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE << “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare che l'impianto fotovoltaico realizzato dai convenuti sul tetto del loro fabbricato sito a Modena in Via Reggio Emilia n.35, a ridosso del parapetto del balcone posto al secondo piano, lato Via Reggio Emilia, della porzione di fabbricato di proprietà del ricorrente, viola la norma contenuta nell'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, limitando il diritto di veduta, di aria e di luce, altera il decoro estetico ed architettonico dell'edificio condominiale e costituisce, costruito com'è a pochi centimetri di distanza dal balcone del ricorrente e creando riparo per volatili di ogni tipo e ricettacolo permanente di sporcizia con conseguenze dannose dal punto di vista igienico/sanitario;
- per l'effetto, condannare i convenuti a rimuovere il manufatto illegittimamente realizzato, ovvero ordinarne l'arretramento in misura tale da assicurare il rispetto delle norme sulle distanze;
- ordinare, altresì, ai convenuti di provvedere alla rimozione dei dissuasori di volatili collocati tra i pannelli solari e il parapetto del balcone;
- conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento dei danni anche morali subiti dal ricorrente, danni che si indicano in complessivi €.20.000,00 o in quella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia o che l'Ill.mo Tribunale riterrà giusta, da liquidarsi, in via equitativa, ex art.
1226 c.c..
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.” >>
APPELLATI e << “Voglia Controparte_1 Controparte_2
l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, pagina 2 di 14 respingere
l'atto d'impugnazione proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Modena nr. Parte_1
719/2020, pubblicata il 23.06.2020; confermare integralmente la sentenza appellata;
condannare
l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2021, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello.
1.1 Si costituivano gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello è infondato e va, dunque, rigettato.
Va premesso che con sentenza n. 719/2020, resa in data 21.06.2020 e pubblicata in data 23.06.2020, il Tribunale di Modena, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda volta all'accertamento della violazione della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all'art. 907 cc, alla condanna dei convenuti, odierni appellati, alla rimozione o arretramento dell'impianto fotovoltaico dagli stessi realizzato sul proprio tetto, alla rimozione dei dissuasori acustici di volatili e al risarcimento dei danni asseritamente cagionati dall'impianto fotovoltaico stesso, condannando altresì l'attore, odierno appellante, a rimborsare ai convenuti le spese processuali e le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 3 di 14 3. La sentenza va confermata nella decisione finale relativa al rigetto delle domande promosse dall'attore, odierno appellante, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie (e segnatamente delle prove documentali offerte dall'odierno appellante e dagli odierni appellati) e delle risultanze emerse dalla
C.T.U. Ne va invece integrata e in parte modificata la motivazione.
3.1 Va premesso che con ricorso ex art. 702 cpc del 4 luglio 2016, notificato in data 08.10.2016, quale comproprietario unitamente alla moglie Parte_1 [...]
di una porzione di un immobile posto in Comune di Modena, Via Reggio Pt_2
Emilia, n. 33 [identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al foglio 201 con il mappale 261 sub 2 (abitazione) e 261 sub 6 (autorimessa)], conveniva in giudizio e quali comproprietari dell'immobile confinante, Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 907 cc e la condanna dei convenuti, odierni appellati, alla rimozione o all'arretramento dell'impianto fotovoltaico con pannelli da essi realizzato sul tetto, alla rimozione dei connessi dissuasori acustici di volatili, al risarcimento del danni cagionatigli dall'impianto fotovoltaico stesso e dai fenomeni derivatine. Nello specifico, l'attore asseriva di essere titolare di una servitù di veduta, costituita per destinazione del padre di famiglia dall'unico costruttore, che aveva, poi, venduto separatamente ciascuna unità immobiliare;
che nell'anno 2012 i convenuti installavano un impianto fotovoltaico sul tetto contiguo la porzione immobiliare dell'attore in violazione della distanza prescritta dall'art. 907 cc;
che i pannelli fotovoltaici de quibus, oltre a limitare il diritto di veduta laterale ed obliquo e di presa di aria e luce, alteravano il decoro estetico ed architettonico dell'intero edificio e cagionavano dannosi riverberi di luce, creando altresì problemi igienico-sanitari per la presenza di volatili;
che venivano installati dissuasori acustici per volatili molesti all'udito.
3.1.2 Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
contestando l'acquisto di servitù per destinazione del padre di famiglia, negando qualsiasi violazione dell'art. 907 cc (in quanto il D.lgs. 115/2008, contenente norme pagina 4 di 14 speciali di riqualificazione energetica, autorizzerebbe per l'installazione di impianti fotovoltaici il mancato rispetto delle distanze legali minime tra gli edifici) e l'alterazione del decoro architettonico (in ragione del simmetrico e identico impianto fotovoltaico installato dai vicini di casa abitanti sul lato opposto a quello del Pt_1
nonché i lamentati problemi igienico-sanitari, sostenendo altresì che, in ogni caso, nessun danno concreto sarebbe stato cagionato all'attore dall'impianto fotovoltaico de quo.
3.1.3 Alla prima udienza del 01.03.2017, il Giudice Dott. Roberto Masoni disponeva il mutamento del rito, da quello sommario a quello ordinario.
3.1.4 All'udienza del 18.01.2018 il Giudice di prime cure ammetteva una
Consulenza tecnico d'ufficio nominando l'Ing. Persona_1
3.1.5 Il CTU, mediante l'elaborato peritale, datato 15.05.2019, ha concluso che:
- non sussiste violazione delle distanze legali, perché trattasi di << impianto assolutamente imparagonabile ad una costruzione edilizia, non facendo volume ed essendo integrato nella copertura del fabbricato con uno inspessimento inferiore ai 30 cm consentiti per gli elementi di copertura >> (cfr. ibidem pag.
14), con il rilievo inoltre che << l'impianto in esame gode delle deroghe previste per gli interventi di riqualificazione energetica >> (cfr. ibidem pag. 10);
- << non si ritiene alterato il decoro del fabbricato in quanto i pannelli fotovoltaici si integrano perfettamente nella tipologia e nel colore della copertura >> (cfr. ibidem pag. 12), atteso inoltre che << La presenza dei pannelli fotovoltaici […] si può affermare che “bilanci” l'impatto visivo ed estetico dell'impianto fotovoltaico installato a sua volta sulla copertura adiacente la loro, indi per cui non si può in alcun modo parlare di alterazione del decoro né architettonico né estetico dell'immobile >> (cfr. ibidem pagg. 10-
11);
- << lo scopo per il quale vengono realizzati i pannelli sia quello di convertire la luce solare in energia elettrica e dunque per loro natura non riflettono quantità
pagina 5 di 14 rilevanti di luce solare, al contrario sono realizzati in “vetro ad alta trasmissione” per assorbirne il più possibile >> (cfr. ibidem pag. 11) e il fenomeno del riverbero della luce << ha una durata di circa 5 minuti al giorno e può verificarsi solamente nell'arco di un paio di mesi all'anno (ottobre e gennaio) >> (cfr. ibidem pag. 12);
- << Altrettanto complicato risulta parlare di un vero e proprio problema igienico- sanitario provocato dalla presenza di volatili che usufruiscono dei pannelli come riparo e ricettacolo di sporcizie poiché, fra gli spazi presenti tra i pannelli fotovoltaici sono stati posizionati dei tipici dissuasori metallici per animali volanti che limitano questo problema. In ogni caso il calore prodotto negli interstizi sotto il pannello impedisce di fatto un potenziale annodamento di volatili >> (cfr. ibidem pag. 12).
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalla C.T.U., la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale: < Nella causa introdotta da Parte_1
con ricorso notificato a e il giorno 8 Controparte_1 Controparte_2
ottobre 2016, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:
a) rigetta le domande proposte da
contro
Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2
b) condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
le spese processuali da loro sostenute e dovute, quelle di Controparte_2
consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a danno del primo;
c) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 6.200,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
d) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.>>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << NULLITA' DELLA GRAVATA
SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132,
COMMA 4, C.P.C. PER MOTIVAZIONE APPARENTE CIRCA L'ACRITICA
pagina 6 di 14 ADESIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE ALL'ELABORATO PERITALE
DEL C.T.U. >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, individuando quale fonte della propria decisione la relazione del C.T.U., ha ritenuto << superflua l'esposizione dei motivi del convincimento >> (cfr. sentenza impugnata pag. 2) e ha statuito che << Il consulente tecnico d'ufficio ha altrettanto esaustivamente valutato le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e risposto a esse, di modo che non possono essere considerate osservazioni ulteriori >> (cfr. ibidem pag. 2).
4.1.1 La censura non è corretta né fondata.
In estrema sintesi l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha pronunciato la sentenza impugnata con una << motivazione meramente apparente >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 10) avendo lo stesso << aderito supinamente e acriticamente alla relazione depositata dal C.T.U., senza il dovuto apporto di propri ulteriori elementi valutativi e logici, non esponendo le ragioni per le quali lui stesso ha ritenuto di disattendere alle specifiche e puntuali critiche dedotte dal C.T.P. del sig.
geom. >> (cfr. ibidem pag. 8) e alle repliche ed eccezioni Pt_1 Controparte_5
svolte dalla difesa del Pt_1
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre
l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità
pagina 7 di 14 -> (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881). Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì posto il principio per cui << Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n.
5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione >> (cfr. Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; nello stesso senso anche Cass. 6 giugno 2024, n. 15804).
Nel caso de quo, il Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del CTU ritenendo << le sue argomentazioni complete, non deviate da errori logici, non discordanti con le correnti nozioni della peculiare scienza pratica >> (cfr. sentenza impugnata pag. 2), avendo altresì lo stesso, ad avviso del Tribunale, <esaustivamente valutato le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e risposto a esse >> (cfr. ibidem pag. 2).
Il Giudice di prime cure, tuttavia, non ha motivato in ordine al rigetto delle critiche sollevate alla CTU da parte del CTP e dalla difesa dell'odierno appellante, riguardanti nello specifico l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11 del D.lgs.
115/2008 , essendosi limitato ad aderire alle conclusioni del CTU sul punto.
La motivazione del Tribunale in merito al rigetto della domanda dell'odierno appellante, tuttavia, non si esaurisce ad una semplice adesione acritica alle risultanze della CTU. Difatti, il Giudice di prime cure, sebbene non si esprima in merito all'applicabilità o meno al caso de quo dell'art. 11 del D.lgs. 115/2008, motiva la sua decisione statuendo altresì che, aldilà delle conclusioni del CTU, l'impianto pagina 8 di 14 fotovoltaico de quo non costituisce costruzione o fabbricato agli effetti dell'art. 907 cc e, pertanto, sulla base anche di tale statuizione, ha rigettato la domanda del Pt_1
Di ciò la difesa dell'appellante è perfettamente conscia tanto da aver dedicato all'argomento il terzo motivo di appello.
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << NULLITA' DELLA GRAVATA
SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11
DEL D.LGS. N.115/2008 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 907 C.C.
RELATIVAMENTE ALLA EVENTUALITÀ DI DEROGARE ALLA DISTANZE
DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
11), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del
C.T.U., ha dichiarato la legittimità del posizionamento dei pannelli fotovoltaici collocati dagli odierni appellati sul tetto della propria abitazione, fondandosi non sul disposto dell'art. 907 cc bensì << sul disposto di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.115/2008, richiamo che appare, ictu oculi, illegittimo ed errato, atteso che il richiamato articolo, per espressa previsione, si applica solo all'ambito amministrativo (in sede di rilascio dei titoli abilitativi) e non a quello civilistico (tra privati) >> (cfr. ibidem pag. 11).
4.3 Con il terzo motivo, rubricato << NULLITA' DELLA GRAVATA
SENTENZA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11
DEL D.LGS. N.115/2008 E DELL'ART. 907 C.C. RELATIVAMENTE
ALL'INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI COSTRUZIONE >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, negando la qualificazione dell'impianto fotovoltaico de quo quale costruzione ma ritenendo lo stesso quale “volume tecnico”, ha statuito la non applicabilità dell'art. 907 cc al caso de quo.
4.4 Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente per l'esistenza di una ratio decidendi di portata dirimente.
4.4.1 Le censure sono infondate.
pagina 9 di 14 In sintesi, l'appellante, con l'ultimo motivo si duole del fatto che il Giudice di prime cure, qualificando l'impianto de quo come “volume tecnico” e non costruzione ovvero fabbricato, ha statuito la non riconducibilità dello stesso nella fattispecie disciplinata dall'art. 907 cc. L'appellante sostiene, difatti, che << è giuridicamente errato affermare che qualunque impianto, non costituendo una costruzione, possa essere collocato a ridosso di una veduta, senza che il titolare della veduta stessa possa pretendere il rispetto del suo diritto di distanziamento del manufatto e di veduta.
Se è pur vero che i pannelli fotovoltaici sono tecnicamente definibili come impianto, non è altrettanto vero che gli impianti non siano considerati “costruzioni” soggette alle distanze minime previste dall'art. 907 c.c.. Tale conclusione non solo è giuridicamente errata, ma anche in assoluto contrasto con i frequenti arresti giurisprudenziali che, non attribuendo al concetto di costruzione un contenuto restrittivo, definiscono costruzione qualunque manufatto, di qualunque tipo, natura e destinazione, che abbia la caratteristica della stabilità e che possa ostacolare o limitare il diritto di veduta esercitato dal confinante >> (cfr. ibidem pag. 17).
Sostiene che <la della tutela approntata dall'art. 907 c.c. consiste nel CP_6
tutelare il vicino da qualsiasi opera e/o manufatto di qualsiasi forma e/o materiale che possa ostacolare stabilmente il corretto esercizio del proprio diritto di veduta >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 22) e che, nel caso de quo, << i pannelli fotovoltaici de quibus sono stati collocati (come accertato nella C.T.U.) ad una distanza di soli
55-60 cm. dal balcone del sig. quindi, in assoluto spregio alla distanza Pt_1
minima imposta dal più volte citato art. 907 c.c. >> (cfr. ibidem pag. 23).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere
pagina 10 di 14 ubicati nella stessa >> (cfr. Cass. 26 novembre 2012, n. 20886; nello stesso senso anche Cass. 27 novembre 2018, n. 30708). Pertanto, come statuito dal Giudice di prime cure, << A maggior ragione, dunque, non sarebbe costruzione o fabbricato agli effetti dell'art. 907 cod. civ. un semplice impianto termico >> (cfr. sentenza impugnata pag.
2).
In ogni caso ed a tutto voler concedere alla difesa dell'appellante, la Suprema
Corte ha affermato il principio per cui << Ai fini dell'art. 907 cod. civ., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, il concetto di fabbricare non riguarda esclusivamente i fabbricati in calce o mattoni e cemento, cioè le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità ed una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa, sempre che l'opera diversa dal fabbricato in senso proprio e tecnico ostacoli l'esercizio della veduta del proprietario del fondo vicino. Pertanto la fissazione di una rete plastificata con collegamento precario alla parete sottostante la veduta non realizza un manufatto idoneo ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta, ove, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, con comporti un ostacolo alla fruizione di aria e luce nella zona di rispetto, ne' una modificazione sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare del diritto di venuta dall'art. 907 cit. >> (cfr. Cass. 9 febbraio 1993, n. 1598). La Suprema Corte ha altresì statuito che << Il divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalle vedute, sancito dall'art. 907 cod. civ., intende assicurare al titolare del diritto di veduta aria e luce sufficienti all'esercizio della "inspectio" e della "prospectio", sicché il giudice di merito, pur in presenza dell'accertata violazione della distanza, è tenuto a valutare specificamente se l'opera edificata (nella specie, un'inferriata di recinzione) ostacoli
l'esercizio della veduta >> (cfr. Cass. 22 agosto 2013, n. 19429; conforme Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5764 del 23/03/2004; nello stesso senso anche Cass. 30 gennaio 2008,
pagina 11 di 14 n. 2209 in tema d'istallazione di una parete vetrata di sottili dimensioni). Ancora si è ritenuta la necessità di un concreto e comprovato ostacolo all'esercizio di una servitù di veduta anche nel ben più grave caso, rispetto all'odierno, di trasformazione di un tetto in terrazza, per cui <La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sé idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello "ius in re aliena" non provi che l'innalzamento abbia, in concreto, modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta stessa. In tal caso, avuto riferimento al semplice possesso della veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare gli estremi della turbativa o della molestia, tutelabile con azione di manutenzione da parte del possessore. >> [Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1675 del
05/02/2003 (Rv. 560257 - 01)].
Nel caso de quo, come emerge dalle fotografie allegate dalle parti e dalle conclusioni del CTU, i pannelli de quibus non ostacolano il diritto di veduta dell'appellante in quanto sia l'impianto sia il tetto sul quale è infisso, sono collocati in massima parte (quelli situati su piano parallelo al balcone e molto più distanziati) anche ad una quota leggermente inferiore rispetto al balcone dell'appellante, mentre quelli
(tetto+impianto) maggiormente a ridosso del balcone (posti ad una distanza di cm
55/60 ed in parallelo alla naturale inclinazione del muretto divisorio del balcone stesso) sono in buona parte coperti alla vista proprio dalla naturale inclinazione del divisorio.
Comunque in ogni caso non ostacolano la veduta fruibile, anche da parte di una persona di media/bassa statura, dal balcone, dal quale la veduta è ampia e soprattutto pressoché quasi del tutto sovrapponibile a quella goduta in precedenza, anche perché
l'ispessimento del tetto dovuto all'impianto fotovoltaico comunque fa contenere lo spessore complessivo nei limiti legali. Le foto dimostrano che il leggero ispessimento
(inferiore a cm 30) del tetto non preclude l'esercizio del diritto di veduta dell'appellante e certamente è assolutamente escluso ogni perdita di aria e di luce.
Come ha, infatti, correttamente evidenziato anche il CTU “...le immagini riportate
pagina 12 di 14 nelle pagine seguenti e scattate ad altezza d'uomo non sembrano ledere alcuna visuale” (Cfr. pag. 14 della relazione), situazione questa che corrisponde a quanto anche in parte evidenziato dalle fotografie prodotte dalle parti e rilevate dal CTU, da cui emerge chiaramente anche una parziale diversità di quote e piani, per cui non può materialmente e soprattutto seriamente pregiudicare, tenuto conto che l'installazione di un impianto fotovoltaico non misura più di 10 centimetri d'altezza, la servitù di veduta e di presa d'aria di cui gode il fondo dominante.
Pertanto, dato che l'impianto fotovoltaico installato dagli odierni appellati non
è idoneo, per sua struttura, ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta dell'odierno appellante, in quanto non vi è compromissione della inspectio e della prospectio, nonché dell'ingresso di aria e luce, la domanda del relativa alla Pt_1
pretesa violazione dell'art. 907 cc, deve essere rigettata.
In ogni caso, quindi, l'appellante ha solamente allegato, senza tuttavia dimostrarlo, una limitazione del proprio diritto e lo stesso deve dirsi anche con riferimento ai lamentati “riverberi di luce”, agli asseriti problemi igienico-sanitari causati dalla presenza di volatili e ai rumori “molesti all'audito” causati dai dissuasori acustici per volativi.
Peraltro, la statuizione del Giudice di prime cure concernente anche il rigetto delle domande del relative al risarcimento dei soprarichiamati danni, non essendo Pt_1
stata oggetto di specifica censura in questa sede di gravame, si intende passata in giudicato.
5. S'impone, quindi, il rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata sia pure alla luce delle suddette ulteriori motivazioni nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza e secondo il corrispondente scaglione di valore indeterminabile basso e tenuto conto della nota spese depositata.
pagina 13 di 14 6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex lege,
[...]
oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 07.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 14 di 14