Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/06/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 409/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 409/2023 promossa da:
DI , C.F.: ), con studio professionale in Ortona al Parte_1 CodiceFiscale_1
Corso Matteotti n. 66 (P.i. ), ed elettivamente domiciliata in Ortona al Corso Vittorio P.IVA_1
Emanuele II n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Rocco Giancristofaro ( ) dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
C.F./P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Pesaro alla Via Sandro Pertini n.88, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ramoni,
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mara Di Luzio C.F._3 sito in 65127 Pescara (PE), Piazza Ettore Troilo n.11, in virtù di mandato in atti
OPPOSTA
OGGETTO: licenza d'uso
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. 103/2023 emesso in data 22 aprile 2023 dal Giudice del
Tribunale di Chieti, sezione di Ortona, ritualmente notificato, la dott.ssa AR AR Di EO conveniva in giudizio la eccependo l'inadempimento contrattuale dell'opposta Controparte_1
e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 6
“Piaccia alla S.S. a, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione per i motivi indicati in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e diritto, con conseguente vittoria di spese diritti ed onorario di causa”.
A fondamento della sua domanda deduceva che la somma ingiunta non è dovuta in quanto inerente la fornitura di un softwere in uso ai dottori commercialisti e fornito dalla convenuta, che non era mai stato installato e quindi non aveva mai funzionato. Per tali motivi, non essendosi il contratto mai perfezionato, invocava la disciplina dell'art. 1460 c.c.
Si costituiva in giudizio regolarmente la contestando le avverse pretese chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE adito, respinta ogni contraria istanza, previa la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo RG. 215/23 – n. 103/23, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, confermare il decreto stesso per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la spiegata opposizione;
-Nel merito, accertare che la Sig.ra DI DE MA
LA (C.F. – P.IVA ), è debitrice della somma di € C.F._4 P.IVA_1
12.758,76, e per l'effetto condannare la Sig.ra DI DE MA LA (C.F.
– P.IVA ), al pagamento in favore della C.F._4 P.IVA_1 Controparte_1 dell'importo di € 12.758,76, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa”.
Basava le sue richieste con le seguenti argomentazioni: di essere una società specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di programmi informatici nonché nell'organizzazione di corsi di formazione professionale e nella fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione software e di aver stipulato in data 13.5.2015 un contratto di fornitura di prodotti e servizi informatici con l'opponente; questi non pagava alcune fatture e/o di alcune ne ritardava il pagamento. Sosteneva di aver attivato i prodotti e di aver successivamente emesso le fatture che non sono state contestate dall'opponente per cui sono valido elemento di prova per le prestazioni eseguite. Il contratto sottoscritto ed accettato va considerato come proposta di acquisto del committente, mai disdetto dall'opponente, irrevocabile.
Con ordinanza dell'8.1.2024, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c., il giudice disponeva, ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c., la conversione in rito semplificato.
Rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto non avendo parte opposta fornito la prova della corretta installazione del programma sul sistema della cliente. Ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice, a mezzo del teste indicato, sugli 8 capi richiesti e l'interrogatorio pagina 2 di 6 formale di parte convenuta sui medesimi capi;
riservava all'esito per la CTU. Fissava, per l'espletamento della prova orale, l'udienza del 18/3/2024 ore 10.
In tale data non veniva espletato l'interrogatorio formale di parte convenuta poiché assente il legale rappresentante della società che aveva dato incarico per delega ad altra persona, presente. La difesa dell'opponente si opponeva all'interrogatorio del delegato in quanto non aveva la procura speciale così come previsto dall'art. 231 c.p.c. per cui il giudice rigettava la richiesta di parte opposta di far rendere l'interrogatorio al delegato. Non veniva concesso un rinvio per l'interrogatorio vista la dichiarazione della difesa di parte opposta che il leg. rappr. in persona di “nulla Controparte_3 può riferire di utile in merito alla singola commessa in considerazione del ruolo da esso ricoperto e delle dimensioni dell'azienda.” Veniva escusso il teste , fratello dell'opponente, il Testimone_1 quale precisando di essere a conoscenza dei fatti lavorando nello stesso studio della sorella, confermava la circostanza che l'installazione non era stata completata e che l'opponente, anche attraverso il fratello, ha inviato mail di contestazione sia alla opposta che all'operatore di installazione che all'agente attraverso cui è stato stipulato il contratto. Ha altresì riferito che l'installazione è avvenuta da remoto, mediante operatore della Soc. , della sede Molise il quale ha interrotto la procedura di CP_1 installazione adducendo che aveva bisogno di una dichiarazione della Di EO che non avesse altre utenze della . Aggiungeva che tale dichiarazione è stata inviata ma l'installazione non è CP_1 stata completata. Precisava di essere a conoscenza delle circostanze riferite in quanto ha seguito di persona l'installazione. Affermava che il programma è ancora inserito nell'elaboratore informatico della dott.ssa Di EO e che la ha anche omesso di fornire i codici di accesso per CP_1
l'aggiornamento del programma.
Conclusa l'istruttoria, parte opponente insisteva per la CTU richiesta e parte opposta si opponeva essendo un programma vecchio del 2015 per cui sarebbe stato difficoltoso per il Ctu fare delle verifiche. L'avv. Giancristoforo insisteva in quanto il teste ha riferito che il programma è ancora nel Pc.
Ritenuto necessario lo svolgimento di una CTU, veniva nominato l'Ing. Informatico
[...] con studio in Chieti e fissata l'udienza del 13.5.24 ore 12,00 per il conferimento Per_1 dell'incarico, del giuramento e della formulazione dei quesiti.
In tale data, prestato il giuramento di rito, veniva conferito l'incarico al CTU e assegnati i seguenti quesiti: “-dica il CTu se il programma venduto in abbonamento dalla società alla CP_1 dott.ssa AR Di EO, denominato Lynfa Studio può essere installato solo da remoto;
-se tale programma è stato installato in modo completo da poter funzionare per lo scopo cui è stato venduto all'epoca; - se tale programma può funzionare solo attraverso fornitura di codici di accesso - dica il
CTu se il programma Lynfa Studio installato sul computer della dott.ssa Di EO AR AR è
pagina 3 di 6 funzionante ed in caso negativo ne spieghi le cause”. Veniva rinviata la causa al 28.10.24 per esame
CTU. Con istanza del 20.10.24 il CTU chiedeva proroga dei termini che veniva concessa fino al
5.12.2024 con rinvio della causa all'udienza del 3.2.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., da svolgersi con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 4.12 2024 veniva depositata relazione tecnica.
La causa è giunta a decisione con il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza;
è stata istruita a mezzo produzione documentale, espletamento della prova orale e a mezzo CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il contratto di fornitura licenza e servizi, stipulato in data 13.5.2025 tra le parti, di durata triennale con rinnovo automatico salvo disdetta, prevede la installazione di 3 postazioni di lavoro presso lo studio di commercialista e prevede le voci contabili: attivazione, servizi, canone annuo 2015, canone annuo 2016 e canone annuo 2017. La Dott.ssa ha lamentato, via Pt_2 mail tempestivamente come da documentazione in atti, la incompleta installazione di un software acquisito dalla società per la gestione informatizzata delle attività di Controparte_1 commercialista con studio in Ortona. Per tale ragione non provvedeva al pagamento delle fatture emesse dalla società per i canoni di utilizzo del software e dei servizi ad esso collegati, riguardanti gli anni 2015-2017e si vedeva costretta ad acquisire da altra azienda produttrice di software un analogo programma per l'automazione e la gestione informatizzata delle attività di commercialista. Per il mancato pagamento delle fatture ha invocato l'art. 1460 c.c. che stabilisce: “nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.” Questo istituto, noto anche come
"eccezione di inadempimento" o "exceptio non adimpleti contractus" consente di sospendere l'esecuzione del contratto in risposta all'inadempimento della controparte, a condizione che tale rifiuto sia proporzionato all'inadempimento altrui e non contrasti con i principi di buona fede.
Precisamente l'eccezione di inadempimento, può essere utilizzato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo quando il debitore intende contestare la pretesa creditoria basata su un inadempimento o inesatto adempimento del creditore stesso. In pratica, se il creditore ha emesso un decreto ingiuntivo per un pagamento, il debitore può opporsi sostenendo di non essere tenuto a pagare perché il creditore non ha adempiuto correttamente alla propria prestazione, o non ha adempiuto affatto. L'opposta è tenuta a provare l'avvenuto adempimento della prestazione dovuta. (cfr. Trib., sez. civ. sentenza n. del
2.7.2018).
pagina 4 di 6 Il giudice ove venga proposta tale eccezione deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (così Cass. civ. n. 22626/2016).
A norma dell'ultimo comma dell'art. 1460 c.c. l'eccezione dev'essere rigettata se l'inadempimento altrui è di lieve importanza.
Nel caso di specie, l'eccepito inadempimento non è di lieve importanza per quanto accertato dal CTU nominato Ing. Infatti, nella relazione peritale depositata in atti si legge al riguardo Persona_1 nelle conclusioni: “Pertanto, dalle analisi effettuate in precedenza, svolte, in sostanza, per dare risposta ai quesiti formulati dal giudice, possiamo concludere quanto segue: il software “Lynfa Studio” di presso lo studio di commercialista della dott.ssa Di EO risulta installato in Controparte_1 maniera incompleta sia per quanto riguarda il numero delle postazioni, risultando installato su solo 2 delle 3 postazioni di lavoro previste contrattualmente, sia per quanto riguarda la funzionalità che allo stato attuale risulta di fatto nulla, essendo il software in oggetto inutilizzabile per gli scopi per i quali l'Attore ha sottoscritto il contratto”.
Alla luce di ciò, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione, da parte dell'opponente, dell'inadempimento di parte opposta, quest'ultima non ha fornito la prova della corretta installazione del programma sul sistema del cliente.
La società, contrariamente a quanto accertato dal CTU, sostiene di “aver adempiuto con puntualità ed esattezza a tutte le proprie assunte obbligazioni negoziali” e che il contratto va considerato offerta di acquisto irrevocabile, mai disdetta. La proposta irrevocabile di acquisto vincola l'acquirente a non ritirare la propria offerta per un periodo stabilito. Nel caso di specie non sembra che nell'atto sottoscritto vi sia un vincolo espresso in tal senso e si evidenzia che la scrittura sottoscritta dalle parti reca sempre la dicitura “contratto”. Parte opposta ha lamentato che non c'è stata disdetta dall'opponente ma è bene precisare che il contratto non è stato neanche mai risolto dall'opposta pur se previsto nei punti 6.3 e 12.3 del medesimo. Entrambe le parti sono state inattive al riguardo. Si osserva ancora che al punto 2 ed in particolare al punto 2.1 si legge che “l'utilizzo del software è subordinato pagina 5 di 6 alla sua attivazione da parte del cliente mediante i codici di attivazione comunicati dalla licenziante”.
Dall'istruttoria è emerso che l'incaricato dell'opposta a fornire i codici di attivazione ha improvvisamente interrotto l'installazione chiedendo alla Di EO AR AR di fornire una dichiarazione e, pur se fornita, l'installazione non è stata completata così come in effetti accertato anche dal consulente d'ufficio.
Si può ritenere che la relazione tecnica è esaustiva sia nell'esplicazione delle modalità di accertamento e sia nelle conclusioni cui è pervenuto il CTU tant'è che non sono state svolte osservazioni dalle parti.
Questo giudicante ne condivide appieno i contenuti in quanto chiari, precisi, dirimenti le questioni inerenti il presente giudizio e di meritevole apprezzamento. Per tali ragioni appaiono del tutto ininfluenti le argomentazioni dell'opposta, tra l'altro non provate. Anzi, è da ribadire che è dimostrato il contrario e cioè che l'installazione è stata interrotta e non completata per cui il software non è utilizzabile. L'eccezione formulata di inadempimento della opposta è fondata, non potendosi considerare tale inadempimento lieve vista la non utilizzabilità accertata del sofware e dei servizi collegati. Detto questo, l'opposizione va accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/14 per le controversie di valore ricompreso nello scaglione da €
5.201,00 fino ad € 26.000,00 per le 4 fasi del giudizio.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte opposta essendo risultata la medesima soccombente e sono liquidate tenuto conto del valore della causa in riferimento ai valori medi e agli onorari tabellari di cui all'art. 11 del D.M. 182/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. dal Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona;
b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, nella misura di euro 5.077,00 oltre rimborso del 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge, se dovuti;
c) le spese per la CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta e si liquidano in euro
1.023,54 oltre accessori di legge, se dovuti.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona, 21 giugno 2025 Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni pagina 6 di 6