CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41404 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR AL MA CA CU CO AL - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Bologna. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con la quale, in data 25 gennaio 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, p e r i l r e a t o d i t e n t a t o o m i c i d i o a g g r a v a t o d a i f u t i l i m o t i v i d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, colpito con due coltellate all’altezza del collo, che gli cagionavano lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. I giudici distrettuali ricostruivano i fatti per i quali è processo nel modo che segue: la v i t t i m a e l a p e r s o n a o f f e s a , d i p e n d e n t i d e l l a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nel pomeriggio del 27 settembre 2023 si erano recati presso un esercizio commerciale di Forlì, insieme ad altri colleghi, per fare degli acquisti;
nel corso del viaggio di ritorno i due avevano avuto un primo battibecco, al quale ne aveva fatto seguito un altro al momento del rientro nell’albergo “La Barroccia” di Galeata, presso il quale alloggiavano: i due «iniziavano a toccarsi mediante spintoni e nella degenerazione del diverbio, mentre facevano ingresso nelle rispettive camere, l’imputato improvvisamente, avvicinandosi al proprio comodino, si girava di scatto impugnando un coltello con cui si dirigeva verso la vittima, nel frattempo rimasta davanti alla porta d’ingresso della camera. In quel frangente, la colpiva dall’alto verso il basso all’altezza del collo, provocandole un vistoso taglio trasversale con una copiosa fuoriuscita di sangue. L’aggressione non provocava ulteriori conseguenze in quanto interveniva immediatamente il gestore della struttura alberghiera, XXXXXXXXXXXX, che separava i due contendenti cercando di limitare la fuoriuscita di sangue dalla ferita del collo della vittima, in attesa dell’arrivo del personale del 118»; quest’ultimo riferiva di aver visto l’imputato che, «entrato nella stanza e giunto in prossimità del comodino, si girava di scatto all’indietro con un coltello Penale Sent. Sez. 1 Num. 41404 Anno 2025 Presidente: OC IA Relatore: LL IC Data Udienza: 17/12/2025 in mano, mettendosi di fronte alla p.o.», e di aver subito dopo visto la vittima, colpita al collo, che «iniziava a sanguinare vistosamente»: si adoperava per dividere i due contendenti, bloccando la vittima che nel frattempo, dopo aver sradicato un estintore dal muro, stava cercando di colpire il XXXXXXX. La sentenza impugnata rigettava il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente chiedeva derubricarsi i fatti nel delitto di lesioni aggravate, rilevando che il XXXXXXX aveva aggredito la vittima con un coltello avente lama di 7 centimetri affilata in un solo lato, sferrando due fendenti all’altezza del collo della vittima, uno dei quali andava a segno, cagionandogli una ferita lineare di circa 10 cm., e che «non appare revocabile in dubbio la idoneità degli atti posti in essere alla messa in pericolo della vita della persona offesa, la quale emerge essere stata attinta da due fendenti da parte del XXXXXXX nel collo, parte corporea sede di organi vitali (grossi vasi arteriosi e venosi) sferrati allorché l’appellante si trovava in posizione frontale rispetto alla persona offesa e impugnava un’arma da taglio che, per la lunghezza della lama, era in grado di attingere tali organi vitali a mezzo della condotta posta in essere sulla base del giudizio da compiersi ex ante. Ne consegue l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso, quale capacità potenziale, attitudine offensiva dell’atto compiuto rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira. Questo poi non si è verificato per la reazione della persona offesa che, per quanto da egli riferito, si è istintivamente ritratto allorquando ha avvistato XXXXXXX allungare il braccio così di fatto impedendo alla lama di attingere in profondità la zona del collo sede degli organi vitali. L’intervento di XXXXXX, che ha allontanato XXXXXXX, è stato poi funzionale ad evitare che venissero sferrati altri fendenti ai danni di XXXXXXX. La prontezza di riflessi di XXXXXXX e il provvidenziale intervento del XXXXXX hanno pertanto impedito la realizzazione dell’azione in sé idonea a condurre a morte XXXXXXX ove i fendenti avessero implicato la recisione della carotide». In punto di elemento soggettivo si evidenziava la sussistenza «del dolo diretto di tipo alternativo posto che, sferrando due fendenti al collo con un coltello, emerge evidente la rappresentazione di una volontà alternativa di morte o lesioni, essendo la condotta realizzata ad evidente pericolosità per l’incolumità di XXXXXXX, potendo causare la recisione di organi vitali posti nel collo con possibili esiti anche letali. Del resto, se si fosse voluto semplicemente infliggere esiti lesivi, i fendenti ben avrebbero potuto essere diretti in altre zone del corpo, pure chiaramente passibili di essere raggiunte dai colpi, non implicanti la messa in pericolo del bene vita del contraddittore».
2. Il difensore di fiducia dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce «manifesta illogicità della motivazione [..] in ordine alla ritenuta idoneità ed univocità degli atti diretti a commettere il delitto di omicidio ex art. 575 c.p.». Deduce che le argomentazioni che le due sentenze di merito hanno sviluppato sul punto sono «fortemente depotenziate, se non integralmente neutralizzate, dalla tipologia delle ferite inferte alla persona offesa, nonché dalle modalità con le quali le stesse venivano cagionato», rilevando che dal certificato rilasciato nell’immediatezza dei fatti dal Pronto soccorso dell’Ospedale di Forlì si evince che la vittima riportò una «ferita da taglio superficiale al collo di circa 10 cm.», descritta anche come «ferita lacero del collo lineare di circa 10 cm.», e sottolineando che «una ferita da taglio superficiale e lineare [..] è cagionata da un movimento della mano [..] che si limiti a strisciare la lama sul corpo della vittima, senza affondarla nella carne». Dunque, la circostanza che la ferita inferta dal XXXXXXX all’XXXXXXX sia lineare e 2 superficiale rende illogiche le argomentazioni spese nelle due sentenze di merito circa il fatto che la parte del corpo attinta dalla coltellata sia sede di organi vitali (detti organi non sono stati per nulla lesi né messi in pericolo da una coltellata superficiale), ovvero circa l’ampiezza della lesione, medicata con dieci punti di sutura (circostanza perfettamente compatibile anche con una lesione superficiale, quale quella riportata dall’XXXXXXX), ovvero circa l’intensità del gesto (ove la condotta avesse avuto l’intensità tipica di chi agisce con animus necandi, la vittima avrebbe riportato lesioni ben più gravi), ovvero circa il fatto che la vittima non si aspettasse l’aggressione del ricorrente (circostanza da ritenersi del tutto neutra ai fini che qui rilevano), ovvero infine in merito alla lunghezza della lama ed alla distanza ravvicinata tra i due contendenti: ed invero, «proprio la circostanza che il XXXXXXX si trovasse molto vicino alla p.o. nel momento in cui lo feriva al collo con il coltello è la migliore dimostrazione logica del fatto che la superficialità del taglio inferto, sebbene cagionato su una zona vitale del corpo, sia stata determinata dall’impiego di una forza particolarmente blanda e modesta», «senza, dunque, avere affondato la lama nella carne, pur avendone avuto la possibilità proprio in ragione dell’estrema vicinanza tra i due», tale da escludere l’animus necandi. Il ricorrente reputa, infine, illogiche le considerazioni svolte dai giudici distrettuali, sia laddove hanno ritenuto che l’evento letale non si verificò «per la reazione della persona offesa che, per quanto da egli riferito, si è istintivamente ritratto allorquando ha avvistato XXXXXXX allungare il braccio così di fatto impedendo alla lama di attingere in profondità la zona del collo sede degli organi vitali» (ed invero, la stessa persona offesa si è espressa in termini meramente probabilistici - «.. probabilmente con tale gesto limitavo i danni» -, e ben può essere accaduto che proprio quel movimento abbia portato la lama ad attingere la zona del collo, anziché altra parte del corpo avuta di mira dal XXXXXXX: «ad esempio, un guancia»), sia laddove hanno ritenuto provvidenziale e decisivo l’intervento del XXXXXX, «che ha allontanato XXXXXXX» (né la persona offesa, né il XXXXXX hanno invero mai riferito di ulteriori gesti aggressivi posti in essere dal XXXXXXX). Dunque, ad avviso del ricorrente, una corretta valutazione delle emergenze istruttorie («la superficialità e linearità del taglio cagionato dal coltello;
la distanza ravvicinata tra aggressore e aggredito al momento di tale gesto lesivo;
la modesta intensità della forza esercitata da chi impugnava l’arma [..]; il movimento repentino posto in essere da XXXXXXX, che potrebbe avere influito [..] sulla determinazione della zona attinta dalla lama [..]; la mancata protrazione dell’azione aggressiva da parte del XXXXXXX») avrebbe dovuto condurre, con giudizio prognostico ex ante, ad escludere tanto l’idoneità degli atti quanto la loro univoca direzione verso il delitto di omicidio.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del motivo, che ribadisce quanto già vanamente dedotto con i motivi di appello, senza un concreto ed efficace confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, che ha valorizzato elementi quali la parte vitale del corpo attinta dai fendenti, la posizione frontale assunta dall’aggressore rispetto alla vittima, le caratteristiche dell’arma utilizzata, la reazione della vittima e l’intervento di un terzo che ha evitato conseguenze più gravi: dunque, il motivo di ricorso è affidato a «considerazioni di ordine valutativo che, nello sminuire i significati del tutto plausibili offerti nella motivazione della sentenza impugnata, si risolvono in una lettura alternativa delle fonti di prova, attraverso un’operazione ermeneutica di svuotamento della portata dimostrativa [..] ritenuta dai giudici di merito».
4. Il 9 dicembre 2025 il difensore del XXXXXXX ha depositato telematicamente 3 conclusioni scritte, limitandosi ad insistere per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare l'incompiutezza strutturale della motivazione della sentenza impugnata, causata dalla valorizzazione di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure ancora dall'aver assunto dati inconciliabili con atti del processo specificamente indicati, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene, dunque, alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico - argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata;
il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: tanto rende inconferenti le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (cfr. Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Míccichè, Rv. 262948 - 01). Non può, conseguenzialmente, integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali: il massimo consesso nomofilattico ha, in proposito, statuito che la illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, Rv. 226074 - 01); allo stesso modo il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle 4 conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
3. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio di questa Corte, deve rilevarsi che le censure mosse dal ricorrente non appaiono fondate. Tutte le doglianze relative alla valutazione delle prove sono platealmente estranee al perimetro valutativo di questa Corte, il cui compito, come si è visto, non è quello di stabilire se la sentenza impugnata proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma unicamente quello di accertare la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione: l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente, invero, al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi a ritenere l'imputato responsabile del delitto ascrittogli, mentre le censure da questo proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che, tuttavia, risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede. Non è, dunque, possibile apprezzare le incongruenze nuovamente denunciate dal ricorrente, sovrapponibili a quelle già respinte dai giudici di appello, sicché devono respingersi le doglianze relative alla qualificazione giuridica dei fatti. Occorre a tal proposito rammentare che l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02); che l'accertamento deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01); che il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 - 01); che, in tema di distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01). Ciò posto, rileva la Corte che in manera del tutto ineccepibile i giudici di merito hanno ritenuto gli atti posti in essere dall’imputato idonei nonché univocamente diretti a cagionare la morte della vittima, sulla base dello strumento utilizzato (un coltello avente lama di 7 centimetri), della pervicace reiterazione della condotta (due i colpi, inferti in rapida successione), della parte del corpo della vittima raggiunta dai due fendenti (il collo, notoriamente sede di vasi sanguigni, quali la carotide e la giugulare, che, se attinti, possono provocare un copioso e letale dissanguamento). L’assunto difensivo, secondo cui le modalità della condotta non erano intrinsecamente idonee a provocare la morte della persona offesa, è, dunque, platealmente smentito dalla sequenza degli accadimenti criminosi, che è stata concordemente e correttamente ricostruita 5 dai giudici di merito: il giudizio di idoneità degli atti che gli stessi hanno formulato non è solo pienamente rispettoso delle emergenze probatorie, ma è anche conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01); è, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini del corretto inquadramento giuridico dei fatti, la circostanza, enfatizzata dal ricorrente, secondo cui l’azione delittuosa cagionò lesioni superficiali giudicate guaribili in dieci giorni, senza attingere in alcun modo gli organi vitali che hanno sede nel collo, poiché il requisito dell’idoneità presuppone che si valuti, nella indicata prospettiva di prognosi postuma, che gli atti suddetti fossero d’intensità e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte: il fatto, accertato a posteriori, che la vittima non abbia concretamente corso il rischio di morire non vale ad escludere - di per sé - il requisito dell’idoneità, ossia la pericolosità ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che «la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa» (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01); è, invece, meramente congetturale l’ulteriore argomento difensivo secondo cui la natura delle lesioni provocate dall’imputato sarebbe indicativa di una azione particolarmente blanda e modesta, di un fendente inflitto senza affondare la lama nella carne, e, dunque, di una azione non idonea nei termini richiesti dall’art. 56 cod. pen., poiché dal nitido e riscontrato racconto della persona offesa i giudici di merito hanno ineccepibilmente desunto che, istintivamente ritraendosi dinanzi all’azione aggressiva dell’imputato, la persona offesa riuscì a contenere il danno, riportando lesioni meno gravi di quelle che, rimanendo fermo, sarebbero state provocate dall’azione violenta tutt’altro che blanda perpetrata dall’imputato; non può, infine, avere alcun seguito l’argomento, che lo stesso ricorrente sviluppa in termini meramente ipotetici, secondo cui proprio la reazione della vittima potrebbe aver comportato che le coltellate abbiano attinto il collo e non l’altra zona («ad esempio, una guancia») che l’imputato aveva intenzione di colpire, poiché ritraendosi, e, dunque, allontanando di qualche centimetro il proprio corpo dal suo aggressore, la vittima può solo aver impedito alla lama di penetrare in profondità la zona del corpo che il XXXXXXX aveva deciso di colpire. Allo stesso modo, le conclusioni dei giudici di merito in punto di univocità degli atti appaiono ossequiose dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui «in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 – 02): ed invero, la valutazione complessiva della condotta dell'imputato, per come descritta nelle due sentenze di condanna, rivela la sicura configurabilità della direzione non equivoca degli atti siccome rivelatori dell'intenzione omicida avuta di mira dall'imputato. Ineccepibili appaiono, infine, le conclusioni in tema di elemento soggettivo alle quali sono pervenuti i giudici di merito, poiché, come si è visto, il tentativo è certamente 6 compatibile con il dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro: nel caso di specie l’imputato ha previsto ed accettato le più che probabili conseguenze letali della sua scriteriata condotta, sicché, quand’anche la morte della persona offesa non sia stata il suo unico scopo finale, egli l’ha alternativamente voluta, di guisa che alla base del suo agire vi è stato un atteggiamento volitivo che ha previsto l'evento morte come altamente probabile, evento che l’imputato ha previsto e voluto, senza limitarsi ad accettarlo come conseguenza possibile dell'azione (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 02); rimane a tal fine del tutto irrilevante la circostanza, enfatizzata dal ricorrente, secondo cui la mancata inflizione di ulteriori coltellate sarebbe sintomatica del fatto che il XXXXXXXnon agì per uccidere l’XXXXXXX, poiché, in disparte la considerazione - già di per sé decisiva - che le emergenze istruttorie hanno rivelato che l’azione delittuosa si arrestò per il provvidenziale intervento del XXXXXX, non vi è comunque ragione per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente» (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01; in termini, più di recente, Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso, Rv. 288550 – 01: «In tema di tentato omicidio, la mancata esplosione, dopo i primi, di ulteriori colpi di arma da fuoco contro la vittima non esclude la sussistenza della volontà di uccidere, ove si accerti che, per le modalità operative e per il mezzo impiegato, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e l'evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente»).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, infine, disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC LL IA OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con la quale, in data 25 gennaio 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, p e r i l r e a t o d i t e n t a t o o m i c i d i o a g g r a v a t o d a i f u t i l i m o t i v i d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, colpito con due coltellate all’altezza del collo, che gli cagionavano lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. I giudici distrettuali ricostruivano i fatti per i quali è processo nel modo che segue: la v i t t i m a e l a p e r s o n a o f f e s a , d i p e n d e n t i d e l l a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nel pomeriggio del 27 settembre 2023 si erano recati presso un esercizio commerciale di Forlì, insieme ad altri colleghi, per fare degli acquisti;
nel corso del viaggio di ritorno i due avevano avuto un primo battibecco, al quale ne aveva fatto seguito un altro al momento del rientro nell’albergo “La Barroccia” di Galeata, presso il quale alloggiavano: i due «iniziavano a toccarsi mediante spintoni e nella degenerazione del diverbio, mentre facevano ingresso nelle rispettive camere, l’imputato improvvisamente, avvicinandosi al proprio comodino, si girava di scatto impugnando un coltello con cui si dirigeva verso la vittima, nel frattempo rimasta davanti alla porta d’ingresso della camera. In quel frangente, la colpiva dall’alto verso il basso all’altezza del collo, provocandole un vistoso taglio trasversale con una copiosa fuoriuscita di sangue. L’aggressione non provocava ulteriori conseguenze in quanto interveniva immediatamente il gestore della struttura alberghiera, XXXXXXXXXXXX, che separava i due contendenti cercando di limitare la fuoriuscita di sangue dalla ferita del collo della vittima, in attesa dell’arrivo del personale del 118»; quest’ultimo riferiva di aver visto l’imputato che, «entrato nella stanza e giunto in prossimità del comodino, si girava di scatto all’indietro con un coltello Penale Sent. Sez. 1 Num. 41404 Anno 2025 Presidente: OC IA Relatore: LL IC Data Udienza: 17/12/2025 in mano, mettendosi di fronte alla p.o.», e di aver subito dopo visto la vittima, colpita al collo, che «iniziava a sanguinare vistosamente»: si adoperava per dividere i due contendenti, bloccando la vittima che nel frattempo, dopo aver sradicato un estintore dal muro, stava cercando di colpire il XXXXXXX. La sentenza impugnata rigettava il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente chiedeva derubricarsi i fatti nel delitto di lesioni aggravate, rilevando che il XXXXXXX aveva aggredito la vittima con un coltello avente lama di 7 centimetri affilata in un solo lato, sferrando due fendenti all’altezza del collo della vittima, uno dei quali andava a segno, cagionandogli una ferita lineare di circa 10 cm., e che «non appare revocabile in dubbio la idoneità degli atti posti in essere alla messa in pericolo della vita della persona offesa, la quale emerge essere stata attinta da due fendenti da parte del XXXXXXX nel collo, parte corporea sede di organi vitali (grossi vasi arteriosi e venosi) sferrati allorché l’appellante si trovava in posizione frontale rispetto alla persona offesa e impugnava un’arma da taglio che, per la lunghezza della lama, era in grado di attingere tali organi vitali a mezzo della condotta posta in essere sulla base del giudizio da compiersi ex ante. Ne consegue l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso, quale capacità potenziale, attitudine offensiva dell’atto compiuto rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira. Questo poi non si è verificato per la reazione della persona offesa che, per quanto da egli riferito, si è istintivamente ritratto allorquando ha avvistato XXXXXXX allungare il braccio così di fatto impedendo alla lama di attingere in profondità la zona del collo sede degli organi vitali. L’intervento di XXXXXX, che ha allontanato XXXXXXX, è stato poi funzionale ad evitare che venissero sferrati altri fendenti ai danni di XXXXXXX. La prontezza di riflessi di XXXXXXX e il provvidenziale intervento del XXXXXX hanno pertanto impedito la realizzazione dell’azione in sé idonea a condurre a morte XXXXXXX ove i fendenti avessero implicato la recisione della carotide». In punto di elemento soggettivo si evidenziava la sussistenza «del dolo diretto di tipo alternativo posto che, sferrando due fendenti al collo con un coltello, emerge evidente la rappresentazione di una volontà alternativa di morte o lesioni, essendo la condotta realizzata ad evidente pericolosità per l’incolumità di XXXXXXX, potendo causare la recisione di organi vitali posti nel collo con possibili esiti anche letali. Del resto, se si fosse voluto semplicemente infliggere esiti lesivi, i fendenti ben avrebbero potuto essere diretti in altre zone del corpo, pure chiaramente passibili di essere raggiunte dai colpi, non implicanti la messa in pericolo del bene vita del contraddittore».
2. Il difensore di fiducia dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce «manifesta illogicità della motivazione [..] in ordine alla ritenuta idoneità ed univocità degli atti diretti a commettere il delitto di omicidio ex art. 575 c.p.». Deduce che le argomentazioni che le due sentenze di merito hanno sviluppato sul punto sono «fortemente depotenziate, se non integralmente neutralizzate, dalla tipologia delle ferite inferte alla persona offesa, nonché dalle modalità con le quali le stesse venivano cagionato», rilevando che dal certificato rilasciato nell’immediatezza dei fatti dal Pronto soccorso dell’Ospedale di Forlì si evince che la vittima riportò una «ferita da taglio superficiale al collo di circa 10 cm.», descritta anche come «ferita lacero del collo lineare di circa 10 cm.», e sottolineando che «una ferita da taglio superficiale e lineare [..] è cagionata da un movimento della mano [..] che si limiti a strisciare la lama sul corpo della vittima, senza affondarla nella carne». Dunque, la circostanza che la ferita inferta dal XXXXXXX all’XXXXXXX sia lineare e 2 superficiale rende illogiche le argomentazioni spese nelle due sentenze di merito circa il fatto che la parte del corpo attinta dalla coltellata sia sede di organi vitali (detti organi non sono stati per nulla lesi né messi in pericolo da una coltellata superficiale), ovvero circa l’ampiezza della lesione, medicata con dieci punti di sutura (circostanza perfettamente compatibile anche con una lesione superficiale, quale quella riportata dall’XXXXXXX), ovvero circa l’intensità del gesto (ove la condotta avesse avuto l’intensità tipica di chi agisce con animus necandi, la vittima avrebbe riportato lesioni ben più gravi), ovvero circa il fatto che la vittima non si aspettasse l’aggressione del ricorrente (circostanza da ritenersi del tutto neutra ai fini che qui rilevano), ovvero infine in merito alla lunghezza della lama ed alla distanza ravvicinata tra i due contendenti: ed invero, «proprio la circostanza che il XXXXXXX si trovasse molto vicino alla p.o. nel momento in cui lo feriva al collo con il coltello è la migliore dimostrazione logica del fatto che la superficialità del taglio inferto, sebbene cagionato su una zona vitale del corpo, sia stata determinata dall’impiego di una forza particolarmente blanda e modesta», «senza, dunque, avere affondato la lama nella carne, pur avendone avuto la possibilità proprio in ragione dell’estrema vicinanza tra i due», tale da escludere l’animus necandi. Il ricorrente reputa, infine, illogiche le considerazioni svolte dai giudici distrettuali, sia laddove hanno ritenuto che l’evento letale non si verificò «per la reazione della persona offesa che, per quanto da egli riferito, si è istintivamente ritratto allorquando ha avvistato XXXXXXX allungare il braccio così di fatto impedendo alla lama di attingere in profondità la zona del collo sede degli organi vitali» (ed invero, la stessa persona offesa si è espressa in termini meramente probabilistici - «.. probabilmente con tale gesto limitavo i danni» -, e ben può essere accaduto che proprio quel movimento abbia portato la lama ad attingere la zona del collo, anziché altra parte del corpo avuta di mira dal XXXXXXX: «ad esempio, un guancia»), sia laddove hanno ritenuto provvidenziale e decisivo l’intervento del XXXXXX, «che ha allontanato XXXXXXX» (né la persona offesa, né il XXXXXX hanno invero mai riferito di ulteriori gesti aggressivi posti in essere dal XXXXXXX). Dunque, ad avviso del ricorrente, una corretta valutazione delle emergenze istruttorie («la superficialità e linearità del taglio cagionato dal coltello;
la distanza ravvicinata tra aggressore e aggredito al momento di tale gesto lesivo;
la modesta intensità della forza esercitata da chi impugnava l’arma [..]; il movimento repentino posto in essere da XXXXXXX, che potrebbe avere influito [..] sulla determinazione della zona attinta dalla lama [..]; la mancata protrazione dell’azione aggressiva da parte del XXXXXXX») avrebbe dovuto condurre, con giudizio prognostico ex ante, ad escludere tanto l’idoneità degli atti quanto la loro univoca direzione verso il delitto di omicidio.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del motivo, che ribadisce quanto già vanamente dedotto con i motivi di appello, senza un concreto ed efficace confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, che ha valorizzato elementi quali la parte vitale del corpo attinta dai fendenti, la posizione frontale assunta dall’aggressore rispetto alla vittima, le caratteristiche dell’arma utilizzata, la reazione della vittima e l’intervento di un terzo che ha evitato conseguenze più gravi: dunque, il motivo di ricorso è affidato a «considerazioni di ordine valutativo che, nello sminuire i significati del tutto plausibili offerti nella motivazione della sentenza impugnata, si risolvono in una lettura alternativa delle fonti di prova, attraverso un’operazione ermeneutica di svuotamento della portata dimostrativa [..] ritenuta dai giudici di merito».
4. Il 9 dicembre 2025 il difensore del XXXXXXX ha depositato telematicamente 3 conclusioni scritte, limitandosi ad insistere per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare l'incompiutezza strutturale della motivazione della sentenza impugnata, causata dalla valorizzazione di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure ancora dall'aver assunto dati inconciliabili con atti del processo specificamente indicati, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene, dunque, alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico - argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata;
il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: tanto rende inconferenti le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (cfr. Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Míccichè, Rv. 262948 - 01). Non può, conseguenzialmente, integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali: il massimo consesso nomofilattico ha, in proposito, statuito che la illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, Rv. 226074 - 01); allo stesso modo il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle 4 conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
3. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio di questa Corte, deve rilevarsi che le censure mosse dal ricorrente non appaiono fondate. Tutte le doglianze relative alla valutazione delle prove sono platealmente estranee al perimetro valutativo di questa Corte, il cui compito, come si è visto, non è quello di stabilire se la sentenza impugnata proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma unicamente quello di accertare la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione: l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente, invero, al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi a ritenere l'imputato responsabile del delitto ascrittogli, mentre le censure da questo proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che, tuttavia, risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede. Non è, dunque, possibile apprezzare le incongruenze nuovamente denunciate dal ricorrente, sovrapponibili a quelle già respinte dai giudici di appello, sicché devono respingersi le doglianze relative alla qualificazione giuridica dei fatti. Occorre a tal proposito rammentare che l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02); che l'accertamento deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 - 01); che il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 - 01); che, in tema di distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 - 01). Ciò posto, rileva la Corte che in manera del tutto ineccepibile i giudici di merito hanno ritenuto gli atti posti in essere dall’imputato idonei nonché univocamente diretti a cagionare la morte della vittima, sulla base dello strumento utilizzato (un coltello avente lama di 7 centimetri), della pervicace reiterazione della condotta (due i colpi, inferti in rapida successione), della parte del corpo della vittima raggiunta dai due fendenti (il collo, notoriamente sede di vasi sanguigni, quali la carotide e la giugulare, che, se attinti, possono provocare un copioso e letale dissanguamento). L’assunto difensivo, secondo cui le modalità della condotta non erano intrinsecamente idonee a provocare la morte della persona offesa, è, dunque, platealmente smentito dalla sequenza degli accadimenti criminosi, che è stata concordemente e correttamente ricostruita 5 dai giudici di merito: il giudizio di idoneità degli atti che gli stessi hanno formulato non è solo pienamente rispettoso delle emergenze probatorie, ma è anche conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01); è, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini del corretto inquadramento giuridico dei fatti, la circostanza, enfatizzata dal ricorrente, secondo cui l’azione delittuosa cagionò lesioni superficiali giudicate guaribili in dieci giorni, senza attingere in alcun modo gli organi vitali che hanno sede nel collo, poiché il requisito dell’idoneità presuppone che si valuti, nella indicata prospettiva di prognosi postuma, che gli atti suddetti fossero d’intensità e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte: il fatto, accertato a posteriori, che la vittima non abbia concretamente corso il rischio di morire non vale ad escludere - di per sé - il requisito dell’idoneità, ossia la pericolosità ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che «la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa» (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01); è, invece, meramente congetturale l’ulteriore argomento difensivo secondo cui la natura delle lesioni provocate dall’imputato sarebbe indicativa di una azione particolarmente blanda e modesta, di un fendente inflitto senza affondare la lama nella carne, e, dunque, di una azione non idonea nei termini richiesti dall’art. 56 cod. pen., poiché dal nitido e riscontrato racconto della persona offesa i giudici di merito hanno ineccepibilmente desunto che, istintivamente ritraendosi dinanzi all’azione aggressiva dell’imputato, la persona offesa riuscì a contenere il danno, riportando lesioni meno gravi di quelle che, rimanendo fermo, sarebbero state provocate dall’azione violenta tutt’altro che blanda perpetrata dall’imputato; non può, infine, avere alcun seguito l’argomento, che lo stesso ricorrente sviluppa in termini meramente ipotetici, secondo cui proprio la reazione della vittima potrebbe aver comportato che le coltellate abbiano attinto il collo e non l’altra zona («ad esempio, una guancia») che l’imputato aveva intenzione di colpire, poiché ritraendosi, e, dunque, allontanando di qualche centimetro il proprio corpo dal suo aggressore, la vittima può solo aver impedito alla lama di penetrare in profondità la zona del corpo che il XXXXXXX aveva deciso di colpire. Allo stesso modo, le conclusioni dei giudici di merito in punto di univocità degli atti appaiono ossequiose dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui «in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 – 02): ed invero, la valutazione complessiva della condotta dell'imputato, per come descritta nelle due sentenze di condanna, rivela la sicura configurabilità della direzione non equivoca degli atti siccome rivelatori dell'intenzione omicida avuta di mira dall'imputato. Ineccepibili appaiono, infine, le conclusioni in tema di elemento soggettivo alle quali sono pervenuti i giudici di merito, poiché, come si è visto, il tentativo è certamente 6 compatibile con il dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro: nel caso di specie l’imputato ha previsto ed accettato le più che probabili conseguenze letali della sua scriteriata condotta, sicché, quand’anche la morte della persona offesa non sia stata il suo unico scopo finale, egli l’ha alternativamente voluta, di guisa che alla base del suo agire vi è stato un atteggiamento volitivo che ha previsto l'evento morte come altamente probabile, evento che l’imputato ha previsto e voluto, senza limitarsi ad accettarlo come conseguenza possibile dell'azione (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 - 02); rimane a tal fine del tutto irrilevante la circostanza, enfatizzata dal ricorrente, secondo cui la mancata inflizione di ulteriori coltellate sarebbe sintomatica del fatto che il XXXXXXXnon agì per uccidere l’XXXXXXX, poiché, in disparte la considerazione - già di per sé decisiva - che le emergenze istruttorie hanno rivelato che l’azione delittuosa si arrestò per il provvidenziale intervento del XXXXXX, non vi è comunque ragione per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l'arma impiegata, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente» (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01; in termini, più di recente, Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso, Rv. 288550 – 01: «In tema di tentato omicidio, la mancata esplosione, dopo i primi, di ulteriori colpi di arma da fuoco contro la vittima non esclude la sussistenza della volontà di uccidere, ove si accerti che, per le modalità operative e per il mezzo impiegato, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e l'evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente»).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, infine, disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC LL IA OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7