Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto Prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano in data 07.07.2022, con cui la predetta autorità amministrativa decretava il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo ed ogni atto connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa LA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Milano, con decreto Prot. n. -OMISSIS- del 7 luglio 2022, rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal cittadino bangladese indicato in epigrafe, già titolare di permesso rilasciato nel 2018 quale esercente di attività commerciale, poi cessata nel 2019.
Il provvedimento negativo veniva motivato dalla Questura con riferimento (i) a una condanna irrevocabile riportata dall’interessato per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (artt. 648 e 474 c.p.), condanna ostativa – ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Testo unico dell’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) – all’ingresso e al soggiorno di cittadini stranieri, (ii) alla cessazione dell’attività commerciale nel 2019, (iii) nonché all’assenza di versamenti contributivi e previdenziali dal 2016, indicativa di un reddito insufficiente ai sensi dell’art. 26, comma 3, T.U. Immigrazione e (iv) alla non verosimiglianza della dichiarazione dei redditi del 2020, riportante dati reddituali privi di alcun riscontro contabile/fiscale/previdenziale.
2. Avverso tale decreto l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo – con un unico motivo – che l’autorità amministrativa abbia illegittimamente negato il rilascio del permesso sulla sola base dei precedenti penali, senza svolgere un concreto giudizio di pericolosità sociale e senza considerare la successiva condotta rispettosa delle regole dell’ordinamento. Inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso ordinario, atteso il radicamento del ricorrente in Italia. Infine, il mancato versamento dei contributi previdenziali non potrebbe costituire, in tesi, motivo di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di condotta già sanzionata da altre regole dell’ordinamento.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 10 agosto 2022, con memoria di mera forma.
4. Ad esito dell’udienza camerale del 18 gennaio 2023, la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata rigettata dal AR con ordinanza n. 60 del 18 gennaio 2023.
5. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, le parti non hanno depositato documenti né memorie.
Infine, all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, ai sensi del comma 4-bis art. 87 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. A prescindere da ogni considerazione sull’ammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti dotata del carattere di specialità, il ricorso è infondato.
6.1. Come evidenziato pure dallo stesso ricorrente, il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo è plurimotivato, sicché è sufficiente l’esame delle censure rivolte avverso uno solo dei profili motivazionali affinché – in caso di infondatezza – venga meno l’interesse alla decisione delle restanti censure.
6.2. Come condivisibilmente evidenziato da questo AR (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 14 gennaio 2025, n. 115), il possesso di un reddito minimo, adeguato al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, costituisce un requisito soggettivo inderogabile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno: tale requisito è finalizzato a garantire la sostenibilità dell’inserimento dello straniero nel tessuto sociale ed economico nazionale, assicurando che non gravi sul sistema di assistenza pubblica e che possa contribuire attivamente alla vita del Paese.
Nello specifico, per dimostrare l'effettività dell'attività lavorativa non è sufficiente presentare la documentazione fiscale che dichiara solo la percezione di un reddito, ma è necessario che tale attività esista e sia controllabile dall'amministrazione, in quanto la permanenza in Italia è subordinata alla dimostrazione del reperimento di una sistemazione lavorativa che assicuri al lavoratore straniero adeguati mezzi leciti di sussistenza: più precisamente non può essere attribuita rilevanza probatoria - in assenza di riscontri oggettivi di natura contabile - ai documenti di provenienza della parte (come, per l'appunto, le dichiarazioni alla Agenzia delle entrate, fatture, bilanci di esercizio, etc.), che in quanto tali, non comprovano l'effettività della percezione del reddito, poiché la loro formazione da parte del privato interessato, potendo essere meramente strumentale al rinnovo, è compatibile con l'eventuale natura fittizia del rapporto o dell'attività lavorativa (cfr., ex plurimis , AR Lombardia, Milano, 6 febbraio 2024, n. 310). Nel caso di specie, l’amministrazione dà atto di aver compiuto verifiche a riscontro della dichiarazione reddituale dell’interessato e dell’esito negativo delle stesse, sicché non è stato soddisfatto quel minimo onere probatorio gravante sull’interessato ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dello stabile inserimento sostenibilità dell’inserimento dello straniero nel tessuto sociale ed economico nazionale.
6.3. Le osservazioni sopra svolte, di per sé idonee a fondare la motivazione del provvedimento di rigetto del rinnovo, privano il ricorrente dell’interesse a decidere i profili ulteriori relativi all’automatismo della valutazione dei reati commessi (cfr. Corte Costituzionale, 8 maggio 2023, n. 88).
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione della minima attività difensiva svolta e del tempo trascorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
ST ES ZZ, Presidente
LA EL, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA EL | ST ES ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.