Sentenza 21 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2018, n. 57934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57934 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO OM nato a [...] il [...] TO TT nato a [...] il [...] TO VA nato a [...] il [...] ER EU nato a [...] il [...] RO IG nato a [...] il [...] UA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EU SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA,che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi;
udito l'Avv. FRANCESCA BEATRICE SURACE, in sost. degli Avv. SANTO SURACE E PATRIZIA SURACE, che riportandosi ai motivi dei ricorsi insiste per l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, con dichiarazione di estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati e rideterminazione della pena, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di MI IC, TO IO, TO NN, ER UG, MI LU e QU OS, in relazione al reato di cui agli artt.81, secondo comma, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. per essersi impossessati di energia elettrica e di acqua pubblica sottraendola indebitamente al Comune di Gioia Tauro, alimentando così continuamente le loro abitazioni. Accertato in Gioia Tauro il 7 aprile 2006. 2. Il fatto è stato così ricostruito nelle fasi di merito: a seguito di una denuncia-querela sporta dalla società NI Sviluppo con sede in Genova, agenti di polizia giudiziaria avevano accertato la costruzione di manufatti abusivi nell'area di proprietà della società denunciante;
le baracche, destinate ad abitazione del nucleo familiare degli indagati, erano munite di forniture di energia elettrica ed acqua potabile, realizzate mediante allacci abusivi;
in occasione del sopralluogo, gli abitanti dei manufatti erano stati identificati in quanto presenti sul posto;
in particolare, avevano allacciato alla rete idrica comunale tubi in polietilene che, attraverso un foro praticato nella recinzione dell'area, giungevano nei manufatti o davanti alle abitazioni, con ulteriori diramazioni dalle quali partivano altri allacci in parte interrati;
gli allacci alla rete elettrica provenivano dalla rete di alimentazione dell'acquedotto comunale;
dai misuratori dell'acquedotto partivano alcuni cavi elettrici che arrivavano all'interno delle abitazioni.
3. MI IC, TO IO, TO NN, ER UG, MI LU e QU OS, con distinti atti di identico contenuto, ricorrono per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art.606 lett.c) ed e) cod.proc.pen., inosservanza degli artt.192, 349 e 357, comma 2, lett.e) cod.proc.pen. per l'identificazione degli autori del reato, nullità per violazione dell'art.525, comma 2, cod.proc.pen., manifesta illogicità ed apoditticità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. I ricorrenti sostengono che la prova testimoniale assunta in primo grado fosse inattendibile, in quanto gli agenti di polizia giudiziaria avevano proceduto all'identificazione dei responsabili senza redigere alcun verbale ai sensi degli artt.349 e 357 cod.proc.pen. Per superare le deduzioni difensive svolte nell'atto di impugnazione, la Corte di Appello ha richiamato la deposizione del teste Forte resa all'udienza dell'Il maggio 2009, sebbene tale testimone fosse stato sentito nuovamente all'udienza del 5 dicembre 2011 a seguito del mutamento della persona fisica del giudice e del diniego opposto dalla difesa alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura. In tale seconda escussione, il teste aveva integrato e modificato il precedente narrato, non esprimendosi più in termini di certezza in merito all'attività investigativa svolta per l'identificazione degli autori del reato.
2.1. I ricorrenti hanno allegato al ricorso la trascrizione della deposizione testimoniale resa dall'agente di polizia giudiziaria Forte Pasquale nel corso dell'udienza del 5 dicembre 2011 a seguito di rinnovazione dibattimentale. Da tale deposizione risulta che la polizia giudiziaria, nel corso di un sequestro preventivo, ha proceduto all'identificazione delle persone indagate attraverso l'esibizione di un documento d'identità, senza annotazione degli estremi dei documenti ma mediante annotazione delle generalità; sulla base di tali dati, si è poi proceduto al riscontro anagrafico, che ha confermato le generalità delle persone che occupavano i manufatti con gli allacci abusivi.
2.2. Le questioni poste dai ricorrenti al giudice di legittimità consistono, in sostanza, nel valutare se la menzione della testimonianza resa 1'11 maggio 2009 anziché di quella resa all'udienza del 5 dicembre 2011 abbia determinato la nullità della sentenza ed, in ogni caso, se tale testimonianza possa considerarsi prova attendibile per fondare il giudizio di responsabilità penale degli imputati, con particolare riferimento alla loro identificazione quali autori del reato.
3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che sia, in primo luogo, infondata la censura che i ricorrenti hanno proposto con riferimento alla nullità che deriva dalla violazione dell'art.525, comma 2, cod.proc.pen., norma che sancisce il principio d'immutabilità del giudice.
3.1. In linea di principio, si osserva che in alcune pronunce della Corte di Cassazione si rinviene un'interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale non si ha nullità della sentenza se il giudice decide sulla base di una prova da lui stesso assunta ma disposta nell'ambito dello stesso procedimento da un giudice in diversa composizione fisica (Sez. 5, Sentenza n. 1759 del 04/10/2011, dep.2012, Della Bona, Rv. 25172701; Sez. 3, n. 18516 del 06/04/2011, S., Rv. 25030101). Il Collegio ritiene di preferire, come già espresso in una precedente pronuncia di questa Sezione, un'interpretazione del principio d'immutabilità del giudice più estesa, che escluda la sola adozione di provvedimenti ordinatori intesi ad assicurare l'ordinato svolgimento del processo, sforniti come tali di àlcuna effettiva valenza in ordine all'adozione della decisione nel merito, come ad esempio i provvedimenti collegiali di sospensione o di rinvio del dibattimento (Sez. 4, n. 48765 del 15/07/2016, Incerti, Rv. 26887501; Sez. 1, n. 35669 del 17/01/2003, Prinzivalli, Rv. 22606601).
3.2. Ne consegue che il giudice che decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, non può che essere il medesimo che andrà poi a deliberare la sentenza. Qualora l'imputato non intenda mantenere fermi gli incombenti già espletati, è necessario (e sufficiente) che lo stesso esprima il proprio dissenso, o la non perfetta condivisione, o che evidenzi l'opportunità di una qualche rivisitazione della precedente fase dibattimentale, come avvenuto nel caso di specie.
3.3. Ma tali affermazioni di principio non implicano, nel caso concreto, la nullità dedotta dai ricorrenti in quanto, dal verbale di udienza del 5 dicembre 2011 emerge il consenso prestato dalle parti all'acquisizione dell'attività istruttoria già svolta nel corso dell'udienza dell'Il maggio 2009; a ciò si aggiunga che il giudice che ha deliberato la sentenza ha consentito l'ulteriore escussione del testimone nel contraddittorio delle parti, mentre la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 525, comma 2, cod.proc.pen. è configurabile solo quando, intervenuto un mutamento nella composizione del giudice, risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che, quindi, la rinnovazione del dibattimento medesimo sia stata deliberatamente rifiutata od esclusa (Sez. 1, n. 18308 del 14/01/2011, Bellarosa, in motivazione). Né i ricorrenti hanno dedotto che fossero state conculcate le facoltà difensive inerenti all'esame del teste.
3.4. Giova aggiungere che, in base al disposto dell'art.511 cod.proc.pen., una rinnovazione operata mediante semplice lettura delle deposizioni testimoniali rese dinanzi al giudice poi mutato non determina nullità per violazione del principio espresso dall'art.525 cod. proc. pen. ma si risolve nella inutilizzabilità della prova (Corte Cost. n.17 del 3 febbraio 1994 e n.99 del 3 aprile 1996; Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 21239501); dal che si desume, con riguardo al caso in esame, che l'escussione del teste nel contraddittorio delle parti nel rispetto del principio dell'oralità ha reso l'atto valido ed utilizzabile in base al combinato disposto degli artt.525 e 511 cod.proc.pen.
3.5. Il consenso prestato all'acquisizione della deposizione resa in data 11 maggio 2009, semplicemente integrata da alcune domande della difesa il 5 dicembre 2011, e la reiterata affermazione per cui gli indagati furono identificati mediante esibizione dei documenti d'identità, rende palesemente ininfluente sul giudizio il richiamo alla sola data in cui è stata resa la deposizione prima del mutamento del giudice.
4. L'ulteriore questione posta dai ricorrenti, che presuppone la piena utilizzabilità della testimonianza come sopra riconosciuta, attiene al diverso profilo dell'efficacia dimostrativa da attribuire alla testimonianza di un agente di polizia giudiziaria che non abbia redatto un verbale scritto con menzione specifica delle attività compiute.
4.1. Si rende necessaria una precisazione preliminare: l'omessa verbalizzazione di talune delle attività compiute nel corso delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, che si sia limitata all'annotazione prevista dall'art.357, comma 1, cod.proc.pen., inciderebbe secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'indagato per violazione del divieto, implicitamente stabilito dalla legge, di acquisirle senza formale verbalizzazione (Sez. 6, n. 56995 del 06/11/2017, Riselli, Rv. 27174701), ma tale sanzione non determina l'inammissibilità della testimonianza resa in dibattimento dall'agente di polizia giudiziaria avente ad oggetto l'identificazione della persona indagata in quanto l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art.357, comma 2, cod.proc.pen. non è previsto a pena di nullità o di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep.2016, Stasi, Rv. 26726001; Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Delussu, Rv. 23488401).
4.2. Correttamente, dunque, la questione in merito a quanto caduto nella diretta percezione della polizia giudiziaria operante è stata posta in termini di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni, non verbalizzate, rese dagli operanti medesimi.
4.3. Si tratta, tuttavia, di questione manifestamente infondata, posto che le generalità degli indagati risultano riportate nel verbale di sequestro preventivo datato 7 giugno 2006; in ogni caso la verifica circa l'attendibilità del teste è stata espressamente svolta, ed affidata alla pacifica corrispondenza delle generalità , registrate dagli operanti al momento del sequestro ai dati anagrafici delle (yt persone residenti nei medesimi manufatti.
5. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati;
segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i rico