Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese ex art. 352 c.p.c. dal 28.3.2025 mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 5005/2023, promossa da:
L'Avv. Giovanni OR, C.F.: , rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Salvatore Filippo Priolo del Foro di IA, C.F.:
, presso e nello studio del quale, in Voghera (PV), C.F._2
Via Cairoli n. 50, è elettivamente domiciliato come da delega in atti
-Appellante contro il SI. , C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola La Fauci del Foro di IA, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Voghera, Via S. Ambrogio n. 17 - fax: 0383/214121, pec:
giusta procura in atti Email_1
- appellato- per la riforma della sentenza n. 221/2023 del Giudice di Pace di Voghera, pubblicata in data 4 ottobre 2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia il Tribunale di IA, quale Giudice di Appello, contrariis rejectis, ferme le statuizioni relative a quanto non oggetto di censura, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'appellata sentenza n. 221/2023 del Giudice di Pace di Voghera, dott.ssa Todorova: Nel merito in via principale: - respingere le domande dell'appellato, compresa quella ex art. 96 c.p.c., perché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui all'atto di appello, e confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado. Nel merito e in via subordinata: - nella denegata ma non creduta ipotesi di rigetto del presente appello dell'Avv. Giovanni OR, in ogni caso respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellato perché totalmente infondata in fatto e in diritto. Spese legali compensate. Nel merito e in via subordinata: - per puro scrupolo difensivo,
1
Per l'appellato:
«“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere come segue: In via preliminare: - si eccepisce la nullità dell'atto di citazione in appello, in quanto è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 c.p.c. comma 3 n.
7. Infatti, invece del termine di 70 giorni è stato indicato il termine di 20 giorni. - si eccepisce altresì l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, in quanto carente di motivi specifici. - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'Avv. GIOVANNI VALMORI, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare per la pretesa dell'Avv. VALMORI di regolare altri debiti/crediti intervenuti nei rapporti con , non in sede di Controparte_1 appello, ma chiedere con un'altra domanda;
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'Avv. GIOVANNI VALMORI avverso la sentenza n. 221/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Voghera, Dott.ssa VIOLETA , in data 04/10/2023; Parte_1
In via principale: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per le ragioni in atti e di conseguenza rigettare tutte le domande di controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta. - accertare l'infondatezza delle domande di parte attrice, la quale, in mala fede le propone ugualmente, costringendo l'odierno convenuto a partecipare ad un processo immotivato. - sospendere il giudizio di appello fino alla pronuncia della sentenza penale nel procedimento penale n. 8148/2023 R.G.N.R.- mod. 21 avanti il Tribunale di IA, nei confronti dell'Avv. GIOVANNI VALMORI e . - condannare l'Avv. Controparte_2
VALMORI al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua, in quanto nulla è dovuto dall'odierno appellato, SI. all'Avv. GIOVANNI VALMORI e per Controparte_1
l'effetto respingere e/o rigettare tutte le domande ex adverse formulate;
Nel merito: - rigettare l'appello proposto dall'Avv. GIOVANNI VALMORI per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, che qui si devono intendere integralmente richiamati e confermare la Sentenza n. 221/2023 emessa dal Giudice di Pace, dott.ssa Violeta Ivanova Todorova, in data 04/10/2023; In ogni caso: - accertare l'infondatezza dell'atto di citazione in appello promosso dall'Avv. GIOVANNI VALMORI, il quale, in mala fede e colpa grave, aveva agito in giudizio costringendo l'odierno appellato a partecipare ad un processo immotivato, procurandogli gravi disaggi patrimoniali e psico-fisici; - condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i parametri del vigente DM e di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione, dichiarandosi antistatario. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre gli oneri di legge, da corrispondere allo scrivente difensore antistatario».
2 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Su ricorso presentato dall'Avv Giovanni OR il Giudice di Pace di Voghera ha emesso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 444 in data 11.10.2022, notificato alla parte ingiunta in data 03.11.2022, con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare, all'Avv. Controparte_1
Giovanni OR, l'importo di € eressi e spese del procedimento monitorio così come liquidate.
In particolare ha dedotto, nell'atto di appello in questa sede, l'Avv OR “ il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'Avv. OR si basava sul fatto che quest'ultimo aveva assistito i signori e Parte_2
rispettivamente moglie e figlio del sig. , in Parte_3 Controparte_1 una causa avanti al Tribunale di IA contro l' Controparte_3
conclusasi vittoriosamente con la condanna di quest'ultima al risarcimento
[...] dei danni a favore dei signori e oltre al Parte_3 Parte_2 rimborso delle spese di giudizio liquidate in €=2.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre oneri accessori e oltre €=518,00 per spese esenti. Anche se i signori e erano le parti attrici nel Parte_2 Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di IA, tutti i rapporti con lo Parte_4 erano stati sempre e solo tenuti dal sig. che aveva seguito Controparte_1
l'andamento processuale della vicenda. E in base a ciò lo stesso CP_1
, con sua dichiarazione del 3 agosto 2022, vergata di suo pugno,
[...] autorizzava l'Avv. OR a farsi corrispondere dall'
[...]
le spese e le competenze legali liquidate dal Tribunale di Controparte_3
IA e ad incassarle direttamente. Successivamente, però, i signori CP_1 non prestavano specifica autorizzazione al pagamento delle spese legali direttamente all'Avv. OR come era previsto dalla scrittura privata del 3 agosto 2022 e l' di IA versava, quindi, con unico Controparte_3 bonifico, ai signori l'intera somma dovuta in forza della Parte_5 sentenza del Tribunale di IA e comprensiva di capitale, interessi e spese legali.”
Il SI ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 predetto decreto ingiuntivo con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Voghera, chiedendo, in via preliminare, la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito, la revoca e la declaratoria di illegittimità del decreto opposto con refusione delle spese.
Con sentenza n. 221 pubblicata in data 4 ottobre 2023 e non notificata , oggetto del presente giudizio di appello, il Giudice di Pace di Voghera, ha accolto l'opposizione proposta dal SI e Controparte_1 ha disposto la revoca del Decreto ingiuntivo n. 444/22 emesso dal Giudice di Pace di Voghera in data 10.10.2022, per carenza di titolo per la sua
3 emissione, essendo risultato il pagamento effettivo dei compensi in favore dell'avv. OR pari ad euro 8.794,24 , di ben euro 4.730,58 superiore a quelli richiesti con l'ingiunzione per la assistenza prestata dal procuratore nell'unica causa concernente il figlio e la moglie del sig. R.G. 3778/2019 Trib. CP_1
IA ; condannando l'opposto al pagamento delle spese di procedimento in favore del sig. liquidate in euro 1205,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% se generali , oltre CPA ed IVA se di spettanza, e condannando l'opposto al pagamento in favore dell'opponente a titolo di danni da lite temeraria euro 4.730,58 pari alla differenza per eccesso di quanto effettivamente pagato dal sig. CP_1 in favore dell'avv. OR in rapporto con quanto effettivamente liquidato dal Tribunale di IA R.G. 3778/19, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza all'effettivo saldo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto Appello l'Avv Giovanni OR, chiedendo, in via preliminare disporsi la sospensione dell'esecutività della sentenza Appellata e deducendo, quali motivi di Appello, in particolare:
1) errata interpretazione e travisamento dei fatti da parte del primo giudice:
-erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto che “ la somma oggetto del decreto ingiuntivo, e cioè € 4.063,66, risultasse ampiamente superata dai pagamenti che aveva già eseguito il sig.
e pacificamente ammessi dall'Avv. OR Controparte_1 all'udienza del 31 maggio 2023; detti pagamenti derivavano dalle fatture n. 1/2019 e n. 10/2020. Invece, relativamente alla fattura n. 12/2020, pur avendo, l'Avv. OR, dichiarato, sempre all'udienza del 31 maggio 2023, che non era riferibile alla causa che si era svolta avanti al Tribunale di IA, il Giudice di Pace, sulla base della semplice dichiarazione del sig. , che l'Avv. OR CP_1 aveva patrocinato solo la causa avanti al Tribunale di IA, ha ritenuto di doverla imputare al predetto procedimento. Ne è derivato, secondo il Giudice di Pace, che l'odierno opposto avrebbe incassato la somma di €=8.794,24 (derivante dalle tre fatture sopra citate) per l'attività svolta quale legale della moglie e del figlio del signor avanti al Tribunale di IA ed essendo Controparte_1
i co ll'opponente (€=8.794,24) superiori all'importo liquidato dal Giudice di IA (€=4.063,66), ne conseguiva, sempre secondo il Giudice di Pace, che l'opposizione a d.i. doveva trovare accoglimento”
- la fonte unica del ricorso per d.i. era costituita solo dalla scrittura privata 3 agosto 2022 che il sig. aveva vergato di sua Controparte_1 mano per fare in modo che le spese che avrebbe dovuto pagare l' di IA alla famiglia andassero Controparte_3 CP_1
4 all'Avv. OR, ma non come spese legali di quel procedimento, ma come regolamentazione di altri debiti/crediti fra loro esistenti in quel momento
- il Giudice di Pace non ha valutato come alla base del ricorso presentato dall'Avv. OR a suo tempo non vi fosse il mancato pagamento delle spese legali in sé, ma la scrittura privata di riconoscimento di debito del 3 agosto 2022,
- la signora figlio e moglie del sig. Parte_2 CP_1
, avevan o futuro credito al pad
[...] proprio al fine di definire le sue varie posizioni debitorie con l'Avv. OR: la scrittura del 3 agosto 2022 non avesse nulla a che fare con la causa di IA ma atteneva a posizioni debitorie personali del sig.
con l'Avv. OR Controparte_1
2) omesso esame, valutazione e considerazione di un punto essenziale della causa (scrittura 3 agosto 2022):
- leggendo le motivazioni del Giudice di Pace di Voghera, non è mai citata la scrittura privata del 3 agosto 2022: elemento essenziale e cardine di tutta questa vicenda nonché del relativo ricorso per decreto ingiuntivo
- il Giudice di Pace ha deciso come se questa scrittura non esistesse, basandosi solo su quella del 29 luglio 2022 peraltro superata, per espressa volontà del sig. , da quella del 3 agosto 2022. Controparte_1
3) riguardo alla condanna per lite temeraria:
- la sentenza del Giudice di Pace di Voghera è da riformare per una errata interpretazione dei fatti di causa, il che comporta il venire meno anche della condanna per lite temeraria. Tuttavia, anche nella denegata ma non creduta ipotesi di rigetto del presente appello da parte del Tribunale adito, la condanna per lite temeraria non ha motivo alcuno di essere poiché il sig. si è limitato semplicemente a chiedere la Controparte_1 condanna dell'Avv. OR per lite temeraria, accusando l'appellante di aver agito con mala fede e colpa grave, procurando all'appellato disagi patrimoniali e psicofisici, ma nulla ha provato, né l'an né il quantum richiesti.
Concludeva l'Avv Giovanni OR chiedendo, in via principale preliminare e pregiudiziale: - sospendere, per i motivi tutti indicati nel presente atto, alla prima udienza del giudizio di appello e nel contraddittorio delle parti, l'esecutività della sentenza n. 221/2023 emessa dal Giudice di Pace di Voghera in data 4 ottobre 2023; In via subordinata preliminare e pregiudiziale: - sospendere, alla prima udienza del giudizio di appello e nel contraddittorio delle
5 parti, parzialmente e limitatamente alla condanna per danni da lite temeraria, l'esecutività della sentenza n. 221/2023 emessa dal Giudice di Pace di Voghera in data 4 ottobre 2023; Nel merito in via principale: - respingere le domande dell'appellante, compresa quella ex art. 96 c.p.c., perché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui all'atto di appello, e confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado. Nel merito e in via subordinata: - nella denegata ma non creduta ipotesi di rigetto del presente appello dell'Avv. Giovanni OR, in ogni caso respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellante perché totalmente infondata in fatto e in diritto. Spese legali compensate. Nel merito e in via subordinata: - per puro scrupolo difensivo, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, nel merito l'appellante al pagamento degli interessi legali e delle spese legali dei giudizi di primo e secondo grado
Si è costituito il SI , eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione in appello, in quanto è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 c.p.c. comma 3 n. 7, invece del termine di 70 giorni è stato indicato il termine di 20 giorni, nonché l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, in quanto carente di motivi specifici.
Nel merito, in particolare contro deducendo che:
- l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nel processo di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Voghera, traeva origine da una causa civile di risarcimento danni promossa da e , rispettivamente Parte_6 Parte_3 moglie e figlio del SI. , avanti il Tribunale Controparte_1 del IA contro la , rubricata al R.G. N. Controparte_4
3778/2019, come da sentenza allegata(doc. n. 2),
- l'appello è stato incardinato solo ed esclusivamente sul documento “scrittura privata 3 agosto 2022” firmata da : nella prima parte della predetta scrittura, Controparte_1 firmata il 29/07/2022, si fa riferimento alle spese legali liquidate nella sentenza pronunciata dal Tribunale di IA in data 28/7/2022, nella causa civile R.G. N. 3778/2019, a favore di e , rispettivamente Parte_6 Parte_3 moglie e figlio di . Il contenuto della Controparte_1 seconda parte della scrittura firmata il 03/08/2022, non ha nessuna valenza in quanto così formulata non dà nessun potere di decisione a , per la moglie Controparte_1 Parte_6
e per il figlio , i quali erano gli
[...] Parte_3 causa di risarci ro la CP_4
[...]
- in corso di causa, nel procedimento civile sopra menzionato, l'Avv. Giovanni OR aveva ricevuto pagamenti
6 considerevoli dal SI. , con ingenti somme Controparte_1 di denaro, motivo per cui si sono svolte le indagini preliminari nel procedimento penale n. 8148/2023 R.G.N.R.- mod. 21 avanti il Tribunale di IA nei confronti dell'Avv. Giovanni OR e con la fissazione di udienza Controparte_2 per il giorno 13/05/2024, come da decreto di citazione (doc. n. 6);
- l'appellante deduce altri rapporti intercorsi tra l'Avv. OR e
, non come spese legali del procedimento Controparte_1
e Controparte_3 Parte_6
e ma come regolamentazione di
[...] Controparte_5 altri debiti/crediti fra loro esistenti in quel momento, tuttavia tali fatti non rilevano in questa sede
Concludeva chiedendo : In via preliminare: - dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'Avv. GIOVANNI VALMORI, per tutti i motivi sopra esposti, ed in particolare per la pretesa dell'Avv. VALMORI di regolare altri debiti/crediti intervenuti nei rapporti con CP_1
, non in sede di appello, ma chiedere con un'altra domanda;
-
[...] rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'Avv. GIOVANNI VALMORI avverso la sentenza n. 221/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Voghera, Dott.ssa VIOLETA Pt_1
in data 04/10/2023; In via principale: - dichiarare la nullità
[...] dell'atto di citazione in appello per le ragioni in atti e di conseguenza rigettare tutte le domande di controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. - accertare l'infondatezza delle domande di parte attrice, la quale, in mala fede le propone ugualmente, costringendo l'odierno convenuto a partecipare ad un processo immotivato. - sospendere il giudizio di appello fino alla pronuncia della sentenza penale nel procedimento penale n. 8148/2023 R.G.N.R.- mod. 21 avanti il Tribunale di IA, nei confronti dell'Avv. GIOVANNI VALMORI e - Controparte_2 condannare l'Avv. VALMORI al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua, in quanto nulla è dovuto dall'odierno appellato, SI. all'Avv. Controparte_1
GIOVANNI VALMORI e per l'effetto respingere e/o rigettare tutte le domande ex adverso formulate;
Nel merito: - rigettare l'appello proposto dall'Avv. GIOVANNI VALMORI per i motivi sopra esposti che qui si devono intendere integralmente richiamati e confermare la Sentenza n. 221/2023 emessa dal Giudice di Pace, dott.ssa Violeta Ivanova Todorova, in data 04/10/2023; In ogni caso: - accertare l'infondatezza dell'atto di citazione in appello promosso dall'Avv. GIOVANNI VALMORI, il quale, in mala fede e colpa grave, aveva agito in giudizio costringendo l'odierno appellato a partecipare ad un processo immotivato, procurandogli gravi disaggi patrimoniali e psico-fisici; - condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i parametri del vigente DM e di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione, dichiarandosi antistatario. Con vittoria di spese e compensi
7 professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre gli oneri di legge, da corrispondere allo scrivente difensore antistatario.”
Con ordinanza del 7.6.2024, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione della esecutività della sentenza appellata;
e ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione ex art 295 cpc del processo, è stata fissata udienza, sostituita con note scritte, ex art 352 cpc e il processo è stato trattenuto in decisione il 28 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che non può ritenersi fondata l'eccezione dedotta dall'Appellato circa l'inosservanza del termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 c.p.c. comma 3 n. 7, nonché di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, in quanto carente di motivi specifici.
Deve, sul punto, osservarsi che l'atto di citazione in appello è stato notificato al SI. in data 27/11/2023, e, visto l'art. Controparte_1
342 cpc l'eccezione non può dirsi fondata, in ragione della applicazione al presente giudizio delle norme relative al giudizio di Appello.
Né può dirsi fondata l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione di specifici motivi, giacché, come indicato, dettagliatamente , con espressi richiami agli atti introduttivi, di entrambi i Difensori, l'atto di impugnazione è articolato con specifici motivi di impugnazione.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Giova richiamare, per esteso, la motivazione della sentenza appellata, visti i motivi di appello.
“ All'esito dell'istruttoria , l'opposizione al decreto ingiuntivo risulta fondata in fatto ed in diritto e può trovare legittimo accoglimento . La questione del pagamento dei compensi professionali richiesti dall'avv. OR nei confronti del sig. per aver assistito il di lui figlio e la moglie CP_1 Pt_3 [...] nella causa civile R.G. 3778/2019 risulta chiarita, richiamato il Parte_2 contenuto del doc. 2 di p. convenuta nella fase monitoria in cui chi ha redatto la scrittura privata annota : “… e prendono altresì atto che l'avvocato OR rinuncia alle spese legali così come liquidate dal giudice nella causa che ci riguarda in quanto , come da accordi precedenti , l'avvocato OR era già stato dal sottoscritto e dalla moglie , pagato .Pertanto Parte_6
l'importo che l'Amministrazione provinciale ( deve) relativo alle spese legali così come liquidate l'avv. OR chiederà per sua volontà , essere versato sul c/c di mia moglie . “ All'udienza del 31. 05.2023 , presenti le parti Parte_6 personalmente , assistiti dai rispettivi difensori , Il Giudice di Pace chiedeva chiarimenti in ordine alle fatture emesse dall'avv. OR , depositate dalla parte opponente . La risposta dell'avv. OR risultava la seguente : “La fatt. n. 01/19 del 03.01.2019 di euro 2.918,24 risultava emessa per attività svolte dall'avv. OR nella causa CC SC ( Trib. IA sent.
8 R.G.3778/2019 ) ; la fatt. 02/19 del 04.01.2019 oggetto di Persona_1 euro 1.162,41 , risultava emessa per questioni diverse da quella per la causa di IA;
la fatt. 08/19 del 15.04.2019 – oggetto – Parte_6
( risultava emessa per la cessione di credito ) , estranea alla causa di CP_1
IA, la fatt. n. 11 del 05.03.2020 – ( riferita pratica Parte_2 diversa da quella riferita alla causa di IA ) di euro 1.000,00, fatt. n. 10 del 05.03.2020 – ogg. per attività relativa alla Parte_3 Parte_2 causa di IA di euro 2.676,00 , fatt. n. 12 del 10.03.2020 – ogg. CP_1
, l'avv. OR riferisce che l'attività prestata è estranea alla causa di
[...]
IA ; il sig. , al contrario , in relazione alla fatt. 12 del 10.03.2020 CP_1 riferisce che quanto pagato di euro 3.200,00 gli è stato chiesto dall'opposto per la causa civile in atto in quanto in quel momento l'avv. OR aveva svolto solo questa pratica in favore della famiglia . Con il decreto ingiuntivo CP_1
l'avv. OR chiedeva il pagamento delle prestazioni professionali effettuate in favore della famiglia , in particolare per aver difeso il figlio e la moglie
CP_1 del sig. nella causa avanti il Tribunale di IA R.G. n. 3778/19
CP_1 iscritta a ruolo il 27.06.2019 e con sentenza emessa il 28.07.2022. L'importo richiesto per l'eseguita prestazione professionale dall'avv. OR nei confronti della famiglia è di euro 4.063,66 come da somma indicata nel ricorso
CP_1 per emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto . Per contro tale cifra risulta ampiamente superata dall'importo complessivo delle somme a titolo di pagamenti effettuati all'avv. OR dal sig. di cui alle fatture quietanzate n.
CP_1
01/19 del 03.01.2019 di euro 2.918,24 , fatt. n. 10 del 05.03.2020 di euro
2.676,00 , fatt. n. 12 del 10.03.2020 di euro 3.200,00 in quanto il sig. CP_1 ha dichiarato che l'avv. OR ha patrocinato solo questa causa R.G. 3778/19 Trib. IA in favore della sua famiglia ed altro riscontro con segno contrario a questa dichiarazione non fu rinvenuto in atti del procedimento . In effetti l'avv. OR non ha provato di aver prestato la sua opera professionale in favore della famiglia in un'altra causa patrocinata da lui, infatti in atti del CP_1 procedimento risultano assenti i riferimenti di tipo documentale quale procura speciale alle liti , atto di citazione , comparsa di costituzione o quant'altro a conferma della dichiarazione fatta dal convenuto in ordine all'emessa fattura n. 12 /2020 che la stessa sarebbe stata emessa per attività espletata in favore della famiglia diversa da quella per cui è causa . Alla luce di quanto precede CP_1
, risulta che l'avv. OR ha effettivamente ottenuto il pagamento della somma di euro 8,794,24 da parte della famiglia per l'attività svolta quale CP_1 difensore del figlio e della moglie del sig. nella causa R.G. 3778/2019 CP_1
- Tribunale di IA . Si osserva che i compensi pagati dal sig. in CP_1 favore dell'avv. OR eccedono di ben euro 4.730,58 le spese legali liquidate dal Giudice del Tribunale di IA nella sentenza R.G. 3778/2019. Per quanto precede , l' opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. , risultata CP_1 provata in fatto , deve trovare legittimo accoglimento . Le spese di procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo . Si rileva la sussistenza di colpa grave in capo alla parte soccombente la quale all'esito dell'udienza del 31.05.2023 , lette le sue risposte confessorie in ordine all'oggetto delle fatture
9 esaminate e il calcolo dei pagamenti ottenuti per la propria opera , avrebbe potuto sin d'allora trovare altra soluzione invece che quella di proseguire oltre con il procedimento , chiedendo al Giudice di Pace la pronuncia sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo .Per questo motivo il Giudice di Pace in accoglimento della richiesta dell'opponente di applicare l'art. 96 c.p.c. , risultata tale richiesta fondata in fatto , condanna la parte soccombente al pagamento di euro 4.730,58 in favore dell'opponente a titolo di risarcimento dei danni causati da lite temeraria.”
Ora, deve osservarsi che se, per un verso, è principio consolidato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a chi fa valere in giudizio il diritto, la prova del fatto costitutivo.
Nel contempo, deve osservarsi che, in tema di compensi dovuti dal cliente all'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che pur in presenza di una promessa di pagamento, relativa alla difesa prestata da due avvocati nei medesimi procedimenti civili, aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di uno solo dei difensori, per non essere stato provato dal difensore lo svolgimento delle prestazioni effettuate). Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10464 del 17/04/2024
Ebbene, nel caso in esame, deve osservarsi che, sin dal ricorso monitorio, l'Avv Giovanni OR ha, ivi, dedotto, a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo, di aver assistito i signori e Parte_3
in una causa di risarcimento dan iti, Parte_2 contro l che si era conclusa, Controparte_3 vittoriosamente, con la sentenza del 28 luglio 2022, emessa dal Tribunale di IA rg 3778/2019 e che aveva accertato la responsabilità della
, quale ente proprietario di un tratto di strada in Controparte_4
Voghera, per il sinistro occorso in data 23 agosto 2017 danni di
[...]
e con condanna della Parte_3 Parte_2 Controparte_4 risarcimento del danno in favore del signor con Parte_3 condanna della al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_4 in favore della signora nonché con condanna della Parte_2
al rimborso delle spese di giudizio in favore di Controparte_4 [...]
e ivi liquidate in euro 518,00 per spese Parte_3 Parte_2 esenti ed euro 2430,00 per compensi del Difensore, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nel predetto ricorso per decreto ingiuntivo l'Avvocato Giovanni OR aveva specificato, altresì, che parti attrici nel presente giudizio erano stati il signor e la signora moglie Parte_3 Parte_6
10 del signor , tuttavia, solo quest'ultimo, di fatto, aveva Controparte_1 sempre in nome e per conto dei familiari, tenuto i rapporti con lo studio dell'Avvocato OR, venendo sempre informato sull'andamento della causa civile, e ritirando anche presso lo studio, copia dei vari atti processuali.
Infine l'Avvocato Giovanni OR rappresentava che il solo CP_1
aveva, sempre, seguito l'andamento del processo, prendendo
[...] decisioni con l'Avvocato OR, sempre nell'interesse nome e per conto del figlio e della moglie, assumendosene la responsabilità.
Nel predetto ricorso decreto ingiuntivo l'Avvocato Giovanni OR specificava che il signor , una volta notificata la Controparte_1 sentenza, con scrittura ver 29 luglio 2022 disponeva quanto risultante dalla medesima scrittura e, successivamente, sempre il medesimo , con scrittura in calce alla precedente, in Controparte_1 data 3 agosto 2022, annullava, di sua volontà, la scrittura medesima pregressa, e autorizzava l'Avvocato OR a farsi corrispondere da controparte le spese e competenze legali, così come liquidate in sentenza e ad incassarle direttamente.
Infine, sempre nel ricorso monitorio, l'avvocato Giovanni OR rappresentava di aver trasmesso i conteggi al collega della CP_4 tuttavia, successivamente, aveva ricevuto comunicazion
[...] fatto che la aveva provveduto con un unico accredito Controparte_4 dell'intera somma, comprensiva di capitale, interessi e competenze legali sul conto corrente dei signori . Così che l'Avv OR aveva CP_1 chiesto il pagamento delle spese legali liquidate in sentenza per euro 4.063,66.
Sulla base di questi elementi è stato emesso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 444 in data 11.10.2022, notificato alla parte ingiunta in data 03.11.2022, con il quale è stato ingiunto al sig. CP_1
di pagare, all'Avv. Giovanni OR, l'importo di €
[...] oltre interessi e spese del procedimento monitorio così come liquidate.
Ora, così analizzati i fatti espressamente dedotti dall' Avv. Giovanni OR, sin dal ricorso monitorio, risulta che il credito azionato in giudizio veniva ricollegato dall'Avv OR, sì alla scrittura del 3.8.2022, ma nel contempo, e complessivamente, alle spese e competenze legali, relative al giudizio innanzi al Tribunale di IA rg 3778/2019 definito con la sentenza del 28 luglio 2022, e alle spese legali ivi liquidate in sentenza.
Ora, sono state prodotte, la dichiarazione del 29 luglio 2022, rilasciata dal sig. all'Avv. OR, redatta a mano del suo Controparte_1
11 sottoscrittore dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 28.07.2022 (doc. 2 del fascicolo monitorio) ed una successiva dichiarazione del sig.
, rilasciata all'Avv. OR, datata 03.08.22 (documento n. 3 CP_1 giudizio monitorio).
Nella prima dichiarazione il sig. aveva dichiarato: “Il sottoscritto CP_1
, anche in nome e per conto del figlio e della moglie Controparte_1 Pt_3
, titolari questi ultimi della causa civile terminata con Controparte_6 sentenza depositata dal Giudice in data 28/07/2022 (di cui si è ritirata copia). Dichiariamo di essere stati totalmente soddisfatti dell'operato dell'avv. OR e del suo studio e prendono altresì atto che l'avvocato OR rinuncia alle spese legali così come liquidate dal giudice nella causa che ci riguarda in quanto, come da accordi precedenti, l'avvocato OR era già stato dal sottoscritto e dalla moglie pagato. Pertanto l'importo che Parte_6
l'Amministrazione provinciale relativo alle spese legali così come liquidate l'avv. OR chiederà per sua volontà, essere versato sul c/c di mia moglie Parte_6
. In fede Voghera 29/07/2022 ”.
[...] Controparte_1
Nella seconda dichiarazione, del 3 agosto 2022, redatta, per mano del dichiarante, di seguito alla prima, il sig. aveva dichiarato: “Il CP_1 sottoscritto , anche a nome e per conto di Controparte_1 [...]
in riferimento alla scrittura di cui sopra del sottoscritto Parte_7 vergata in data 29/07/2022 dopo consultazioni con mio figlio e mia moglie;
ritenendo che non sia giusto che l'avvocato OR rinunci alle sue competenze annullo di mia volontà la scrittura medesima e autorizzo l'avvocato OR a farsi corrispondere da controparte le sue spese e competenze così come liquidate in sentenza e ad incassarle direttamente. Voghera li 03/08/22 In fede CP_1
.
[...]
Ora, non può non rilevarsi che, già, documentalmente, entrambe le dichiarazioni fanno espresso e chiaro riferimento, solo, alle competenze legali dell'Avv Giovanni OR per il citato processo definito con la sentenza pubblicata il 28 luglio 2022.
In questo contesto si inserisce una specifica deduzione di Parte Appellata, già oggetto di deduzione nel corso del giudizio di primo grado, ovverosia il fatto che il SI ha indicato che la sua famiglia aveva Controparte_1 versato, in favore dell'Avv. OR, cospicue somme di denaro, che tali versamenti erano comprovati documentalmente per € 222.737,86, motivo per cui il difensore era stato pagato, ed egli non doveva alcuna somma all'Avv. OR.
Contemporaneamente deve osservarsi che sul punto è stato dedotto, già, nel giudizio di primo grado, che fra l'Avv. Giovanni OR ed il sig.
, fossero intercorsi, prima del giudizio che ci occupa, Controparte_1
12 molteplici rapporti di natura economica e tali deduzioni non sono oggetto di specifica contestazione.
Tuttavia, valutati i fatti dedotti, sin dal ricorso monitorio, deve ritenersi che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia cristallizzato nei fatti dedotti a sostegno del credito azionato in giudizio, ovverosia al rapporto di prestazione d'opera professionale, fra l'avv. Giovanni OR, quale difensore, ed i signori e Parte_6 Parte_3 quali assistiti, in relazione alla causa RG. 3778/2019, svoltasi davanti al Tribunale di IA.
Ebbene, “All'udienza del 31. 05.2023 , presenti le parti personalmente , assistiti dai rispettivi difensori , Il Giudice di Pace chiedeva chiarimenti in ordine alle fatture emesse dall'avv. OR , depositate dalla parte opponente . La risposta dell'avv. OR risultava la seguente : “La fatt. n. 01/19 del 03.01.2019 di euro 2.918,24 risultava emessa per attività svolte dall'avv. OR nella causa CC SC ( Trib. IA sent. R.G.3778/2019 ) ; la fatt. 02/19 del 04.01.2019 oggetto di euro 1.162,41 , risultava emessa per Persona_1 questioni diverse da quella per la causa di IA;
la fatt. 08/19 del 15.04.2019
– oggetto – ( risultava emessa per la cessione Parte_6 CP_1 di credito ) , estranea alla causa di IA, la fatt. n. 11 del 05.03.2020 –
[...]
( riferita pratica diversa da quella riferita alla causa di IA ) di Parte_2 euro 1.000,00, fatt. n. 10 del 05.03.2020 – ogg. Parte_3 Parte_2
per attività relativa alla causa di IA di euro 2.676,00 , fatt. n. 12 del
[...]
10.03.2020 – ogg. , l'avv. OR riferisce che l'attività Controparte_1 prestata è estranea alla causa di IA;
il sig. , al contrario , in CP_1 relazione alla fatt. 12 del 10.03.2020 del 05/10/2023 riferisce che quanto pagato di euro 3.200,00 gli è stato chiesto dall'opposto per la causa civile in atto in quanto in quel momento l'avv. OR aveva svolto solo questa pratica in favore della famiglia ” CP_1
Quindi analizzando tali dichiarazioni risulta che l'Avv. OR ha riconosciuto di aver percepito, come compensi professionali per l'opera prestata, nella predetta causa innanzi al Tribunale di IA, la somma indicata nella fattura n. 01/19 del 03.01.2019 di euro 2.918,24 e la fattura n. 10 del 05.03.2020 di euro 2.676,00: quindi la somma di € 5.594,24.
Inoltre, e da ultimo, a fronte di tali elementi , in questo contesto, deve, altresì, rilevarsi che risulta depositato in atti decreto di citazione diretta emesso dalla Procura di IA in data 26.1.2024 ( RGNR 8148/23) nei confronti dell'Avv. Giovanni OR con il quale egli, in concorso con la SIra è stato citato a giudizio per il reato di cui agli Controparte_2 artt. 110,640,61 comma 1 n 7 e 11 cp perché, avuto incarico dalla SI.ra e dal figlio , di avviare una causa civile nei Parte_2 Parte_8 confronti della , a seguito di un sinistro stradale, Controparte_4 attraverso artifizi e raggiri , ovvero simulazioni di circostanze inesistenti e
13 false rappresentazioni dei fatti, indicevano in errore la SI.ra Parte_6
e il marito , facendogli credere di dover
[...] Controparte_1 versare ripetute somme di denaro, per l'istruzione della causa, e spese varie correlate, all'esito della quale avrebbero, però, incassato un cospicuo risarcimento di euro 603.000,00; ottenendo, così, dalle persone offese, almeno euro 267.347,83, somma che veniva versata, nel tempo, in vario modo , con bonifici, assegni e contanti;
quindi, a fronte di un definito riconosciuto risarcimento ammontante in totale ad euro 4.580,00, detratti eventuali onorari dovuti e spese effettivamente sostenute, un ingiusto profitto di circa euro 250.000,00. Con la contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per OR Giovanni.
In conclusione, valutati complessivamente tali elementi non può dirsi raggiunta la prova del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto, nella misura di euro € 4.063,66, e pertanto l'Appello non può trovare accoglimento, per l'effetto la sentenza appellata deve essere confermata, anche con riferimento alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 , espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di IA, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la Sentenza n. 221 emessa dal Giudice di Pace di Voghera pubblicata in data 4 ottobre 2023
3. condanna l'Appellante alla rifusione in favore di Parte appellata delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida in € 1923,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 28.4.2025
Sentenza depositata il 28.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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