TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 108
TAR
Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 7, 8, 10 L. 241/1990 e art. 24 Cost. per omessa comunicazione avvio procedimento e eccesso di potere per illogicità manifesta

    La motivazione del provvedimento ha esplicitato la pericolosità della condotta, suscettibile di integrare il disposto di cui agli artt. 6-bis e 6-ter della Legge n. 401/1989. L'Amministrazione ha espressamente indicato che il pericolo di recidiva ha impedito la comunicazione di avvio del procedimento.

  • Improcedibile
    Violazione art. 24 Cost. e art. 6 CEDU, artt. 22, 24 commi 6 e 7 L. 241/90 per lesione diritto difesa e contraddittorio a seguito di diniego accesso agli atti

    La domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché i ricorrenti si sono ritenuti compiutamente soddisfatti a seguito della produzione documentale dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e insussistenza reato art. 6-bis L. 401/1989 e conseguente pericolosità sociale

    La condotta di accensione della torcia è incontestata e confermata dall'Autorità di P.S. La normativa (artt. 6-bis e 6-ter L. 401/1989) prevede che il mero possesso o utilizzo di artifici pirotecnici costituisca presupposto sufficiente per l'emissione del DASPO, non essendo richiesto il concreto pericolo per le persone. La misura è introdotta per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi e presuppone una situazione di pericolosità sociale, non necessariamente una lesione accertata, ma il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 L. 241/1990 e 6, comma 5, L. 401/1989 per omessa motivazione sulla durata della misura oltre il minimo

    La durata di due anni del DASPO è determinata in considerazione del pericolo cagionato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito di una graduazione della misura che oscilla da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione principi proporzionalità e ragionevolezza e artt. 1 L. 241/1990, 3 e 97 Cost.

    La motivazione del provvedimento è compiuta, risultando esplicitata la pericolosità della condotta. La durata della misura è adeguata al pericolo cagionato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'Amministrazione ha motivato l'assenza di comunicazione di avvio del procedimento in ragione del pericolo di recidiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 108
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 108
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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