TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PE TA nella causa civile iscritta al n. 3231/2023 R.G.L., promossa
D A
, , ,
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Il Cancelliere
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Pt_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , , Parte_26 Parte_27 Parte_28
, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Zanghì. Parte_29
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore.
- contumace –
All'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli arretrati degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016-2017 e conseguentemente condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere i seguenti importi:
- la somma di € 433,42 ciascuno (€ 107,64 per l'anno 2016; € 325,78 per l'anno 2017), ai ricorrenti , , , Parte_8 Parte_17 Parte_19 Parte_24 Parte_27 [...]
, appartenenti alla Pt_28 Parte_30
- la somma di € 476,06 ciascuno (€ 119,86 per l'anno 2016; € 356,20 per l'anno 2017), ai ricorrenti , , Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_10 Pt_12
1 , , , , , Pt_12 Parte_13 Parte_16 Parte_20 Parte_21 Parte_25
, appartenenti alla Parte_29 Parte_31
- la somma di € 543,27 ciascuno (€ 136,50 per l'anno 2016; € 406,77 per l'anno 2017), ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_9
, , Parte_11 Parte_14 Parte_15 Parte_18 Parte_22
, , appartenenti alla Parte_23 Parte_26 Parte_32 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/03/2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere “stati assunti della Regione Sicilia con contratto a tempo determinato ai sensi della l'art. 23 quater del D.L.
30/11/98 convertito con Legge 61/98 ex e prorogato senza soluzione di continuità, CP_2 sino al 31/12/2020, con la qualifica rispettivamente: CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA
C3: SC IO, GA UR, Lo RE Gaetano, MU NG, ND IA IA, IN
Antonino. CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C5: Accardi Concetta, , Parte_3
, , Di AL , , Parte_7 Parte_10 Parte_12 Pt_13 Parte_16
, , . CATEGORIA D - Parte_20 Parte_21 Parte_25 Parte_29
POSIZIONE ECONOMICA D3: , , , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , , Parte_9 Parte_11 Parte_14 Parte_15 Parte_18
, , . che gli stessi attualmente sono Parte_22 Parte_23 Parte_26 dipendenti a tempo indeterminato della , a decorrere dal 01/01/2021 ad eccezione Controparte_1 dei ricorrenti (cat. D3), in quiescenza dal 01/01/2021, Parte_23 Parte_26
(cat. D3) in quiescenza dal 01/09/2019 e (cat. C5) in quiescenza dal
[...] Parte_16
01.02.2022; che il trattamento economico loro spettante, sino al 31/12/2020 era quello previsto dal CCNL degli edili”; lamentavano il mancato adeguamento del trattamento economico loro spettante in applicazione del nuovo contratto Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale dei dipendenti della e degli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 10/2000, triennio Controparte_1
Giuridico ed Economico 2016/2018 che è stato sottoscritto dall e le parti sociali in data CP_3
09/05/2019 e pubblicato sulla GURS n° 24 del 24/05/2019, nonostante le previsioni, di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale 10/12/2001 n. 21, rivolte a rendere omogeneo con quello dei dipendenti Regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter -Sirap, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10/10/1994 n° 38; per le superiori ragioni chiedevano “ritenere e dichiarate sussistente il diritto dei ricorrenti alla
2 corresponsione degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017, oltre gli interessi legali maturati e maturandi, nonché la rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo per i motivi di cui in premessa;
per l'effetto, - condannare la Controparte_1
in persona del Dirigente Generale pro-tempore al pagamento nei confronti dei
[...] ricorrenti delle somme relative agli aumenti contrattuali per gli anni 2016-2017, ciascuno in relazione alla categoria di appartenenza, più precisamente, per la CATEGORIA D3 Totale anni
2016/2017 € 543,27 ciascuno;
per la CATEGORIA C5 Totale anni 2016/2017 € 476,06 ciascuno;
per la CATEGORIA C3 Totale anni 2016/2017 € 433,42 ciascuno, oltre gli interessi legali maturati
e maturandi, nonché la rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace l'Amministrazione convenuta.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 9 ottobre 2025.
Il ricorso va accolto.
Occorre evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale 10/12/2001 n.
21 (cfr. all. n. 1 del ricorso), al fine di rendere omogeneo il trattamento economico dei dipendenti ex con quello dei dipendenti Regionali - già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai CP_2 sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10/10/1994 n° 38 -, l'Amministrazione è tenuta a CP_1 corrispondere ai primi, con decorrenza della stipula dei contratti del personale del Comparto non
Dirigenziale della , un importo pari alla differenza tra il trattamento economico Controparte_1 annuo previsto dal CCNL degli Edili applicato ai ricorrenti ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e anzianità di servizio;
Inoltre, il comma 2 dell'art. 48 della L.R. 10/12/2001 stabilisce che l'importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1 del medesimo art. 48, da ripartire sulla retribuzione mensile, deve essere aggiornato ogni qualvolta si perviene al rinnovo e/o modifiche e variazioni del
CCRL dei Dipendenti Regionali.
Orbene, in data 09/05/2019 è stato sottoscritto dall' e le parti sociali il nuovo Contratto CP_3
Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale dei dipendenti della e degli Controparte_1
Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 10/2000, Triennio Giuridico ed Economico 2016/2018, pubblicato sulla GURS n° 24 del 24/05/2019 (cfr. all. n. 2 del ricorso).
Dalle allegazioni delle parti ricorrenti – nonché dalla documentazione prodotta a supporto delle stesse - risulta che nel mese di dicembre 2019 il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica ha provveduto ad adeguare il trattamento economico previsto dal nuovo CCRL, con decorrenza
01/01/2019 e a corrispondere i relativi arretrati (dal 01/01/2019 al 31/12/2019), giusto D.R.S. 8533
3 del 10/12/2019 (cfr. allegato n. 4 del ricorso); nel mese di dicembre 2021 con D.R.S. n. 4984 del
21/12/2021 (cfr. allegato n. 5 del ricorso), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha liquidato, ai ricorrenti, gli arretrati relativi all'anno 2018, rispettivamente, € 932,88 per la cat. C3; € 1041,04 per la cat. C5; € 1.188,59, per la cat. D3; tuttavia, l'Amministrazione convenuta ha omesso, invece, la corresponsione degli arretrati degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016-2017 e, rimasta contumace, nulla ha dedotto circa cause impeditive o circostanze sopravvenute che escludono la spettanza del suddetto pagamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla corresponsione degli arretrati degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016-2017, così come scaturenti dalla applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale dei dipendenti della e degli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 10/2000, Triennio Giuridico ed Economico Controparte_1
2016/2018.
Pertanto, l'Amministrazione va condannata a corrispondere i seguenti importi, come da tabella A del CCRL richiamato (cfr. allegato n. 6):
- la somma di € 433,42 ciascuno (€ 107,64 per l'anno 2016; € 325,78 per l'anno 2017) ai ricorrenti , , , Parte_8 Parte_17 Parte_19 Parte_24 Parte_27 [...]
, appartenenti alla Pt_28 Parte_30
- la somma di € 476,06 ciascuno (€ 119,86 per l'anno 2016; € 356,20 per l'anno 2017) ai ricorrenti , , Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_10 Pt_12
, , , , ,
[...] Parte_13 Parte_16 Parte_20 Parte_21 Parte_25
, appartenenti alla Parte_29 Parte_31
- la somma di € 543,27 ciascuno (€ 136,50 per l'anno 2016; € 406,77 per l'anno 2017) ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_9
, , Parte_11 Parte_14 Parte_15 Parte_18 Parte_22
, , appartenenti alla Parte_23 Parte_26 Parte_32 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, e che si applica anche ai crediti risarcitori (cfr. Corte di Cassazione, Sez. lav, Sentenza del 2 luglio 2020, n. 13624).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
4 Così deciso in Palermo il 09/10/2025.
Il Giudice
PE TA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PE TA nella causa civile iscritta al n. 3231/2023 R.G.L., promossa
D A
, , ,
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Il Cancelliere
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Pt_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , , Parte_26 Parte_27 Parte_28
, rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Zanghì. Parte_29
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore.
- contumace –
All'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli arretrati degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016-2017 e conseguentemente condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere i seguenti importi:
- la somma di € 433,42 ciascuno (€ 107,64 per l'anno 2016; € 325,78 per l'anno 2017), ai ricorrenti , , , Parte_8 Parte_17 Parte_19 Parte_24 Parte_27 [...]
, appartenenti alla Pt_28 Parte_30
- la somma di € 476,06 ciascuno (€ 119,86 per l'anno 2016; € 356,20 per l'anno 2017), ai ricorrenti , , Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_10 Pt_12
1 , , , , , Pt_12 Parte_13 Parte_16 Parte_20 Parte_21 Parte_25
, appartenenti alla Parte_29 Parte_31
- la somma di € 543,27 ciascuno (€ 136,50 per l'anno 2016; € 406,77 per l'anno 2017), ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_9
, , Parte_11 Parte_14 Parte_15 Parte_18 Parte_22
, , appartenenti alla Parte_23 Parte_26 Parte_32 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/03/2023 i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere “stati assunti della Regione Sicilia con contratto a tempo determinato ai sensi della l'art. 23 quater del D.L.
30/11/98 convertito con Legge 61/98 ex e prorogato senza soluzione di continuità, CP_2 sino al 31/12/2020, con la qualifica rispettivamente: CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA
C3: SC IO, GA UR, Lo RE Gaetano, MU NG, ND IA IA, IN
Antonino. CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C5: Accardi Concetta, , Parte_3
, , Di AL , , Parte_7 Parte_10 Parte_12 Pt_13 Parte_16
, , . CATEGORIA D - Parte_20 Parte_21 Parte_25 Parte_29
POSIZIONE ECONOMICA D3: , , , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , , Parte_9 Parte_11 Parte_14 Parte_15 Parte_18
, , . che gli stessi attualmente sono Parte_22 Parte_23 Parte_26 dipendenti a tempo indeterminato della , a decorrere dal 01/01/2021 ad eccezione Controparte_1 dei ricorrenti (cat. D3), in quiescenza dal 01/01/2021, Parte_23 Parte_26
(cat. D3) in quiescenza dal 01/09/2019 e (cat. C5) in quiescenza dal
[...] Parte_16
01.02.2022; che il trattamento economico loro spettante, sino al 31/12/2020 era quello previsto dal CCNL degli edili”; lamentavano il mancato adeguamento del trattamento economico loro spettante in applicazione del nuovo contratto Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale dei dipendenti della e degli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 10/2000, triennio Controparte_1
Giuridico ed Economico 2016/2018 che è stato sottoscritto dall e le parti sociali in data CP_3
09/05/2019 e pubblicato sulla GURS n° 24 del 24/05/2019, nonostante le previsioni, di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale 10/12/2001 n. 21, rivolte a rendere omogeneo con quello dei dipendenti Regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter -Sirap, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10/10/1994 n° 38; per le superiori ragioni chiedevano “ritenere e dichiarate sussistente il diritto dei ricorrenti alla
2 corresponsione degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017, oltre gli interessi legali maturati e maturandi, nonché la rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo per i motivi di cui in premessa;
per l'effetto, - condannare la Controparte_1
in persona del Dirigente Generale pro-tempore al pagamento nei confronti dei
[...] ricorrenti delle somme relative agli aumenti contrattuali per gli anni 2016-2017, ciascuno in relazione alla categoria di appartenenza, più precisamente, per la CATEGORIA D3 Totale anni
2016/2017 € 543,27 ciascuno;
per la CATEGORIA C5 Totale anni 2016/2017 € 476,06 ciascuno;
per la CATEGORIA C3 Totale anni 2016/2017 € 433,42 ciascuno, oltre gli interessi legali maturati
e maturandi, nonché la rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace l'Amministrazione convenuta.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 9 ottobre 2025.
Il ricorso va accolto.
Occorre evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale 10/12/2001 n.
21 (cfr. all. n. 1 del ricorso), al fine di rendere omogeneo il trattamento economico dei dipendenti ex con quello dei dipendenti Regionali - già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai CP_2 sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10/10/1994 n° 38 -, l'Amministrazione è tenuta a CP_1 corrispondere ai primi, con decorrenza della stipula dei contratti del personale del Comparto non
Dirigenziale della , un importo pari alla differenza tra il trattamento economico Controparte_1 annuo previsto dal CCNL degli Edili applicato ai ricorrenti ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e anzianità di servizio;
Inoltre, il comma 2 dell'art. 48 della L.R. 10/12/2001 stabilisce che l'importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1 del medesimo art. 48, da ripartire sulla retribuzione mensile, deve essere aggiornato ogni qualvolta si perviene al rinnovo e/o modifiche e variazioni del
CCRL dei Dipendenti Regionali.
Orbene, in data 09/05/2019 è stato sottoscritto dall' e le parti sociali il nuovo Contratto CP_3
Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale dei dipendenti della e degli Controparte_1
Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 10/2000, Triennio Giuridico ed Economico 2016/2018, pubblicato sulla GURS n° 24 del 24/05/2019 (cfr. all. n. 2 del ricorso).
Dalle allegazioni delle parti ricorrenti – nonché dalla documentazione prodotta a supporto delle stesse - risulta che nel mese di dicembre 2019 il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica ha provveduto ad adeguare il trattamento economico previsto dal nuovo CCRL, con decorrenza
01/01/2019 e a corrispondere i relativi arretrati (dal 01/01/2019 al 31/12/2019), giusto D.R.S. 8533
3 del 10/12/2019 (cfr. allegato n. 4 del ricorso); nel mese di dicembre 2021 con D.R.S. n. 4984 del
21/12/2021 (cfr. allegato n. 5 del ricorso), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha liquidato, ai ricorrenti, gli arretrati relativi all'anno 2018, rispettivamente, € 932,88 per la cat. C3; € 1041,04 per la cat. C5; € 1.188,59, per la cat. D3; tuttavia, l'Amministrazione convenuta ha omesso, invece, la corresponsione degli arretrati degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016-2017 e, rimasta contumace, nulla ha dedotto circa cause impeditive o circostanze sopravvenute che escludono la spettanza del suddetto pagamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla corresponsione degli arretrati degli aumenti contrattuali relativi agli anni 2016-2017, così come scaturenti dalla applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto non Dirigenziale dei dipendenti della e degli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 10/2000, Triennio Giuridico ed Economico Controparte_1
2016/2018.
Pertanto, l'Amministrazione va condannata a corrispondere i seguenti importi, come da tabella A del CCRL richiamato (cfr. allegato n. 6):
- la somma di € 433,42 ciascuno (€ 107,64 per l'anno 2016; € 325,78 per l'anno 2017) ai ricorrenti , , , Parte_8 Parte_17 Parte_19 Parte_24 Parte_27 [...]
, appartenenti alla Pt_28 Parte_30
- la somma di € 476,06 ciascuno (€ 119,86 per l'anno 2016; € 356,20 per l'anno 2017) ai ricorrenti , , Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_10 Pt_12
, , , , ,
[...] Parte_13 Parte_16 Parte_20 Parte_21 Parte_25
, appartenenti alla Parte_29 Parte_31
- la somma di € 543,27 ciascuno (€ 136,50 per l'anno 2016; € 406,77 per l'anno 2017) ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_9
, , Parte_11 Parte_14 Parte_15 Parte_18 Parte_22
, , appartenenti alla Parte_23 Parte_26 Parte_32 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, e che si applica anche ai crediti risarcitori (cfr. Corte di Cassazione, Sez. lav, Sentenza del 2 luglio 2020, n. 13624).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
4 Così deciso in Palermo il 09/10/2025.
Il Giudice
PE TA
5