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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4027/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4027/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6349/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3152/2016, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, disgiuntamente Parte_1 C.F._1
e congiuntamente, dall'avvocato Francesco Fimmanò (C.F.:
), dall'avvocato Giovanni Esposito (C.F.: C.F._2
) e dall'avvocato Nicola Cacciapuoti (C.F.: C.F._3
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._4
APPELLANTE
E
1 (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._5
IA IS LI (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._6
calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(già (P. Controparte_2 Controparte_3
Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Fabrizio Luca (C.F.: ) in virtù di procura alle liti C.F._7
a margine della comparsa di risposta
APPELLATA
Oggetto: danni conseguenti a responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “…1) dichiarare la piena ed assoluta responsabilità professionale dell'avv. nell'aver causato il rigetto della domanda;
2) per l'effetto CP_1
dichiarare l'avv. o, altresì, la società tenuto al CP_1 Controparte_4
risarcimento dei danni arrecati all'attore 3) per lo effetto condannare Parte_1
l'avv. o, altresì, la società pronto pagamento in CP_1 Controparte_5
favore dell'attore della complessiva somma di € 414.240,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in subordine, condannare l'avv. al pronto CP_1
pagamento di quella eventuale diversa somma maggiore o minore di quella sopra richiesta che il giudice adito riterrà di determinare all'esito del presente giudizio;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito, anche in riforma della parziale compensazione operata in forza dell'accoglimento parziale della domanda, con distrazione agli avvocati costituiti ed antistatari.”; per “…in via principale: dichiarare le domande tutte svolte CP_1
dall'appellante nei confronti dell'avv. siccome Parte_1 CP_1
inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio per i motivi tutti dedotti negli scritti difensivi di primo e secondo grado e,
2 conseguentemente, rigettarle, confermando la sentenza n. 6349/2020 del Tribunale di
Napoli oggi impugnata;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte in appello, confermato il capo della ridetta sentenza relativa alla condanna di a tenere garantito Controparte_3
e manlevare integralmente il convenuto avv. di quanto eventualmente tenuto a CP_1
pagare all'attore appellante, in virtù di valida ed efficace polizza assicurativa per
R.C. Professionale, condannare la in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore, altresì a tenere indenne, garantire e manlevare l'Avv. da ogni e qualsiasi esborso dovesse risultare tenuto nei CP_1
confronti del sig. conseguentemente condannandola a pagare Parte_1
direttamente all'appellante e/o a rifondere all'avv. quanto fosse, nel caso, CP_1
tenuto a versare allo stesso e, rigettando eventuali eccezioni di in Controparte_3
ordine al detto obbligo di garanzia e manleva, con massimale nell'importo intero. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio – oltre accessori di legge.”; per “…- rigetti il gravame proposto dal signor Controparte_2 Pt_1
siccome manifestamente inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e comunque
[...]
vistosamente infondato;
- … in linea di stretto subordine, nella denegata ipotesi in cui i motivi di censura siano, anche solo in parte, ritenuti fondati, contenga la prestazione dell'assicuratore alla manleva del soggetto assicurato, nei limiti del massimale di polizza ancora disponibile (euro 516.456,90 – 81.520,43 =
434.936,47); - con condanna esemplare alla refusione di spese ed onorari di questo grado…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 4.02.2016 conveniva , innanzi Parte_1 CP_1
al Tribunale di Napoli, esponendo: “A. che l'istante, sig. è stato Parte_1
assunto dalla con contratto di lavoro subordinato, di Controparte_7
natura dirigenziale, per la durata di un triennio a far data dal 10.06.1999 al
30.06.2002 e che tale rapporto è stato poi trasformato a tempo indeterminato;
3 B. che a seguito di indisponibilità sopravvenuta del sig. a proseguire il Pt_1
rapporto nei termini concordati, la società affidava all'attore Controparte_7
l'incarico di “osservatore tecnico dei mercati internazionali”, con reintroduzione di un termine di scadenza al 30.06.2004, termine poi prorogato al 30.06.2005, per un corrispettivo mensile di € 29.588,62 come da documentazione allegata al presente atto;
C. che con decreto del ministero delle attività produttive 23.04.2004, la
[...]
veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
Controparte_7
D. che con Sentenza del Tribunale di Parma n. 49/04 del 28.04.2004, veniva accertato lo stato di insolvenza della predetta Società;
E. che con racc.ta a/r del 15.06.2004, il Commissario Straordinario, dott. Per_1
risolveva il rapporto di lavoro con il sig.
[...] Pt_1
F. che l'attore, pertanto, conferiva mandato all'avv. , con studio in CP_1
alla Via Cantelli n. 9, al fine di ottenere il pagamento delle proprie spettanze CP_7
così come concordate;
G. che veniva, quindi, presentata, dall'avv. , istanza di ammissione CP_1
al passivo per i soli compensi spettanti in relazione al periodo luglio 2003 - aprile
2004, pari ad € 295.886,25 oltre FR ed RP, riservandosi di agire nei confronti della società Parma F.C. S.p.A. per ottenere il pagamento della residua somma di €
414.240,68 quale corrispettivo per il periodo da maggio 2004 a giugno 2005;
H. che il Tribunale di Parma, in persona del Giudice delegato, dott. Coscioni, accoglieva la predetta domanda di insinuazione al passivo limitatamente alla somma di € 295.886,25 al lordo e non al netto di RP e FR, come invece richiesto;
I. che con ricorso per insinuazione tardiva di credito, il sig. a Parte_1
mezzo degli avv.ti e Marcello Ziveri, chiedeva, previo riconoscimento CP_1
della nullità ed inefficacia del recesso dal rapporto di lavoro, disposto dalla procedura, condannare la Parte_2
, al pagamento, in prededuzione ex art. 101 n. 1 L.F., in favore
[...]
4 dell'istante, della somma residua di € 414.240,68 oltre accessori, per i compensi pattuiti relativi ai mesi da aprile 2004 ad giugno 2005;
J. che con Sentenza n. 800/2009, il Tribunale di Parma, rigettava la domanda dichiarandola inammissibile, in quanto avente lo stesso petitum e la stessa causa petendi della domanda di insinuazione tempestiva già proposta;
K. che, dall'esposizione dei fatti è evidente che il sig. sia stato Parte_1
pregiudicato nella tutela dei propri diritti;
L. che in data 28.07.2015 veniva inviata, a mezzo posta elettronica certificata, richiesta di risarcimento danni all'avv. , rimasta purtroppo senza CP_1
esito”.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) Dichiarare la piena ed assoluta responsabilità professionale dell'avv.
nell'aver causato il rigetto della domanda in premessa narrata;
CP_1
2) Per lo effetto dichiarare l'avv. tenuto al risarcimento dei danni CP_1
arrecati all'attore ; Parte_1
3) Per lo effetto condannare l'avv. al pronto pagamento in favore CP_1
dell'attore della complessiva somma di € 482.294,52 pari al quantum delle domande di cui ai giudizi in premessa indicati maggiorata degli interessi che sarebbero spettati a seguito dell'accoglimento della prefata richiesta.
4) In subordine, condannare l'avv. al pronto pagamento di quella CP_1
eventuale diversa somma maggiore o minore di quella sopra richiesta che il Giudice adito riterrà di determinare all'esito del presente giudizio.
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito”.
Si costituiva che, impugnando le difese dell'attore, rappresentava di CP_1
essere coperto per i danni professionali da contratto assicurativo stipulato con insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via Controparte_3
preliminare: autorizzare il convenuto alla chiamata in causa in manleva e/o garanzia o come meglio, del terzo …, quale compagnia che assicura il Controparte_4
5 convenuto Avv. per i rischi professionali, disponendo lo spostamento CP_1
della prima udienza ed assegnando un congruo termine per la chiamata stessa;
- in via preliminare: ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale a giudicare nel presente giudizio ex artt. 18 e segg. c.p.c. essendo viceversa competente territorialmente il Tribunale di Parma, luogo di residenza del convenuto, nonché luogo in cui è stato costituito e svolto l'incarico professionale;
- in via principale e nel merito: ritenere e dichiarare che le domande tutte azionate dall'attore nei confronti del convenuto sono Parte_1 CP_1
inammissibili, inaccoglibili, infondate, immotivate, indimostrate o come meglio per i motivi tutti di cui in narrativa del presente atto e, conseguentemente, integralmente rigettarle;
- in ogni modo, nella non temuta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dal sig. ritenere e dichiarare che la società Pt_1
deve tenere indenne l'avv. da ogni Controparte_8 CP_1
esborso e conseguentemente condannare la società al pagamento in CP_4
favore dell'avv. di una somma pari a quella che il convenuto sarà CP_1
eventualmente tenuto a pagare in favore del sig. ”. Pt_3
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c.
Chiamata in causa, si costituiva , chiedendo: “- dichiari Controparte_3
la incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di
Parma;- nel merito, rigetti la domanda proposta dal sig. siccome Parte_1
inammissibile e comunque infondata e non provata alla luce degli argomenti variamente esposti nella parte narrativa del presente atto;
- gradatamente, nel denegato caso di accertamento della responsabilità dell'avv. in ordine CP_1
ai fatti di causa, ove non ricorrano eventuali cause di inoperatività della garanzia, contenga la prestazione dell'assicuratore alla manleva del soggetto assicurato, nei limiti del massimale di polizza (pari a euro 516.456,90) ed al netto dello scoperto del
10% (con un minimo di euro 51,65 ed un massimo di euro 2065,83)…”.
6 Rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale, concessi i termini ex art. 1836
c.p.c., con ordinanza del 4.01.2018, il Tribunale fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.09.2019, rinviata per esigenze di ruolo al 21.05.2020; all'esito, il giudizio veniva riservato per la decisione.
Con sentenza n. 6349 pubblicata il 6.10.2020, il Tribunale così statuiva:
“1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna al CP_1
pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 68.053,84 oltre interessi dalla data del 14.06.2005 al soddisfo;
2) rigetta la domanda nella restante parte;
3) condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite CP_1
che liquida in € 600,00 per spese oltre € 13.430,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna a manlevare il convenuto di Controparte_3 CP_1
quanto tenuto a pagare in dipendenza dei capi sub) 1 e 3) su cui detrarre l'importo di
€ 2.065,83 che resta a carico dell'assicurato.
5) Compensa le spese di lite tra convenuto e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 6.10.2020 e notificata il 7.10.2020, con citazione notificata a mezzo PEC in data 6.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
16.11.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la piena ed assoluta responsabilità professionale dell'avv. nell'aver causato il rigetto della domanda in premesse CP_1
narrata;
2) per lo effetto dichiarare l'avv. o, altresì, la società CP_1 CP_4
tenuto al risarcimento dei danni arrecati all'attore ;
[...] Parte_1
7 3) per lo effetto condannare l'avv. o, altresì, la società CP_1 CP_5
pronto pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €
[...]
414.240,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in subordine, condannare l'avv. al pronto pagamento di quella CP_1
eventuale diversa somma maggiore o minore di quella sopra richiesta che il giudice adito riterrà di determinare all'esito del presente giudizio;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito, anche in riforma della parziale compensazione operata in forza dell'accoglimento parziale della domanda, con distrazione agli avvocati costituiti ed antistatari”.
Si costituiva che resisteva, chiedendo il rigetto del gravame e, in via CP_1
subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva.
Si costituiva pure la che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_3
del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza del 26.01.2021, veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado al 24.09.2021 e, quindi, per la precisazione delle conclusioni al 16.09.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
“…, indipendentemente dall'accertamento relativo al profilo di responsabilità predetto, giova rammentare come, in base a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi […].
8 Tale nesso tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez.
II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ed infatti, posto che comunque a monte è documentata la decisione di inammissibilità dell'insinuazione tardiva ed il rigetto delle voci di FR ed RP, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito …). Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita … secondo le prospettazioni attoree.
In ordine al FR , quel credito privilegiato, e delle voci RP non appare chiaro il motivo per il quale non sia stato già conteggiato al momento della domanda di insinuazione al passivo o se, ricevuti i documenti dal cliente, non siano stati depositati nei termini.
Rispetto a tale doglianza il nesso causale può dirsi sussistente dal momento che appare evidente che i crediti vantati sarebbero stati ammessi al passivo e per quelli privilegiati ne sarebbe stato soddisfatto il quantum. Sul punto, richiamando la natura contrattuale del sinallagma che legava le parti del giudizio, il debitore avrebbe dovuto provare la non imputabilità della colpa o l'esistenza di una esimente che potesse renderlo esente da responsabilità. Sul punto il sostiene che fu scelta CP_1
condivisa con il cliente la mancata opposizione allo stato passivo dettata dalla ragione che, pur accolta, i costi sarebbero stati superiori ai benefici dal momento che la somma in privilegio sarebbe stata minima e che, per le ulteriori, non ci sarebbe stata capienza dell'attivo. Tali circostanze, tuttavia, non risultano provate in giudizio con il rigore richiesto. In ordine alla consistenza dell'attivo della procedura e dei crediti ammessi non vi è in atti alcuna indicazione che possa fare ritenere che all'esito dell'insinuazione al passivo i crediti non avrebbero trovare soddisfacimento, al pari della allegata (ma indimostrata) scelta condivisa di non opporre il
9 provvedimento di formazione dello stato passivo. Anzi, nella lettera del 25.05.2005
… l'attore invita il difensore alla presentazione dell'istanza per ottenere le somme de qua, con tale atteggiamento lasciando trasparire un interesse alla loro percezione.
In ordine alla quantificazione dell'importo, indicato dall'attore in € 68.053,84, non è mai stata mossa alcuna contestazione dalla difesa del convenuto. Gli interessi decorreranno dalla data del provvedimento del 14.06.2005.
Ben più complessa è la questione che riguarda i crediti da lavoro per i quali il
Tribunale di Parma, d'ufficio, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ritenendo che le voci richieste e riferite alle mensilità da maggio 2004 a giugno 2005 andassero richieste ad origine con la domanda di insinuazione al passivo originaria.
La questione non è di così facile soluzione dal momento che, in tal caso, era necessario passare attraverso una preventiva pronuncia di illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro come disposto dal . Parte_4
La scelta processuale, come è dato leggere dall'istanza di ammissione al passivo con riserva (all. 4 citazione), inizialmente si era incanalata sulla necessità di una preventiva pronuncia da parte del giudice del lavoro sulla legittimità o meno del recesso così da insinuarsi successivamente in caso di accoglimento della domanda.
Successivamente il legale mutò la strategia processuale ritenendo non più necessario il preventivo esperimento dell'azione in sede lavoristica e, pertanto, chiese di insinuarsi tardivamente per il credito residuo di € 414.240,68. A fronte di tale domanda il Tribunale di Parma pronunciò sentenza di inammissibilità sulla scorta della osservazione che la causa petendi ed il petitum dell'azione erano identiche a quelle già presentate in sede di ammissione tempestiva e che il mero dato economico richiesto non poteva integrare la diversità del petitum della domanda.
La questione della corretta proposizione della domanda di ammissione al passivo che riguardi anche crediti di lavoro da accertare è stata a tal punto dibattuta, che sul punto, sono intervenute le SU (cfr. Cass. 16429/02) che hanno affermato il principio secondo cui il predetto credito, “ancorché goda del trattamento di prededuzione, deve essere fatto valere secondo il procedimento speciale di formazione del passivo
10 previsto per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso e non già in base all'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro” così aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti verso l'impresa, anche quando godono del trattamento di prededuzioni cui all'art. 111 Legge Fall., (come nel caso di crediti di lavoro sorti prima o dopo l'inizio dell'amministrazione straordinaria, o di crediti sorti direttamente nei confronti dell'amministrazione stessa), sono soggetti alla regola della procedura esecutiva concorsuale. La vis attractiva della competenza del tribunale fallimentare opera, dunque, anche quando la sentenza richiesta fosse di mero accertamento, ma, in realtà, diretta ad ottenere una decisione costituente la base di una successiva pronunzia di condanna.
Se tanto è di certo vero qualora invece risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento (cfr. Cass. 16443/18).
Pertanto, la differenza dell'ambito di operatività delle competenze tra giudice del lavoro e giudice fallimentare è caratterizzato dalla chiara diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo, e di ammissione al passivo, di spettanza del secondo atteso, in relazione all'accertamento della illegittimità del licenziamento, l'interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività che per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio laddove, nella seconda, assume rilievo esclusivamente la strumentalità dell'accertamento dei diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
È evidente che la questione, tutt'altro che semplice, coinvolge la natura della domanda sottesa all'azione anche se, nel caso di specie, trattandosi di contratto a
11 tempo determinato la reintegra, per un eventuale rientro in bonis della società, non era possibile.
Ciò detto sono necessarie alcune riflessioni.
In primo luogo, è opinabile che la domanda di ammissione tardiva, che sottende una preventiva pronuncia in ordine alla legittimità di un recesso operata dal
, possa ritenersi connotata da analogo petitum e causa Parte_4
petendi di una domanda tempestiva che tale accertamento (sia pur in ambito endofallimentare) non richiede. Tuttavia, la pronuncia del Tribunale di Parma non è stata impugnata e l'inadempimento qualificato, per quel che qui interessa, dell'avv.
non è stato indicato nella omessa impugnativa di quel provvedimento ma CP_1
nella scelta processuale errata di avere riservato ad una successiva domanda i crediti vantati dalla data del recesso al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Pur volendo ammettere che tale scelta, per come stigmatizzata dalla sentenza n.
800/09 del Tribunale di Parma, sia stata errata e sul punto il Tribunale nutre dubbi, deve anche essere esposto la fattispecie al cd. rapporto contro fattuale, ovvero al risultato che si sarebbe ottenuto in ipotesi di condotta diversa da parte del convenuto.
Ebbene va detto che la giustificazione a sostegno del recesso dal rapporto di lavoro era fondata sull'assenza di attività compiuta nel biennio precedente alla comunicazione del 15.06.2004 ebbene dovrebbe essere consentita, in questo giudizio, una valutazione prognostica in ordine alle conseguenze della natura sinallagmatica del contratto in riferimento alla corrispettività delle prestazioni. Tuttavia , sul punto, nulla è stato offerto al Tribunale affinché possa ritenere sussistente la prestazione lavorativa del in assenza di istruttoria sul punto. Pt_1
A monte va inoltre osservato che la correlazione tra l'art. 2119 cc e l'art. 72 L. fall era tutt'altra che pacifico Invero un primo orientamento riteneva applicabile la norma generale di cui all'art. 72 L. fall. anche ai rapporti di lavoro, intesa quale norma generale che trovava applicazione in tutti i casi in cui all'interno della legge
12 fallimentare non vi fosse una disposizione specifica e, dunque in assenza di attività di impresa. Si giungeva ad affermare che, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non avrebbe diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l. fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni”.
Altro orientamento invece riteneva che la regola generale di cui all'art. 72 L. fall. non potesse trovare applicazione considerata la vigenza di un'altra norma, esterna alla legge fallimentare ma contenuta nel codice civile, e cioè il già citato art. 2119 comma 2 c.c. che prevedeva che il fallimento non costituisse giusta causa di recesso.
Secondo tale orientamento la presenza della norma codicistica comportava che i rapporti di lavoro proseguissero automaticamente, salvo poi la possibilità per il curatore di recedere secondo le regole di diritto del lavoro.
Alla luce di quanto detto non si ritiene pertanto, per nulla dimostrata, la possibilità per il lavoratore di ottenere il pagamento di tutte le somme dovute sino alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.
In assenza di contestazioni in ordine all'operatività del contratto assicurativo il convenuto dovrà essere manlevato dalla Compagnia di quanto tenuto a pagare all'attore con l'applicazione di scoperto di polizza pari ad € 2.065,83. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate, sulla base del decisum, al medio dei valori ex DM 55/14 Nel rapporto tra il convenuto ed il terzo chiamato si ritiene equo compensare le spese di lite in assenza di contestazioni in ordine all'operatività della polizza”.
§ 4.
Con unico motivo, parte appellante deduce che il Tribunale ha errato nel valutare la condotta dell'appellato, non ritenendo che il mandato professionale affidatogli fosse
13 unico e che sin dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo c.d. tempestiva, l'avv. avesse tutti gli elementi per poter provare la legittimità della CP_1
richiesta risarcitoria e/o creditoria di esso istante;
deduce che non è dato comprendere per quale motivo il Tribunale non abbia dichiarato la responsabilità dell'avvocato per l'intera domanda, avendo riconosciuto che il sinallagma tra ed il Pt_1 CP_1
riguardava l'incarico per ottenere il pagamento delle proprie spettanze vantate nei confronti di e che al momento dell'ammissione parziale Controparte_7
sussistevano tutte le condizioni per proporre opposizione al passivo;
deduce che, come lo stesso Tribunale ha statuito, il non ha seguito le pratiche a lui affidate CP_1
con la diligenza richiesta, non ha ottemperato ai propri obblighi informativi e rappresentativi delle eventuali e/o concrete difficoltà per l'ottenimento della soddisfazione giudiziale delle pretese attoree;
deduce che la sentenza del Tribunale di
Parma del 14.06.2005, nel dichiarare inammissibile il ricorso, - di fatto - certifica che se tutte le richieste fossero state proposte con la prima domanda di ammissione sarebbero state accolte;
assume che esso appellante ha affidato un incarico per veder riconosciuto giudizialmente il proprio legittimo compenso e che se poi tale accertamento dovesse essere effettuato attraverso più domande (domanda di ammissione con riserva e domanda innanzi al Giudice del Lavoro), attraverso l'opposizione allo stato passivo e/o attraverso la domanda tardiva e/o l'appello al rigetto della stessa, non sono elementi necessari e prodromici all'accertamento della responsabilità dell'avvocato,; che sia la mancata opposizione allo stato passivo che la mancata impugnazione della sentenza di inammissibilità della domanda tardiva sono ricomprese nella causa petendi e nel petitum della domanda proposta;
che stante l'accoglimento dell'istanza di insinuazione tempestiva al passivo per la somma di
Euro 295.886,25, alla stregua della precedente pronuncia del Tribunale di Parma, in presenza di una diversa condotta dell'avvocato , esso appellante sarebbe stato CP_1
ammesso al passivo per l'intero credito vantato o almeno per una somma maggiore rispetto a quella per cui è stato ammesso;
che se la lettera di recesso del Commissario fosse stata corretta, ovvero, non provato l'adempimento di esso appellante allora
14 avrebbe dovuto essere rigettata anche la domanda di ammissione tempestiva;
insomma, atteso il riconoscimento del credito per le annualità 2002, 2003 e 2004, cioè nei due anni precedenti all'apertura della procedura, prognosticamente doveva ritenersi accoglibile anche la richiesta afferente gli anni 2004/2005; la domanda di ammissione tempestiva (seppur parzialmente e seppur con la riserva) è stata accolta sul presupposto della esistenza di un rapporto continuativo dal 1999 al 2004 tenendo conto del contratto del 11.06.2003, lo stesso contratto sulla base del quale è stata poi presentata la domanda di ammissione tardiva.
Infine, parte appellante a sostegno della accoglibilità della domanda di pagamento di tutte le somme dovute sino alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, reitera le richieste istruttorie formulate in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6°, n. 2 e in particolare, la prova testimoniale sui seguenti capi:
a) Vero è che il sig. ha comunicato all'avv. la volontà di non Parte_1 CP_1
voler rinunciare a quanto dovuto a titolo di differenze per FR ed RP, fornendo allo stesso tutta la documentazione da questi richiesta;
b) Vero è che il sig. , comunicò espressamente all'avv. la volontà di Pt_1 CP_1
proporre opposizione allo stato passivo in ordine alle dette voci di FR ed RP;
c) Vero è che il sig. ha comunicato all'avv. la volontà di volere Pt_1 CP_1
impugnare la Sentenza del Tribunale di Parma n. 800/09.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato dal Tribunale, per accertare il nesso di causalità tra il comportamento negligente dell'avvocato e l'esito del procedimento giudiziario in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il giudice è chiamato ad operare un ragionamento controfattuale, ipotizzando come si sarebbe risolta la causa in assenza dell'errore imputato all'avvocato, confrontando, dunque, la situazione reale con quella ipotetica. Se, a conclusione di siffatto ragionamento, il giudice perviene alla conclusione per cui la condotta negligente non avrebbe influenzato l'esito del giudizio, la negligenza dell'avvocato non può essere considerata causalmente
15 fondante all'avverarsi del danno (cfr., fra le ultime, Cass., 19/11/2025, n. 30495).
Pure, in ipotesi di responsabilità professionale per omessa impugnazione, poiché
l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cassazione civile sez.
III, 30/04/2018, n.10320).
Ciò posto, sul punto, il Tribunale ha statuito <la giustificazione a sostegno del recesso dal rapporto di lavoro era fondata sull'assenza attività compiuta nel biennio precedente alla comunicazione 15.06.2004 ebbene dovrebbe essere consentita, in questo giudizio, una valutazione prognostica ordine alle conseguenze della natura sinallagmatica contratto riferimento corrispettività delle prestazioni. tuttavia , sul punto, nulla è stato offerto al
Tribunale affinché possa ritenere sussistente la prestazione lavorativa del in Pt_1
assenza di istruttoria sul punto>>. Inoltre, il Tribunale ha disquisito sui rapporti tra l'art. 2119 cc e l'art. 72 L. fall.
Al riguardo, parte appellante ha, invece, dedotto che lo stesso accoglimento della domanda di ammissione tempestiva, fondata sul presupposto di un rapporto continuativo dal 1999 al 2004, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della seconda istanza di ammissione avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €
414.240,68 relativamente al periodo da maggio 2004 a giugno 2005.
Va premesso che in seno all'atto di citazione, l'importo di € 414.240,68, oggetto dell'istanza di ammissione al passivo dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Parma, attiene al periodo successivo alla comunicazione del recesso ad opera del con raccomandata del 15.6.2004 e, precisamente consiste Parte_4
in un risarcimento del danno conseguente al mancato guadagno, chiesto sul presupposto dell'illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto comunicata dal con la predetta raccomandata. È evidente che la domanda Parte_4
16 oggetto dell'istanza tardiva di ammissione, perché avente ad oggetto un risarcimento del danno e non già il corrispettivo di prestazioni rese, oggetto invece della domanda tempestiva di ammissione, è diversa da quest'ultima, esigendo la prova della dedotta illegittimità del comunicato recesso;
ne consegue che il succitato giudizio prognostico è differente, richiedendo valutazioni parzialmente diverse, per prevedere l'esito dell'omessa attività imputata all'avvocato appellato.
Sul punto, il , a sostegno della illegittimità del recesso, presupposto Pt_1
imprescindibile per il riconoscimento del chiesto risarcimento danno corrispondente al perso compenso, ha esclusivamente richiamato l'istanza tardiva presentata dall'avvocato odierno appellato. Nel costituirsi, dal suo canto, l'avv. ha CP_1
evidenziato la complessità della materia e l'esito incerto dell'istanza, richiamando e depositando la comparsa di costituzione depositata dal , Parte_4
nonché i restanti atti depositati da quest'ultimo nel corso del giudizio conclusosi con sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza. Ai fini del suddetto giudizio prognostico è necessario esaminare i detti atti per valutare se, secondo il criterio del più probabile che non, il avesse ottenuto il chiesto risarcimento del danno Pt_1
previa dichiarazione di illegittimità del detto recesso qualora l'avv. avesse CP_1
presentato un'istanza tempestiva ovvero proposto appello avvero la decisione di inammissibilità del Tribunale di Parma. Ebbene, alla luce del contenuto dell'istanza di ammissione passiva, la difesa del ha riferito innanzi al Tribunale di Parma Pt_1
di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato di natura dirigenziale dalla dal 99 al 02, trasformato poi in contratto a tempo indeterminato e Controparte_7
che con nota del 14.12.2001, su sua richiesta, è stato concordato l'affidamento di nuovo incarico, ovvero quello di osservatore tecnico dei mercati internazionali e la previsione di un termine di scadenza del rapporto al 30.6.2004, poi prorogato al
30.6.2005, richiamando un contratto dell'11.6.2003; sempre in seno alla detta istanza tardiva il ha dedotto che in caso di ammissione alla procedura concorsuale il Pt_1
rapporto di lavoro subordinato prosegue, in virtù di un favor per il lavoratore alla luce del disposto di cui all'art. 2119 cc, prevalente in quanto norma speciale rispetto
17 all'art. 72 L.F., che il recesso sarebbe consentito solo in presenza di una giusta causa, nella specie non sussistente e che lo stesso è illegittimo in quanto non rispettoso delle formalità procedurali previsti dall'art. 7 l. 300/1970. Dal suo canto, il Commissario straordinario ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato evidenziando, altresì, la carenza di documentazione comprovante tale affermazione.
Dunque, l'illegittimità del recesso si fonda sul presupposto che il fosse un Pt_1
lavoratore subordinato della , ma sulla natura subordinata del CP_7
rapporto nulla ha dedotto parte odierna appellante nel giudizio di primo grado né ha prodotto alcunché; agli atti è allegato esclusivamente un contratto del 12.10.2000 alla stregua del quale risulta confermato che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto a tempo indeterminato mentre alcuna documentazione relativa al successivo incarico, precisamente, di osservatore tecnico dei mercati internazionali, a tempo determinato è stata prodotta. Tale circostanza assume rilevanza al fine del detto giudizio prognostico, posto che la legittimità della comunicazione del recesso del del seguente tenore “ in relazione alle note vicende della Parte_4
nostra società e, avendo verificato come da parte sua in questi ultimi due anni non vi
è stata prestazione di attività lavorativa, ci vediamo costretti a interrompere il suo rapporto di lavoro…”. consegue al disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 270/1999 secondo cui il Commissario Straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria ad eccezione dai contratti di lavoro subordinato. Né l'accoglimento della domanda di insinuazione tempestiva del credito per le annualità 2002, 2003 e 2004 per FR ed RP è sufficiente per ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, posto che rilevanti nella specie, sono le modalità del rapporto di lavoro vigenti al tempo della comunicazione del recesso, allorquando il svolgeva, secondo la sua Pt_1
prospettazione, l'incarico di osservatore tecnico dei mercati internazionali. Per tali considerazioni, piuttosto che per quelle espresse dal Tribunale, deve ritenersi, come già affermato dalla gravata sentenza, non provata la possibilità di ottenere il
18 pagamento di tutte le somme dovute sino alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato. Né le prove testimoniali reiterate nel presente grado sono finalizzate a fornire prova della natura del rapporto sussistente all'epoca del contestato recesso, sicché sono ininfluenti ai fini del decidere.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00 e applicando i compensi tabellari.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 6.11.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
secondo grado, che liquida in euro 20.119,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_2
delle spese di secondo grado, che liquida in euro 20.119,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
19 per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
20
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4027/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4027/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6349/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3152/2016, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, disgiuntamente Parte_1 C.F._1
e congiuntamente, dall'avvocato Francesco Fimmanò (C.F.:
), dall'avvocato Giovanni Esposito (C.F.: C.F._2
) e dall'avvocato Nicola Cacciapuoti (C.F.: C.F._3
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._4
APPELLANTE
E
1 (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._5
IA IS LI (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._6
calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
NONCHÉ
(già (P. Controparte_2 Controparte_3
Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Fabrizio Luca (C.F.: ) in virtù di procura alle liti C.F._7
a margine della comparsa di risposta
APPELLATA
Oggetto: danni conseguenti a responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “…1) dichiarare la piena ed assoluta responsabilità professionale dell'avv. nell'aver causato il rigetto della domanda;
2) per l'effetto CP_1
dichiarare l'avv. o, altresì, la società tenuto al CP_1 Controparte_4
risarcimento dei danni arrecati all'attore 3) per lo effetto condannare Parte_1
l'avv. o, altresì, la società pronto pagamento in CP_1 Controparte_5
favore dell'attore della complessiva somma di € 414.240,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in subordine, condannare l'avv. al pronto CP_1
pagamento di quella eventuale diversa somma maggiore o minore di quella sopra richiesta che il giudice adito riterrà di determinare all'esito del presente giudizio;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito, anche in riforma della parziale compensazione operata in forza dell'accoglimento parziale della domanda, con distrazione agli avvocati costituiti ed antistatari.”; per “…in via principale: dichiarare le domande tutte svolte CP_1
dall'appellante nei confronti dell'avv. siccome Parte_1 CP_1
inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio per i motivi tutti dedotti negli scritti difensivi di primo e secondo grado e,
2 conseguentemente, rigettarle, confermando la sentenza n. 6349/2020 del Tribunale di
Napoli oggi impugnata;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte in appello, confermato il capo della ridetta sentenza relativa alla condanna di a tenere garantito Controparte_3
e manlevare integralmente il convenuto avv. di quanto eventualmente tenuto a CP_1
pagare all'attore appellante, in virtù di valida ed efficace polizza assicurativa per
R.C. Professionale, condannare la in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore, altresì a tenere indenne, garantire e manlevare l'Avv. da ogni e qualsiasi esborso dovesse risultare tenuto nei CP_1
confronti del sig. conseguentemente condannandola a pagare Parte_1
direttamente all'appellante e/o a rifondere all'avv. quanto fosse, nel caso, CP_1
tenuto a versare allo stesso e, rigettando eventuali eccezioni di in Controparte_3
ordine al detto obbligo di garanzia e manleva, con massimale nell'importo intero. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio – oltre accessori di legge.”; per “…- rigetti il gravame proposto dal signor Controparte_2 Pt_1
siccome manifestamente inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e comunque
[...]
vistosamente infondato;
- … in linea di stretto subordine, nella denegata ipotesi in cui i motivi di censura siano, anche solo in parte, ritenuti fondati, contenga la prestazione dell'assicuratore alla manleva del soggetto assicurato, nei limiti del massimale di polizza ancora disponibile (euro 516.456,90 – 81.520,43 =
434.936,47); - con condanna esemplare alla refusione di spese ed onorari di questo grado…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 4.02.2016 conveniva , innanzi Parte_1 CP_1
al Tribunale di Napoli, esponendo: “A. che l'istante, sig. è stato Parte_1
assunto dalla con contratto di lavoro subordinato, di Controparte_7
natura dirigenziale, per la durata di un triennio a far data dal 10.06.1999 al
30.06.2002 e che tale rapporto è stato poi trasformato a tempo indeterminato;
3 B. che a seguito di indisponibilità sopravvenuta del sig. a proseguire il Pt_1
rapporto nei termini concordati, la società affidava all'attore Controparte_7
l'incarico di “osservatore tecnico dei mercati internazionali”, con reintroduzione di un termine di scadenza al 30.06.2004, termine poi prorogato al 30.06.2005, per un corrispettivo mensile di € 29.588,62 come da documentazione allegata al presente atto;
C. che con decreto del ministero delle attività produttive 23.04.2004, la
[...]
veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
Controparte_7
D. che con Sentenza del Tribunale di Parma n. 49/04 del 28.04.2004, veniva accertato lo stato di insolvenza della predetta Società;
E. che con racc.ta a/r del 15.06.2004, il Commissario Straordinario, dott. Per_1
risolveva il rapporto di lavoro con il sig.
[...] Pt_1
F. che l'attore, pertanto, conferiva mandato all'avv. , con studio in CP_1
alla Via Cantelli n. 9, al fine di ottenere il pagamento delle proprie spettanze CP_7
così come concordate;
G. che veniva, quindi, presentata, dall'avv. , istanza di ammissione CP_1
al passivo per i soli compensi spettanti in relazione al periodo luglio 2003 - aprile
2004, pari ad € 295.886,25 oltre FR ed RP, riservandosi di agire nei confronti della società Parma F.C. S.p.A. per ottenere il pagamento della residua somma di €
414.240,68 quale corrispettivo per il periodo da maggio 2004 a giugno 2005;
H. che il Tribunale di Parma, in persona del Giudice delegato, dott. Coscioni, accoglieva la predetta domanda di insinuazione al passivo limitatamente alla somma di € 295.886,25 al lordo e non al netto di RP e FR, come invece richiesto;
I. che con ricorso per insinuazione tardiva di credito, il sig. a Parte_1
mezzo degli avv.ti e Marcello Ziveri, chiedeva, previo riconoscimento CP_1
della nullità ed inefficacia del recesso dal rapporto di lavoro, disposto dalla procedura, condannare la Parte_2
, al pagamento, in prededuzione ex art. 101 n. 1 L.F., in favore
[...]
4 dell'istante, della somma residua di € 414.240,68 oltre accessori, per i compensi pattuiti relativi ai mesi da aprile 2004 ad giugno 2005;
J. che con Sentenza n. 800/2009, il Tribunale di Parma, rigettava la domanda dichiarandola inammissibile, in quanto avente lo stesso petitum e la stessa causa petendi della domanda di insinuazione tempestiva già proposta;
K. che, dall'esposizione dei fatti è evidente che il sig. sia stato Parte_1
pregiudicato nella tutela dei propri diritti;
L. che in data 28.07.2015 veniva inviata, a mezzo posta elettronica certificata, richiesta di risarcimento danni all'avv. , rimasta purtroppo senza CP_1
esito”.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) Dichiarare la piena ed assoluta responsabilità professionale dell'avv.
nell'aver causato il rigetto della domanda in premessa narrata;
CP_1
2) Per lo effetto dichiarare l'avv. tenuto al risarcimento dei danni CP_1
arrecati all'attore ; Parte_1
3) Per lo effetto condannare l'avv. al pronto pagamento in favore CP_1
dell'attore della complessiva somma di € 482.294,52 pari al quantum delle domande di cui ai giudizi in premessa indicati maggiorata degli interessi che sarebbero spettati a seguito dell'accoglimento della prefata richiesta.
4) In subordine, condannare l'avv. al pronto pagamento di quella CP_1
eventuale diversa somma maggiore o minore di quella sopra richiesta che il Giudice adito riterrà di determinare all'esito del presente giudizio.
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito”.
Si costituiva che, impugnando le difese dell'attore, rappresentava di CP_1
essere coperto per i danni professionali da contratto assicurativo stipulato con insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via Controparte_3
preliminare: autorizzare il convenuto alla chiamata in causa in manleva e/o garanzia o come meglio, del terzo …, quale compagnia che assicura il Controparte_4
5 convenuto Avv. per i rischi professionali, disponendo lo spostamento CP_1
della prima udienza ed assegnando un congruo termine per la chiamata stessa;
- in via preliminare: ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale a giudicare nel presente giudizio ex artt. 18 e segg. c.p.c. essendo viceversa competente territorialmente il Tribunale di Parma, luogo di residenza del convenuto, nonché luogo in cui è stato costituito e svolto l'incarico professionale;
- in via principale e nel merito: ritenere e dichiarare che le domande tutte azionate dall'attore nei confronti del convenuto sono Parte_1 CP_1
inammissibili, inaccoglibili, infondate, immotivate, indimostrate o come meglio per i motivi tutti di cui in narrativa del presente atto e, conseguentemente, integralmente rigettarle;
- in ogni modo, nella non temuta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dal sig. ritenere e dichiarare che la società Pt_1
deve tenere indenne l'avv. da ogni Controparte_8 CP_1
esborso e conseguentemente condannare la società al pagamento in CP_4
favore dell'avv. di una somma pari a quella che il convenuto sarà CP_1
eventualmente tenuto a pagare in favore del sig. ”. Pt_3
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c.
Chiamata in causa, si costituiva , chiedendo: “- dichiari Controparte_3
la incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di
Parma;- nel merito, rigetti la domanda proposta dal sig. siccome Parte_1
inammissibile e comunque infondata e non provata alla luce degli argomenti variamente esposti nella parte narrativa del presente atto;
- gradatamente, nel denegato caso di accertamento della responsabilità dell'avv. in ordine CP_1
ai fatti di causa, ove non ricorrano eventuali cause di inoperatività della garanzia, contenga la prestazione dell'assicuratore alla manleva del soggetto assicurato, nei limiti del massimale di polizza (pari a euro 516.456,90) ed al netto dello scoperto del
10% (con un minimo di euro 51,65 ed un massimo di euro 2065,83)…”.
6 Rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale, concessi i termini ex art. 1836
c.p.c., con ordinanza del 4.01.2018, il Tribunale fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.09.2019, rinviata per esigenze di ruolo al 21.05.2020; all'esito, il giudizio veniva riservato per la decisione.
Con sentenza n. 6349 pubblicata il 6.10.2020, il Tribunale così statuiva:
“1) in parziale accoglimento della domanda attorea condanna al CP_1
pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 68.053,84 oltre interessi dalla data del 14.06.2005 al soddisfo;
2) rigetta la domanda nella restante parte;
3) condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite CP_1
che liquida in € 600,00 per spese oltre € 13.430,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
4) condanna a manlevare il convenuto di Controparte_3 CP_1
quanto tenuto a pagare in dipendenza dei capi sub) 1 e 3) su cui detrarre l'importo di
€ 2.065,83 che resta a carico dell'assicurato.
5) Compensa le spese di lite tra convenuto e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 6.10.2020 e notificata il 7.10.2020, con citazione notificata a mezzo PEC in data 6.11.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
16.11.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la piena ed assoluta responsabilità professionale dell'avv. nell'aver causato il rigetto della domanda in premesse CP_1
narrata;
2) per lo effetto dichiarare l'avv. o, altresì, la società CP_1 CP_4
tenuto al risarcimento dei danni arrecati all'attore ;
[...] Parte_1
7 3) per lo effetto condannare l'avv. o, altresì, la società CP_1 CP_5
pronto pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €
[...]
414.240,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in subordine, condannare l'avv. al pronto pagamento di quella CP_1
eventuale diversa somma maggiore o minore di quella sopra richiesta che il giudice adito riterrà di determinare all'esito del presente giudizio;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al procuratore costituito, anche in riforma della parziale compensazione operata in forza dell'accoglimento parziale della domanda, con distrazione agli avvocati costituiti ed antistatari”.
Si costituiva che resisteva, chiedendo il rigetto del gravame e, in via CP_1
subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva.
Si costituiva pure la che resisteva e chiedeva il rigetto Controparte_3
del gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza del 26.01.2021, veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado al 24.09.2021 e, quindi, per la precisazione delle conclusioni al 16.09.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda con le seguenti motivazioni:
“…, indipendentemente dall'accertamento relativo al profilo di responsabilità predetto, giova rammentare come, in base a quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa affermarsi l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi […].
8 Tale nesso tuttavia, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez.
II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ed infatti, posto che comunque a monte è documentata la decisione di inammissibilità dell'insinuazione tardiva ed il rigetto delle voci di FR ed RP, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito …). Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita … secondo le prospettazioni attoree.
In ordine al FR , quel credito privilegiato, e delle voci RP non appare chiaro il motivo per il quale non sia stato già conteggiato al momento della domanda di insinuazione al passivo o se, ricevuti i documenti dal cliente, non siano stati depositati nei termini.
Rispetto a tale doglianza il nesso causale può dirsi sussistente dal momento che appare evidente che i crediti vantati sarebbero stati ammessi al passivo e per quelli privilegiati ne sarebbe stato soddisfatto il quantum. Sul punto, richiamando la natura contrattuale del sinallagma che legava le parti del giudizio, il debitore avrebbe dovuto provare la non imputabilità della colpa o l'esistenza di una esimente che potesse renderlo esente da responsabilità. Sul punto il sostiene che fu scelta CP_1
condivisa con il cliente la mancata opposizione allo stato passivo dettata dalla ragione che, pur accolta, i costi sarebbero stati superiori ai benefici dal momento che la somma in privilegio sarebbe stata minima e che, per le ulteriori, non ci sarebbe stata capienza dell'attivo. Tali circostanze, tuttavia, non risultano provate in giudizio con il rigore richiesto. In ordine alla consistenza dell'attivo della procedura e dei crediti ammessi non vi è in atti alcuna indicazione che possa fare ritenere che all'esito dell'insinuazione al passivo i crediti non avrebbero trovare soddisfacimento, al pari della allegata (ma indimostrata) scelta condivisa di non opporre il
9 provvedimento di formazione dello stato passivo. Anzi, nella lettera del 25.05.2005
… l'attore invita il difensore alla presentazione dell'istanza per ottenere le somme de qua, con tale atteggiamento lasciando trasparire un interesse alla loro percezione.
In ordine alla quantificazione dell'importo, indicato dall'attore in € 68.053,84, non è mai stata mossa alcuna contestazione dalla difesa del convenuto. Gli interessi decorreranno dalla data del provvedimento del 14.06.2005.
Ben più complessa è la questione che riguarda i crediti da lavoro per i quali il
Tribunale di Parma, d'ufficio, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ritenendo che le voci richieste e riferite alle mensilità da maggio 2004 a giugno 2005 andassero richieste ad origine con la domanda di insinuazione al passivo originaria.
La questione non è di così facile soluzione dal momento che, in tal caso, era necessario passare attraverso una preventiva pronuncia di illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro come disposto dal . Parte_4
La scelta processuale, come è dato leggere dall'istanza di ammissione al passivo con riserva (all. 4 citazione), inizialmente si era incanalata sulla necessità di una preventiva pronuncia da parte del giudice del lavoro sulla legittimità o meno del recesso così da insinuarsi successivamente in caso di accoglimento della domanda.
Successivamente il legale mutò la strategia processuale ritenendo non più necessario il preventivo esperimento dell'azione in sede lavoristica e, pertanto, chiese di insinuarsi tardivamente per il credito residuo di € 414.240,68. A fronte di tale domanda il Tribunale di Parma pronunciò sentenza di inammissibilità sulla scorta della osservazione che la causa petendi ed il petitum dell'azione erano identiche a quelle già presentate in sede di ammissione tempestiva e che il mero dato economico richiesto non poteva integrare la diversità del petitum della domanda.
La questione della corretta proposizione della domanda di ammissione al passivo che riguardi anche crediti di lavoro da accertare è stata a tal punto dibattuta, che sul punto, sono intervenute le SU (cfr. Cass. 16429/02) che hanno affermato il principio secondo cui il predetto credito, “ancorché goda del trattamento di prededuzione, deve essere fatto valere secondo il procedimento speciale di formazione del passivo
10 previsto per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso e non già in base all'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro” così aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti verso l'impresa, anche quando godono del trattamento di prededuzioni cui all'art. 111 Legge Fall., (come nel caso di crediti di lavoro sorti prima o dopo l'inizio dell'amministrazione straordinaria, o di crediti sorti direttamente nei confronti dell'amministrazione stessa), sono soggetti alla regola della procedura esecutiva concorsuale. La vis attractiva della competenza del tribunale fallimentare opera, dunque, anche quando la sentenza richiesta fosse di mero accertamento, ma, in realtà, diretta ad ottenere una decisione costituente la base di una successiva pronunzia di condanna.
Se tanto è di certo vero qualora invece risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento (cfr. Cass. 16443/18).
Pertanto, la differenza dell'ambito di operatività delle competenze tra giudice del lavoro e giudice fallimentare è caratterizzato dalla chiara diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo, e di ammissione al passivo, di spettanza del secondo atteso, in relazione all'accertamento della illegittimità del licenziamento, l'interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività che per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio laddove, nella seconda, assume rilievo esclusivamente la strumentalità dell'accertamento dei diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.
È evidente che la questione, tutt'altro che semplice, coinvolge la natura della domanda sottesa all'azione anche se, nel caso di specie, trattandosi di contratto a
11 tempo determinato la reintegra, per un eventuale rientro in bonis della società, non era possibile.
Ciò detto sono necessarie alcune riflessioni.
In primo luogo, è opinabile che la domanda di ammissione tardiva, che sottende una preventiva pronuncia in ordine alla legittimità di un recesso operata dal
, possa ritenersi connotata da analogo petitum e causa Parte_4
petendi di una domanda tempestiva che tale accertamento (sia pur in ambito endofallimentare) non richiede. Tuttavia, la pronuncia del Tribunale di Parma non è stata impugnata e l'inadempimento qualificato, per quel che qui interessa, dell'avv.
non è stato indicato nella omessa impugnativa di quel provvedimento ma CP_1
nella scelta processuale errata di avere riservato ad una successiva domanda i crediti vantati dalla data del recesso al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Pur volendo ammettere che tale scelta, per come stigmatizzata dalla sentenza n.
800/09 del Tribunale di Parma, sia stata errata e sul punto il Tribunale nutre dubbi, deve anche essere esposto la fattispecie al cd. rapporto contro fattuale, ovvero al risultato che si sarebbe ottenuto in ipotesi di condotta diversa da parte del convenuto.
Ebbene va detto che la giustificazione a sostegno del recesso dal rapporto di lavoro era fondata sull'assenza di attività compiuta nel biennio precedente alla comunicazione del 15.06.2004 ebbene dovrebbe essere consentita, in questo giudizio, una valutazione prognostica in ordine alle conseguenze della natura sinallagmatica del contratto in riferimento alla corrispettività delle prestazioni. Tuttavia , sul punto, nulla è stato offerto al Tribunale affinché possa ritenere sussistente la prestazione lavorativa del in assenza di istruttoria sul punto. Pt_1
A monte va inoltre osservato che la correlazione tra l'art. 2119 cc e l'art. 72 L. fall era tutt'altra che pacifico Invero un primo orientamento riteneva applicabile la norma generale di cui all'art. 72 L. fall. anche ai rapporti di lavoro, intesa quale norma generale che trovava applicazione in tutti i casi in cui all'interno della legge
12 fallimentare non vi fosse una disposizione specifica e, dunque in assenza di attività di impresa. Si giungeva ad affermare che, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non avrebbe diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l. fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni”.
Altro orientamento invece riteneva che la regola generale di cui all'art. 72 L. fall. non potesse trovare applicazione considerata la vigenza di un'altra norma, esterna alla legge fallimentare ma contenuta nel codice civile, e cioè il già citato art. 2119 comma 2 c.c. che prevedeva che il fallimento non costituisse giusta causa di recesso.
Secondo tale orientamento la presenza della norma codicistica comportava che i rapporti di lavoro proseguissero automaticamente, salvo poi la possibilità per il curatore di recedere secondo le regole di diritto del lavoro.
Alla luce di quanto detto non si ritiene pertanto, per nulla dimostrata, la possibilità per il lavoratore di ottenere il pagamento di tutte le somme dovute sino alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.
In assenza di contestazioni in ordine all'operatività del contratto assicurativo il convenuto dovrà essere manlevato dalla Compagnia di quanto tenuto a pagare all'attore con l'applicazione di scoperto di polizza pari ad € 2.065,83. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate, sulla base del decisum, al medio dei valori ex DM 55/14 Nel rapporto tra il convenuto ed il terzo chiamato si ritiene equo compensare le spese di lite in assenza di contestazioni in ordine all'operatività della polizza”.
§ 4.
Con unico motivo, parte appellante deduce che il Tribunale ha errato nel valutare la condotta dell'appellato, non ritenendo che il mandato professionale affidatogli fosse
13 unico e che sin dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo c.d. tempestiva, l'avv. avesse tutti gli elementi per poter provare la legittimità della CP_1
richiesta risarcitoria e/o creditoria di esso istante;
deduce che non è dato comprendere per quale motivo il Tribunale non abbia dichiarato la responsabilità dell'avvocato per l'intera domanda, avendo riconosciuto che il sinallagma tra ed il Pt_1 CP_1
riguardava l'incarico per ottenere il pagamento delle proprie spettanze vantate nei confronti di e che al momento dell'ammissione parziale Controparte_7
sussistevano tutte le condizioni per proporre opposizione al passivo;
deduce che, come lo stesso Tribunale ha statuito, il non ha seguito le pratiche a lui affidate CP_1
con la diligenza richiesta, non ha ottemperato ai propri obblighi informativi e rappresentativi delle eventuali e/o concrete difficoltà per l'ottenimento della soddisfazione giudiziale delle pretese attoree;
deduce che la sentenza del Tribunale di
Parma del 14.06.2005, nel dichiarare inammissibile il ricorso, - di fatto - certifica che se tutte le richieste fossero state proposte con la prima domanda di ammissione sarebbero state accolte;
assume che esso appellante ha affidato un incarico per veder riconosciuto giudizialmente il proprio legittimo compenso e che se poi tale accertamento dovesse essere effettuato attraverso più domande (domanda di ammissione con riserva e domanda innanzi al Giudice del Lavoro), attraverso l'opposizione allo stato passivo e/o attraverso la domanda tardiva e/o l'appello al rigetto della stessa, non sono elementi necessari e prodromici all'accertamento della responsabilità dell'avvocato,; che sia la mancata opposizione allo stato passivo che la mancata impugnazione della sentenza di inammissibilità della domanda tardiva sono ricomprese nella causa petendi e nel petitum della domanda proposta;
che stante l'accoglimento dell'istanza di insinuazione tempestiva al passivo per la somma di
Euro 295.886,25, alla stregua della precedente pronuncia del Tribunale di Parma, in presenza di una diversa condotta dell'avvocato , esso appellante sarebbe stato CP_1
ammesso al passivo per l'intero credito vantato o almeno per una somma maggiore rispetto a quella per cui è stato ammesso;
che se la lettera di recesso del Commissario fosse stata corretta, ovvero, non provato l'adempimento di esso appellante allora
14 avrebbe dovuto essere rigettata anche la domanda di ammissione tempestiva;
insomma, atteso il riconoscimento del credito per le annualità 2002, 2003 e 2004, cioè nei due anni precedenti all'apertura della procedura, prognosticamente doveva ritenersi accoglibile anche la richiesta afferente gli anni 2004/2005; la domanda di ammissione tempestiva (seppur parzialmente e seppur con la riserva) è stata accolta sul presupposto della esistenza di un rapporto continuativo dal 1999 al 2004 tenendo conto del contratto del 11.06.2003, lo stesso contratto sulla base del quale è stata poi presentata la domanda di ammissione tardiva.
Infine, parte appellante a sostegno della accoglibilità della domanda di pagamento di tutte le somme dovute sino alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, reitera le richieste istruttorie formulate in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6°, n. 2 e in particolare, la prova testimoniale sui seguenti capi:
a) Vero è che il sig. ha comunicato all'avv. la volontà di non Parte_1 CP_1
voler rinunciare a quanto dovuto a titolo di differenze per FR ed RP, fornendo allo stesso tutta la documentazione da questi richiesta;
b) Vero è che il sig. , comunicò espressamente all'avv. la volontà di Pt_1 CP_1
proporre opposizione allo stato passivo in ordine alle dette voci di FR ed RP;
c) Vero è che il sig. ha comunicato all'avv. la volontà di volere Pt_1 CP_1
impugnare la Sentenza del Tribunale di Parma n. 800/09.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato dal Tribunale, per accertare il nesso di causalità tra il comportamento negligente dell'avvocato e l'esito del procedimento giudiziario in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, il giudice è chiamato ad operare un ragionamento controfattuale, ipotizzando come si sarebbe risolta la causa in assenza dell'errore imputato all'avvocato, confrontando, dunque, la situazione reale con quella ipotetica. Se, a conclusione di siffatto ragionamento, il giudice perviene alla conclusione per cui la condotta negligente non avrebbe influenzato l'esito del giudizio, la negligenza dell'avvocato non può essere considerata causalmente
15 fondante all'avverarsi del danno (cfr., fra le ultime, Cass., 19/11/2025, n. 30495).
Pure, in ipotesi di responsabilità professionale per omessa impugnazione, poiché
l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cassazione civile sez.
III, 30/04/2018, n.10320).
Ciò posto, sul punto, il Tribunale ha statuito <la giustificazione a sostegno del recesso dal rapporto di lavoro era fondata sull'assenza attività compiuta nel biennio precedente alla comunicazione 15.06.2004 ebbene dovrebbe essere consentita, in questo giudizio, una valutazione prognostica ordine alle conseguenze della natura sinallagmatica contratto riferimento corrispettività delle prestazioni. tuttavia , sul punto, nulla è stato offerto al
Tribunale affinché possa ritenere sussistente la prestazione lavorativa del in Pt_1
assenza di istruttoria sul punto>>. Inoltre, il Tribunale ha disquisito sui rapporti tra l'art. 2119 cc e l'art. 72 L. fall.
Al riguardo, parte appellante ha, invece, dedotto che lo stesso accoglimento della domanda di ammissione tempestiva, fondata sul presupposto di un rapporto continuativo dal 1999 al 2004, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della seconda istanza di ammissione avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €
414.240,68 relativamente al periodo da maggio 2004 a giugno 2005.
Va premesso che in seno all'atto di citazione, l'importo di € 414.240,68, oggetto dell'istanza di ammissione al passivo dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Parma, attiene al periodo successivo alla comunicazione del recesso ad opera del con raccomandata del 15.6.2004 e, precisamente consiste Parte_4
in un risarcimento del danno conseguente al mancato guadagno, chiesto sul presupposto dell'illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto comunicata dal con la predetta raccomandata. È evidente che la domanda Parte_4
16 oggetto dell'istanza tardiva di ammissione, perché avente ad oggetto un risarcimento del danno e non già il corrispettivo di prestazioni rese, oggetto invece della domanda tempestiva di ammissione, è diversa da quest'ultima, esigendo la prova della dedotta illegittimità del comunicato recesso;
ne consegue che il succitato giudizio prognostico è differente, richiedendo valutazioni parzialmente diverse, per prevedere l'esito dell'omessa attività imputata all'avvocato appellato.
Sul punto, il , a sostegno della illegittimità del recesso, presupposto Pt_1
imprescindibile per il riconoscimento del chiesto risarcimento danno corrispondente al perso compenso, ha esclusivamente richiamato l'istanza tardiva presentata dall'avvocato odierno appellato. Nel costituirsi, dal suo canto, l'avv. ha CP_1
evidenziato la complessità della materia e l'esito incerto dell'istanza, richiamando e depositando la comparsa di costituzione depositata dal , Parte_4
nonché i restanti atti depositati da quest'ultimo nel corso del giudizio conclusosi con sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza. Ai fini del suddetto giudizio prognostico è necessario esaminare i detti atti per valutare se, secondo il criterio del più probabile che non, il avesse ottenuto il chiesto risarcimento del danno Pt_1
previa dichiarazione di illegittimità del detto recesso qualora l'avv. avesse CP_1
presentato un'istanza tempestiva ovvero proposto appello avvero la decisione di inammissibilità del Tribunale di Parma. Ebbene, alla luce del contenuto dell'istanza di ammissione passiva, la difesa del ha riferito innanzi al Tribunale di Parma Pt_1
di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato di natura dirigenziale dalla dal 99 al 02, trasformato poi in contratto a tempo indeterminato e Controparte_7
che con nota del 14.12.2001, su sua richiesta, è stato concordato l'affidamento di nuovo incarico, ovvero quello di osservatore tecnico dei mercati internazionali e la previsione di un termine di scadenza del rapporto al 30.6.2004, poi prorogato al
30.6.2005, richiamando un contratto dell'11.6.2003; sempre in seno alla detta istanza tardiva il ha dedotto che in caso di ammissione alla procedura concorsuale il Pt_1
rapporto di lavoro subordinato prosegue, in virtù di un favor per il lavoratore alla luce del disposto di cui all'art. 2119 cc, prevalente in quanto norma speciale rispetto
17 all'art. 72 L.F., che il recesso sarebbe consentito solo in presenza di una giusta causa, nella specie non sussistente e che lo stesso è illegittimo in quanto non rispettoso delle formalità procedurali previsti dall'art. 7 l. 300/1970. Dal suo canto, il Commissario straordinario ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato evidenziando, altresì, la carenza di documentazione comprovante tale affermazione.
Dunque, l'illegittimità del recesso si fonda sul presupposto che il fosse un Pt_1
lavoratore subordinato della , ma sulla natura subordinata del CP_7
rapporto nulla ha dedotto parte odierna appellante nel giudizio di primo grado né ha prodotto alcunché; agli atti è allegato esclusivamente un contratto del 12.10.2000 alla stregua del quale risulta confermato che il rapporto di lavoro si sarebbe svolto a tempo indeterminato mentre alcuna documentazione relativa al successivo incarico, precisamente, di osservatore tecnico dei mercati internazionali, a tempo determinato è stata prodotta. Tale circostanza assume rilevanza al fine del detto giudizio prognostico, posto che la legittimità della comunicazione del recesso del del seguente tenore “ in relazione alle note vicende della Parte_4
nostra società e, avendo verificato come da parte sua in questi ultimi due anni non vi
è stata prestazione di attività lavorativa, ci vediamo costretti a interrompere il suo rapporto di lavoro…”. consegue al disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 270/1999 secondo cui il Commissario Straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria ad eccezione dai contratti di lavoro subordinato. Né l'accoglimento della domanda di insinuazione tempestiva del credito per le annualità 2002, 2003 e 2004 per FR ed RP è sufficiente per ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, posto che rilevanti nella specie, sono le modalità del rapporto di lavoro vigenti al tempo della comunicazione del recesso, allorquando il svolgeva, secondo la sua Pt_1
prospettazione, l'incarico di osservatore tecnico dei mercati internazionali. Per tali considerazioni, piuttosto che per quelle espresse dal Tribunale, deve ritenersi, come già affermato dalla gravata sentenza, non provata la possibilità di ottenere il
18 pagamento di tutte le somme dovute sino alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato. Né le prove testimoniali reiterate nel presente grado sono finalizzate a fornire prova della natura del rapporto sussistente all'epoca del contestato recesso, sicché sono ininfluenti ai fini del decidere.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00 e applicando i compensi tabellari.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 6.11.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
secondo grado, che liquida in euro 20.119,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_2
delle spese di secondo grado, che liquida in euro 20.119,00 per
[...]
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
19 per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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