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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Fabrizio Gemelli per procura in atti
- OPPONENTE -
E nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Santi Delia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.792/18
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo depositato il 23.10.2017, con il quale veniva condannato a pagare la somma di euro 5.888,00 in favore di per fatture aventi ad oggetto Controparte_1
pagina 1 di 10 lavori di ristrutturazione e di manutenzione dell'appartamento sito a Messina in via S.
Ermanno (fattura n.16 del 10.7.17 di euro 5.635,00 avente ad oggetto “saldo lavori di ristrutturazione” e fattura n.17 del 10.7.17 di euro 253,00 avente ad oggetto “intervento di riparazione braga condominiale ricadente nell'appartamento del sig. smontaggio parte del cartongesso Pt_1 esistente. Verifica dei problemi di sigillatura della braga degli scarichi della cucina soprastante. Sigillatura mediante adesivo a base di pvc disciolto in solvente Tangit” Herkel. Riempimento degli spazi mediante poliuretano espanso fischer. Chiusura e sistemazione del cartongesso”).
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo argomentando che nel settembre 2015 commissionava al lavori di ristrutturazione del proprio appartamento in base a un CP_1 preventivo di euro 14.000,00 e, nel corso dei lavori, sono state fatte delle modifiche senza concordare né le modifiche né i relativi costi, corrispondendo la somma di euro 19.000,00; ciononostante il chiedeva l'ulteriore somma di euro 7.100,00 e di avere effettuato CP_1 lavori per complessivi euro 23.600,00 e che lo stesso corrispondeva ulteriori euro 2.500,00 per rimborsare l'idraulico e l'elettricista. Evidenziava, peraltro, che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sono comprensive di tasse e imposte, laddove l'impresa del è esente CP_1
IVA.
Contestava, inoltre, l'esecuzione di alcuni lavori: l'esecuzione della parete sotto la finestra della cucina, non richiesta;
il costo delle modifiche della pitturazione;
la mancata consegna delle certificazioni;
la cattiva realizzazione della parete in pietra;
il mancato effetto luminoso del portale della camera da letto, garantito con un costo aggiuntivo;
cattiva esecuzione della controtrave in cartongesso nel bagno;
cattiva esecuzione del box doccia;
cattiva esecuzione della predisposizione del climatizzatore nella camera da letto, realizzata con tubi nel lato destro;
scarichi dei climatizzatori collegati alla conduttura di acque nere, con un ritorno maleodorante nell'appartamento; inadeguata sigillatura della colonna di scarico, con condensa nella trave in cartongesso;
cattiva collocazione del pavimento, con mattonelle disconnesse e rialzate;
spazi vuoti tra il pavimento e il battiscopa;
le soglie finestre in due stanze non sono state sigillate in muratura esternamente, causando infiltrazioni di acqua piovana, che hanno danneggiato le pareti interne, l'intonaco e la pittura;
una soglia del balcone della cucina è stata pagina 2 di 10 installata rotta;
non è stato eseguito correttamente il montaggio e la finitura della caldaia;
eliminazione di una colonna in muratura e sostituzione con una in cartongesso, che ha danneggiato la colonna di scarico causando la fuoriuscita di cattivi odori, che CP_2 persiste nonostante l'intervento di cui alla fattura n.17/17.
Chiedeva, pertanto, di compensare l'importo richiesto – non corrispondente all'effettivo valore dei lavori eseguiti – con il credito derivante dalla cattiva esecuzione dei lavori, disponendo il pagamento della differenza.
Si costituiva , che deduceva l'inammissibilità e infondatezza Controparte_1 dell'opposizione; deduceva che l'opponente non ha fornito la prova di avere pagato l'importo di euro 21.500,00 comprensiva di euro 2.500,00 per l'idraulico e l'elettricista); deduceva la mancata prova dei vizi lamentati ed evidenziava che ciascuna modifica e il relativo prezzo sono stati comunicati al committente a mezzo mail.
Con ordinanza del 7.3.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 5.5.2020 il Giudice ammetteva le prove orali chieste dalle parti.
All'udienza del 10.3.2022 si procedeva all'interrogatorio formale del convenuto e all'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 27.9.2022 venivano escussi i testi e Testimone_4 Testimone_5
Con ordinanza dell'1.2.2023 il Giudice proponeva alle parti una proposta conciliativa, che aveva esito negativo.
Il Giudice disponeva, pertanto, consulenza tecnica d'ufficio e nominava l'arch. Per_1
[...]
Depositata la relazione di consulenza tecnica il Giudice, rigettata la richiesta di richiamo del consulente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 2.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – veniva assunta la causa in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 10 L'opposizione fondata e va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Occorre prendere le mosse da alcuni dati non contestati.
I lavori originariamente appaltati avevano un costo di euro 14.000,00.
Il contrasto tra le parti sorge in ordine alle modifiche in corso d'opera e agli importi effettivamente versati.
Secondo l'opposto, il gli ha corrisposto la somma di euro 16.500,00, rimanendo Pt_1 debitore dell'importo di euro 5.888,00.
L'opponente, di contro, deduce di avere versato all'impresa l'importo di euro 21.500,00, di cui euro 19.000,00 risultano dalla dichiarazione della ditta del 5.5.2016, oltre euro 2.500,00 versati in contanti.
Sussistono, pertanto, tra le parti due ordini di contrasti: uno sugli importi effettivamente versati e uno sulle modifiche apportate in corso di causa, in quanto, secondo l'assunto dell'opposto, non tutte le modifiche sono state concordate in ordine all'esecuzione (tra queste la realizzazione della parete sotto la finestra della cucina) e in ordine al prezzo (l'opponente non sarebbe stato informato dei differenti costi della pittura).
In ordine al pagamento effettuato in contanti per la somma di euro 2.500,00 occorre evidenziare che in linea generale (art. 2721 e 2726 c.c.) la prova testimoniale non è ammessa nel pagamento in contanti salvo che il Giudice la ammetta tenuto conto delle qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Nel caso di specie, sebbene il Giudice non abbia motivato nell'ordinanza ammissiva le ragioni, sussistono le ragioni di cui all'art. 2721, comma 2, c.c.
Si tratta, infatti, di modesti lavori di ristrutturazione, in cui si è creato un rapporto fiduciario tra il committente e l'appaltatore, dove è ragionevole che il committente paghi in contanti.
E, nel corso dell'istruttoria, è stata fornita la prova del pagamento della somma di euro
2.500,00 in contanti.
La teste ha confermato che il compagno gli ha riferito di Testimone_2 Pt_1 avere pagato la somma di euro 2.500,00, che gli era stata corrisposta dal padre.
pagina 4 di 10 padre dell'opponente, ha confermato che oltre all'importo di cui alla Testimone_4 dichiarazione dell'impresa del 5.5.2016 (di euro 19.000,00), il figlio ha corrisposto al
[...] la somma di euro 2.500,00, importo che, nella maggior parte, ha corrisposto lui stesso CP_1 al figlio.
E, ad ulteriore conferma, l'elettricista ha confermato di avere ricevuto Testimone_3
l'acconto dal e di essere stato pagato a saldo dal . CP_1 Pt_1
Dall'istruttoria espletata è, pertanto, emerso che l'opponente ha corrisposto all'appaltatore la somma di euro 19.000,00 (risultante dalla stessa dichiarazione della ditta) e l'ulteriore importo di euro 2.500,00, in quanto sul punto è stato chiaro il teste , il quale ha Testimone_4 riferito che il figlio ha corrisposto all'impresa l'ulteriore somma di euro 2.500,00 oltre quella di cui alla dichiarazione dell' impresa del 5.5.2016.
Parte opposta ha contestato l'attendibilità dei testi escussi in ragione del rapporto di parentela (padre e convivente), evidenziando che entrambi hanno solo riportato delle dichiarazioni e che non sono stati presenti alla dazione del denaro.
Orbene, dall'esame dei testi non sono emerse contraddizioni che fanno dubitare della loro attendibilità.
Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che gli stessi, sebbene non abbiano assistito al momento della consegna del denaro, erano a piena conoscenza di tutti i particolari dell'appalto, tanto che era la stessa a disporre le modifiche. Tes_2
Nessun dubbio, pertanto, sussiste sulla genuinità di quanto dagli stessi riferiti.
Peraltro, nel resoconto prodotto dall'appaltatore, in cui si indicano i costi per gli extra e il totale degli acconti versati, ammontanti ad euro 19.000,00, si legge che vengono stornati euro
2.500,00. Nello stesso resoconto, accanto ad alcuni pagamenti viene indicato bonifico, a conferma che nelle voci in cui non è indicato, il pagamento è avvenuto in contanti.
Ciò conferma che era prassi del committente pagare anche in contanti.
In ogni caso il documento prodotto dall'opposto è una “confessione” che lo stesso ha ricevuto la somma di euro 19.000,00. E la ragione dello storno emerge dallo stesso calcolo, in pagina 5 di 10 cui euro 1.500,00 sono devolute all'idraulico (euro 500,00 ed euro 1.000,00) ed euro 1.000,00 all'elettricista.
Risulta, pertanto, provato che il committente ha versato all'impresa la complessiva somma di euro 21.500,00 (euro 19.000,00 ed euro 2.500,00).
Nel computo dell'impresa i lavori, compresi gli extra, ammontano ad euro 23.600,00 e, in relazione ai lavori eseguiti, l'impresa ha emesso le fatture n.16 e n.17 del 10.7.2017
(rispettivamente di euro 5.635,00 e di euro 253,00), ammontanti complessivamente ad euro
5.888,00.
L'opponente ha dedotto che dalle fatture va detratta l'IVA.
In realtà le operazioni sono esenti IVA come risulta dalle fatture e la maggiorazione del
15% è dovuta a tasse e imposte.
L'altra aspetto controverso attiene ai lavori extra eseguiti.
Al riguardo va evidenziato che le variazioni nel contratto di appalto possono essere concordate (disciplinate dall'art. 1659 c.c.), necessarie (disciplinate dall'art. 1660 c.c.) o ordinate dal committente (disciplinate dall'art. 1661 c.c.).
Nell'interrogatorio formale il titolare della ditta che ha eseguito i lavori, ha CP_1 confermato che originariamente i lavori commissionati erano quelli del preventivo del
17.9.2015, ma nel corso dei lavori sono state effettuate delle modifiche richieste dal e Pt_1 pattuite con il direttore dei lavori, concordando anche i costi.
Occorre, pertanto, verificare se nel caso di specie viene in esame la disciplina di cui all'art. 1659 c.c. o la disciplina di cui all'art. 1661 c.c.
La differenza non è di poco rilievo.
Perché in base alla previsione dell'art. 1659 c.c. le variazioni devono essere provate per iscritto (atto scritto richiesto in alcune pronunce anche ad substantiam). Peraltro quando i lavori, come nel caso di specie (preventivo del 17.9.2015) sono determinati a corpo, anche per le modifiche autorizzate l'appaltatore non ha diritto al compenso se non è diversamente pattuito (art. 1659, ult.comma, c.c.).
pagina 6 di 10 Invece quando le variazioni sono ordinate dal committente l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori e non è richiesta la prova scritta (né ad probationem né ad substantiam).
Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che le varianti sono state chieste dal , Pt_1 eccetto la parete sotto la finestra della cucina.
Il teste elettricista, ha riferito che il e la compagna nel corso dei Testimone_3 Pt_1 lavori gli hanno ripetutamente chiesto di apportare modifiche all'impianto elettrico, tant'è che i lavori da eseguire, originariamente previsti in 39 punti, sono stati compendiati in 90 punti.
Anche l'idraulico - che ha eseguito i lavori nei due bagni, in cucina, nel Testimone_5 locale lavanderia, negli impianti di riscaldamento e ha fatto le tracce per i climatizzatori - ha riferito che tutte le modifiche sono state commissionate dal e venivano concordati Pt_1 con l'appaltatore sia i lavori sia il prezzo.
E teste architetto che ha fornito qualche consiglio su richiesta del , Tes_6 Pt_1 ha riferito che le modifiche sull'esecuzione dei lavori sono stati preventivamente concordate con lei e con il committente – pertanto, venivano chieste dall'opponente -, ma non ha saputo riferire se il committente avesse concordato i costi con l'appaltatore, in quanto non era presente.
La teste , compagna del , ha riferito che non è stato concordato il prezzo Tes_2 Pt_1 delle modifiche (“nel corso dei lavori sono state apportate delle modifiche per le quali non è stati mai concordato il prezzo”).
Orbene, le circostanze riferite dall'idraulico e dall'elettricista, sempre presenti all'esecuzione dei lavori, non possono ritenersi inficiate da quanto dichiarato dalla compagna e dal padre dell'opponente – al di là della genuinità delle stesse – atteso che non è emersa la loro presenza costante nel cantiere.
Risulta, pertanto, che le varianti sono state ordinate dal committente.
Pertanto, non è richiesta la prova scritta (né ad probationem né ad substantiam) per tali varianti che l'appaltatore ha adeguatamente provato con l'esame testimoniale.
pagina 7 di 10 In ogni caso va evidenziato che il costo del preventivo anche con gli extra è stato ritenuto assolutamente congruo dal CTU, che ha ravvisato prezzi molto al di sotto del prezziario vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Occorre, pertanto, procedere ad esaminare i vizi delle opere lamentati dall'opponente.
L'elettricista ha riferito che la colonna di scarico presente nella parete del salone non Tes_3
è stata oggetto di intervento, in quanto tale parete è stata solo ridimensionata perché c'era un muro più grande ed è stato rimpicciolito e sono stati eseguiti lavori di modifica dell'impianto elettrico.
Anche il teste ha riferito che la colonna di scarico condominiale non è stata oggetto Tes_1 di interventi, circostanza di cui era bene a conoscenza recandosi sui posti per verificare l'esecuzione dei lavori.
E l'idraulico ha riferito che la colonna di scarico non è stata oggetto di intervento, in Tes_5 quanto gli operai sono intervenuti solo sulla parete esterna che copriva la colonna di scarico.
Il consulente nominato, arch. ha riscontrato alcuni danni lamentati Persona_1 dall'opponente, in particolare: -nel soggiorno, dove è visibile un antiestetico coperchio in cartongesso, -nella parete rivestita in pietra dove, da un saggio manuale eseguito alla presenza delle parti, si sono distaccate grandi parti del rivestimento, -nella stanza da letto dove sono stati riscontrati evidenti ammaloramenti sul portale, consistenti in macchie di muffa scura e macchie gialle, in corrispondenza dell'angolo tra il soffitto e la parete della finestra in cui è stata riscontrata la presenza di scrostamenti, -nell'altra stanza da letto, dove è stata riscontrata la presenza di sbollature della tinteggiatura, sgretolamento e segni di gocciolamento sotto la finestra, -nel bagno del corridoio in cui sono stati evidenziati importanti rigonfiamenti dal battiscopa e scrostature della pittura in corrispondenza dell'angolo box doccia, nonché macchie nere sul box e sul pavimento, oltre a ristagni di acqua sia sull'angolo tra il sedile in pietra lavica e la parete verticale sia dentro le nicchie, -nel balcone del soggiorno in cui è stata rilevata la presenza di lesioni delle soglie di marmo in più tratti lungo tutto il perimetro, nonché il box tagliato in più punti perché più piccolo rispetto alla caldaia.
pagina 8 di 10 E alle pagine 22, 23, 24 il consulente ha indicato gli interventi necessari per eliminare i vizi lamentati, quantificando i costi in euro 3.649,33, oltre iva, comprensivo del costo della manodopera e dell'utile di impresa, utilizzando il prezzario regionale 2023 (con due operai per sette giorni).
Tuttavia, prendendo in considerazioni alcune osservazioni dell'ing. , il Persona_2
CTU è pervenuto alla conclusione che non tutti i vizi sono imputabili all'appaltatore, Per_1 in quanto alcuni vizi sono imputabili a terzi o allo stesso committente, prospettando che le macchie di muffa e di condensa riscontrate nelle due stanze da letto possono, in parte, essere attribuibili alla scarsa ventilazione dei locali, così come per la parete glitterata che utilizza un materiale con maggiore resina e, pertanto, è meno traspirante e richiede maggiore ventilazione dei locali. Altrettanto condivisibili non sono le osservazioni del consulente di parte Taranto in ordine alle criticità nel locale bagno correlate all'utilizzo del piatto doccia a filo fornito dal committente, in quanto l'appaltatore ha provveduto a collocarlo e, pertanto, doveva informare il committente sugli eventuali rischi.
Tenuto conto, pertanto, del concorso di responsabilità del committente o di terzi nella causazione dei vizi lamentati e della normale usura connessa all'utilizzo del bene (di cui non dà contezza il CTU) la somma risarcibile, quantificata dal CTU in euro 3.649,33, va riconosciuta nella misura del 60%, pari ad euro 2.189,60 (importo aggiornato al prezziario 2023).
Pertanto, riconosciuto il pagamento di euro 2.1.500,00 e il risarcimento pari ad euro
2.189,60, si perviene all'importo di euro 23.689.60, che copre interamente le somme per i lavori commissionati oggetto del decreto ingiuntivo.
Per queste ragioni va revoca il decreto ingiuntivo e rigettate le domande dell'opposta.
Le spese processuali vengono poste a carico dell'opposta e in ragione del valore della causa
(da euro 5.2001 ad euro 26.000,00), della natura e delle questioni trattate, vanno liquidate in euro 4.372,00 oltre spese generali, iva e cpa sugli onorari, importo così determinato: euro
145,50 per spese, euro 919,00 per studio (valore medio), euro 777,00 per fase introduttiva
(valore medio), euro 1.680,00 per fase istruttoria e trattazione (valore medio); euro 850,50 per fase decisionale (valore minimo).
pagina 9 di 10 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n.792/18 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Messina in data 2.5.2018 e rigetta le domande dell'opposto;
-condanna a pagare le spese processuali in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 4.372,00 oltre spese generali, iva e cpa sugli onorari;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Messina il 16 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Fabrizio Gemelli per procura in atti
- OPPONENTE -
E nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Santi Delia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.792/18
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo depositato il 23.10.2017, con il quale veniva condannato a pagare la somma di euro 5.888,00 in favore di per fatture aventi ad oggetto Controparte_1
pagina 1 di 10 lavori di ristrutturazione e di manutenzione dell'appartamento sito a Messina in via S.
Ermanno (fattura n.16 del 10.7.17 di euro 5.635,00 avente ad oggetto “saldo lavori di ristrutturazione” e fattura n.17 del 10.7.17 di euro 253,00 avente ad oggetto “intervento di riparazione braga condominiale ricadente nell'appartamento del sig. smontaggio parte del cartongesso Pt_1 esistente. Verifica dei problemi di sigillatura della braga degli scarichi della cucina soprastante. Sigillatura mediante adesivo a base di pvc disciolto in solvente Tangit” Herkel. Riempimento degli spazi mediante poliuretano espanso fischer. Chiusura e sistemazione del cartongesso”).
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo argomentando che nel settembre 2015 commissionava al lavori di ristrutturazione del proprio appartamento in base a un CP_1 preventivo di euro 14.000,00 e, nel corso dei lavori, sono state fatte delle modifiche senza concordare né le modifiche né i relativi costi, corrispondendo la somma di euro 19.000,00; ciononostante il chiedeva l'ulteriore somma di euro 7.100,00 e di avere effettuato CP_1 lavori per complessivi euro 23.600,00 e che lo stesso corrispondeva ulteriori euro 2.500,00 per rimborsare l'idraulico e l'elettricista. Evidenziava, peraltro, che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sono comprensive di tasse e imposte, laddove l'impresa del è esente CP_1
IVA.
Contestava, inoltre, l'esecuzione di alcuni lavori: l'esecuzione della parete sotto la finestra della cucina, non richiesta;
il costo delle modifiche della pitturazione;
la mancata consegna delle certificazioni;
la cattiva realizzazione della parete in pietra;
il mancato effetto luminoso del portale della camera da letto, garantito con un costo aggiuntivo;
cattiva esecuzione della controtrave in cartongesso nel bagno;
cattiva esecuzione del box doccia;
cattiva esecuzione della predisposizione del climatizzatore nella camera da letto, realizzata con tubi nel lato destro;
scarichi dei climatizzatori collegati alla conduttura di acque nere, con un ritorno maleodorante nell'appartamento; inadeguata sigillatura della colonna di scarico, con condensa nella trave in cartongesso;
cattiva collocazione del pavimento, con mattonelle disconnesse e rialzate;
spazi vuoti tra il pavimento e il battiscopa;
le soglie finestre in due stanze non sono state sigillate in muratura esternamente, causando infiltrazioni di acqua piovana, che hanno danneggiato le pareti interne, l'intonaco e la pittura;
una soglia del balcone della cucina è stata pagina 2 di 10 installata rotta;
non è stato eseguito correttamente il montaggio e la finitura della caldaia;
eliminazione di una colonna in muratura e sostituzione con una in cartongesso, che ha danneggiato la colonna di scarico causando la fuoriuscita di cattivi odori, che CP_2 persiste nonostante l'intervento di cui alla fattura n.17/17.
Chiedeva, pertanto, di compensare l'importo richiesto – non corrispondente all'effettivo valore dei lavori eseguiti – con il credito derivante dalla cattiva esecuzione dei lavori, disponendo il pagamento della differenza.
Si costituiva , che deduceva l'inammissibilità e infondatezza Controparte_1 dell'opposizione; deduceva che l'opponente non ha fornito la prova di avere pagato l'importo di euro 21.500,00 comprensiva di euro 2.500,00 per l'idraulico e l'elettricista); deduceva la mancata prova dei vizi lamentati ed evidenziava che ciascuna modifica e il relativo prezzo sono stati comunicati al committente a mezzo mail.
Con ordinanza del 7.3.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 5.5.2020 il Giudice ammetteva le prove orali chieste dalle parti.
All'udienza del 10.3.2022 si procedeva all'interrogatorio formale del convenuto e all'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 27.9.2022 venivano escussi i testi e Testimone_4 Testimone_5
Con ordinanza dell'1.2.2023 il Giudice proponeva alle parti una proposta conciliativa, che aveva esito negativo.
Il Giudice disponeva, pertanto, consulenza tecnica d'ufficio e nominava l'arch. Per_1
[...]
Depositata la relazione di consulenza tecnica il Giudice, rigettata la richiesta di richiamo del consulente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 2.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – veniva assunta la causa in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 10 L'opposizione fondata e va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Occorre prendere le mosse da alcuni dati non contestati.
I lavori originariamente appaltati avevano un costo di euro 14.000,00.
Il contrasto tra le parti sorge in ordine alle modifiche in corso d'opera e agli importi effettivamente versati.
Secondo l'opposto, il gli ha corrisposto la somma di euro 16.500,00, rimanendo Pt_1 debitore dell'importo di euro 5.888,00.
L'opponente, di contro, deduce di avere versato all'impresa l'importo di euro 21.500,00, di cui euro 19.000,00 risultano dalla dichiarazione della ditta del 5.5.2016, oltre euro 2.500,00 versati in contanti.
Sussistono, pertanto, tra le parti due ordini di contrasti: uno sugli importi effettivamente versati e uno sulle modifiche apportate in corso di causa, in quanto, secondo l'assunto dell'opposto, non tutte le modifiche sono state concordate in ordine all'esecuzione (tra queste la realizzazione della parete sotto la finestra della cucina) e in ordine al prezzo (l'opponente non sarebbe stato informato dei differenti costi della pittura).
In ordine al pagamento effettuato in contanti per la somma di euro 2.500,00 occorre evidenziare che in linea generale (art. 2721 e 2726 c.c.) la prova testimoniale non è ammessa nel pagamento in contanti salvo che il Giudice la ammetta tenuto conto delle qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Nel caso di specie, sebbene il Giudice non abbia motivato nell'ordinanza ammissiva le ragioni, sussistono le ragioni di cui all'art. 2721, comma 2, c.c.
Si tratta, infatti, di modesti lavori di ristrutturazione, in cui si è creato un rapporto fiduciario tra il committente e l'appaltatore, dove è ragionevole che il committente paghi in contanti.
E, nel corso dell'istruttoria, è stata fornita la prova del pagamento della somma di euro
2.500,00 in contanti.
La teste ha confermato che il compagno gli ha riferito di Testimone_2 Pt_1 avere pagato la somma di euro 2.500,00, che gli era stata corrisposta dal padre.
pagina 4 di 10 padre dell'opponente, ha confermato che oltre all'importo di cui alla Testimone_4 dichiarazione dell'impresa del 5.5.2016 (di euro 19.000,00), il figlio ha corrisposto al
[...] la somma di euro 2.500,00, importo che, nella maggior parte, ha corrisposto lui stesso CP_1 al figlio.
E, ad ulteriore conferma, l'elettricista ha confermato di avere ricevuto Testimone_3
l'acconto dal e di essere stato pagato a saldo dal . CP_1 Pt_1
Dall'istruttoria espletata è, pertanto, emerso che l'opponente ha corrisposto all'appaltatore la somma di euro 19.000,00 (risultante dalla stessa dichiarazione della ditta) e l'ulteriore importo di euro 2.500,00, in quanto sul punto è stato chiaro il teste , il quale ha Testimone_4 riferito che il figlio ha corrisposto all'impresa l'ulteriore somma di euro 2.500,00 oltre quella di cui alla dichiarazione dell' impresa del 5.5.2016.
Parte opposta ha contestato l'attendibilità dei testi escussi in ragione del rapporto di parentela (padre e convivente), evidenziando che entrambi hanno solo riportato delle dichiarazioni e che non sono stati presenti alla dazione del denaro.
Orbene, dall'esame dei testi non sono emerse contraddizioni che fanno dubitare della loro attendibilità.
Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che gli stessi, sebbene non abbiano assistito al momento della consegna del denaro, erano a piena conoscenza di tutti i particolari dell'appalto, tanto che era la stessa a disporre le modifiche. Tes_2
Nessun dubbio, pertanto, sussiste sulla genuinità di quanto dagli stessi riferiti.
Peraltro, nel resoconto prodotto dall'appaltatore, in cui si indicano i costi per gli extra e il totale degli acconti versati, ammontanti ad euro 19.000,00, si legge che vengono stornati euro
2.500,00. Nello stesso resoconto, accanto ad alcuni pagamenti viene indicato bonifico, a conferma che nelle voci in cui non è indicato, il pagamento è avvenuto in contanti.
Ciò conferma che era prassi del committente pagare anche in contanti.
In ogni caso il documento prodotto dall'opposto è una “confessione” che lo stesso ha ricevuto la somma di euro 19.000,00. E la ragione dello storno emerge dallo stesso calcolo, in pagina 5 di 10 cui euro 1.500,00 sono devolute all'idraulico (euro 500,00 ed euro 1.000,00) ed euro 1.000,00 all'elettricista.
Risulta, pertanto, provato che il committente ha versato all'impresa la complessiva somma di euro 21.500,00 (euro 19.000,00 ed euro 2.500,00).
Nel computo dell'impresa i lavori, compresi gli extra, ammontano ad euro 23.600,00 e, in relazione ai lavori eseguiti, l'impresa ha emesso le fatture n.16 e n.17 del 10.7.2017
(rispettivamente di euro 5.635,00 e di euro 253,00), ammontanti complessivamente ad euro
5.888,00.
L'opponente ha dedotto che dalle fatture va detratta l'IVA.
In realtà le operazioni sono esenti IVA come risulta dalle fatture e la maggiorazione del
15% è dovuta a tasse e imposte.
L'altra aspetto controverso attiene ai lavori extra eseguiti.
Al riguardo va evidenziato che le variazioni nel contratto di appalto possono essere concordate (disciplinate dall'art. 1659 c.c.), necessarie (disciplinate dall'art. 1660 c.c.) o ordinate dal committente (disciplinate dall'art. 1661 c.c.).
Nell'interrogatorio formale il titolare della ditta che ha eseguito i lavori, ha CP_1 confermato che originariamente i lavori commissionati erano quelli del preventivo del
17.9.2015, ma nel corso dei lavori sono state effettuate delle modifiche richieste dal e Pt_1 pattuite con il direttore dei lavori, concordando anche i costi.
Occorre, pertanto, verificare se nel caso di specie viene in esame la disciplina di cui all'art. 1659 c.c. o la disciplina di cui all'art. 1661 c.c.
La differenza non è di poco rilievo.
Perché in base alla previsione dell'art. 1659 c.c. le variazioni devono essere provate per iscritto (atto scritto richiesto in alcune pronunce anche ad substantiam). Peraltro quando i lavori, come nel caso di specie (preventivo del 17.9.2015) sono determinati a corpo, anche per le modifiche autorizzate l'appaltatore non ha diritto al compenso se non è diversamente pattuito (art. 1659, ult.comma, c.c.).
pagina 6 di 10 Invece quando le variazioni sono ordinate dal committente l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori e non è richiesta la prova scritta (né ad probationem né ad substantiam).
Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che le varianti sono state chieste dal , Pt_1 eccetto la parete sotto la finestra della cucina.
Il teste elettricista, ha riferito che il e la compagna nel corso dei Testimone_3 Pt_1 lavori gli hanno ripetutamente chiesto di apportare modifiche all'impianto elettrico, tant'è che i lavori da eseguire, originariamente previsti in 39 punti, sono stati compendiati in 90 punti.
Anche l'idraulico - che ha eseguito i lavori nei due bagni, in cucina, nel Testimone_5 locale lavanderia, negli impianti di riscaldamento e ha fatto le tracce per i climatizzatori - ha riferito che tutte le modifiche sono state commissionate dal e venivano concordati Pt_1 con l'appaltatore sia i lavori sia il prezzo.
E teste architetto che ha fornito qualche consiglio su richiesta del , Tes_6 Pt_1 ha riferito che le modifiche sull'esecuzione dei lavori sono stati preventivamente concordate con lei e con il committente – pertanto, venivano chieste dall'opponente -, ma non ha saputo riferire se il committente avesse concordato i costi con l'appaltatore, in quanto non era presente.
La teste , compagna del , ha riferito che non è stato concordato il prezzo Tes_2 Pt_1 delle modifiche (“nel corso dei lavori sono state apportate delle modifiche per le quali non è stati mai concordato il prezzo”).
Orbene, le circostanze riferite dall'idraulico e dall'elettricista, sempre presenti all'esecuzione dei lavori, non possono ritenersi inficiate da quanto dichiarato dalla compagna e dal padre dell'opponente – al di là della genuinità delle stesse – atteso che non è emersa la loro presenza costante nel cantiere.
Risulta, pertanto, che le varianti sono state ordinate dal committente.
Pertanto, non è richiesta la prova scritta (né ad probationem né ad substantiam) per tali varianti che l'appaltatore ha adeguatamente provato con l'esame testimoniale.
pagina 7 di 10 In ogni caso va evidenziato che il costo del preventivo anche con gli extra è stato ritenuto assolutamente congruo dal CTU, che ha ravvisato prezzi molto al di sotto del prezziario vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Occorre, pertanto, procedere ad esaminare i vizi delle opere lamentati dall'opponente.
L'elettricista ha riferito che la colonna di scarico presente nella parete del salone non Tes_3
è stata oggetto di intervento, in quanto tale parete è stata solo ridimensionata perché c'era un muro più grande ed è stato rimpicciolito e sono stati eseguiti lavori di modifica dell'impianto elettrico.
Anche il teste ha riferito che la colonna di scarico condominiale non è stata oggetto Tes_1 di interventi, circostanza di cui era bene a conoscenza recandosi sui posti per verificare l'esecuzione dei lavori.
E l'idraulico ha riferito che la colonna di scarico non è stata oggetto di intervento, in Tes_5 quanto gli operai sono intervenuti solo sulla parete esterna che copriva la colonna di scarico.
Il consulente nominato, arch. ha riscontrato alcuni danni lamentati Persona_1 dall'opponente, in particolare: -nel soggiorno, dove è visibile un antiestetico coperchio in cartongesso, -nella parete rivestita in pietra dove, da un saggio manuale eseguito alla presenza delle parti, si sono distaccate grandi parti del rivestimento, -nella stanza da letto dove sono stati riscontrati evidenti ammaloramenti sul portale, consistenti in macchie di muffa scura e macchie gialle, in corrispondenza dell'angolo tra il soffitto e la parete della finestra in cui è stata riscontrata la presenza di scrostamenti, -nell'altra stanza da letto, dove è stata riscontrata la presenza di sbollature della tinteggiatura, sgretolamento e segni di gocciolamento sotto la finestra, -nel bagno del corridoio in cui sono stati evidenziati importanti rigonfiamenti dal battiscopa e scrostature della pittura in corrispondenza dell'angolo box doccia, nonché macchie nere sul box e sul pavimento, oltre a ristagni di acqua sia sull'angolo tra il sedile in pietra lavica e la parete verticale sia dentro le nicchie, -nel balcone del soggiorno in cui è stata rilevata la presenza di lesioni delle soglie di marmo in più tratti lungo tutto il perimetro, nonché il box tagliato in più punti perché più piccolo rispetto alla caldaia.
pagina 8 di 10 E alle pagine 22, 23, 24 il consulente ha indicato gli interventi necessari per eliminare i vizi lamentati, quantificando i costi in euro 3.649,33, oltre iva, comprensivo del costo della manodopera e dell'utile di impresa, utilizzando il prezzario regionale 2023 (con due operai per sette giorni).
Tuttavia, prendendo in considerazioni alcune osservazioni dell'ing. , il Persona_2
CTU è pervenuto alla conclusione che non tutti i vizi sono imputabili all'appaltatore, Per_1 in quanto alcuni vizi sono imputabili a terzi o allo stesso committente, prospettando che le macchie di muffa e di condensa riscontrate nelle due stanze da letto possono, in parte, essere attribuibili alla scarsa ventilazione dei locali, così come per la parete glitterata che utilizza un materiale con maggiore resina e, pertanto, è meno traspirante e richiede maggiore ventilazione dei locali. Altrettanto condivisibili non sono le osservazioni del consulente di parte Taranto in ordine alle criticità nel locale bagno correlate all'utilizzo del piatto doccia a filo fornito dal committente, in quanto l'appaltatore ha provveduto a collocarlo e, pertanto, doveva informare il committente sugli eventuali rischi.
Tenuto conto, pertanto, del concorso di responsabilità del committente o di terzi nella causazione dei vizi lamentati e della normale usura connessa all'utilizzo del bene (di cui non dà contezza il CTU) la somma risarcibile, quantificata dal CTU in euro 3.649,33, va riconosciuta nella misura del 60%, pari ad euro 2.189,60 (importo aggiornato al prezziario 2023).
Pertanto, riconosciuto il pagamento di euro 2.1.500,00 e il risarcimento pari ad euro
2.189,60, si perviene all'importo di euro 23.689.60, che copre interamente le somme per i lavori commissionati oggetto del decreto ingiuntivo.
Per queste ragioni va revoca il decreto ingiuntivo e rigettate le domande dell'opposta.
Le spese processuali vengono poste a carico dell'opposta e in ragione del valore della causa
(da euro 5.2001 ad euro 26.000,00), della natura e delle questioni trattate, vanno liquidate in euro 4.372,00 oltre spese generali, iva e cpa sugli onorari, importo così determinato: euro
145,50 per spese, euro 919,00 per studio (valore medio), euro 777,00 per fase introduttiva
(valore medio), euro 1.680,00 per fase istruttoria e trattazione (valore medio); euro 850,50 per fase decisionale (valore minimo).
pagina 9 di 10 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n.792/18 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Messina in data 2.5.2018 e rigetta le domande dell'opposto;
-condanna a pagare le spese processuali in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 4.372,00 oltre spese generali, iva e cpa sugli onorari;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Messina il 16 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
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