TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 19767/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FALETTI PAOLA e ER AU e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FALETTI PAOLA e ER AU RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 02/10/2025, con cui e , Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Concesio in data 2.7.22 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Concesio al numero 6 parte II serie A dell'anno 2022), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Concesio BS il Parte_1 Parte_2
02/07/2022, trascritto nei registri dello Stato civile di detto comune al numero 6 parte II serie A dell'anno 2022);
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Pag. 1 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
Per_ 3. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute. La minore manterrà stabile residenza presso la madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia al fine di garantirle un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psicofisico;
4. I genitori si impegnano a far sì che da figlia conservi rapporti significativi con gli ascendenti che con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'articolo 317 bis primo comma codice civile, ciascuno nei periodi di propria competenza;
5. I genitori, nel caso in cui dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, non potranno consentire le frequentazioni della figlia minore con il nuovo partner sino a quando la detta relazione non sarà caratterizzata da stabilità (e con ciò intendendosi che il legame deve durare da almeno un anno) e la figlia non manifesti un'adeguata capacità di discernimento in modo che tale frequentazione possa avvenire senza turbarne la serenità; Per_
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre vedrà e terrà con sé la figlia compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli scolastici ed extrascolastici della figlia con le seguenti modalità:
- tutti i giorni dal martedì al venerdì il padre andrà a prendere la figlia a scuola alle 16:00 e la riporterà a casa della madre alle 18:00;
- tutte le domeniche dalle 09:00 fino a lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie pasquali la figlia trascorrerà il giorno della vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così anche per il giorno di Pasqua e di Pasquetta, alternandosi di anno in anno. I genitori si sono già accordati che la figlia trascorrerà il giorno della vigilia di Natale del 2025 con il padre e il giorno di Natale con la madre;
- durante le vacanze estive i genitori si accorderanno per tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri impegni lavorativi e quelli con attrici ed extrascolastici della figlia, per due settimane anche non consecutive ciascuno, da stabilirsi con cordialmente entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori concordano che fino al raggiungimento dei 5 anni della figlia Per_ le settimane di vacanza non potranno essere consecutive;
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
nell'ambito di questa suddivisione dei tempi, qualora il genitore cui compete fosse impossibilitato a tenere con sé la figlia, per particolari e straordinarie esigenze, verificherà prioritariamente la disponibilità dell'altro genitore ad accudirla per il tempo necessario. Entrambi i genitori potranno tenere normali contatti telefonici con la figlia. I genitori inoltre prendono atto che le variazioni di frequenza dovranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti con congruo preavviso;
7. Considerate le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa incostanza di convivenza, le risorse economiche reddituali di entrambi i genitori, i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, la valenza di compiti domestici e di cura assunti, le parti concordano che il padre verserà alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di euro 325,00 a titolo di concorso al mantenimento sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, dopo un anno dall'emissione della sentenza di omologazione della separazione. Le parti concordano che l'importo percepito a titolo di assegno unico (o altri istituti equivalenti) sia percepito dalla madre nella misura del 100%;
8. I genitori si accollano inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come disposto da protocollo in vigore presso il tribunale di Brescia e in particolare:
Spese per la salute
Pag. 2 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: documentate;
suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta;
9. I genitori concordano di rinviare la decisione in merito all'eventuale richiesta della cittadinanza brasiliana in aggiunta Per_ con l'italiana per la figlia
10. La signora si impegna a rimborsare al sig. la somma di euro 4000 entro e non oltre il Pt_1 Pt_2
31/12/2026;
11. La casa familiare sita in Brescia, in via Natali Euplo n. 32 a Concesio (BS) di proprietà della signora Pt_1 resterà alla stessa assegnata con tutti gli arredi, i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili contenuti nella predetta abitazione;
12. Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza e prelevare tutti i propri oggetti personali entro 10 giorni Pt_2 dalla data di omologa della separazione;
13. I coniugi concordano che il cane di proprietà del sig. rimarrà presso la casa familiare e potrà essere prelevato Pt_2 da quest'ultimo ogni qualvolta la figlia si tratterrà dal padre. Le spese relative all'alimentazione e alla cura (anche veterinaria) del cane rimarranno interamente a carico del sig. . Pt_2
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere reciprocamente a pretendere anche a titolo di mantenimento l'uno dell'altro e viceversa ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti;
15. Le spese del presente giudizio saranno integralmente a carico della sig.ra ; Pt_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
Pag. 3 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
Pag. 4 di 4