TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6059
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia e difetto di motivazione

    Il TAR ritiene che l'inquadramento normativo dei ricorrenti nella categoria dei sottufficiali sia preciso e non possa essere scavalcato dal giudice, né tramite applicazione estensiva della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, né estendendo gli effetti delle riforme sui diplomi universitari. L'ordinamento militare è specifico e impermeabile a norme di altri ambiti. Il passaggio da un ruolo all'altro in ambito militare è consentito solo in casi eccezionali e tassativi, tra cui non rientra quello in questione. Le sentenze precedenti del TAR Lazio e del TRGA Bolzano confermano questa linea interpretativa.

  • Rigettato
    Interpretazione analogica/estensiva dell'art. 210 COM

    Il TAR rigetta la domanda, ritenendo che l'art. 210 COM, avendo carattere eccezionale e essendo dettato per il personale medico, non si presti ad estensioni automatiche al personale infermieristico. La sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2023, che assimila medici e psicologi militari, non è estendibile agli infermieri. Le scelte legislative di inquadramento e disciplina del personale militare infermieristico sono considerate ragionevoli e non violano principi costituzionali o sovranazionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6059
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6059
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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