Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Grazzini e Alberto Sirani, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento nr. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dal Questore di Firenze (Dott. -OMISSIS-), notificato il -OMISSIS-, di applicazione della misura di prevenzione personale atipica di cui all’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO) consistente nel divieto di “accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, per la durata di anni DUE” a decorrere dalla data della notifica, nonché nella prescrizione “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio Artemio Franchi di Firenze”, "nonché in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni”;
di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al precedente, ancorché ignoto ai ricorrenti;
nonché, ai sensi dell''art. 116 c.p.a., per l''annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti amministrativi alla base della misura di prevenzione personale, emesso e notificato dalla Questura di Firenze, Divisione Polizia Anticrimine, in data -OMISSIS-, e per il conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti ivi richiesti, con il conseguente obbligo della Questura di Firenze di fornirne copia ex art. 116 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AN CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento (nr. -OMISSIS-) del -OMISSIS- del Questore di Firenze, di applicazione della misura di prevenzione personale atipica di cui all’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO) per la durata di anni DUE” di cui è risultato destinatario lo stesso minore e, ciò, unitamente al diniego dell’istanza di accesso agli atti amministrativi alla base della misura di prevenzione personale, emesso e notificato dalla Questura di Firenze, l’-OMISSIS-.
Il SP è stato adottato a seguito della trasmissione, da parte della Digos di Firenze, della comunicazione di notizia di reato del -OMISSIS- (inviata all’AG -OMISSIS- di prot.), avente ad oggetto i fatti accaduti il -OMISSIS- presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, in occasione dell’incontro di calcio Fiorentina-Ferencvaros.
Secondo quanto riportato nella motivazione del provvedimento impugnato, in tale occasione, nel settore “Curva Fiesole” occupato dalla tifoseria fiorentina, venivano accesi “ numerosi artifici pirotecnici del tipo torce, mentre a partita in corso veniva acceso e fatto esplodere un petardo che emetteva un forte boato ”.
La Digos, visionando i filmati dell’impianto di videosorveglianza ha individuato i quattro autori delle condotte sopra citate, tutti esponenti del gruppo ultras “ Quelli di sempre ”, riconoscendo in particolare il minore -OMISSIS- -OMISSIS-“ quale responsabile dell’accensione di un artificio pirotecnico tipo torcia ”.
Nel chiedere l’annullamento del provvedimento sopra citato i ricorrenti sostengono in particolare l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 e dell’art. 24 Cost. per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per illogicità manifesta della motivazione in merito alle ragioni giustificanti l’omissione; il DASPO non può ritenersi concretamente tempestivo, in quanto a fronte degli avvenimenti del -OMISSIS-, il provvedimento oggi impugnato è stato emesso il -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, a distanza di più di 4 mesi;
2. la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU, degli artt. 22 e 24, commi 6 e 7, della l. 241/90, oltre alla lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio; nel caso di specie sussisterebbe la lesione dei diritti e delle garanzie partecipative, in quanto e a fronte di un’istanza di accesso agli atti preordinata ad esercitare i diritti difensivi in relazione al provvedimento di SP oggi impugnato, la Questura di Firenze ha negato l’accesso con provvedimento dell’-OMISSIS-;
3. l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e l’insussistenza del reato di cui all’art. 6-bis della L. 401/1989 e della conseguente pericolosità sociale richiesta per l’adozione della misura interdittiva; l’accensione della torcia, oltre a costituire l’unica condotta contestata al ricorrente, non sarebbe sufficiente a fondare una prognosi di pericolosità sociale e l’adozione di una misura interdittiva;
4. la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 6, comma 5, L. 401/1989 per omessa motivazione in relazione alle ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura oltre il minimo di durata previsto;
5. l’eccesso di potere per manifesta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 1 L. 241/1990, 3 e 97 Cost..
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 16 maggio 2024 e con ordinanza n. 291/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Con lo stesso provvedimento si è dichiarata improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la domanda di annullamento, proposta ai sensi dell’art. 116 cpa, nei confronti del diniego di accesso così come sopra specificato e, ciò, in considerazione del fatto che “ il ricorrente ha dichiarato nel corso della camera di consiglio di ritenersi compiutamente soddisfatto a seguito della produzione documentale dell’Amministrazione ora costituita ”.
Nell’ultima memoria i ricorrenti hanno confermato l’interesse alla decisione del ricorso, pur nell’imminenza del termine di scadenza del daspo previsto per il -OMISSIS-.
All’udienza del 13 gennaio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto per quanto attiene la domanda di annullamento del provvedimento (nr. -OMISSIS-) del -OMISSIS- del Questore di Firenze, di applicazione della misura di prevenzione personale atipica di cui all’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO) per la durata di anni due.
1.1 Sono da respingere le censure proposte e con le quali si sostiene che l’Amministrazione non avrebbe motivato circa la pericolosità sociale del minore sopra citato, in considerazione del fatto che l’accensione della torcia non sarebbe sufficiente ad essere posta a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto il fatto sarebbe avvenuto senza provocare alcun tipo di incidente o offesa agli altri tifosi della curva.
1.2 Sul punto è necessario precisare che, contrariamente a quanto affermato e sulla base di quanto emerge dall’annotazione redatta dagli agenti della locale Digos, “… l’accensione degli artifizi pirotecnici avveniva in un settore ove erano presenti migliaia di tifosi… ”.
Non solo la condotta diretta a porre in essere l’accensione della torcia risulta incontestata, ma detto comportamento risulta confermato dall’Autorità di P.S. che hanno potuto constatare tutti gli accadimenti, anche visionando i filmati da cui sono stati estrapolati i fotogrammi riportati nella scheda nominativa.
1.3 È noto che il Legislatore ha voluto individuare tra le condotte penalmente rilevanti, sia l’utilizzo che la mera detenzione dei fumogeni, integrando la Legge n. 401/1989, dapprima con l’art. 6-bis che vieta l’utilizzo del fumogeno e successivamente con l’inserimento dell’art. 6-ter, che sanziona anche il loro possesso.
1.4 Proprio l’art. 6 ter punisce la condotta di chi " nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, … è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.. ".
1.5 La Corte di Cassazione, sulla base delle differenze intercorrenti tra la fattispecie punita dall'art. 6-bis e quella contemplata dall'art. 6-ter della L. n. 401 del 1989, ha di recente chiarito che " il mero possesso, ex art. 6-ter L. 13 dicembre 1989, n. 401, di "artifici pirotecnici" chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive, tra i quali rientra la "torcia bengala", costituisce presupposto sufficiente per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso ai luoghi in cui si tengono tali manifestazioni, non essendo a tal fine richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone " (Cass., Sez. 3, sent. n. 32760 del 21/06/2023).
1.6 Anche la giurisprudenza amministrativa, successivamente intervenuta in relazione a condotte afferenti il possesso di materiale pirotecnico, ha avuto cura di precisare che " il possesso e il successivo utilizzo durante una manifestazione sportiva di un fumogeno, tenendo conto delle modalità di tempo e di luogo in cui si è verificato, è sintomatico del potenziale pericolo per la sicurezza pubblica da valutarsi ex ante e derivante dalla condotta posta in essere, tanto più se manifestata nell'ambito di assembramenti e/o situazioni ambientali che più facilmente possono sfuggire al controllo e degenerare in episodi ben più gravi per l'incolumità dei singoli. ..Ciò che rileva ai fini dell'adozione del DASPO nel caso concreto, lo si ribadisce, è il "possesso" e l’"utilizzo" di un fumogeno che la legge assume tipicamente a fattore di lesione anche solo potenziale dell'ordine pubblico ” (in questo senso si veda Cons. Stato, Sez. III, n. 2916 del 2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 febbraio 2024, n. 99; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 aprile 2024, nn. 1231, 1232, 1234, 1236, 1237, 1238, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245 1247).
1.7 E’ noto, infatti, che “ il DASPO, ex art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989, costituisce una misura di prevenzione atipica introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, e presuppone non la commissione di un reato ma una situazione di pericolosità sociale; non è necessaria pertanto l'accertata lesione ma è sufficiente il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, come naturale nell'ambito di una disciplina non finalizzata alla repressione, ma alla prevenzione e quindi focalizzata non sulla lesione ma sul potenziale pericolo per i citati beni. Nella specie, il Questore ha rinvenuto come presupposto per l'applicazione del DASPO il deferimento del ricorrente all'Autorità Giudiziaria per il reato, in concorso con altri tifosi, previsto dall'art. 6-bis, della citata legge. Tale norma, evidentemente intesa a prevenire comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica in generale (e non solo delle persone che assistono agli avvenimenti sportivi), configura una tipica fattispecie di reato di pericolo nella quale l'utilizzazione die razzi, fuochi e/o fumogeni "in modo pericoloso" rispetto all'incolumità delle persone è condizione modale della condotta che la qualifica in termini di illiceità e, dunque, va valutata in ordine - ed al momento - in cui la stessa viene tenuta (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 02/04/2024, n. 1243)”.
1.8 Ne consegue che il provvedimento ora impugnato è compiutamente motivato, risultando esplicitata la pericolosità della condotta, suscettibile peraltro di integrare il disposto di cui all’art. 6-bis e 6-ter della Legge n. 401/1989.
1.9 Altrettanto immune dalle censure dedotte è la durata (pari a due anni) del daspo di cui si tratta, in quanto detta previsione risulta determinata in considerazione del pericolo cagionato per l’ordine e la sicurezza pubblica e, ciò, nell’ambito di una graduazione della misura che oscilla da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.
2. La motivazione prevede, peraltro, l’inibizione ai luoghi indicati nel provvedimento in corrispondenza del periodo delle manifestazioni sportive di interesse, luoghi che sono quelli interessati dallo svolgimento di manifestazioni sportive.
2.1 L’Amministrazione, da ultimo, ha espressamente indicato che il pericolo di una recidiva ha impedito la comunicazione di avvio del procedimento e, ciò, peraltro senza che i ricorrenti abbiano evidenziato l’esistenza di eventuali circostanze che avrebbero potuto essere proposte.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
AN CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CH | DO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.