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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 8112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8112/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. VERONICA RAIMONDI Parte_1 C.F._1
e
EL IC NN (c.f.: , con l'avv. ROSETTA GABBA;
C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto, dando atto che, su accordo tra le parti, il signor LL IC si è trasferito dal 01 aprile 2025 in altro immobile sito in Castrezzato (BS) Monsignor Galli n. 6;
2. dal momento del concreto trasferimento, il signor LL IC ha già provveduto a consegnare le chiavi alla moglie, così come ha già provveduto al concreto asporto dei residui beni personali ancora ivi presenti, nonché dei beni acquistati da entrambi in costanza di matrimonio che le parti danno atto di aver di comune accordo individuato;
3. l'immobile sito in Coccaglio (BS), Via Ugo La Malfa n. 20 verrà assegnato alla signora la quale Pt_1 continuerà a risiedervi unitamente alla prole, che ivi rimarrà collocata. Il rateo del mutuo verrà equamente sopportato tra le parti in ragione del regime di comproprietà dell'immobile, sino al momento in cui la stessa risulterà in assegnazione, ovvero sino ad altro e diverso momento concertato tra le parti, quale la vendita dell'immobile, con equa suddivisione del ricavato;
4. affidamento paritario dei figli minori e con collocazione e residenza dei medesimi presso la madre. Per_1 Per_2
Il regime di affido paritario della prole minore, comporta che ogni genitore manterrà i figli nel periodo di soggiorno
1 presso di sé e importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo, salvo l'urgenza e/o l'obbligatorietà.
5. La consapevole scelta di optare per l'affido paritario impone agli odierni ricorrenti, nel pieno rispetto di una effettiva salvaguardia del diritto alla bigenitorialità, di mantenere un atteggiamento e un comportamento flessibile nella regolamentazione dei rapporti genitori-figli. I coniugi, inoltre, consapevoli della circostanza che i figli minori dovranno fattivamente relazionarsi singolarmente con gli stessi, si impegnano a non interferire e a non ostacolare tale inevitabile adeguamento relazionale connesso alla situazione di separazione degli stessi, evitando, pertanto, di interferire nei momenti significativi in cui i minori trascorreranno il concordato lasso temporale con l'uno ovvero con l'altro genitore. I ricorrenti, inoltre, si impegnano nei momenti del passaggio delle rispettive presenze a mantenere un comportamento di reciproco rispetto l'una dell'altro; analogo atteggiamento andrà mantenuto anche nelle ipotesi di condivisione di eventi o di momenti familiari. I genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a porre in essere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i o figli secondo i seguenti criteri:
•il lunedì ed il martedì di ogni singola settimana, dal momento dell'uscita degli stessi dagli istituti frequentati e sino al successivo mercoledì mattina, allorquando riaccompagnerà gli stessi a scuola. Nella giornata del martedì, inoltre si farà carico di condurre i figli presso il logopedista di riferimento, se dal caso anche coadiuvato dalla genitrice o da persone del nucleo parentale della stessa. I figli trascorreranno, altresì, con il padre due fine settimana al mese con decorrenza dalla mattinata del sabato e sino al successivo mercoledì mattina, coincidente con l'inizio delle attività scolastiche.
• nei restanti giorni i minori verranno gestiti dalla genitrice;
7. Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni;
vacanze natalizie e pasquali, oltre alle festività nazionali, per la metà del relativo periodo, con facoltà di diverso accordo eventualmente intervenuto tra i coniugi;
15 giorni anche non continuativi nel corso della pausa estiva da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
8. Le parti stabiliscono l'equa suddivisione del rateo del mutuo sull'immobile familiare in ragione della comproprietà.
9. Per espresso accordo tra le parti, attesa la mancata previsione di un concorso nel mantenimento, si conviene che le stesse provvederanno a sopportare annualmente una spesa pro capite di Euro 400,00 per l'acquisto del vestiario in occasione del cambio stagione;
i ricorrenti, pertanto, si faranno carico della spesa di Euro 200,00 ciascuno per l'acquisto di indumenti per la stagione autunno-inverno ed Euro 200,00 per l'acquisto di indumenti per la stagione primavera-estate.
10. Porre a carico, nella misura del 50% di ciascun genitore, il pagamento delle spese straordinarie, così come individuate da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale, che qui di seguito si riporta integralmente:
Spese per la salute (da documentare)
2 Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare)
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
Per espresso accordo tra i genitori, le spese dell'asilo privato frequentato dai minori verranno equamente suddivise al netto dei benefici spettanti alla genitrice (bonus asilo).
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne (da documentare)
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Per espresso accordo intercorso tra i ricorrenti, le spese da affrontarsi per la presenza di baby-sitter o di soggetto capace di accudire le esigenze della prole, saranno autonomamente ed integralmente sopportate dal genitore che beneficerà di detto supporto.
Spese per il divertimento (da documentare)
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
L'accordo tra i genitori su dette spese integrative al mantenimento potrà avvenire mediante proposta scritta da parte di uno dei genitori, nella quale verranno illustrati sinteticamente il progetto di spesa e l'utilità per la prole;
l'altro genitore avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni, la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra.
11. i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di contributo al mantenimento, l'uno dall'altro;
12. attesa la collocazione dei minori presso la madre, i ricorrenti si accordano a che l'assegno unico andrà a beneficio della signora sino a che permarranno i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, senza necessità di Pt_1 dover annualmente raggiungere accordo sul punto;
13. i ricorrenti si impegnano a consegnarsi, a semplice richiesta, i documenti (buste-paga, cedolini, dichiarazioni dei redditi, et similia) che si rendessero necessari per la richiesta di contributi e/o sovvenzioni a favore dei figli da parte
3 di Enti Pubblici e/o Privati e ad utilizzare le rispettive somme ricavate a favore dei medesimi e a continuare a collaborare fattivamente e concretamente, con una equa suddivisione dei compiti anche di natura amministrativa e di relazione con gli specialisti che si occupano della salute di e entrambi affetti da ipo-acusia e, pertanto, Per_1 Per_2 necessitanti di costanti controlli esterni al fine di garantirne un corretto sviluppo psico-fisico;
14. nel caso in cui uno dei coniugi dovesse effettuare un viaggio che lo tenga fuori casa per più di 08 giorni consecutivi, il medesimo dovrà dare all'altro un preavviso di almeno 03 mesi, in modo da consentire l'organizzazione anticipata della gestione dei figli minori;
15. con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, nonché al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori;
16. i coniugi dichiarano, con il perfezionamento degli accordi in questa sede raggiunti, di aver definito la maggior parte delle posizioni economiche in essere tra i medesimi e di reciprocamente impegnarsi per la definizione degli ulteriori aspetti economici anche tramite l'ausilio dei rispettivi legali;
17. le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
DI AR (PZ) (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8112/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. VERONICA RAIMONDI Parte_1 C.F._1
e
EL IC NN (c.f.: , con l'avv. ROSETTA GABBA;
C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto, dando atto che, su accordo tra le parti, il signor LL IC si è trasferito dal 01 aprile 2025 in altro immobile sito in Castrezzato (BS) Monsignor Galli n. 6;
2. dal momento del concreto trasferimento, il signor LL IC ha già provveduto a consegnare le chiavi alla moglie, così come ha già provveduto al concreto asporto dei residui beni personali ancora ivi presenti, nonché dei beni acquistati da entrambi in costanza di matrimonio che le parti danno atto di aver di comune accordo individuato;
3. l'immobile sito in Coccaglio (BS), Via Ugo La Malfa n. 20 verrà assegnato alla signora la quale Pt_1 continuerà a risiedervi unitamente alla prole, che ivi rimarrà collocata. Il rateo del mutuo verrà equamente sopportato tra le parti in ragione del regime di comproprietà dell'immobile, sino al momento in cui la stessa risulterà in assegnazione, ovvero sino ad altro e diverso momento concertato tra le parti, quale la vendita dell'immobile, con equa suddivisione del ricavato;
4. affidamento paritario dei figli minori e con collocazione e residenza dei medesimi presso la madre. Per_1 Per_2
Il regime di affido paritario della prole minore, comporta che ogni genitore manterrà i figli nel periodo di soggiorno
1 presso di sé e importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo, salvo l'urgenza e/o l'obbligatorietà.
5. La consapevole scelta di optare per l'affido paritario impone agli odierni ricorrenti, nel pieno rispetto di una effettiva salvaguardia del diritto alla bigenitorialità, di mantenere un atteggiamento e un comportamento flessibile nella regolamentazione dei rapporti genitori-figli. I coniugi, inoltre, consapevoli della circostanza che i figli minori dovranno fattivamente relazionarsi singolarmente con gli stessi, si impegnano a non interferire e a non ostacolare tale inevitabile adeguamento relazionale connesso alla situazione di separazione degli stessi, evitando, pertanto, di interferire nei momenti significativi in cui i minori trascorreranno il concordato lasso temporale con l'uno ovvero con l'altro genitore. I ricorrenti, inoltre, si impegnano nei momenti del passaggio delle rispettive presenze a mantenere un comportamento di reciproco rispetto l'una dell'altro; analogo atteggiamento andrà mantenuto anche nelle ipotesi di condivisione di eventi o di momenti familiari. I genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a porre in essere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé i o figli secondo i seguenti criteri:
•il lunedì ed il martedì di ogni singola settimana, dal momento dell'uscita degli stessi dagli istituti frequentati e sino al successivo mercoledì mattina, allorquando riaccompagnerà gli stessi a scuola. Nella giornata del martedì, inoltre si farà carico di condurre i figli presso il logopedista di riferimento, se dal caso anche coadiuvato dalla genitrice o da persone del nucleo parentale della stessa. I figli trascorreranno, altresì, con il padre due fine settimana al mese con decorrenza dalla mattinata del sabato e sino al successivo mercoledì mattina, coincidente con l'inizio delle attività scolastiche.
• nei restanti giorni i minori verranno gestiti dalla genitrice;
7. Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni;
vacanze natalizie e pasquali, oltre alle festività nazionali, per la metà del relativo periodo, con facoltà di diverso accordo eventualmente intervenuto tra i coniugi;
15 giorni anche non continuativi nel corso della pausa estiva da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
8. Le parti stabiliscono l'equa suddivisione del rateo del mutuo sull'immobile familiare in ragione della comproprietà.
9. Per espresso accordo tra le parti, attesa la mancata previsione di un concorso nel mantenimento, si conviene che le stesse provvederanno a sopportare annualmente una spesa pro capite di Euro 400,00 per l'acquisto del vestiario in occasione del cambio stagione;
i ricorrenti, pertanto, si faranno carico della spesa di Euro 200,00 ciascuno per l'acquisto di indumenti per la stagione autunno-inverno ed Euro 200,00 per l'acquisto di indumenti per la stagione primavera-estate.
10. Porre a carico, nella misura del 50% di ciascun genitore, il pagamento delle spese straordinarie, così come individuate da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale, che qui di seguito si riporta integralmente:
Spese per la salute (da documentare)
2 Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare)
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
Per espresso accordo tra i genitori, le spese dell'asilo privato frequentato dai minori verranno equamente suddivise al netto dei benefici spettanti alla genitrice (bonus asilo).
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne (da documentare)
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Per espresso accordo intercorso tra i ricorrenti, le spese da affrontarsi per la presenza di baby-sitter o di soggetto capace di accudire le esigenze della prole, saranno autonomamente ed integralmente sopportate dal genitore che beneficerà di detto supporto.
Spese per il divertimento (da documentare)
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
L'accordo tra i genitori su dette spese integrative al mantenimento potrà avvenire mediante proposta scritta da parte di uno dei genitori, nella quale verranno illustrati sinteticamente il progetto di spesa e l'utilità per la prole;
l'altro genitore avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni, la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra.
11. i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di contributo al mantenimento, l'uno dall'altro;
12. attesa la collocazione dei minori presso la madre, i ricorrenti si accordano a che l'assegno unico andrà a beneficio della signora sino a che permarranno i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, senza necessità di Pt_1 dover annualmente raggiungere accordo sul punto;
13. i ricorrenti si impegnano a consegnarsi, a semplice richiesta, i documenti (buste-paga, cedolini, dichiarazioni dei redditi, et similia) che si rendessero necessari per la richiesta di contributi e/o sovvenzioni a favore dei figli da parte
3 di Enti Pubblici e/o Privati e ad utilizzare le rispettive somme ricavate a favore dei medesimi e a continuare a collaborare fattivamente e concretamente, con una equa suddivisione dei compiti anche di natura amministrativa e di relazione con gli specialisti che si occupano della salute di e entrambi affetti da ipo-acusia e, pertanto, Per_1 Per_2 necessitanti di costanti controlli esterni al fine di garantirne un corretto sviluppo psico-fisico;
14. nel caso in cui uno dei coniugi dovesse effettuare un viaggio che lo tenga fuori casa per più di 08 giorni consecutivi, il medesimo dovrà dare all'altro un preavviso di almeno 03 mesi, in modo da consentire l'organizzazione anticipata della gestione dei figli minori;
15. con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, nonché al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli minori;
16. i coniugi dichiarano, con il perfezionamento degli accordi in questa sede raggiunti, di aver definito la maggior parte delle posizioni economiche in essere tra i medesimi e di reciprocamente impegnarsi per la definizione degli ulteriori aspetti economici anche tramite l'ausilio dei rispettivi legali;
17. le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
DI AR (PZ) (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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