Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 16567/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso depositato in data 23.08.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Michele Surace, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 con l'Avv. Pamela Chioatto, giusta procura in atti;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia d.d. 25.09.2024 In punto: divorzio contenzioso/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14.01.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in AR (Ve) in data 17.10.1992, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del predetto Comune al N. 38, Parte II, Serie A, Anno 1992 (doc. 1 della ricorrente). Dal matrimonio non sono nati figli. Le parti, dopo essere comparse in data 26.01.2018 dinanzi al Presidente f.f., si sono separate consensualmente come da decreto di omologazione d.d. 16.02.2018 di questo Tribunale (doc. 4 della ricorrente). La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo. La parte convenuta, costituendosi in giudizio, non ha contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del divorzio. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 14.01.2025, celebrata dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di divorziare e i rispettivi procuratori hanno precisato le conclusioni come in atti. Preso atto, il Giudice ha assegnato nella medesima udienza la causa a sentenza, riservandosi di riferire in camera di consiglio al Collegio per la decisione. In accoglimento del ricorso, tra i coniugi e può essere senz'altro Parte_1 Controparte_1
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3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale nuova disposizione, entrata in vigore il 26.05.2015, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 3). La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione, ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722). Nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, considerando che i coniugi erano comparsi in data 26.01.2018 innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologa di questo Tribunale di data 16.02.2018.
pagina2 di 3 Il termine di sei mesi era quindi senz'altro già decorso al momento del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio (deposito avvenuto in data 23.08.2024), atteso che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine della proponibilità della domanda (v. Cass., sez. I, 15.02.1999, n. 1260; e Cass., sez. I, 1.03.1997, n. 1819). Con ciò, la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta. Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi ha avuto esito negativo vista la conferma, da parte di questi ultimi, della volontà di divorziare, manifestata alla prima udienza di questo giudizio. Ciò conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, regolarmente trascritto, formulata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, alla quale il convenuto, costituendosi in giudizio, non si è opposto. Non vi è da provvedere su altre questioni poiché i ricorrenti non hanno avanzato richieste economiche e dal matrimonio non sono nati figli. In considerazione della natura della controversia e del sostanziale accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in AR (Ve) il 17.10.1992 e trascritto nei registri di stato civile -atti di
[...] matrimonio- del predetto Comune al N. 38, Parte II, Serie A, Anno 1992;
-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
-Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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