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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007199167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220170004423759000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 368/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ Con ricorso notificato il 4/5/2025, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 06220249007199167000 notificata il 7/3/2025, relativa alla cartella di pagamento n.
06220170004423759000 avente ad oggetto la tassa automobilistica Regione Toscana, eccependo la mancata notifica dell'atto impositivo e prescrizione triennale.
_ Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando integralmente le deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
_ La Regione Toscana, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per erronea individuazione del legittimato passivo, sostenendo che l'atto impugnato (intimazione di pagamento) proviene dall'Agente della riscossione e non dalla Regione, la quale non ha emesso né notificato l'atto oggetto di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazione delle parti ritiene il ricorso infondato per le seguenti motivazioni:
_(i) Sulla definitività della cartella e degli atti successivi - Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione si rileva che la cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta è stata ritualmente notificata.
Non avendo, controparte, provveduto ad impugnare la cartella di pagamento nei termini stabiliti dall'art. 21
d.lgs. n. 546/1992, la stessa si è cristallizzata e quindi esigibile con la conseguenza che parte ricorrente è decaduta dal potere di svolgere ogni e qualsiasi censura sulle cartelle esattoriali e sul credito nelle stesse specificato, ivi compresa l'eccezione di prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica della cartella;
censure, pertanto, non sollevabili per manifesta tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Da ciò ne consegue che l'intimazione di pagamento oggi impugnata resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, principio, questo, confermato e ribadito, e quindi da considerarsi ormai consolidato, con la recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione.
Ne consegue la sua definitività e l'irrevocabilità del credito ivi portato.
La mancata impugnazione degli ulteriori atti esattivi (ipoteche 2018 e 2024, intimazioni 2019 e 2023) comporta, secondo consolidata giurisprudenza la preclusione di ogni eccezione relativa agli atti prodromici, inclusa la prescrizione maturata anteriormente specificando che gli atti notificati successivamente hanno validamente interrotto il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica. Va inoltre considerato il periodo di sospensione legale dall'8/3/2020 al 31/8/2021 (art. 68 D.L. 18/2020), pari a 542 giorni e, pertanto, alla data della intimazione opposta (7/3/2025), il credito non risulta prescritto.
_ (ii) Sulla mancata notifica di atto impositivo si osserva che per la tassa automobilistica, la Regione Toscana procede ad iscrizione diretta a ruolo senza previa notifica di accertamento (art. 11 L.R. Toscana n. 31/2005).
L'eccezione del ricorrente è dunque infondata.
_(iii) Sulla legittimazione passiva della Regione Toscana
L'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è atto tipico dell'Agente della riscossione (ADER), quale soggetto titolare del potere di riscossione coattiva. La Regione Toscana, pur essendo ente impositore del tributo (tassa automobilistica), non è parte necessaria del rapporto processuale instaurato contro l'intimazione, che riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di impugnazione di atti della riscossione, la legittimazione passiva spetti all'Agente della Riscossione.
Si osserva, poi, che non sussiste interesse concreto ed attuale del ricorrente a convenire la Regione Toscana, poiché l'atto impugnato non proviene da essa. L'eventuale contestazione del merito impositivo (esistenza del credito) avrebbe dovuto essere proposta avverso l'atto impositivo o la cartella, nei termini di legge.
Ne consegue che la Regione Toscana va estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, essendo parte non necessaria rispetto all'atto impugnato.
_(iv) le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in complessivi
€ 250,00 a favore di ogni parte resistente.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007199167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220170004423759000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 368/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_ Con ricorso notificato il 4/5/2025, il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 06220249007199167000 notificata il 7/3/2025, relativa alla cartella di pagamento n.
06220170004423759000 avente ad oggetto la tassa automobilistica Regione Toscana, eccependo la mancata notifica dell'atto impositivo e prescrizione triennale.
_ Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), contestando integralmente le deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
_ La Regione Toscana, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per erronea individuazione del legittimato passivo, sostenendo che l'atto impugnato (intimazione di pagamento) proviene dall'Agente della riscossione e non dalla Regione, la quale non ha emesso né notificato l'atto oggetto di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazione delle parti ritiene il ricorso infondato per le seguenti motivazioni:
_(i) Sulla definitività della cartella e degli atti successivi - Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione si rileva che la cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione opposta è stata ritualmente notificata.
Non avendo, controparte, provveduto ad impugnare la cartella di pagamento nei termini stabiliti dall'art. 21
d.lgs. n. 546/1992, la stessa si è cristallizzata e quindi esigibile con la conseguenza che parte ricorrente è decaduta dal potere di svolgere ogni e qualsiasi censura sulle cartelle esattoriali e sul credito nelle stesse specificato, ivi compresa l'eccezione di prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica della cartella;
censure, pertanto, non sollevabili per manifesta tardività ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Da ciò ne consegue che l'intimazione di pagamento oggi impugnata resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, principio, questo, confermato e ribadito, e quindi da considerarsi ormai consolidato, con la recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione.
Ne consegue la sua definitività e l'irrevocabilità del credito ivi portato.
La mancata impugnazione degli ulteriori atti esattivi (ipoteche 2018 e 2024, intimazioni 2019 e 2023) comporta, secondo consolidata giurisprudenza la preclusione di ogni eccezione relativa agli atti prodromici, inclusa la prescrizione maturata anteriormente specificando che gli atti notificati successivamente hanno validamente interrotto il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica. Va inoltre considerato il periodo di sospensione legale dall'8/3/2020 al 31/8/2021 (art. 68 D.L. 18/2020), pari a 542 giorni e, pertanto, alla data della intimazione opposta (7/3/2025), il credito non risulta prescritto.
_ (ii) Sulla mancata notifica di atto impositivo si osserva che per la tassa automobilistica, la Regione Toscana procede ad iscrizione diretta a ruolo senza previa notifica di accertamento (art. 11 L.R. Toscana n. 31/2005).
L'eccezione del ricorrente è dunque infondata.
_(iii) Sulla legittimazione passiva della Regione Toscana
L'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è atto tipico dell'Agente della riscossione (ADER), quale soggetto titolare del potere di riscossione coattiva. La Regione Toscana, pur essendo ente impositore del tributo (tassa automobilistica), non è parte necessaria del rapporto processuale instaurato contro l'intimazione, che riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di impugnazione di atti della riscossione, la legittimazione passiva spetti all'Agente della Riscossione.
Si osserva, poi, che non sussiste interesse concreto ed attuale del ricorrente a convenire la Regione Toscana, poiché l'atto impugnato non proviene da essa. L'eventuale contestazione del merito impositivo (esistenza del credito) avrebbe dovuto essere proposta avverso l'atto impositivo o la cartella, nei termini di legge.
Ne consegue che la Regione Toscana va estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, essendo parte non necessaria rispetto all'atto impugnato.
_(iv) le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in complessivi
€ 250,00 a favore di ogni parte resistente.