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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG 516/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 516/2025 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MARUCCI BRUNO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SS EL, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “accertare la sussistenza dell'intervenuta prescrizione nella richiesta di pagamento in atti, relativamente ai rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014 e per l'effetto l'estinzione del credito corrispondente, per la somma complessiva di € 2.180,42, come documentato e prodotto in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-che in data 09.08.2024, con lettera r.a.r., l' richiedeva CP_1 all'istante il pagamento della somma di € 2.576,90, corrispondente ad un rimborso rateale, di n. 13 rate mensili dell'importo di € 198,22 cadauna, di cui la prima rata scaduta in data 01.10.2013 e le successive con scadenza mensile fino al 01.10.2014 (cfr. doc.2);
-che in data 29.01.2025, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, eccependo la prescrizione decennale (dal 01.10.2013 al 01.08.2014) del credito corrispondente a n. 11 rate per l'importo complessivo di € 2.180,42, che veniva annullato dall' in pari data in quanto non previsto per il tipo di CP_1 prestazione (cfr. doc. 3/4);
-che il credito vantato dall' per il periodo evidenziato deve CP_1 ritenersi estinto per intervenuta prescrizione decennale, essendo decorsi oltre 10 anni dalla scadenza delle rate di cui trattasi, senza che l' abbia effettuato richieste di pagamento e/o atti CP_1 interruttivi di qualsiasi genere.
Ciò premesso, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della somma pari ad euro € 2.180,42 relativamente ai rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014, essendo la comunicazione dell' CP_1 del 09.08.2024.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e diritto. L'Ente ha in particolare dedotto che l'indebito riferito alla prestazione di mobilità n. domus 1068345200171, periodo 22.2.2006-31.5.2006, per l'importo lordo di € 2.576,90 è stata notificato all'utente con comunicazione ricevuta a mezzo racc.ta a/r il 28.3.13. Successivamente, all'utente sono stati trasmessi i primi 4 bollettini da pagare, con comunicazione ricevuta il 7.8.2013, ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 24.12.2013, n. 4 ulteriori bollettini con comunicazione ricevuta il 16.4.2014 e ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 29.8.14. A seguito del mancato pagamento, anche a mezzo piano rateale, l'Istituto ha inviato diffida di pagamento ricevuta il 9.8.24. Pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale decennale.
All'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'intervenuta prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento effettuata dall' con comunicazione del 09.08.2024 relativamente ai CP_1 rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014.
Risulta in particolare dalla documentazione in atti che con provvedimento del 09.08.2024, l' ha richiesto al ricorrente il CP_1 pagamento della somma di € 2.576,90, corrispondente ad un rimborso rateale, di n. 13 rate mensili dell'importo di € 198,22 cadauna, di cui la prima rata scaduta in data 01.10.2013 e le successive con scadenza mensile fino al 01.10.2014 (cfr. doc.2).
Risulta inoltre che l'indebito riferito alla prestazione di mobilità n. domus 1068345200171, periodo 22.2.2006-31.5.2006, per l'importo lordo di € 2.576,90 è stata notificato all'utente con comunicazione ricevuta a mezzo racc.ta a/r il 28.3.13 (all. memoria). Orbene, come è noto, il termine di prescrizione ordinaria è decennale e decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Ad avviso del Giudicante, è del tutto irrilevante, in quanto non idonea ad interrompere la intervenuta prescrizione, la circostanza allegata dall' di aver trasmesso alla parte ricorrente i primi 4 CP_1 bollettini da pagare, con comunicazione ricevuta il 7.8.2013, ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 24.12.2013, n. 4 ulteriori bollettini con comunicazione ricevuta il 16.4.2014 e ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 29.8.14.
In altri termini, va rimarcato che l'intero importo è stato richiesto con raccomandata del 28.03.2013, a nulla rilevando ai fini interruttivi della prescrizione l'invio dei bollettini di pagamento, che non possono configurarsi atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.., in quanto inidonei a costituire in mora il debitore.
E' noto che il termine di prescrizione è interrotto da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. L'art. 1219 c.c. prevede che
“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
I bollettini di pagamento, indicando semplicemente l'importo e i dati del relativo pagamento, non contengono alcuna costituzione in mora e al contrario prevedono che in caso di mancato pagamento entro le scadenze previste, l' avrebbe agito CP_1 mediante la notifica di una diffida entro il termine di 30 giorni e non possono dunque avere efficacia interruttiva della prescrizione.
Infatti, i dati testuali indicati nei bollettini allegati dall' non CP_1 posseggono i requisiti della messa in mora, ovvero della volontà di fare valere, da parte dell'istituto, il proprio credito, chiedendone pagamento e manifestando la volontà di fare valere il proprio diritto al recupero dell'indebito.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto. Le spese di lite, come è noto, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo all' e liquidate come da dispositivo, CP_1 tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1 del rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 516/2025 R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione decennale in ordine alla richiesta di pagamento notificato in data 09.08.2024, relativamente ai rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014 e per l'effetto dichiara l'estinzione del credito corrispondente, per la somma complessiva di € 2.180,42; b) Condanna l' al pagamento in favore della arte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 516/2025 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. MARUCCI BRUNO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
SS EL, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “accertare la sussistenza dell'intervenuta prescrizione nella richiesta di pagamento in atti, relativamente ai rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014 e per l'effetto l'estinzione del credito corrispondente, per la somma complessiva di € 2.180,42, come documentato e prodotto in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-che in data 09.08.2024, con lettera r.a.r., l' richiedeva CP_1 all'istante il pagamento della somma di € 2.576,90, corrispondente ad un rimborso rateale, di n. 13 rate mensili dell'importo di € 198,22 cadauna, di cui la prima rata scaduta in data 01.10.2013 e le successive con scadenza mensile fino al 01.10.2014 (cfr. doc.2);
-che in data 29.01.2025, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, eccependo la prescrizione decennale (dal 01.10.2013 al 01.08.2014) del credito corrispondente a n. 11 rate per l'importo complessivo di € 2.180,42, che veniva annullato dall' in pari data in quanto non previsto per il tipo di CP_1 prestazione (cfr. doc. 3/4);
-che il credito vantato dall' per il periodo evidenziato deve CP_1 ritenersi estinto per intervenuta prescrizione decennale, essendo decorsi oltre 10 anni dalla scadenza delle rate di cui trattasi, senza che l' abbia effettuato richieste di pagamento e/o atti CP_1 interruttivi di qualsiasi genere.
Ciò premesso, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della somma pari ad euro € 2.180,42 relativamente ai rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014, essendo la comunicazione dell' CP_1 del 09.08.2024.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e diritto. L'Ente ha in particolare dedotto che l'indebito riferito alla prestazione di mobilità n. domus 1068345200171, periodo 22.2.2006-31.5.2006, per l'importo lordo di € 2.576,90 è stata notificato all'utente con comunicazione ricevuta a mezzo racc.ta a/r il 28.3.13. Successivamente, all'utente sono stati trasmessi i primi 4 bollettini da pagare, con comunicazione ricevuta il 7.8.2013, ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 24.12.2013, n. 4 ulteriori bollettini con comunicazione ricevuta il 16.4.2014 e ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 29.8.14. A seguito del mancato pagamento, anche a mezzo piano rateale, l'Istituto ha inviato diffida di pagamento ricevuta il 9.8.24. Pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale decennale.
All'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'intervenuta prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento effettuata dall' con comunicazione del 09.08.2024 relativamente ai CP_1 rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014.
Risulta in particolare dalla documentazione in atti che con provvedimento del 09.08.2024, l' ha richiesto al ricorrente il CP_1 pagamento della somma di € 2.576,90, corrispondente ad un rimborso rateale, di n. 13 rate mensili dell'importo di € 198,22 cadauna, di cui la prima rata scaduta in data 01.10.2013 e le successive con scadenza mensile fino al 01.10.2014 (cfr. doc.2).
Risulta inoltre che l'indebito riferito alla prestazione di mobilità n. domus 1068345200171, periodo 22.2.2006-31.5.2006, per l'importo lordo di € 2.576,90 è stata notificato all'utente con comunicazione ricevuta a mezzo racc.ta a/r il 28.3.13 (all. memoria). Orbene, come è noto, il termine di prescrizione ordinaria è decennale e decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Ad avviso del Giudicante, è del tutto irrilevante, in quanto non idonea ad interrompere la intervenuta prescrizione, la circostanza allegata dall' di aver trasmesso alla parte ricorrente i primi 4 CP_1 bollettini da pagare, con comunicazione ricevuta il 7.8.2013, ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 24.12.2013, n. 4 ulteriori bollettini con comunicazione ricevuta il 16.4.2014 e ulteriori 4 bollettini con comunicazione ricevuta il 29.8.14.
In altri termini, va rimarcato che l'intero importo è stato richiesto con raccomandata del 28.03.2013, a nulla rilevando ai fini interruttivi della prescrizione l'invio dei bollettini di pagamento, che non possono configurarsi atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.., in quanto inidonei a costituire in mora il debitore.
E' noto che il termine di prescrizione è interrotto da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. L'art. 1219 c.c. prevede che
“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
I bollettini di pagamento, indicando semplicemente l'importo e i dati del relativo pagamento, non contengono alcuna costituzione in mora e al contrario prevedono che in caso di mancato pagamento entro le scadenze previste, l' avrebbe agito CP_1 mediante la notifica di una diffida entro il termine di 30 giorni e non possono dunque avere efficacia interruttiva della prescrizione.
Infatti, i dati testuali indicati nei bollettini allegati dall' non CP_1 posseggono i requisiti della messa in mora, ovvero della volontà di fare valere, da parte dell'istituto, il proprio credito, chiedendone pagamento e manifestando la volontà di fare valere il proprio diritto al recupero dell'indebito.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto. Le spese di lite, come è noto, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo all' e liquidate come da dispositivo, CP_1 tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1 del rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 516/2025 R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione decennale in ordine alla richiesta di pagamento notificato in data 09.08.2024, relativamente ai rimborsi rateali di cui alle rate con scadenza mensile dal 01.10.2013 al 01.08.2014 e per l'effetto dichiara l'estinzione del credito corrispondente, per la somma complessiva di € 2.180,42; b) Condanna l' al pagamento in favore della arte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore