TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4362 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nata in [...] il [...]; Parte_3
, nata in [...] il [...]; Parte_4
, nato in [...] il [...]; Parte_5
, nato in [...] il [...]; Parte_6
, in proprio e insieme , in qualità Controparte_1 Controparte_2 di titolari della responsabilità genitoriale di , nato in [...] il [...]; Persona_1
, nata in [...] il [...], in proprio e insieme ad Controparte_3 Controparte_4 in qualità di titolari della responsabilità genitoriale di , nonché
[...] Persona_2 insieme a in qualità di titolari della responsabilità genitoriale di Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Persona_3 tutti difesi e rappresentati dall'avv. André Henriques Gomes, presso il cui studio domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
1 Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
Email_1
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_6 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Parte_3
, nato il [...] nel Comune di PA (CS) ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai
[...] perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che italiano contraeva matrimonio Parte_3
il 26.5.1932 con . Dalla loro unione nascevano tre figli:1) Controparte_7 [...]
, nato in [...] il [...], coniugato il 30.5.1961 con Parte_7 Persona_4
; 2) , nata in [...] il [...], coniugata con
[...] Parte_8 [...]
il 24.9.1960; 3) , nato in [...] il [...], coniugato con Persona_5 Persona_6
il 09.02.1976. Persona_7 CP_8
Dal matrimonio tra e nascevano due figli, Parte_7 Persona_4 odierni ricorrenti: nata in [...] il [...] e Parte_3 [...]
nato in [...] il [...]. Parte_9
Dall'unione di con nascevano tre Parte_3 Persona_8 figli successivamente riconosciuti dalla madre e odierni ricorrenti: nato in Parte_5
Brasile il 06.10.1999, nato in [...] il [...] e Parte_6 Parte_10 nata in [...] il [...].
[...]
Dal matrimonio di con nasceva in Parte_9 Persona_9
Brasile il 06.6.2006 l'odierno ricorrente . Parte_11
Dal matrimonio tra e nascevano due figli, Parte_8 Controparte_9 odierni ricorrenti: 1) nato in [...] il [...], coniugato il 01.4.1992 con Parte_1
dal cui matrimonio è nata l'odierna ricorrente Controparte_10 [...]
in Brasile il 03.7.2000; 2) nata in [...] Parte_2 Parte_12 il 14.5.1964.
Dal matrimonio tra e nasceva in Brasile il 15.6.1981 Persona_6 Controparte_11
l'odierna ricorrente . Parte_13
2 Dall'unione tra e nasceva Parte_13 Controparte_12 [...]
, odierna ricorrente nata in [...] il [...], riconosciuta successivamente dalla Persona_3 madre. Dall'unione tra e nasceva Parte_13 Controparte_4 [...]
, odierna ricorrente nata in [...] il [...], riconosciuta Persona_10 successivamente dalla madre.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Pt_14
d'Italia di Rio de Janeiro (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Pt_14 fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_6 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha apposto il visto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 04 dicembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di PA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono,
3 cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Parte_3 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_14
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Pt_15 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
4 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di Rio de Janeiro (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_6 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20.12.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
5