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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3851 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello dall'avv. Stefano Vercellone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pompei (NA) alla via Aldo Moro I
Traversa n. 18/B
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione e risposta, dagli avv. Erika Villanova e Yasmine Laachir ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli in Caserta, via F. Renetta n. 88
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso l' Controparte_2 CP_3
APPELLATA CONTUMACE
E
, domiciliato presso l' Controparte_4 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.05.2024
FATTO E DIRITTO
citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, Parte_1 CP_4
, la e l' per sentirli condannare, in solido, al
[...] Controparte_2 Controparte_5 risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in Pompei (NA) alla Via Provinciale
Ripuaria in data 03.08.2016, alle ore 21,08 circa.
A tale fine l'attore deduceva di essere proprietario dell'autovettura Fiat 50 tg. EW794YF e che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, si trovava alla guida della propria auto a procedere regolarmente, a velocità moderata, lungo la predetta via, quando giunto all'altezza del civico 8, veniva tamponato da tergo dall'autoveicolo tipo IA MU tg. EL222MM, di proprietà di e;
allegava altresì che il veicolo IA era stato sospinto in Parte_2 CP_6 avanti a causa del tamponamento provocato dall'auto straniera Mini Countryman Cooper S tg.
ZH372306, di proprietà di e assicurato per la r.c. auto dalla Controparte_4 Controparte_2
a causa dell'urto, il veicolo attoreo riportava ingenti danni nel punto di impatto ma
[...]
qualsiasi tentativo di comporre bonariamente la lite non sortiva alcun effetto.
Pertanto, chiedeva di accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente Parte_1 dell'auto Mini Countryman tg. ZH372306 in ordine alla produzione del sinistro e di condannarsi la ai sensi dell'art., 126 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, da CP_3
quantificarsi in corso di causa entro il limite di valore di euro 5.200,00.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., che preliminarmente chiedeva di disporsi la riunione del giudizio con il procedimento pendente innanzi al medesimo ufficio ed incardinato da e , i quali Parte_2 CP_6
chiedevano il risarcimento dei danni subiti dal veicolo IA MU conseguenza del medesimo sinistro dedotto in lite.
Nel merito la convenuta contestava la verificazione dell'evento, le modalità di accadimento dedotte dall'attore, la responsabilità esclusiva di , nonché la sussistenza del nesso di Controparte_4 causalità tra i danni lamentati e il sinistro denunciato. Pertanto, l' chiedeva il rigetto della CP_3
domanda attorea, con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
Il responsabile civile e la pur se regolarmente evocati in giudizio, non si Controparte_2
costituivano per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nel deposito di documentazione, nell'escussione del teste di parte attrice – la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Controparte_7
e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
2 Con la sentenza n. 1164/20 il Giudice di Pace adito rigettava la domanda poiché infondata in quanto l'attore non aveva adempiuto all'onere probatorio su di esso incombente;
il giudicante evidenziava che l'evento appariva incerto ed indimostrato nel suo concreto svolgersi, che le dichiarazioni rese dal teste si appalesavano generiche e inidonee a dare dimostrazione dei fatti di causa e che il modello CAI riportava una dinamica diversa rispetto a quella prospettata nell'atto introduttivo e a confermata dal teste. Nelle motivazioni della sentenza si evidenziava altresì che l'attore non aveva provato in giudizio i danni riportati alla propria auto, avendo prodotto in giudizio solo rilievi fotografici ritraenti il veicolo riparato;
diversamente, il giudice evidenziava che la convenuta aveva prodotto in atti perizia di parte dalla quale era emerso che l'auto non presentava danni né tracce di riparazioni.
Infine, il giudicante rilevava che una fattura di riparazione, da sola, non può costituire una prova.
Pertanto, il giudice di prime cure rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza del giudice di Pace, lamentando Parte_1
l'arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, con conseguente violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c e contestava l'immotivata ed ingiustificata non ammissione di CTU tecnica.
Dunque, l'appellante chiedeva, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, istava per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, accertando la responsabilità esclusiva dell'autoveicolo straniero di proprietà di CP_4
nella causazione del sinistro, con la conseguente condanna delle parti convenute, in solido
[...] tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'istante, da quantificarsi nella misura complessiva di euro 5.200,00, oltre interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Incardinata la lite, si costituiva l' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio.
e la , pur se ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano. Controparte_4 CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa non matura per la decisione, nominava quale c.t.u. il perito assicurativo , il quale accettava Persona_1
l'incarico in data 21.09.2022 e depositava l'elaborato peritale il 03.03.2023. Cont All'udienza del 26.04.2023, l' eccepiva la nullità della consulenza tecnica poiché le bozze dell'elaborato non erano pervenute presso lo studio del fiduciario costituito e chiedeva di sospendere il procedimento ed inviare gli atti alla Procura, atteso che il teste escusso in primo grado
3 aveva già testimoniato cinque volte nei cinque anni precedenti alla deposizione resa innanzi il giudice di pace.
Il giudice disponeva che la relazione peritale definitiva fosse da considerarsi come bozza, autorizzando le parti ad inviare controdeduzioni nel termine di 20 giorni e autorizzava il consulente a depositare l'elaborato nei successivi 20 giorni. Disponeva altresì di rimettere informativa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata per le opportune determinazioni nei confronti del teste Controparte_7
La causa veniva rinviata all'udienza del 27.05.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, e in tale data la causa veniva riservata in decisione, assegnando alle parti – con decorrenza dal 03.06.2024- giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (sentenza depositata in data 27.02.2020 ed atto di appello notificato in data 27.07.2020, tenuto conto della sospensione straordinaria relativa all'anno 2020 connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 28.07.2020.
Deve dichiararsi altresì la contumacia delle parti appellate e Controparte_4 Controparte_2
regolarmente evocati e non costituitesi in giudizio.
[...]
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende
4 dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
censura la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui il giudice operava un Parte_1 superficiale esame delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria ed in particolare, non analizzava la deposizione testimoniale, nella quale venivano individuate in modo sufficientemente preciso le circostanze di tempo e di luogo, la dinamica del sinistro, i punti di impatto tra i veicoli, la natura dei danni riportai dall'autovettura attorea, nonché le relative responsabilità.
Evidenziava che dal raffronto della lettera di messa in mora, dell'atto di citazione e della deposizione testimoniale, la dinamica del sinistro era sempre stata descritta in modo chiaro ed univoco, senza alcuna contraddizione;
di conseguenza, l'appellante riteneva non condivisibili le perplessità manifestate dal giudice in merito alle discordanze contenute nel modello CAI, il quale non costituiva di per sé uno strumento di prova autonomo.
censurava la mancata ammissione di c.t.u. tecnica, così come espressamente Parte_1
richiesta dalla difesa nel corso del primo grado di giudizio e rilevava che il giudice non aveva proceduto ad un esame complessivo e globale delle risultanze probatorie, rendendo altresì incomprensibile l'iter logico che aveva condotto il giudice a ritenere lacunosa la prova orale.
A tali censure, parte appellata replica che il giudice correttamente rigettava la domanda attorea poiché nel corso dell'istruttoria erano emerse numerose contraddizioni;
più precisamente, evidenziava che l'attore produceva un modulo CAI sul quale vi era apposta un'unica firma, difficilmente intellegibile e ricollegabile con certezza ad uno dei soggetti coinvolti nel sinistro;
che non veniva richiesto l'intervento dell'Autorità a seguito del sinistro e che l'unica prova fornita dall'attore era la testimonianza di , il quale non veniva mai citato nelle richieste Controparte_7 stragiudiziali o indicato nell'atto di citazione ed, infine, l'appellata contestava la veridicità delle dichiarazioni rese dal teste. Contr In relazione ai danni subiti dal veicolo di proprietà dell'appellante, l' videnziava che i danni risultavano incoerenti e che venivano allegate dall'attore foto prive di alcuna data certa, ritraenti il Contr veicolo già riparato. Inoltre, aggiungeva che il perito incaricato dall' in sede di accertamento della Fiat 50 tg. EW784YF, rilevava che: “All'ispezione tecnica il veicolo non presenta danni inerenti il sinistro in questione né si rilevano evidenti tracce di riparazione sui lamierati interessati dall'urto. Il legale riferisce che non è in possesso di foto del veicolo con i danni in atto, ma solo di fattura di riparazione che si riserva di inviare via mail. A suo dire i danni erano ubicati al lato posteriore sinistro e che avevano interessato solo i lamierati esterni ed accessori. Pertanto, allo stato non abbiamo alcun elemento tecnico che ci permetta di procedere ad una stima dei danni, in mancanza di idonea documentazione comprovante la loro esistenza.”
5 Ciò posto, alla luce del materiale istruttorio in atti il motivo di appello spiegato da Parte_1
non è meritevole di accogliemento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla prova testimoniale resa da in primo Controparte_7 grado all'udienza del 17.05.2019, il quale, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, riferiva di aver assistito ad un sinistro mentre si trovava a bordo di un ciclomotore e stava percorrendo la via Ripuaria in Pompei, con direzione Castellammare.
Precisava che “detta via Ripuaria è a doppio senso di circolazione (…) i veicoli coinvolti nell'incidente procedevano con direzione opposta quindi con direzione Pompei. ADR. Ho visto una vettura tipo Mini Countryman che nel procedere per detta via a velocità piuttosto sostenuta improvvisamente urtava con la propria parte anteriore la parte posteriore di una vettura IA
MU, di colore scuro che procedeva nello stesso senso di marcia. ADR. La IA MU che stava già rallentando veniva sospinta in avanti ed andava ad urtare a sua volta con la propria parte anteriore la parte posteriore di una vettura tipo Fiat 50 ferma in attesa di un attraversamento pedonale. ADR. La Fiat bianca era di colore bianco e condotta da un uomo. ADR. Dopo l'incidente mi avvicinai per verificare l'accaduto. ADR. Vidi che la vettura tipo Fiat 50 riportava danni alla parte posteriore, quindi vidi graffi, ammaccature e danni al paraurti (…) ADR. Vidi che la vettura tipo Mini Contryman, anche questa condotta da un uomo, aveva una targa estera. ADR. Preciso che anche il conducente della era di nazionalità italiana.” Parte_3
Ebbene, appare evidente che le dichiarazioni rese dal teste si pongono in contrasto rispetto alla dinamica del sinistro tratteggiata nell'atto introduttivo del giudizio e nella lettera di messa in mora Contr indirizzata all' all'attore; in entrambi i documenti si affermava che al momento dell'impatto,
“il veicolo del Sig. si trovava a procedere regolarmente a velocità moderata Via Parte_1
Provinciale Ripuaria”. Pertanto, in base a tale narrazione, l'autovettura al momento del tamponamento era in movimento e non ferma in sosta in attesa di un attraversamento pedonale, così come riferiva il CP_7
Né soccorrono in tal senso le dichiarazioni contenute nel modello CAI, prodotto dall'attore in primo grado, documento in cui veniva riferita una diversa ricostruzione del sinistro di cui è causa;
in particolare, nel grafico ricostruttivo veniva puntualizzato che la Fiat 50 concludeva la propria corsa impattando un guardrail, circostanza di cui non vi è traccia né nell'atto introduttivo del giudizio, né nella lettera di messa in mora né nella deposizione testimoniale assunta in primo grado.
Appare opportuno osservare che il predetto modello di contestazione amichevole non risulta correttamente compilato in ogni sua parte, non vi è l'indicazione delle generalità del teste e sullo stesso risulta apposta un'unica firma, non riconducibile con certezza ad alcuno dei soggetti coinvolti nel sinistro.
6 Ancora, non è possibile attribuire alcuna rilevanza probatoria ai rilievi fotografici allegati dall'odierno appellante e ritraenti l'autovettura all'esito delle riparazioni effettuate in seguito al sinistro;
difatti, non è possibile in alcun modo individuare i danni occorsi in seguito all'impatto né è possibile ravvisare alcun segno delle riparazioni che hanno interessato il veicolo.
In definitiva le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in giudizio non solo sono prive di ulteriori riscontri probatori, ma anche in contrasto con le stesse allegazioni dell'attore.
Le rilevanti lacune probatorie fin qui evidenziate non possono essere in alcun modo sopperite dal giudizio positivo di coerenza, espresso dal p.a. , tra i danni alla parte posteriore del Persona_1
veicolo attoreo e la dinamica del sinistro descritta da parte appellante.
Difatti, il giudicante non ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dall'ausiliario nominato in secondo grado, atteso che lo stesso argomentava le proprie conclusioni sulla base di una premessa sostanzialmente errata ed indimostrata.
Ebbene, nell'elaborato peritale si legge che “Dalla lettura dell'Atto Introduttivo del Giudizio di parte appellante, si rileva come, all'epoca dei fatti, il veicolo attore FIAT 50 ABARTH 1.4 Turbo
T-JET tg. EW794YF, il quale era fermo nella sua corsia di marcia, abbia subito solo un urto diretto
- tamponamento portato, nella sua parte posteriore, dalla parte anteriore del veicolo terzo CP_8
tg. EL222MM che lo seguiva da tergo il quale, a sua volta, era stato tamponato dal veicolo
[...]
convenuto tg. ZH372306 proveniente a sua volta da tergo Controparte_9 allo stesso veicolo terzo ” (pag. 8). CP_8
Tuttavia, come già sottolineato, esclusivamente il teste escusso in primo grado riferiva la circostanza che il veicolo attoreo al momento dell'impatto si trovava fermo nella propria corsia di marcia, mentre dagli altri atti di causa si assume che l'auto Fiat 50 stesse regolarmente procedendo a velocità moderata, con direzione Pompei.
Pertanto, il giudizio di coerenza tra i danni riportati e la dinamica del sinistro, nonché quello relativo alla compatibilità dei punti di impatto tra i veicoli coinvolti si è basato sull'erroneo presupposto che la Fiat 50 avesse arrestato la propria corsa;
tale circostanza assume particolare rilevanza considerando che il consulente tecnico, nell'impossibilità di ispezionare direttamente i veicoli coinvolti nel sinistro, fondava le proprie valutazioni sul mero accostamento dei veicoli in modo statico/virtuale.
In ogni caso si tratta di una valutazione di coerenza fondata in astratto in assenza di foto con data certa dei danni al veicolo e nell'assenza di foto nell'immediatezza dei fatti.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare evidente che l'assunto attoreo è rimasto del tutto sfornito di prova e, dunque, non può che condividersi la decisione di rigetto del giudice di prime cure;
per tali ragioni, il motivo di appello è privo di pregio e non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
7 Spese di lite
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento fino ad euro 5.200,00, secondo grado: valori medi).
Nulla sulle spese in favore di e , stante la loro Controparte_2 Controparte_4
contumacia.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa (in sede di conferimento dell'incarico) si pongono in via definitiva a carico di parte appellante.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1164/2020 del Giudice di Pace di
Torre Annunziata;
b) condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1
liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
8 Le spese della ctu espletata in grado di appello vanno poste in via definitiva a carico dell'appellante.
Torre Annunziata, 20.11.2024.
Il GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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